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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 5139/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 3806/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez. 4 e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1821/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza della sentenza n. 3806/4/2024 pronunciata il 20.06.2023, e depositata il 13.05.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di
Sicilia Sezione IV.
Con la citata sentenza la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Sicilia Sezione VI è stata disposta la conferma della sentenza di primo grado, con la restituzione al contribuente dell'intera somma richiesta
(€ 8.376,83 ) ed escludendo il rimborso parziale (cfr. sentenza in atti).
Il ricorrente ha dedotto “ … che l'Agenzia delle Entrate di Siracusa non ha dato totale esecuzione alle disposizioni della sentenza su indicata, nonostante l'immediata esecutività della stessa, e nonostante più volte sia stata diffidata ad adempiere.
Il rimborso parziale eseguito non vale a soddisfare le pretese del contribuente, e viola quanto disposto dalla sentenza della Commissione Tributaria. La decisione della Commissione è stata palese e decisa nel chiarire che il rimborso deve avvenire per l'intera somma. Somma che ancora il contribuente attende, nonostante il tempo trascorso, e le sentenze che gli danno ragione….” (cfr. ricorso in atti).
Con memoria del 30 aprile 2025 ha insistito.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate di Siracusa la quale con memoria del 13 maggio 2025 ha contro dedotto rilevando di avere “ … provveduto alla convalida in favore del ricorrente dell'intero rimborso allo stesso spettante ed al pagamento mediante bonifici bancari del primo 50% dell'importo dovuto….”.
Ha rilevato inoltre di avere “ … provveduto ad effettuare gli accrediti dell'ulteriore 50% dell'importo spettante in data 24/12/2024, ma, come si evince dagli allegati dettagli di pagamento, detti accrediti non sono andati a buon fine e sono stati oggetto di storno.
Si chiede, pertanto, un rinvio al fine di consentire agli Uffici competenti di rieffettuare il pagamento dell'ulteriore
50% del rimborso….” (cfr. memoria del 13 maggio 2015 in atti).
L'Agenzia delle entrate, in data 13 Ottobre 2025, ha versato in atti i provvedimenti di liquidazione dei rimborsi riferiti agli anni 1990, 1991 e 1992 accreditati sul conto corrente del Contribuente con valuta 3 ottobre 2025
(cfr. documentazione in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle entrate con nota del 13 ottobre 2925 ha comunicato di avere proceduto al deposito dei provvedimenti di liquidazione dei rimborsi riferiti agli anni 1990, 1991 e 1992 accreditati sul conto corrente del Contribuente con valuta 3 ottobre 2025.
Va, quindi, disposta la cessazione della materia del contendere.
In considerazione della “spontanea” esecuzione e delle dedotte difficoltà incontrate da parte dell'Agenzia delle entrate, va disposta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Siracusa, 20 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA NA
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 5139/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 3806/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez. 4 e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1821/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza della sentenza n. 3806/4/2024 pronunciata il 20.06.2023, e depositata il 13.05.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di
Sicilia Sezione IV.
Con la citata sentenza la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Sicilia Sezione VI è stata disposta la conferma della sentenza di primo grado, con la restituzione al contribuente dell'intera somma richiesta
(€ 8.376,83 ) ed escludendo il rimborso parziale (cfr. sentenza in atti).
Il ricorrente ha dedotto “ … che l'Agenzia delle Entrate di Siracusa non ha dato totale esecuzione alle disposizioni della sentenza su indicata, nonostante l'immediata esecutività della stessa, e nonostante più volte sia stata diffidata ad adempiere.
Il rimborso parziale eseguito non vale a soddisfare le pretese del contribuente, e viola quanto disposto dalla sentenza della Commissione Tributaria. La decisione della Commissione è stata palese e decisa nel chiarire che il rimborso deve avvenire per l'intera somma. Somma che ancora il contribuente attende, nonostante il tempo trascorso, e le sentenze che gli danno ragione….” (cfr. ricorso in atti).
Con memoria del 30 aprile 2025 ha insistito.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate di Siracusa la quale con memoria del 13 maggio 2025 ha contro dedotto rilevando di avere “ … provveduto alla convalida in favore del ricorrente dell'intero rimborso allo stesso spettante ed al pagamento mediante bonifici bancari del primo 50% dell'importo dovuto….”.
Ha rilevato inoltre di avere “ … provveduto ad effettuare gli accrediti dell'ulteriore 50% dell'importo spettante in data 24/12/2024, ma, come si evince dagli allegati dettagli di pagamento, detti accrediti non sono andati a buon fine e sono stati oggetto di storno.
Si chiede, pertanto, un rinvio al fine di consentire agli Uffici competenti di rieffettuare il pagamento dell'ulteriore
50% del rimborso….” (cfr. memoria del 13 maggio 2015 in atti).
L'Agenzia delle entrate, in data 13 Ottobre 2025, ha versato in atti i provvedimenti di liquidazione dei rimborsi riferiti agli anni 1990, 1991 e 1992 accreditati sul conto corrente del Contribuente con valuta 3 ottobre 2025
(cfr. documentazione in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle entrate con nota del 13 ottobre 2925 ha comunicato di avere proceduto al deposito dei provvedimenti di liquidazione dei rimborsi riferiti agli anni 1990, 1991 e 1992 accreditati sul conto corrente del Contribuente con valuta 3 ottobre 2025.
Va, quindi, disposta la cessazione della materia del contendere.
In considerazione della “spontanea” esecuzione e delle dedotte difficoltà incontrate da parte dell'Agenzia delle entrate, va disposta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Siracusa, 20 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA NA