TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 24/11/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2198 del Ruolo Generale per l'anno 2020
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Damiris Bellini C.F. C.F._1
, pec e AR RO, C. F. C.F._2 Email_1 [...]
pec presso e nello studio di quali, sito in IA, C.F._3 Email_2
Viale Matteotti n. 16 ha eletto domicilio,
- attore-
CONTRO nata ad [...] il [...] cod. fisc. res.te in IA, Controparte_1 C.F._4 via Martiri della Libertà, 146 rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Profumo del Foro di
Genova (Cod. Fisc. fax: 010.58.09.18, pec: C.F._5
) con studio in Genova, Corso Aurelio Saffi, 3/2 ed elett.te Email_3 dom.ta in IA, Piazza Dante, 8/2 presso lo studio dell'Avv. Emiliana Di Martino del Foro di
IA (cod. fisc. ); C.F._6
- Convenuta -
Oggetto: contratti bancari – restituzione somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore: accertato l'indebito prelievo da parte della convenuta, , della somma di Euro 90.000,00 dal Controparte_1 conto corrente cointestato con il padre , n.ro 15239.80 0307 acceso presso la Parte_1 CP_2 filiale di IA Porto Maurizio, condannare la stessa alla restituzione ed al pagamento in favore del ricorrente della predetta somma oltre agli interessi dal 25/10/2019 all'effettivo saldo.
Vinte le spese e gli onorari di causa.
Per la convenuta
“Piaccia al Tribunale di IA, contrariis reiectis, previa ammissione dei capitoli di prova dedotti sub. 4) e previo mutamento del rito con concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., VI comma, respingere le domande tutte proposte dal sig. in quanto inammissibili, totalmente infondate e non provate. Con Parte_1 condanna al pagamento delle spese di causa oltreché ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta dal Tribunale”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'attore conveniva in giudizio la figlia in merito ad un indebito Parte_1 Controparte_1 prelievo sul conto corrente tra loro cointestato.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 20.04.2021 (innanzi al Giudice allora titolare dr. Cento) su concorde richiesta delle parti veniva fissata l'udienza del 28.09.2021 per gli incombenti di cui all'art. 183 cpc.
All'udienza del 28.09.2021 veniva ritenuta la necessità di disporre la comparizione personale delle parti ai fini del libero interrogatorio, fissando a tale scopo l'udienza del 27.10.2021.
Stante l'impedimento della convenuta i liberi interrogatori si tenevano all'udienza del 18.01.2022 ed all'esito venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c. rinviando poi all'udienza del 18.10.2022.
Le parti depositavano le memorie 183 comma VI cpc.
Il Giudice con ordinanza del 18.11.2022 ammetteva la prova per interpello e testi articolata dalla convenuta in sede di memoria istruttoria ed ammetteva la prova contraria articolata dall'attore.
Espletate le prove orali, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del
29.01.2025.
La causa veniva assegnata alla scrivente, che fissava udienza avanti a sé per la precisazione delle conclusioni per il giorno 8 maggio 2025 a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
All'esito, viste le note scritte depositate in atti, la causa veniva trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc decorrenti dal 01.09.2025.
Va premesso che l'attore conveniva la figlia innanzi all'intestato Tribunale, Controparte_1 deducendo in sintesi:
- di essere titolare del conto corrente n. 15239.80 0307 cointestato con la figlia Controparte_1 aperto presso filiale di IA. CP_2
- su tale conto corrente la figlia, su richiesta del padre, in data 9/10/2019 versava due vaglia postali n. 0656818980-12 dell'importo di euro 15.000,00 e n. 0367032935-09 dell'importo di euro 80.000,00, quindi per la somma complessiva di euro 95.000,00, vaglia derivanti dalla vendita di un immobile di proprietà esclusiva del ricorrente;
- con contratto di compravendita avente numero di repertorio 527 stipulato in data 4/10/2019, venivano riportati e descritti i già menzionati vaglia dati in corrispettivo della vendita del compendio immobiliare;
- che da detto conto corrente in data 25/10/2019 la convenuta, senza alcun preventivo accordo e/o consenso del padre, prelevava l'importo di euro 90.000,00 e contestualmente lo versava su un conto Deposito Risparmio ad essa esclusivamente intestato portante il n.ro 37849/33;
- inoltrata lettera raccomandata alla convenuta, la stessa negava ogni addebito e conseguentemente rifiutava la restituzione.
Parte convenuta nel costituirsi ammetteva il prelievo, tuttavia deduceva a sua volta che l'attore aveva omesso un fondamentale passaggio finale. Ebbene sosteneva che l'importo di euro
90.000,00, trasferito dal conto cointestato e al conto deposito a Parte_1 Controparte_1 risparmio N. 37849/33, intestato alla sola sig.ra veniva effettuato su CP_2 Controparte_1 espressa disposizione del padre. Inoltre, sempre su disposizione del padre, la somma di euro
90.000,00 era stata poi ritirata in contanti in data 16.12.2019 dalla medesima sig.ra
[...]
e veniva consegnata, nella medesima giornata, a mani del sig. , presso la CP_1 Parte_1 sua abitazione di IA.
