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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6555 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4803/2024 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, II SEZIONE
in composizione monocratica, in persona del dott. Diego Ragozini,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4803/2024 e vertente tra
(CF ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Piacente Luigi come in atti;
Attore
E
(CF ), rap- Controparte_1 P.IVA_1
presentato e difeso dall'avvocato Caruso Elena come in atti;
Convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 maggio 2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. 1
1. Con atto di citazione notificato in data 1° marzo 2024, il sig. Parte_2
conveniva in giudizio per sentir dichiarare la falsità,
[...] Controparte_2
nonché la conseguenziale inefficacia, della sottoscrizione riportata nella se- zione “Firma del ricevente” dell'avviso di ricevimento della raccomandata
CAD n. 62881811053-3 del 24/02/2020, al medesimo indirizzata e relativa al- la notifica postale dell'atto n. 78799463142-7-6/5952 del 2/2/2020, contenente l'avviso di accertamento n. TF301060083/2020 dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Napoli – Ufficio controlli.
In particolare, ai fini dell'accoglimento della querela di falso così promossa, parte attrice deduceva:
a) che, per la notifica dell'avviso di accertamento sopra richiamato,
l'Agenzia delle Entrate si era avvalsa della procedura notificatoria a mezzo posta prevista dall'art. 14 della Legge 20 novembre 1982, n.
890, provvedendo in data 20/2/2020 alla spedizione del plico contrad- distinto da n. 78799463142-7;
b) che, data l'assenza del destinatario al momento della consegna del pli- co, l'ufficiale postale aveva dichiarato di aver immesso apposito avvi- so nella cassetta dello stabile e di aver provveduto alla spedizione di apposita comunicazione di avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale (c.d. CAD), con raccomandata n. 62881811053-3 del
24/2/2020;
c) che la firma successivamente tracciata nella sezione “Firma del rice- vente” dell'avviso di ricevimento di detta raccomandata CAD non era
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riferibile alla propria persona, non potendo del resto neppure integrare
– per come apposta – gli estremi di una sigla con iniziali;
d) che l'ufficiale postale era contravvenuto all'obbligo, previsto dall'art. 8 della Legge 20 novembre 1982, n. 890, di consegnare la raccomandata
CAD al destinatario o comunque di recapitarla nelle mani delle altre persone idonee per legge a ricevere tale comunicazione, limitandosi a raccogliere un segno grafico illeggibile e omettendo di riportare sull'avviso di ricevimento in parola i dati identificativi del ricevente e la qualifica da questi spesa all'atto della ricezione;
e) che, a comprova di tale asserzione, l'avviso postale in parola presentava altre anomalie, ravvisabili nella discordanza tra la data di spedizione nello stesso riferita all'atto oggetto di notifica (indicata in quella del
2/2/2020) e la data effettivamente riportata sulla raccomandata conte- nente il provvedimento amministrativo notificato (corrispondente a quella del 20/2/2020), nonché nell'ulteriore circostanza dell'avvenuta ricezione della raccomandata CAD in data 25/02/2020, appena un giorno dopo la sua spedizione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3 aprile 2024, si costituiva quindi la quale, in via preliminare, eccepiva la Controparte_2
propria carenza di legittimazione passiva per non aver alcun interesse alla conservazione e all'utilizzo del documento contestato, non potendo sullo stes- so vantare alcuna pretesa giuridica nei confronti dell'attore.
Nel merito, inoltre, parte convenuta chiedeva il rigetto delle pretese attoree, allegando in particolare:
a) l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dall'attrice per intervenu- to decorso del termine annuale prescritto dall'art. 2951 c.c., essendo il rapporto contrattuale intercorso tra le parti riconducibile alla fattispecie
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del contratto di trasporto di cui all'art. 1678 e ss. c.c., ovvero, in alter- nativa, del termine triennale previsto dall'art. 20, co. 3, del DPR
156/1973, potendosi individuare il relativo dies a quo nel mese di feb- braio 2020, coincidente con l'invio del plico cui si riferisce l'avviso di ricevimento della raccomandata CAD per cui v'è causa;
b) l'infondatezza della pretesa attorea nella parte in cui, presupponendo ad errore che la CAD debba essere necessariamente consegnata al destina- tario della notifica, ritiene di poter inferire la falsità della firma riporta- ta nella sezione “Firma del ricevente” del relativo avviso di ricevimen- to, semplicemente, dalla non riconducibilità alla propria persona di tale sottoscrizione, omettendo quindi di considerare che ben potrebbe tale sottoscrizione essere riferirsi ad altro soggetto presente presso l'indirizzo di consegna del plico e dichiaratosi legittimato al ritiro;
c) la regolarità dello iter notificatorio seguito dal proprio addetto nel con- segnare la CAD a un soggetto diverso dal destinatario comunque pre- sente presso l'indirizzo di consegna del plico e dichiaratosi disponibile alla ricezione, non applicandosi alla consegna di tale comunicazione le norme che regolano, in prima battuta, l'individuazione dei soggetti le- gittimati a ricevere per il destinatario il plico contenente l'atto notifica- to, bensì quelle proprie della consegna della corrispondenza postale previste dal D.M. 9 aprile 2001, e non essendovi, dunque, alcun obbli- go normativo che imponga l'attestazione sul corpo dell'avviso di rice- vimento della CDA, da parte dell'ufficiale postale, dell'identità del ri- cevente, della qualifica da questi spesa e della veridicità delle dichiara- zioni ricevute;
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d) l'assenza, nel corpo dell'avviso di ricevimento, di elementi da cui de- sumere che l'ufficiale postato abbia preventivamente individuato nel ricevente la persona del destinatario odierno attore.
3. Nel rispetto del termine prescritto per il deposito della prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c, in considerazione delle difese svolte dalla convenuta anche in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva, parte attrice chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ovvero di essere autorizzata a operarne la chiamata in causa, previo differimento della prima udienza indicata in citazione nella data del 4 luglio 2024 e confermata con decreto ex art 171 bis c.p.c.
All'udienza del 4 luglio 2024, questo giudice invitava le parti ad approfondire le deduzioni in parte già sviluppate sulla questione dell'applicabilità alla CAD delle normativa postale che consente la consegna della raccomandata anche nelle mani di soggetti diversi dal destinatario, purché rinvenuti presso l'indirizzo di destinazione della stessa, e rinviava, a tal fine, all'udienza del 4 ottobre 2024, riservandosi, all'esito, di definire gli ulteriori adempimenti ri- chiesti per la trattazione della querela di falso nonché di pronunciarsi in ordine alla richiesta di chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate.
All'udienza del 4 ottobre 2024, la causa era ritenuta matura per la decisione e veniva rinviata all'udienza di rimessione in decisione del 9 maggio 2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
4. Orbene, così riassunte le difese delle parti e lo svolgimento del proces- so, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia inammissibile per difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
Costituisce, invero, ius receptum il principio di diritto secondo il quale
“la querela di falso non può essere proposta nei confronti di un soggetto di- verso da quello che intende avvalersi del documento che si assume falso, per-
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ché solo quest'ultimo ha un interesse a contraddire la domanda attorea” e
“non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso, ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n.
19281/2019 e n.13118/2025 nonché Corte di Appello di Napoli, sent. n.
2612/2022).
Ai fini della proposizione della querela di falso, dunque, è necessario che la parte cui sia rivolto tale rimedio processuale abbia interesse ad “avvalersi” del documentato contestato, ossia a far uso delle stesso per fondare una pretesa ri- volta nei confronti proprio di chi ne richieda la declaratoria di falsità, dipen- dendo da ciò la sua legittimazione a contraddire nel relativo giudizio di accer- tamento.
Del resto, è in ragione della necessaria riconducibilità di tale specifico interes- se in capo al convenuto che, coerentemente a quanto previsto dall'art. 222
c.p.c. per l'ipotesi della proposizione in via incidentale della querela di falso,
l'art. 99 disp. att. prevede, per la diversa fattispecie della proposizione in via autonoma di tale rimedio, la condizione di procedibilità della conferma, anche tacita, della querela da parte dell'attore in prima udienza.
Tale adempimento, infatti, è previsto proprio per consentire al querelante di far venir meno l'azione proposta a fronte dell'eventualità di una dichiarazione da parte del convenuto di non voler far uso del documento contestato;
dichia- razione, questa, che se contestuale all'attivazione del rimedio, nell'ipotesi in cui questo sia promosso incidenter tantum, è invece contenuta nella comparsa di costituzione e risposta nella diversa ipotesi di proposizione in via autono- ma, e non può quindi essere conosciuta dalla parte prima della proposizione stessa del giudizio.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, quindi, occorre rilevare che, non avendo l'attore dedotto la ricorrenza in capo alla di prete-Controparte_3
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se astrattamente azionabili nei suoi confronti sulla base dell'avviso di ricevi- mento CAD di cui è contestata la falsità, la citazione di quest'ultima a compa- rire nel presente giudizio deve ritenersi giustificata soltanto dall'asserita circo- stanza della riferibilità della falsificazione per cui v'è causa all'ufficiale posta- le incaricato dalla società convenuta per la consegna.
Circostanza, questa, di per sé sola insufficiente, tuttavia, a far ritenere ricor- rente – per quanto detto sopra – la condizione processuale della legittimazione passiva della parte convenuta.
A conclusioni non difformi, peraltro, conduce anche l'argomentazione di parte attrice secondo la quale, potendo la falsità contestata costituire fonte di re- sponsabilità risarcitoria della nei confronti di Agenzia Controparte_2
delle Entrate, la società convenuta avrebbe interesse a contraddire in ordine al relativo accertamento.
Trattasi, invero, non d'interesse all'utilizzo del documento nei confronti dell'odierno querelante, bensì di un diverso interesse all'esclusione dei riflessi sfavorevoli che una sentenza di accertamento della falsità potrebbe indiretta- mente produrre nei rapporti contrattuali con Agenzia delle Entrate, che, lungi dal giustificare una partecipazione autonoma nel presente giudizio della socie- tà , troverebbe semmai tutela nello strumento non a caso indivi- CP_2
duato dalla Corte di Cassazione proprio nell'intervento adesivo dipendente;
il quale presuppone, tuttavia, la previa corretta citazione in giudizio del soggetto legittimato a contraddire in via principale sulla pretesa attore di vedere dichia- rata l'inefficacia e l'inutilizzabilità del documento ritenuto falso.
5. Il difetto di legittimazione passiva della convenuta determina poi l'invalidità dell'azione promossa e l'assenza in capo al giudice dell'obbligo di provvedere sul merito della relativa domanda, con l'ulteriore conseguenza che nessuna preventiva comunicazione dev'essere inoltrata al Pubblico Ministero
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ai fini della definizione del presente procedimento, dovendo questo concluder- si con l'adozione di una sentenza dal contenuto meramente processuale.
6. Neppure possono trovare accoglimento, infine, le richieste di parte at- trice di veder integrato il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle En- trate, per effetto del rilascio dell'autorizzazione alla chiamata in causa del ter- zo, richiesta con la prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., ovvero dell'esercizio officioso dei poteri di cui agli artt. 102 e 107 c.p.c.
Tali istituti, infatti, presuppongono la valida instaurazione del rapporto pro- cessuale tra le parti e non possono essere quindi adoperati per sopperire all'errata individuazione da parte dell'attore del soggetto legittimato passivo della propria pretesa.
Ad ogni modo, neppure ricorrono le specifiche fattispecie alle quali le norme sopra richiamate riconducono l'esercizio dei poteri officiosi o di parte di inte- grazione del contraddittorio.
Ed invero, non può certo ritenersi ricorrente il requisito, previsto dall'art. 102
c.p.c., della necessità dell'adozione della decisione richiesta nei confronti di più parti, essendo l'odierna convenuta del tutto estranea alla pretesa vantata nel presente procedimento dall'attore e potendo l'adozione della pronuncia ri- chiesta da quest'ultimo al più valutarsi nei confronti soltanto dell'Agenzia dell'Entrate, non evocata in questo giudizio.
Né tanto meno può diri sussistente il requisito di comunanza della causa ri- spetto al terzo non convenuto e nei cui confronti il contraddittorio dovrebbe essere integrato (requisito richiesto dalla legge sia per l'intervento iussum iu- dicis di cui all'art. 107 c.p.c. che per quello su istanza di parte ex art. 106
c.p.c.), essendo in realtà l'Agenzia dell'Entrate l'unico soggetto astrattamente legittimato a contraddire rispetto alla querela di falso promossa nel presente giudizio e non anche un soggetto cui la causa può dirsi comune.
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Quanto poi alla richiesta formulata dall'attore nella prima memoria integrativa di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'Agenzia dell'Entrate, preme altresì rilevare come l'esigenza di tale chiamata non possa dirsi sorta dalle di- fese svolte dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta;
e ciò per l'assorbente rilievo che la valutazione di estendere ex officio il con- traddittorio a detta Agenzia è stata da parte attrice sottoposta a questo giudice, in maniera invero irrituale, già nelle conclusioni dell'atto introduttivo del pre- sente giudizio.
Non è dunque revocabile in dubbio che, laddove venga evocato in giudizio un soggetto privo di legittimazione passiva, senza la contestuale evocazione in giudizio ad opera dell'attore del legittimato passivo necessario effettivo, la conseguenza, sul piano processuale, è inevitabilmente quella dell'inammissibilità della domanda (cfr. anche Cass. civ., sez. III, ord. n.
3870/2024).
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano con adozione dei pa- rametri minimi in ragione sia della mancata istruzione di prova costituenda che della scarsa complessità della questione processuale che ha determinato la definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
• dichiara inammissibile la querela di falso proposta dal sig. Parte_3
[... nei confronti di Controparte_2
• condanna il sig. alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.202,00, oltre spese
[...]
generali, C.P.A. e IVA, se dovuta.
Così deciso in Napoli il 28.6.25
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Il Giudice
Dott. Diego Ragozini
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in Tirocinio,
Dott. Antonio Caiazzo
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