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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 3272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3272 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17889/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17889/2023 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PULVIRENTI ANTONELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 06/10/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 290 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Prima del matrimonio è nato il [...], riconosciuto da entrambi i genitori e, successivamente Per_1 al matrimonio, è nato il [...]. Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 13/10/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1 e . Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocazione principale di entrambi i figli presso la madre e presso l'abitazione condotta in locazione in Moncalieri (TO) – Via Baracca n. 11, dal quale il padre si è allontanato fissando la propria residenza in Torino – Via Francesco Rismondo n. 18 in abitazione condotta in locazione.
DISPONE i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore secondo le seguenti modalità: - tutte le settimane, la madre terrà con sé i bambini al lunedì (perché suo giorno libero), al venerdì dall'uscita di scuola (fino all'accompagno dalla cugina o fino a consegna alla baby sitter) ed al sabato Parte_3 (fino all'accompagno dalla cugina o alla consegna alla baby sitter che li tiene con sé fino Parte_3 alle ore 16,00 del sabato, perché entrambi i genitori lavorano al sabato) e alla domenica sera (al termine della sua giornata lavorativa); - tutte le settimane, tutti i giorni, la madre accompagna i bambini a scuola e li preleva al termine delle lezioni o dell'asilo; - alle ore 18,30 (al massimo) di ogni giorno ad eccezione del fine settimana, il padre preleverà i bambini da casa di e/o da altro incaricato che terrà Parte_3 con sé i bambini dalle ore 17.30 alle ore 18,30. Essi pernotteranno con il padre il martedì, il mercoledì ed il giovedì; - quindi e permangono presso la madre indicativamente cinque giorni, Per_1 Per_2 con quattro notti a settimana, e presso il padre tutta la giornata della domenica di tutte le domeniche del pagina 2 di 3 mese e per tre notti a settimana, tutte le settimane del mese;
- in ragione dei giorni lavorativi della madre, senza alternanza negli anni, e trascorreranno la Vigilia di Natale ed il Primo dell'anno Per_1 Per_2 con la madre ed il giorno di Natale, il Capodanno e l'Epifania con il padre. Per gli altri giorni delle festività natalizie, si manterrà il calendario di cui sopra perché i genitori non usufruiscono di giorni di vacanza. Durante la chiusura delle scuole, tutte le mattine i bambini permarranno con la madre;
- in ragione dei giorni lavorativi della madre, senza alternanza negli anni, e trascorreranno Per_1 Per_2 il giorno di Pasqua con il padre ed il giorno della Pasquetta con la madre. Per gli altri giorni in cui le scuole saranno chiuse, si manterrà il calendario di cui sopra perché i genitori non usufruiscono di giorni di vacanza. Durante la chiusura delle scuole, tutte le mattine i bambini permarranno con la madre;
- le ulteriori festività di calendario ed eventuali “ponti” scolastici seguiranno comunque il calendario sopra prospettato;
- durante il mese di agosto, unico periodo disponibile per le ferie estive per entrambi i genitori, i signori e si garantiscono reciprocamente un periodo di una settimana Pt_1 Parte_2 consecutiva ciascuno con i figli, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- quest'anno la madre terrà con sé entrambi i bambini dal 5 agosto (provenendo dalla domenica sera di pernottamento ordinario) all'11 agosto (andranno in Liguria per sei notti) e dal 12 al 19 agosto andrà in Puglia (per sette Per_1 notti) col padre, mentre (che avrà ancora solo 4 anni) starà con la madre (a casa). I genitori Per_2 dovranno vicendevolmente comunicarsi il luogo, con recapito telefonico, in cui condurranno i figli.
DISPONE che i genitori contribuiranno in maniera diretta al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli;
le spese straordinarie relative ai figli (a titolo esemplificativo, quelle scolastiche, spese ludicoricreative, etc.), che dovranno essere previamente concordate dai genitori ed opportunamente documentate, saranno ripartite al 50% tra gli stessi. Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo, opererà il Protocollo di Intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del 15 marzo 2016.
PRENDE ATTO che l'assegno unico per entrambi i figli viene percepito dal padre e diviso egualmente con la madre. Qualora venissero nuovamente previste delle detrazioni (soppresse con l'introduzione dell'assegno unico), queste saranno ripartite in egual misura tra i genitori.
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciproci consensi al rilascio del documento dei figli valido per l'espatrio.
PRENDE ATTO che le parti si danno l'un l'altra atto di essere economicamente autosufficienti e non avanzano alcuna rivendicazione economica vicendevolmente.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17889/2023 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PULVIRENTI ANTONELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 06/10/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 290 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Prima del matrimonio è nato il [...], riconosciuto da entrambi i genitori e, successivamente Per_1 al matrimonio, è nato il [...]. Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 13/10/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1 e . Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocazione principale di entrambi i figli presso la madre e presso l'abitazione condotta in locazione in Moncalieri (TO) – Via Baracca n. 11, dal quale il padre si è allontanato fissando la propria residenza in Torino – Via Francesco Rismondo n. 18 in abitazione condotta in locazione.
DISPONE i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore secondo le seguenti modalità: - tutte le settimane, la madre terrà con sé i bambini al lunedì (perché suo giorno libero), al venerdì dall'uscita di scuola (fino all'accompagno dalla cugina o fino a consegna alla baby sitter) ed al sabato Parte_3 (fino all'accompagno dalla cugina o alla consegna alla baby sitter che li tiene con sé fino Parte_3 alle ore 16,00 del sabato, perché entrambi i genitori lavorano al sabato) e alla domenica sera (al termine della sua giornata lavorativa); - tutte le settimane, tutti i giorni, la madre accompagna i bambini a scuola e li preleva al termine delle lezioni o dell'asilo; - alle ore 18,30 (al massimo) di ogni giorno ad eccezione del fine settimana, il padre preleverà i bambini da casa di e/o da altro incaricato che terrà Parte_3 con sé i bambini dalle ore 17.30 alle ore 18,30. Essi pernotteranno con il padre il martedì, il mercoledì ed il giovedì; - quindi e permangono presso la madre indicativamente cinque giorni, Per_1 Per_2 con quattro notti a settimana, e presso il padre tutta la giornata della domenica di tutte le domeniche del pagina 2 di 3 mese e per tre notti a settimana, tutte le settimane del mese;
- in ragione dei giorni lavorativi della madre, senza alternanza negli anni, e trascorreranno la Vigilia di Natale ed il Primo dell'anno Per_1 Per_2 con la madre ed il giorno di Natale, il Capodanno e l'Epifania con il padre. Per gli altri giorni delle festività natalizie, si manterrà il calendario di cui sopra perché i genitori non usufruiscono di giorni di vacanza. Durante la chiusura delle scuole, tutte le mattine i bambini permarranno con la madre;
- in ragione dei giorni lavorativi della madre, senza alternanza negli anni, e trascorreranno Per_1 Per_2 il giorno di Pasqua con il padre ed il giorno della Pasquetta con la madre. Per gli altri giorni in cui le scuole saranno chiuse, si manterrà il calendario di cui sopra perché i genitori non usufruiscono di giorni di vacanza. Durante la chiusura delle scuole, tutte le mattine i bambini permarranno con la madre;
- le ulteriori festività di calendario ed eventuali “ponti” scolastici seguiranno comunque il calendario sopra prospettato;
- durante il mese di agosto, unico periodo disponibile per le ferie estive per entrambi i genitori, i signori e si garantiscono reciprocamente un periodo di una settimana Pt_1 Parte_2 consecutiva ciascuno con i figli, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- quest'anno la madre terrà con sé entrambi i bambini dal 5 agosto (provenendo dalla domenica sera di pernottamento ordinario) all'11 agosto (andranno in Liguria per sei notti) e dal 12 al 19 agosto andrà in Puglia (per sette Per_1 notti) col padre, mentre (che avrà ancora solo 4 anni) starà con la madre (a casa). I genitori Per_2 dovranno vicendevolmente comunicarsi il luogo, con recapito telefonico, in cui condurranno i figli.
DISPONE che i genitori contribuiranno in maniera diretta al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli;
le spese straordinarie relative ai figli (a titolo esemplificativo, quelle scolastiche, spese ludicoricreative, etc.), che dovranno essere previamente concordate dai genitori ed opportunamente documentate, saranno ripartite al 50% tra gli stessi. Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo, opererà il Protocollo di Intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del 15 marzo 2016.
PRENDE ATTO che l'assegno unico per entrambi i figli viene percepito dal padre e diviso egualmente con la madre. Qualora venissero nuovamente previste delle detrazioni (soppresse con l'introduzione dell'assegno unico), queste saranno ripartite in egual misura tra i genitori.
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciproci consensi al rilascio del documento dei figli valido per l'espatrio.
PRENDE ATTO che le parti si danno l'un l'altra atto di essere economicamente autosufficienti e non avanzano alcuna rivendicazione economica vicendevolmente.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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