Precisava la convenuta che l'avvenuto prelievo in contanti di euro 90.000,00 era documentalmente provato dall'estratto conto versato in atti. CP_2
Specificava ancora la convenuta che la immediata consegna di detto importo al sig. Parte_1 avveniva alla presenza di tre testimoni (i sigg.ri e Parte_2 Testimone_1 Tes_2
), che intervenivano su richiesta della convenuta (producendo anche delle dichiarazioni
[...] scritte, suo allegato 1).
Aggiungeva parte convenuta che ciò si rendeva necessario per eludere i creditori del padre perché questi nel 1984 aveva riportato condanna di anni 18 di reclusione per il reato di omicidio, al che, scontata la pena ed uscito dal carcere, l'attore nel timore di subire azioni esecutive dalle parti offese “vendeva l'immobile di sua proprietà e chiedeva alla figlia di versare il prezzo ricavato su conto corrente cointestato N. 15239.80, come appunto avvenuto in data 09-10-19 e di CP_2 trasferire poi detto importo su conto deposito intestato alla sola sig.ra in data Controparte_1
25-10-2019”, negando dunque che l'operazione di trasferimento dell'importo di euro 90.000,00 dal conto cointestato al conto deposito della sola sig.ra fosse avvenuta all'insaputa Controparte_1 del padre.
La domanda attorea è fondata. Le deduzioni della convenuta in merito alla consegna per contanti della somma di euro 90.000,00 in favore dell'attore sono inverosimili e sfornite di prova.
La prova orale espletata va letta alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte con sentenza n. 7940 del 20 aprile 2020 ove testualmente viene affermato: Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.
Ebbene posto che vige il divieto di prova per testimoni in ordine ai pagamenti per importi superiori ad euro 2,58 in forza dell'art 2726 cc, si rileva che il suddetto articolo richiama l'art. 2721 cc il quale a sua volta prevede una deroga ex art 2724 cc alle seguenti condizioni:
1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
Nello specifico non ricorre alcuna delle condizioni suindicate, posto che la stessa convenuta ha ammesso apertamente che l'attore si è rifiutato di rilasciare la ricevuta alla consegna del contante.
Ora a fronte di tale rifiuto, se fosse stata vera la prospettazione della convenuta, la stessa doveva rifiutarsi di consegnare il denaro in contante (peraltro la considerevole somma di euro 90.000,00).
Dunque, non ricorre l'ipotesi di cui ai punti 2 e 3 dell'art 2724 cc.
Inoltre, non ricorre nemmeno l'ipotesi di cui al punto 1) atteso che quanto dedotto dalla convenuta non è verosimile. Infatti, non è verosimile che la convenuta abbia lasciato la somma di ben euro
90.000,00 in contanti a casa dell'anziano padre (nel 2019 aveva ben 86 anni) con deficit cognitivo, col rischio di subire un furto o comunque di smarrirli.
Il deficit cognitivo era ben noto alla stessa convenuta laddove mette in dubbio la validità della procura ad litem rilasciata al suo legale nella presente causa;
ed ancora si è premurata di depositare una relazione del 17.12.2017 dell'Asl 1 di IA con cui si attesta “un grave declino cognitivo in pz con turbe motorie”.
Ed ancora, secondo la prospettazione della convenuta, la consegna dell'ingente somma di denaro sarebbe avvenuta alla presenza di tre testimoni, tra cui figurerebbe l'assistente capo della Polizia di Stato , compagno della convenuta e poliziotto che avrebbe redatto la Testimone_1 relazione di servizio del 07.5.2020 contro lo stesso (prodotta dalla parte Parte_1 convenuta). Nella detta relazione di servizio il sig. dà atto che l'attore Testimone_1 soffre di “grave declino cognitivo con turbe motorie”. Non è credibile che un agente di Polizia non abbia sconsigliato alla sua compagna (ed al di lei padre) di effettuare la consegna di un'ingente somma di denaro in contanti, nelle mani di un 86 enne con declino cognitivo e che anzi si sia prestato a fungere da testimone in tale operazione, tanto da rilasciare una dichiarazione scritta (su cui si ritornerà) anche in fase stragiudiziale.
Se è vero che la convenuta voleva assecondare il padre nella sua volontà di eludere azioni legali dei suoi creditori (persone offese del reato di omicidio per cui fu condannato nel lontano 1983), ben avrebbe potuto custodire il denaro sul proprio conto deposito e consegnarlo al padre alla bisogna, tenendo conto della sua veneranda età e delle sue condizioni di salute.
Tra l'altro risulta che la stessa convenuta è viceispettrice tecnico presso la Questura di IA
(cfr. verbale dipartimento militare medicina legale del 15.3.22 - all. 14 di parte convenuta); dunque, ha una qualifica tale da avvedersi (se fosse stata vera la circostanza) che doveva rifiutarsi di assecondare una siffatta volontà del padre alla consegna di euro 90.000,00 in contanti a casa
Ma anche un altro dato è del tutto distonico con l'assunto della convenuta: è inspiegabile ed inspiegato il perché la figlia abbia prima trasferito la somma dal conto cointestato col padre sul proprio conto e poi prelevato in contanti dal suo conto, ben potendo prelevare direttamente in contanti dal conto cointestato.
D'altronde è rimasto indimostrato che l'attore fosse destinatario di azioni civili da parte delle persone offese del reato di omicidio, anche tenuto conto che erano decorsi circa 40 anni dal fatto illecito ed ancora che i creditori ben potevano utilmente pignorare direttamente l'immobile, poi oggetto di alienazione. Nemmeno è coerente con la ricostruzione fornita dalla convenuta la tempistica dello spostamento del denaro dal conto cointestato a quello esclusivo della convenuta: il versamento avveniva il 09.10.2019 ed il prelievo il 25.10.2019. Se è vero che vi era interesse a sottrarre il danaro dal conto per eludere i creditori, non si sarebbero attesi 16 giorni a fronte della circostanza che dopo qualche giorno le somme sarebbero state verosimilmente accreditate.
Peraltro, seguendo la prospettazione della convenuta, resta inspiegato il perché ulteriori somme siano state lasciate sul conto cointestato, ove al momento del prelievo dei 90.000,00 euro (in data
25.09.19) la convenuta aveva lasciato la somma di euro 8.740,73 (cfr. estratto conto – all.3 parte attrice), inverosimilmente lasciata libera di essere pignorata dai creditori.
Le deposizioni dei testi sono dunque tutte non credibili;
tra l'altro avevano già reso dichiarazioni scritte depositate dalla stessa parte convenuta, dalle quali si evince una non genuinità del dichiarato;
invero, lo stesso assistente di Polizia rendeva una dichiarazione Testimone_1 congiunta con la sig.ra (figlia della convenuta), la cui irritualità in quanto Parte_2 cumulativa non poteva sfuggirgli.
La stessa teste che pure aveva riferito in udienza della consegna di euro Testimone_2
90.000,00 in contanti, aveva rilasciato una dichiarazione stragiudiziale (sempre all.1 di parte convenuta) del tutto speculare a quella rilasciata dagli altri due testimoni. Infatti, tale dichiarazione ha una precisazione uguale a quella resa dagli altri due testi, ovvero l'attore “aveva già manifestato il rifiuto di rilasciare la ricevuta di detto ritiro, la sig.ra mi chiedeva se CP_1 ero disponibile ad essere presente alla consegna”.
Dunque, le deposizioni rese dai testi di parte convenuta ( , Testimone_1 [...]
) alla luce delle suesposte considerazioni si ritengono del tutto Pt_2 Testimone_2 inattendibili, oltre che inutilizzabili ex art 2721 e ss codice civile per quanto già sopra argomentato.
E' documentalmente provato che la convenuta ha prelevato le somme (euro 90.000,00) dal conto corrente comune con l'attore per versarle su un conto deposito personale.
Inoltre, la convenuta non ha dato prova, né ha dedotto, che tali somme erano di sua pertinenza esclusiva;
al contrario ha ammesso di averle prelevate per poi consegnarle in contanti al padre.
Tale ultima circostanza, come sopra rilevato, è rimasta tuttavia priva di prova.
Nella specie è noto che nel contratto di conto corrente cointestato, le giacenze si presumono al
50% di ciascun cointestatario fino a prova contraria. Sul punto la Cassazione ha affermato che La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi. (cfr. Cass. civ. n. 27069/2022)
Dunque, l'attore ha dato prova documentale che le rimesse provenivano dalla vendita di un bene personale, nel mentre la convenuta non ha confutato tale circostanza.
In conclusione, la convenuta va condannata alla restituzione in favore dell'attore della somma di euro 90.000,00 oltre interessi legali dal 25.10.2019 al soddisfo.
Le spese di lite del presente giudizio
La convenuta va condanna al pagamento per le spese legali in base ai parametri di cui al DM
55/14, come modificati dal DM 147/22: pertanto in applicazione della tariffa media, applicando lo scaglione entro cui ricade l'importo riconosciuto, si liquida la somma di euro € 14.103,00 oltre spese generali ed oneri fiscali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni differente domanda, istanza ed eccezione assorbita o disattesa, il Tribunale così provvede:
- Condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'attore Controparte_1
della somma pari ad euro 90.000,00 oltre interessi legali dal Parte_1
25.10.2019 al soddisfo;
- Condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice Controparte_1
per compensi legali nella misura di euro € 14.103,00 oltre spese Parte_1 generali ed oltre accessori come per legge.
IA, 21.11.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis