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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17557 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. RG
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. FR Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 46424 Ruolo Generale dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025, vertente
TRA
(c.f. residente a [...]), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Roma, in via di Villa Emiliani n. 48, presso lo studio dell'avv.to
FR RO, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione,
OPPONENTE
E
(p.IVA ; con sede legale a Roma, in via Ferratella in Laterano CP_1 P.IVA_1
n. 33), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in via Lattanzio n. 27, presso lo studio dell'avv.to Roberta
Bellucci, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'abogado Riccardo Cruciani, in forza di procura speciale allegata in calce al ricorso monitorio,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: per l'opponente (verbale dell'udienza del 21/5/2025): “… l'avv.to Galli conclude riportandosi alle conclusioni di cui all'atto di citazione …”; per l'opposta (verbale dell'udienza del 21/5/2025): “… l'avv.to Cruciani preliminarmente insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori e in tutte le altre istanze;
in subordine precisa le conclusioni come da prima memoria ex art. 183/6 c.p.c. …”; nuovamente per l'opponente (medesimo verbale): “… L'avv.to Galli si oppone all'ammissione delle prove di controparte …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestiva citazione, ritualmente notificata alla convenuta l'attore CP_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7047/2022 del 20- Parte_1
21/4/2022 del Tribunale di Roma (r.g n. 18938/2022), con cui gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 6.486,06, oltre interessi e spese, quale preteso corrispettivo derivante dal noleggio di due autovetture. Al riguardo l'attore allegava che all'epoca dei fatti svolgeva attività di autista privato alle dipendenze di che CP_2 il presunto credito derivava dal contratto di noleggio di due autovetture, asseritamente locate ad esso attore;
che in realtà era del tutto estraneo a tali noleggi di autovetture, in quanto non aveva mai sottoscritto il preteso contratto di noleggio del 18/6/2021; che era stato vittima di un furto di identità, oggetto di accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria, come denunciato in data 31/1/2022; che invero in data 7/6/2021 era stato assunto con mansione di autista dal predetto , presentatosi come responsabile della Miciowsky International CP_2
Ltd, c.f. , con sede a Roma, in viale Bruno Buozzi, n. 99, e come referente P.IVA_2 dell'Ambasciata di Israele a Roma;
che contestualmente all'assunzione il predetto gli aveva fatto richiesta di invio dei documenti a mezzo WhatsApp, richiesta cui aveva prontamente dato seguito con l'invio della copia scannerizzata del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida;
che successivamente si era incontrato con il predetto presso piazza CP_2
ON ON per recarsi da un consulente di lavoro presso via Giolitti e per ritirare in tale circostanza il contratto di assunzione, consegnatogli insieme ad un foglio in lingua israeliana e in inglese, nel quale gli era stato richiesto di fornire nuovamente le proprie generalità e quelle dei genitori e di attestare che non avesse mai avuto problemi di alcuna natura con la comunità israeliana;
che dal giorno successivo aveva iniziato la collaborazione con il
, che lo aveva istruito sulle modalità del lavoro, assicurandogli che entro una decina CP_2 di giorni gli sarebbe stato fornito un veicolo aziendale;
che inoltre gli era stata indicata, come luogo di incontro, piazza ON ON, in quanto -come riferitogli- la sede della società era in attesa di collaudo e pertanto non era ancora utilizzata;
che in seguito il gli aveva CP_2 consegnato il veicolo “aziendale”, che esso attore si era limitato a guidare, senza neanche detenerlo nelle ore non lavorative;
che il rapporto di lavoro era proseguito regolarmente fino al 10 agosto, data concordata come inizio del periodo di ferie fino al 30 agosto;
che il successivo 29 agosto il lo aveva chiamato e gli aveva detto che il rapporto di lavoro CP_2 non sarebbe ripreso, per circa un mese, a causa di un cambio di amministrazione della società; che alla fine di settembre il gli aveva fatto presente che i problemi societari stavano CP_2 proseguendo e che per il momento non potevano riprendere la collaborazione;
che dopo quest'ultima comunicazione erano iniziate ad arrivare, presso la residenza di esso attore, sia multe relative ad autovetture, di cui esso attore risultava essere il noleggiatore, sia una lettera raccomandata A/R da parte della convenuta, contenente una fattura insoluta per un lavoro di carrozzeria, per un importo ammontante ad € 5.381,00, richiesto dal su un'auto di CP_2 cui esso attore risultava essere ancora una volta il noleggiatore;
che aveva contattato il titolare della carrozzeria, , che lo aveva rassicurato, dicendo che aveva già provveduto Testimone_1
a denunciare il presso la Procura della Repubblica di Roma;
che a quel punto,
CP_2 contattato il per chiedere spiegazioni su quanto stava accadendo, il predetto gli
CP_2 aveva confessato che aveva usato la patente di esso attore per effettuare alcuni noleggi di veicoli e lo aveva rassicurato circa il pagamento delle varie spese e di ogni altro onere, derivante da detti noleggi;
che aveva intimato al predetto di non utilizzare più i
CP_2 propri documenti per noleggiare altri veicoli e/o contrarre altre obbligazioni e di far fronte a tutte le spese emerse;
che, nonostante le rassicurazioni e l'impegno assunto, il non
CP_2 gli aveva trasmesso alcuna documentazione sui pretesi pagamenti effettuati;
che successivamente, nonostante i vari tentativi, non era più riuscito a contattare il per
CP_2 verificare lo stato dei pagamenti;
che senza esito era stata l'interlocuzione con la società opposta, che anzi gli aveva notificato una lettera di messa in mora per il pagamento delle somme poi azionate in via monitoria, evidentemente ipotizzando che fosse d'accordo con il
; che i documenti, posti a sostegno del decreto ingiuntivo opposto e precisamente il CP_2 verbale di consegna del veicolo locato del 18/6/2021, prodotto come doc. 3 con il ricorso monitorio, e il contratto di noleggio dello stesso 18/6/2021, prodotto come doc. 4 con il ricorso monitorio, non erano stati sottoscritti da esso attore, che mai si era recato presso la società convenuta;
che pertanto formalmente disconosceva come proprie le sottoscrizioni apposte nei citati documenti, come del resto visibile ictu oculi confrontandole con quelle riportate nei documenti prodotti in atti;
che risultava evidente l'assoluta estraneità di esso attore ai contratti e alle altre obbligazioni poste a fondamento del ricorso monitorio, già fatti oggetto di attenzione della locale Procura della Repubblica, come da ricordata denuncia del
31/1/2022. Tanto premesso, l'attore instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertata la fondatezza dell'odierna opposizione e l'illegittimità e/o nullità del Decreto opposto, dichiarare l'inefficacia e disporre la revoca del
Decreto Ingiuntivo n. 7047/2022, N.R.G. 18938/2022. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”. Con decreto del 25/7/2022 ex art. 168 bis c.p.c., comma 5, c.p.c. era disposto il differimento al 21/3/2023 dell'udienza indicata in citazione (15/3/2023).
In data 20/3/2023 si costituiva in giudizio la convenuta la quale, CP_1 eccepita la nullità dell'opposizione e contestatane la fondatezza nel merito, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta: “voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via preliminare: accertata la mancata opposizione alla esecutorietà, nonché la omessa contestazione della esistenza del credito e/o la natura documentale dello stesso, concedere la esecuzione provvisoria del decreto opposto ex art. 648 c.p.c., non essendo la opposizione proposta fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione;
ancora in via preliminare: dichiarare il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 7047/2022 introduttivo del presente giudizio inammissibile, improponibile, improcedibile e inefficace;
accertare e dichiarare, per i suesposti motivi, la inammissibilità del disconoscimento delle firme per assoluta genericità e clausole di stile formulate, nonché per esser stata smentita dal riconoscimento del rapporto obbligatorio oggetto di causa;
accertare e dichiarare, per i suesposti motivi, la nullità della domanda attorea ex art. 163 n. 3 c.p.c.; nel merito : a) rigettare integralmente tutti i capi della domanda attrice/opposizione a decreto ingiuntivo, priva di richieste istruttorie, essendo del tutto infondata in fatto e in diritto e non provata;
b) accertare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto confermare lo stesso integralmente in ogni sua parte;
c) condannare il sig. al pagamento della somma liquidata nel decreto ingiuntivo opposto pari ad € 6.486,06, oltre gli interessi legali, e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 730,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, cpa ed iva come per legge, oltre interessi legali, spese, competenze ed onorari anche della presente fase del giudizio;
d) accertare che la presente opposizione è frutto di una resistenza in giudizio con dolo e/o colpa grave, nonché accertare la responsabilità aggravata ex art. 96 cpc sia per eccessiva dilatazione dei termini a comparire (273 giorni), nonché per la pretestuosità delle eccezioni sollevate, e per tutti gli altri motivi suesposti e, per l'effetto, condannare il sig.
al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata, Pt_1 ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di € 650,00 come suindicato e calcolato o nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia …”. Al riguardo la società opposta, eccepita l'eccessiva dilatazione dei termini a comparire e instato per la concessione della provvisoria esecuzione, allegava che non vi era stato formale disconoscimento né di firma né del credito, atteso che l'opponente aveva confessato nell'atto di citazione che aveva fruito del veicolo aziendale, dallo stesso guidato;
che ulteriore prova della detenzione del veicolo era data dal telegramma, che essa convenuta aveva trasmesso in data 11/12/2021 alla residenza dell'opponente con diffida all'immediata riconsegna del veicolo noleggiato, come poi avvenuto esattamente il 17/12/2021; che, in tale contesto fattuale e pur in presenza della ricordata diffida, risultava ingiustificata la tardiva denuncia presentata dall'opponente solo in data 31/12/2022; che in ogni caso risultava generico e indeterminato quanto allegato dall'attore sulla mancata sottoscrizione del verbale di consegna del veicolo locato del
18/6/2021 e del contratto di noleggio di pari data, in difetto di formale dichiarazione di disconoscimento ex art. 214 c.p.c.; che non risultava sollevata alcuna contestazione in ordine al merito della pretesa esatta in via monitoria, non essendo stato contestato l'uso dell'autovettura noleggiata;
che l'opposizione non era fondata su prova scritta;
che sussistevano i presupposti per la condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c..
All'udienza del 21/3/2023, comparsi i procuratori delle parti, che insistevano nelle rispettive difese e istanze, era disposto rinvio all'udienza del 6/6/2023, con salvezza dei diritti di prima udienza, per consentire alle parti, come dalle stesse richiesto, di poter valutare possibili soluzioni transattive prima che fossero assunte decisione sull'istanza ex art. 648
c.p.c., presentata dall'opposta.
Alla successiva udienza dell'11/7/2023, comparsi i procuratori delle parti che davano atto del mancato accordo, era riportato a verbale, per quanto di interesse, che il procuratore dell'opponente “… Insiste nel disconoscimento delle sottoscrizioni apposte nei documenti nn.
3 e 4 del fascicolo monitorio. Rileva al riguardo che già dal confronto con le sottoscrizioni riportate nel doc. 6 del fascicolo monitorio si evidenzia l'apocrifia; chiede la verificazione e i termini ex art. 183/6 …”; che il procuratore dell'opposta “… Eccepisce la tardività e l'inammissibilità del disconoscimento anche per assenza della parte personalmente né in prima udienza né in quelle successive tutte, necessaria secondo le SU della Cassazione;
chiede rinvio per la p.c. …”; che, nuovamente, il procuratore dell'opponente “… evidenzia che il disconoscimento è stato effettuato fin dal primo atto difensivo e di essere munito di procura speciale per effettuare il disconoscimento …” e che, nuovamente, il procuratore dell'opposta “… evidenzia che vi è stato un riconoscimento del rapporto obbligatorio per avere l'opponente ammesso di aver condotto il veicolo oggetto di causa …”: all'esito la causa era assunta a riserva sull'istanza e art. 648 c.p.c..
Con ordinanza riservata del 5-24/8/2023 era rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e, assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., era disposto rinvio all'udienza del 6/3/2024, da svolgere in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione del termine fino alla predetta udienza per depositare note di trattazione scritta. Le parti provvedevano a depositare memorie ex art. 183/6 c.p.c. e note di trattazione scritta.
Con ordinanza del 10-11/4/2024, provvedendo a seguito di trattazione cartolare della predetta udienza del 6/3/2024, era rigettata l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. e si prendeva atto che, “… a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni in calce ai docc. 3 e 4 di parte opposta, operato dall'opponente , non risulta avanzata istanza di verificazione Parte_1
…”; era disposto rinvio all'udienza del 21/5/2025 per la precisazione delle conclusioni, essendo stata la causa ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria.
All'udienza del 21/5/2025, presenti i procuratori delle parti che precisavano le rispettive conclusioni, la causa era assunta in decisione sulle conclusioni richiamate in epigrafe, con assegnazione dei richiesti termini di legge ex art. 190 c.p.c., termini scaduti in data 10/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata e va accolta.
2. Richiamato quanto esposto, si ribadisce, come da giurisprudenza consolidata dell'Ufficio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003;
Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/2005; Cass. 15186/2003); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
2.1 Va altresì ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 9021/2005; Cass. 14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.
2.2 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, si ribadisce che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, tenuto conto dell'oggetto della domanda, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, come da Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass.
826/2015; Cass. 13685/2019).
2.2.1 Dunque grava, in primo luogo, sull'opposto (convenuto formale, ma attore sostanziale) l'onere di provare, in base a conferente allegazione, l'effettuazione della prestazione e la conseguente maturazione del diritto al corrispettivo, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per l'opponente (attore formale, ma convenuto sostanziale) di provare, in base ad altrettanto conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa.
3. Nel caso di specie l'opposta (attrice sostanziale) è onerata della prova della conclusione del contratto di noleggio e della maturazione dei compensi previsti in base a detto contratto.
4. Con ordinanza riservata del 5-24/8/2023 è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. con le seguenti argomentazioni, che appare opportuno riportare per esteso: “…
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori
e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato dal predetto, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. 20613/2011). Alla luce della documentazione prodotta nonché delle allegazioni e deduzioni delle parti non appare accoglibile, in base alla valutazione delibativa propria della presente fase,
l'istanza ex art. 648 c.p.c..
Invero assume al riguardo rilievo il disconoscimento operato dall'opponente che, allo stato e salvi gli esiti degli accertamenti tecnici in caso di istanza di verificazione della parte che intende avvalersi dei predetti documenti, priva di efficacia probatoria la suddetta documentazione (cfr. docc. 3 e 4 di parte opposta), su cui appare fondarsi la domanda dell'opposta.
E' ben vero -come allegato dall'opposta stessa- che l'opponente non ha negato, anzi confermandolo, l'uso e la riconsegna dell'autovettura noleggiata, ma, rimesso al prosieguo ogni maggiore approfondimento, non va dimenticato che, in base a quanto allegato dall'opponente, detto utilizzo è stato ricollegato all'uso di un'autovettura ritenuta 'aziendale'
e quindi connesso al riferito contratto di lavoro come autista alle dipendenze di tale CP_2
.
[...]
Per quanto riguarda, riprendendo il discorso sull'eccezione di inammissibilità del disconoscimento sollevata dall'opposta, il disconoscimento delle sottoscrizioni, osserva il
Giudice che lo stesso appare ritualmente operato nella prima difesa utile (atto di citazione in opposizione) a seguito della produzione dei relativi documenti in monitorio (cfr. citati docc. 3
e 4 del fascicolo monitorio) e con espressioni che appaiono inequivocabilmente negare la paternità delle firme, attribuite all'opponente, apposte su ben individuati documenti. Nell'atto di citazione è dato invero leggere che “… il presente decreto ingiuntivo trovi le proprie fonti nel contratto di noleggio prodotto in atti del 18.6.2021. Detto contratto non è mai stato firmato dal sig. , che anzi è stato vittima di uno spiacevole furto di identità, Parte_1 che è in corso di accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria …” e, ancora in maniera più chiara, che “… i documenti posti a sostegno del Decreto opposto e precisamente il verbale di consegna del veicolo locato del 18.6.2021 (Doc. 3 del fascicolo monitorio) e il contratto di noleggio in pari data (Doc. 4 del fascicolo monitorio) NON sono stati sottoscritti dallo che non si è mai recato presso la e che formalmente disconosce le Pt_1 CP_1 proprie apparenti sottoscrizioni ivi apposte, come del resto visibile ictu oculi confrontandole con quelle dei documenti dell'opponente pure prodotti in atti (Doc. 6 del fascicolo monitorio). …” (cfr. atto di citazione): sul punto può bastare.
In comparsa di risposta è dato leggere che “… Nel caso di specie parte opponente non ha certamente assolto all'onere di cui all'art. 2697 c.c. in quanto non ha fornito alcuna prova scritta a sostegno della propria domanda …”. Al riguardo va ribadito che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo grava, in primo luogo, sull'opposto (convenuto formale, ma attore sostanziale) l'onere di provare, in base a conferente allegazione, l'effettuazione della prestazione e la conseguente maturazione del diritto al corrispettivo, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per l'opponente
(attore formale, ma convenuto sostanziale) di provare, in base a conferente allegazione,
l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Nel caso di specie, alla luce del rituale disconoscimento operato ex artt. 214 e ss
c.p.c., appare verosimilmente venuto meno -allo stato e salvo l'esito di successivi approfondimenti- il fondamento contrattuale che giustificherebbe la pretesa creditoria dell'opposta.
Dunque non appare accoglibile, in base alla valutazione delibativa propria della presente fase, l'istanza ex art. 648 c.p.c. …” (cfr. citata ordinanza riservata del 9-12/12/2022).
5. Con il ricordato ricorso monitorio, contenente la domanda di condanna al pagamento della complessiva somma di € 6.486,06, oltre interessi e spese, l'odierna società opposta aveva fatto riferimento, come fonte della pretesa creditoria, al contratto di noleggio del 18/6/2021 e all'utilizzo di due autovetture, con conseguente maturazione del corrispettivo portato dalle due fatture azionate.
6. Al riguardo nella comparsa di risposta, la società convenuta ha riassunto la pretesa creditoria, fatta valere nei confronti dell'odierno opponente.
6.1 In particolare, in punto di fatto, è stato allegato dall'opposta che “… 1. la società istante è creditrice nei confronti del sig. , residente in [...]
16 della somma complessiva di Euro 6.486,06 … I.V.A. inclusa, relativa alle Fatture nn.
48/2021 del(l') 11-12-21 (€ 5.381,96) e 1/2022 del 15-1-2022 (€1.104,10);
2. le fatture sono state emesse in relazione al pagamento delle spese di noleggio di n. 2 autovetture dallo stesso locate: in particolare quanto al noleggio del veicolo tipo LA Y targato GA718KP dal 18-6-
2021 al 17-12-21, il credito si sostanza nell'omesso pagamento dei relativi canoni nel suddetto periodo, spese di chiusura del noleggio, spese amministrative per la gestione di sanzioni al Codice della Strada ricevute e per i danni arrecati al veicolo durante il periodo del noleggio;
quanto al noleggio del veicolo tipo Volkswagen Up targato FW291AN nel medesimo periodo, il credito si sostanza nell'omesso pagamento delle spese amministrative per la gestione di sanzioni al Codice della Strada ricevute e delle spese per la franchigia per il sinistro occorso al veicolo;
3. infatti, le autovetture sono state regolarmente consegnate in data
18-6-2021 come risulta dal verbale di consegna e riconsegnate in data 17-12-2021, dietro invio di telegramma del 17-12-21 a cura della vista l'inerzia – peraltro – nel CP_1 restituirle;
4. a decorrere d(a)l canone scaduto la parte conduttrice/debitrice si è resa inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni, annesse spese amministrative per la gestione delle sanzioni ricevute, nonché il rimborso dei danni subiti dal mezzo e della franchigia per il sinistro occorso;
5. la suddetta prova scritta è costituita da fattura elettronica, di talché non è necessario l'estratto autentico delle scritture contabili, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 89757/2018, …;
6. che il sig. Parte_1
è debitore nei confronti dell'attrice per la complessiva residua somma di 6.486,06 …
[...] che non ha mai corrisposto nonostante il tempo trascorso ed i solleciti effettuati, sia personalmente che a mezzo del Legale …” (cfr. comparsa di risposta a pagg. 6 e 7).
7. I documenti prodotti dall'opposta (cfr. docc. 3 e 4) si riferiscono peraltro solo e unicamente alla vettura LA Y tg GA718KP, come pure il telegramma con intimazione di restituzione di detta autovettura LA (cfr. doc. 5 di parte convenuta).
8. Non vi è documentazione di natura contrattuale o di altro genere relativa al veicolo
Volkswagen Up tg FW291AN.
9. Orbene, richiamate le superiori osservazioni in fatto e in diritto in ordine agli oneri allegatori e probatori gravanti sulle parti e in primo luogo sull'opposta (attrice sostanziale), vanno altresì richiamate le superiori osservazioni in fatto e in diritto sulla ritualità e tempestività del disconoscimento delle sottoscrizioni, attribuite all'odierno attore, riportate in calce al contratto di noleggio del 18/6/2021, relativo alla vettura LA Y tg GA718KP (cfr. doc. 4 del fascicolo del monitorio e del fascicolo della convenuta) e in calce al verbale di consegna del veicolo locato (LA Y tg GA718KP) dello stesso 18/6/2021 (cfr. doc. 3 del fascicolo del monitorio e del fascicolo della convenuta).
10. Come detto, l'opposta non ha presentato, a fronte del ritualmente operato disconoscimento, istanza di verificazione ex art. 216, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che i due documenti non possono essere utilizzati ai fini della decisione, in quanto non sono attribuibili al preteso sottoscrittore, che ne ha contestato la paternità (cfr. Cass. SU 3086/2022:
“La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto. …”; Cass. 3602/2024). 11. Ancora in comparsa conclusionale la società opposta ha reiterato l'eccezione sull'asserita genericità e inammissibilità del disconoscimento (cfr. comparsa conclusionale:
“… si eccepisce l'assoluta inammissibilità della opposizione per aver parte CP_3 opponente soltanto genericamente ed in modo indeterminato sostenuto che “…il verbale di consegna del veicolo locato del 18.6.2021 (Doc. 3 del fascicolo monitorio) e il contratto di noleggio in pari data (Doc. 4 del fascicolo monitorio) NON sono stati sottoscritti dallo
”: infatti non vi è alcuna traccia di una formale istanza di disconoscimento ex art. Parte_2
214 cpc ed ogni successiva istanza, sin da ora, dovrà ritenersi inammissibile e tardiva. La parte inoltre non veniva banco iudicis a disconoscere la firma a nessuna delle udienze. Il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c. deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile;
pertanto, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca (cfr. Cass. civ.
Sez. II, 22/01/2018, n. 1537, sulla scorta di Cass, civ., Sez. II, 13/02/2008, n. 3474) …”).
12. Al riguardo è agevole ribadire, a conforto di quanto argomentato sull'ammissibilità del disconoscimento e sulla precisione e rilevanza del disconoscimento stesso (cfr. Cass.
1537/2018), che dichiarare -si riporta la frase per intero e non in forma parziale (cfr. citazione a pag. 5)- che “… il verbale di consegna del veicolo locato del 18.6.2021 (Doc. 3 del fascicolo monitorio) e il contratto di noleggio in pari data (Doc. 4 del fascicolo monitorio)
NON sono stati sottoscritti dallo che non si è mai recato presso la e che Pt_1 CP_1 formalmente disconosce le proprie apparanti sottoscrizioni ivi apposte, come del resto visibile ictu oculi confrontandole con quelle dei documenti dell'opponente pure prodotti in atti …” equivale a negare formalmente e specificatamente l'attribuibilità a sé delle due sottoscrizioni riportate nei due richiamati documenti.
13. Dunque già l'estratto della citazione, riportato in comparsa conclusionale dalla convenuta (“… il verbale di consegna del veicolo locato del 18.6.2021 (Doc. 3 del fascicolo monitorio) e il contratto di noleggio in pari data (Doc. 4 del fascicolo monitorio) NON sono stati sottoscritti dallo …”), contiene una chiara e inequivocabile dichiarazione di Pt_1 disconoscimento, ma, se si fosse riportata anche la parte finale della frase (“… e che formalmente disconosce le proprie apparanti sottoscrizioni ivi apposte, come del resto visibile ictu oculi confrontandole con quelle dei documenti dell'opponente pure prodotti in atti …”), alcun dubbio sarebbe potuto sorgere, anche a proposito della richiamata irrilevanza, ai fini e per gli effetti dell'art. 214 e ss c.p.c., delle pretese espressioni di stile, che peraltro non si riescono ad individuare nel caso concreto. 14. Va ribadito che il disconoscimento è avvenuto ritualmente e tempestivamente con il primo atto difensivo (atto di citazione in opposizione), successivo alla produzione dei due documenti con il ricorso monitorio.
15. Non vi è stata da parte dell'opposta né la produzione degli originali (cfr. Cass.
16551/2015), propedeutica alla reiterazione del disconoscimento, né in ogni caso la presentazione di istanza di verificazione, con la conseguenza che -come detto- non possono essere utilizzati i due citati documenti ai fini della decisione.
16. In tale contesto fattuale assume altresì rilievo anche la denuncia che l'opponente ha presentato in data 31/1/2022 nei confronti del (cfr. doc. 1 di parte attrice). CP_2
16.1 La pretesa tardività nella presentazione della denuncia, come contestato dall'opposta, non assume rilievo, in quanto -da un lato- il telegramma richiamato dall'opposta
è di dicembre 2021 e la denuncia è di gennaio 2022 e -dall'altro- l'opponente ha allegato di aver interloquito medio tempore con il , che aveva inizialmente assicurato la CP_2 soluzione di ogni problema, circostanza poi invece non verificatasi.
17. In conclusione va escluso che l'opponente abbia sottoscritto il contratto di noleggio del 18/6/2021, relativo alla vettura LA, targata GA718KP (cfr. doc. 4 di parte convenuta) e che abbia sottoscritto il contestuale verbale di consegna della medesima autovettura (cfr. doc. 3 di parte convenuta).
18. Come detto non vi è documentazione relativa alla vettura Volkswagen.
19. E' ben vero che l'attore non ha negato di aver utilizzato il veicolo 'aziendale', consegnatogli dal , ma ha ricollegato detto impiego all'attività lavorativa svolta con CP_2 mansioni di autista alle dipendenze di quest'ultimo, cui aveva trasmesso i propri documenti, come allegato nell'atto di citazione e provato con la produzione del contratto individuale di lavoro del 7/6/2021 (cfr. contratto fra l'attore e la Miciowsky International Ltd, allegato alla memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c.).
20. Dunque detta circostanza è da inserire, in uno con il ricordato disconoscimento e la non attribuibilità delle due sottoscrizioni e quindi dei due documenti all'odierno opponente, nel contesto fattuale del lavoro alle dipendenze del predetto , rectius della predetta CP_2 società, che l'opponente ha ricollegato appunto al . CP_2
21. Del resto l'attore, nel riconoscere l'uso dell'autovettura -si deve ritenere solo la
LA- ha parlato di auto aziendale, messagli a disposizione dal datore di lavoro, con la conseguenza che, avendo l'opposta agito per l'adempimento del preteso contratto di noleggio, appare conseguenziale che la pretesa non possa essere rivolta a chi, per effetto dell'operato disconoscimento e della mancata istanza di verificazione da parte dell'opposta, non può essere considerato parte del preteso contratto, avente ad oggetto il noleggio di una vettura, posto alla base della domanda monitoria.
22. E' ben vero che la convenuta ha allegato che, a seguito del ricordato telegramma dell'11/12/2021, relativo all'intimazione di riconsegna dell'autovettura LA Y tg
GA718KP (cfr. citato doc. 5 di parte convenuta), l'attore aveva provveduto alla riconsegna del mezzo in data 17/12/2021 (cfr. comparsa di risposta, a pag. 6), ma detta circostanza, da cui può unicamente desumersi che l'opponente avesse in uso la predetta vettura LA, non modifica le conclusioni cui si è giunti, in quanto l'attore non è e non è mai stato, a differenza di quanto prospetto dall'ingiungente, parte del contratto di noleggio, non avendo sottoscritto il contratto e non essendosi obbligato ad adempiere alle obbligazioni ivi previste.
23. Inoltre -come detto- il non contestato utilizzo è stato ricollegato dall'opponente ad un documentato rapporto di lavoro dipendente come autista con messa a disposizione dell'auto aziendale, noleggiata in forza di un contratto processualmente non riconducibile all'odierno opponente.
23.1 Assolutamente generica, a prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla stessa attribuibilità del relativo rimborso in capo all'opponente, estraneo al contratto di noleggio, è la richiesta di pagamento di non meglio precisate e circostanziate violazioni al
Codice della Strada.
24. Le conclusioni, cui si è pervenuti in ordine alla non attribuibilità all'opponente del contratto di noleggio della LA e alla mancanza di prova documentale del contratto relativo alla Volkswagen e in ordine all'utilizzo della LA quale dipendente, hanno reso non necessaria la prova orale articolata dall'opponente.
25. Tali essendo le risultanze di causa, l'opposizione va accolta, in quanto l'opposta non vanta alcun diritto nei confronti dell'opponente in relazione ai titoli dedotti in giudizio;
va quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto.
26. Alla luce delle risultanze di causa e dell'accoglimento dell'opposizione, va rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96, comma 1, c.p.c., proposta dall'opposta.
27. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
27.1 Si è preso in considerazione, alla luce del DM 147/2022, il valore compreso fra il minimo e il medio delle quattro fasi dello scaglione '5.201-26.000' per le 'cause davanti al tribunale', tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte vittoriosa, alla luce della natura documentale della decisione. 27.2 Il valore da prendere in considerazione è quello relativo al preteso credito dell'opposta, quale risultante dal decreto ingiuntivo, in quanto, diversamente opinando, essendo stata rigettata la domanda dell'opposta, il valore sarebbe pari a zero e si tratterebbe di soluzione non sostenibile (cfr. Cass. 28417/2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 7047/2022 del 20-21/4/2022 del Tribunale di Roma (r.g n. 18938/2022);
• dichiara che nulla deve l'opponente all'opposta per i titoli Parte_1 CP_1 dedotti in giudizio;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. dell'opposta;
• condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore dell'opponente, in € 2.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA
e IVA come per legge.
Così deciso a Roma, il 13/12/2025
Il Giudice dott. FR Remo Scerrato
N. RG
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. FR Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 46424 Ruolo Generale dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025, vertente
TRA
(c.f. residente a [...]), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Roma, in via di Villa Emiliani n. 48, presso lo studio dell'avv.to
FR RO, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione,
OPPONENTE
E
(p.IVA ; con sede legale a Roma, in via Ferratella in Laterano CP_1 P.IVA_1
n. 33), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in via Lattanzio n. 27, presso lo studio dell'avv.to Roberta
Bellucci, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'abogado Riccardo Cruciani, in forza di procura speciale allegata in calce al ricorso monitorio,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: per l'opponente (verbale dell'udienza del 21/5/2025): “… l'avv.to Galli conclude riportandosi alle conclusioni di cui all'atto di citazione …”; per l'opposta (verbale dell'udienza del 21/5/2025): “… l'avv.to Cruciani preliminarmente insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori e in tutte le altre istanze;
in subordine precisa le conclusioni come da prima memoria ex art. 183/6 c.p.c. …”; nuovamente per l'opponente (medesimo verbale): “… L'avv.to Galli si oppone all'ammissione delle prove di controparte …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestiva citazione, ritualmente notificata alla convenuta l'attore CP_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7047/2022 del 20- Parte_1
21/4/2022 del Tribunale di Roma (r.g n. 18938/2022), con cui gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 6.486,06, oltre interessi e spese, quale preteso corrispettivo derivante dal noleggio di due autovetture. Al riguardo l'attore allegava che all'epoca dei fatti svolgeva attività di autista privato alle dipendenze di che CP_2 il presunto credito derivava dal contratto di noleggio di due autovetture, asseritamente locate ad esso attore;
che in realtà era del tutto estraneo a tali noleggi di autovetture, in quanto non aveva mai sottoscritto il preteso contratto di noleggio del 18/6/2021; che era stato vittima di un furto di identità, oggetto di accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria, come denunciato in data 31/1/2022; che invero in data 7/6/2021 era stato assunto con mansione di autista dal predetto , presentatosi come responsabile della Miciowsky International CP_2
Ltd, c.f. , con sede a Roma, in viale Bruno Buozzi, n. 99, e come referente P.IVA_2 dell'Ambasciata di Israele a Roma;
che contestualmente all'assunzione il predetto gli aveva fatto richiesta di invio dei documenti a mezzo WhatsApp, richiesta cui aveva prontamente dato seguito con l'invio della copia scannerizzata del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida;
che successivamente si era incontrato con il predetto presso piazza CP_2
ON ON per recarsi da un consulente di lavoro presso via Giolitti e per ritirare in tale circostanza il contratto di assunzione, consegnatogli insieme ad un foglio in lingua israeliana e in inglese, nel quale gli era stato richiesto di fornire nuovamente le proprie generalità e quelle dei genitori e di attestare che non avesse mai avuto problemi di alcuna natura con la comunità israeliana;
che dal giorno successivo aveva iniziato la collaborazione con il
, che lo aveva istruito sulle modalità del lavoro, assicurandogli che entro una decina CP_2 di giorni gli sarebbe stato fornito un veicolo aziendale;
che inoltre gli era stata indicata, come luogo di incontro, piazza ON ON, in quanto -come riferitogli- la sede della società era in attesa di collaudo e pertanto non era ancora utilizzata;
che in seguito il gli aveva CP_2 consegnato il veicolo “aziendale”, che esso attore si era limitato a guidare, senza neanche detenerlo nelle ore non lavorative;
che il rapporto di lavoro era proseguito regolarmente fino al 10 agosto, data concordata come inizio del periodo di ferie fino al 30 agosto;
che il successivo 29 agosto il lo aveva chiamato e gli aveva detto che il rapporto di lavoro CP_2 non sarebbe ripreso, per circa un mese, a causa di un cambio di amministrazione della società; che alla fine di settembre il gli aveva fatto presente che i problemi societari stavano CP_2 proseguendo e che per il momento non potevano riprendere la collaborazione;
che dopo quest'ultima comunicazione erano iniziate ad arrivare, presso la residenza di esso attore, sia multe relative ad autovetture, di cui esso attore risultava essere il noleggiatore, sia una lettera raccomandata A/R da parte della convenuta, contenente una fattura insoluta per un lavoro di carrozzeria, per un importo ammontante ad € 5.381,00, richiesto dal su un'auto di CP_2 cui esso attore risultava essere ancora una volta il noleggiatore;
che aveva contattato il titolare della carrozzeria, , che lo aveva rassicurato, dicendo che aveva già provveduto Testimone_1
a denunciare il presso la Procura della Repubblica di Roma;
che a quel punto,
CP_2 contattato il per chiedere spiegazioni su quanto stava accadendo, il predetto gli
CP_2 aveva confessato che aveva usato la patente di esso attore per effettuare alcuni noleggi di veicoli e lo aveva rassicurato circa il pagamento delle varie spese e di ogni altro onere, derivante da detti noleggi;
che aveva intimato al predetto di non utilizzare più i
CP_2 propri documenti per noleggiare altri veicoli e/o contrarre altre obbligazioni e di far fronte a tutte le spese emerse;
che, nonostante le rassicurazioni e l'impegno assunto, il non
CP_2 gli aveva trasmesso alcuna documentazione sui pretesi pagamenti effettuati;
che successivamente, nonostante i vari tentativi, non era più riuscito a contattare il per
CP_2 verificare lo stato dei pagamenti;
che senza esito era stata l'interlocuzione con la società opposta, che anzi gli aveva notificato una lettera di messa in mora per il pagamento delle somme poi azionate in via monitoria, evidentemente ipotizzando che fosse d'accordo con il
; che i documenti, posti a sostegno del decreto ingiuntivo opposto e precisamente il CP_2 verbale di consegna del veicolo locato del 18/6/2021, prodotto come doc. 3 con il ricorso monitorio, e il contratto di noleggio dello stesso 18/6/2021, prodotto come doc. 4 con il ricorso monitorio, non erano stati sottoscritti da esso attore, che mai si era recato presso la società convenuta;
che pertanto formalmente disconosceva come proprie le sottoscrizioni apposte nei citati documenti, come del resto visibile ictu oculi confrontandole con quelle riportate nei documenti prodotti in atti;
che risultava evidente l'assoluta estraneità di esso attore ai contratti e alle altre obbligazioni poste a fondamento del ricorso monitorio, già fatti oggetto di attenzione della locale Procura della Repubblica, come da ricordata denuncia del
31/1/2022. Tanto premesso, l'attore instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertata la fondatezza dell'odierna opposizione e l'illegittimità e/o nullità del Decreto opposto, dichiarare l'inefficacia e disporre la revoca del
Decreto Ingiuntivo n. 7047/2022, N.R.G. 18938/2022. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”. Con decreto del 25/7/2022 ex art. 168 bis c.p.c., comma 5, c.p.c. era disposto il differimento al 21/3/2023 dell'udienza indicata in citazione (15/3/2023).
In data 20/3/2023 si costituiva in giudizio la convenuta la quale, CP_1 eccepita la nullità dell'opposizione e contestatane la fondatezza nel merito, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta: “voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via preliminare: accertata la mancata opposizione alla esecutorietà, nonché la omessa contestazione della esistenza del credito e/o la natura documentale dello stesso, concedere la esecuzione provvisoria del decreto opposto ex art. 648 c.p.c., non essendo la opposizione proposta fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione;
ancora in via preliminare: dichiarare il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 7047/2022 introduttivo del presente giudizio inammissibile, improponibile, improcedibile e inefficace;
accertare e dichiarare, per i suesposti motivi, la inammissibilità del disconoscimento delle firme per assoluta genericità e clausole di stile formulate, nonché per esser stata smentita dal riconoscimento del rapporto obbligatorio oggetto di causa;
accertare e dichiarare, per i suesposti motivi, la nullità della domanda attorea ex art. 163 n. 3 c.p.c.; nel merito : a) rigettare integralmente tutti i capi della domanda attrice/opposizione a decreto ingiuntivo, priva di richieste istruttorie, essendo del tutto infondata in fatto e in diritto e non provata;
b) accertare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto confermare lo stesso integralmente in ogni sua parte;
c) condannare il sig. al pagamento della somma liquidata nel decreto ingiuntivo opposto pari ad € 6.486,06, oltre gli interessi legali, e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 730,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, cpa ed iva come per legge, oltre interessi legali, spese, competenze ed onorari anche della presente fase del giudizio;
d) accertare che la presente opposizione è frutto di una resistenza in giudizio con dolo e/o colpa grave, nonché accertare la responsabilità aggravata ex art. 96 cpc sia per eccessiva dilatazione dei termini a comparire (273 giorni), nonché per la pretestuosità delle eccezioni sollevate, e per tutti gli altri motivi suesposti e, per l'effetto, condannare il sig.
al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata, Pt_1 ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di € 650,00 come suindicato e calcolato o nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia …”. Al riguardo la società opposta, eccepita l'eccessiva dilatazione dei termini a comparire e instato per la concessione della provvisoria esecuzione, allegava che non vi era stato formale disconoscimento né di firma né del credito, atteso che l'opponente aveva confessato nell'atto di citazione che aveva fruito del veicolo aziendale, dallo stesso guidato;
che ulteriore prova della detenzione del veicolo era data dal telegramma, che essa convenuta aveva trasmesso in data 11/12/2021 alla residenza dell'opponente con diffida all'immediata riconsegna del veicolo noleggiato, come poi avvenuto esattamente il 17/12/2021; che, in tale contesto fattuale e pur in presenza della ricordata diffida, risultava ingiustificata la tardiva denuncia presentata dall'opponente solo in data 31/12/2022; che in ogni caso risultava generico e indeterminato quanto allegato dall'attore sulla mancata sottoscrizione del verbale di consegna del veicolo locato del
18/6/2021 e del contratto di noleggio di pari data, in difetto di formale dichiarazione di disconoscimento ex art. 214 c.p.c.; che non risultava sollevata alcuna contestazione in ordine al merito della pretesa esatta in via monitoria, non essendo stato contestato l'uso dell'autovettura noleggiata;
che l'opposizione non era fondata su prova scritta;
che sussistevano i presupposti per la condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c..
All'udienza del 21/3/2023, comparsi i procuratori delle parti, che insistevano nelle rispettive difese e istanze, era disposto rinvio all'udienza del 6/6/2023, con salvezza dei diritti di prima udienza, per consentire alle parti, come dalle stesse richiesto, di poter valutare possibili soluzioni transattive prima che fossero assunte decisione sull'istanza ex art. 648
c.p.c., presentata dall'opposta.
Alla successiva udienza dell'11/7/2023, comparsi i procuratori delle parti che davano atto del mancato accordo, era riportato a verbale, per quanto di interesse, che il procuratore dell'opponente “… Insiste nel disconoscimento delle sottoscrizioni apposte nei documenti nn.
3 e 4 del fascicolo monitorio. Rileva al riguardo che già dal confronto con le sottoscrizioni riportate nel doc. 6 del fascicolo monitorio si evidenzia l'apocrifia; chiede la verificazione e i termini ex art. 183/6 …”; che il procuratore dell'opposta “… Eccepisce la tardività e l'inammissibilità del disconoscimento anche per assenza della parte personalmente né in prima udienza né in quelle successive tutte, necessaria secondo le SU della Cassazione;
chiede rinvio per la p.c. …”; che, nuovamente, il procuratore dell'opponente “… evidenzia che il disconoscimento è stato effettuato fin dal primo atto difensivo e di essere munito di procura speciale per effettuare il disconoscimento …” e che, nuovamente, il procuratore dell'opposta “… evidenzia che vi è stato un riconoscimento del rapporto obbligatorio per avere l'opponente ammesso di aver condotto il veicolo oggetto di causa …”: all'esito la causa era assunta a riserva sull'istanza e art. 648 c.p.c..
Con ordinanza riservata del 5-24/8/2023 era rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e, assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., era disposto rinvio all'udienza del 6/3/2024, da svolgere in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione del termine fino alla predetta udienza per depositare note di trattazione scritta. Le parti provvedevano a depositare memorie ex art. 183/6 c.p.c. e note di trattazione scritta.
Con ordinanza del 10-11/4/2024, provvedendo a seguito di trattazione cartolare della predetta udienza del 6/3/2024, era rigettata l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. e si prendeva atto che, “… a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni in calce ai docc. 3 e 4 di parte opposta, operato dall'opponente , non risulta avanzata istanza di verificazione Parte_1
…”; era disposto rinvio all'udienza del 21/5/2025 per la precisazione delle conclusioni, essendo stata la causa ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria.
All'udienza del 21/5/2025, presenti i procuratori delle parti che precisavano le rispettive conclusioni, la causa era assunta in decisione sulle conclusioni richiamate in epigrafe, con assegnazione dei richiesti termini di legge ex art. 190 c.p.c., termini scaduti in data 10/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata e va accolta.
2. Richiamato quanto esposto, si ribadisce, come da giurisprudenza consolidata dell'Ufficio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003;
Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/2005; Cass. 15186/2003); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
2.1 Va altresì ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 9021/2005; Cass. 14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.
2.2 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, si ribadisce che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, tenuto conto dell'oggetto della domanda, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, come da Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass.
826/2015; Cass. 13685/2019).
2.2.1 Dunque grava, in primo luogo, sull'opposto (convenuto formale, ma attore sostanziale) l'onere di provare, in base a conferente allegazione, l'effettuazione della prestazione e la conseguente maturazione del diritto al corrispettivo, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per l'opponente (attore formale, ma convenuto sostanziale) di provare, in base ad altrettanto conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa.
3. Nel caso di specie l'opposta (attrice sostanziale) è onerata della prova della conclusione del contratto di noleggio e della maturazione dei compensi previsti in base a detto contratto.
4. Con ordinanza riservata del 5-24/8/2023 è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. con le seguenti argomentazioni, che appare opportuno riportare per esteso: “…
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori
e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato dal predetto, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. 20613/2011). Alla luce della documentazione prodotta nonché delle allegazioni e deduzioni delle parti non appare accoglibile, in base alla valutazione delibativa propria della presente fase,
l'istanza ex art. 648 c.p.c..
Invero assume al riguardo rilievo il disconoscimento operato dall'opponente che, allo stato e salvi gli esiti degli accertamenti tecnici in caso di istanza di verificazione della parte che intende avvalersi dei predetti documenti, priva di efficacia probatoria la suddetta documentazione (cfr. docc. 3 e 4 di parte opposta), su cui appare fondarsi la domanda dell'opposta.
E' ben vero -come allegato dall'opposta stessa- che l'opponente non ha negato, anzi confermandolo, l'uso e la riconsegna dell'autovettura noleggiata, ma, rimesso al prosieguo ogni maggiore approfondimento, non va dimenticato che, in base a quanto allegato dall'opponente, detto utilizzo è stato ricollegato all'uso di un'autovettura ritenuta 'aziendale'
e quindi connesso al riferito contratto di lavoro come autista alle dipendenze di tale CP_2
.
[...]
Per quanto riguarda, riprendendo il discorso sull'eccezione di inammissibilità del disconoscimento sollevata dall'opposta, il disconoscimento delle sottoscrizioni, osserva il
Giudice che lo stesso appare ritualmente operato nella prima difesa utile (atto di citazione in opposizione) a seguito della produzione dei relativi documenti in monitorio (cfr. citati docc. 3
e 4 del fascicolo monitorio) e con espressioni che appaiono inequivocabilmente negare la paternità delle firme, attribuite all'opponente, apposte su ben individuati documenti. Nell'atto di citazione è dato invero leggere che “… il presente decreto ingiuntivo trovi le proprie fonti nel contratto di noleggio prodotto in atti del 18.6.2021. Detto contratto non è mai stato firmato dal sig. , che anzi è stato vittima di uno spiacevole furto di identità, Parte_1 che è in corso di accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria …” e, ancora in maniera più chiara, che “… i documenti posti a sostegno del Decreto opposto e precisamente il verbale di consegna del veicolo locato del 18.6.2021 (Doc. 3 del fascicolo monitorio) e il contratto di noleggio in pari data (Doc. 4 del fascicolo monitorio) NON sono stati sottoscritti dallo che non si è mai recato presso la e che formalmente disconosce le Pt_1 CP_1 proprie apparenti sottoscrizioni ivi apposte, come del resto visibile ictu oculi confrontandole con quelle dei documenti dell'opponente pure prodotti in atti (Doc. 6 del fascicolo monitorio). …” (cfr. atto di citazione): sul punto può bastare.
In comparsa di risposta è dato leggere che “… Nel caso di specie parte opponente non ha certamente assolto all'onere di cui all'art. 2697 c.c. in quanto non ha fornito alcuna prova scritta a sostegno della propria domanda …”. Al riguardo va ribadito che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo grava, in primo luogo, sull'opposto (convenuto formale, ma attore sostanziale) l'onere di provare, in base a conferente allegazione, l'effettuazione della prestazione e la conseguente maturazione del diritto al corrispettivo, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per l'opponente
(attore formale, ma convenuto sostanziale) di provare, in base a conferente allegazione,
l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Nel caso di specie, alla luce del rituale disconoscimento operato ex artt. 214 e ss
c.p.c., appare verosimilmente venuto meno -allo stato e salvo l'esito di successivi approfondimenti- il fondamento contrattuale che giustificherebbe la pretesa creditoria dell'opposta.
Dunque non appare accoglibile, in base alla valutazione delibativa propria della presente fase, l'istanza ex art. 648 c.p.c. …” (cfr. citata ordinanza riservata del 9-12/12/2022).
5. Con il ricordato ricorso monitorio, contenente la domanda di condanna al pagamento della complessiva somma di € 6.486,06, oltre interessi e spese, l'odierna società opposta aveva fatto riferimento, come fonte della pretesa creditoria, al contratto di noleggio del 18/6/2021 e all'utilizzo di due autovetture, con conseguente maturazione del corrispettivo portato dalle due fatture azionate.
6. Al riguardo nella comparsa di risposta, la società convenuta ha riassunto la pretesa creditoria, fatta valere nei confronti dell'odierno opponente.
6.1 In particolare, in punto di fatto, è stato allegato dall'opposta che “… 1. la società istante è creditrice nei confronti del sig. , residente in [...]
16 della somma complessiva di Euro 6.486,06 … I.V.A. inclusa, relativa alle Fatture nn.
48/2021 del(l') 11-12-21 (€ 5.381,96) e 1/2022 del 15-1-2022 (€1.104,10);
2. le fatture sono state emesse in relazione al pagamento delle spese di noleggio di n. 2 autovetture dallo stesso locate: in particolare quanto al noleggio del veicolo tipo LA Y targato GA718KP dal 18-6-
2021 al 17-12-21, il credito si sostanza nell'omesso pagamento dei relativi canoni nel suddetto periodo, spese di chiusura del noleggio, spese amministrative per la gestione di sanzioni al Codice della Strada ricevute e per i danni arrecati al veicolo durante il periodo del noleggio;
quanto al noleggio del veicolo tipo Volkswagen Up targato FW291AN nel medesimo periodo, il credito si sostanza nell'omesso pagamento delle spese amministrative per la gestione di sanzioni al Codice della Strada ricevute e delle spese per la franchigia per il sinistro occorso al veicolo;
3. infatti, le autovetture sono state regolarmente consegnate in data
18-6-2021 come risulta dal verbale di consegna e riconsegnate in data 17-12-2021, dietro invio di telegramma del 17-12-21 a cura della vista l'inerzia – peraltro – nel CP_1 restituirle;
4. a decorrere d(a)l canone scaduto la parte conduttrice/debitrice si è resa inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni, annesse spese amministrative per la gestione delle sanzioni ricevute, nonché il rimborso dei danni subiti dal mezzo e della franchigia per il sinistro occorso;
5. la suddetta prova scritta è costituita da fattura elettronica, di talché non è necessario l'estratto autentico delle scritture contabili, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 89757/2018, …;
6. che il sig. Parte_1
è debitore nei confronti dell'attrice per la complessiva residua somma di 6.486,06 …
[...] che non ha mai corrisposto nonostante il tempo trascorso ed i solleciti effettuati, sia personalmente che a mezzo del Legale …” (cfr. comparsa di risposta a pagg. 6 e 7).
7. I documenti prodotti dall'opposta (cfr. docc. 3 e 4) si riferiscono peraltro solo e unicamente alla vettura LA Y tg GA718KP, come pure il telegramma con intimazione di restituzione di detta autovettura LA (cfr. doc. 5 di parte convenuta).
8. Non vi è documentazione di natura contrattuale o di altro genere relativa al veicolo
Volkswagen Up tg FW291AN.
9. Orbene, richiamate le superiori osservazioni in fatto e in diritto in ordine agli oneri allegatori e probatori gravanti sulle parti e in primo luogo sull'opposta (attrice sostanziale), vanno altresì richiamate le superiori osservazioni in fatto e in diritto sulla ritualità e tempestività del disconoscimento delle sottoscrizioni, attribuite all'odierno attore, riportate in calce al contratto di noleggio del 18/6/2021, relativo alla vettura LA Y tg GA718KP (cfr. doc. 4 del fascicolo del monitorio e del fascicolo della convenuta) e in calce al verbale di consegna del veicolo locato (LA Y tg GA718KP) dello stesso 18/6/2021 (cfr. doc. 3 del fascicolo del monitorio e del fascicolo della convenuta).
10. Come detto, l'opposta non ha presentato, a fronte del ritualmente operato disconoscimento, istanza di verificazione ex art. 216, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che i due documenti non possono essere utilizzati ai fini della decisione, in quanto non sono attribuibili al preteso sottoscrittore, che ne ha contestato la paternità (cfr. Cass. SU 3086/2022:
“La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto. …”; Cass. 3602/2024). 11. Ancora in comparsa conclusionale la società opposta ha reiterato l'eccezione sull'asserita genericità e inammissibilità del disconoscimento (cfr. comparsa conclusionale:
“… si eccepisce l'assoluta inammissibilità della opposizione per aver parte CP_3 opponente soltanto genericamente ed in modo indeterminato sostenuto che “…il verbale di consegna del veicolo locato del 18.6.2021 (Doc. 3 del fascicolo monitorio) e il contratto di noleggio in pari data (Doc. 4 del fascicolo monitorio) NON sono stati sottoscritti dallo
”: infatti non vi è alcuna traccia di una formale istanza di disconoscimento ex art. Parte_2
214 cpc ed ogni successiva istanza, sin da ora, dovrà ritenersi inammissibile e tardiva. La parte inoltre non veniva banco iudicis a disconoscere la firma a nessuna delle udienze. Il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c. deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile;
pertanto, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca (cfr. Cass. civ.
Sez. II, 22/01/2018, n. 1537, sulla scorta di Cass, civ., Sez. II, 13/02/2008, n. 3474) …”).
12. Al riguardo è agevole ribadire, a conforto di quanto argomentato sull'ammissibilità del disconoscimento e sulla precisione e rilevanza del disconoscimento stesso (cfr. Cass.
1537/2018), che dichiarare -si riporta la frase per intero e non in forma parziale (cfr. citazione a pag. 5)- che “… il verbale di consegna del veicolo locato del 18.6.2021 (Doc. 3 del fascicolo monitorio) e il contratto di noleggio in pari data (Doc. 4 del fascicolo monitorio)
NON sono stati sottoscritti dallo che non si è mai recato presso la e che Pt_1 CP_1 formalmente disconosce le proprie apparanti sottoscrizioni ivi apposte, come del resto visibile ictu oculi confrontandole con quelle dei documenti dell'opponente pure prodotti in atti …” equivale a negare formalmente e specificatamente l'attribuibilità a sé delle due sottoscrizioni riportate nei due richiamati documenti.
13. Dunque già l'estratto della citazione, riportato in comparsa conclusionale dalla convenuta (“… il verbale di consegna del veicolo locato del 18.6.2021 (Doc. 3 del fascicolo monitorio) e il contratto di noleggio in pari data (Doc. 4 del fascicolo monitorio) NON sono stati sottoscritti dallo …”), contiene una chiara e inequivocabile dichiarazione di Pt_1 disconoscimento, ma, se si fosse riportata anche la parte finale della frase (“… e che formalmente disconosce le proprie apparanti sottoscrizioni ivi apposte, come del resto visibile ictu oculi confrontandole con quelle dei documenti dell'opponente pure prodotti in atti …”), alcun dubbio sarebbe potuto sorgere, anche a proposito della richiamata irrilevanza, ai fini e per gli effetti dell'art. 214 e ss c.p.c., delle pretese espressioni di stile, che peraltro non si riescono ad individuare nel caso concreto. 14. Va ribadito che il disconoscimento è avvenuto ritualmente e tempestivamente con il primo atto difensivo (atto di citazione in opposizione), successivo alla produzione dei due documenti con il ricorso monitorio.
15. Non vi è stata da parte dell'opposta né la produzione degli originali (cfr. Cass.
16551/2015), propedeutica alla reiterazione del disconoscimento, né in ogni caso la presentazione di istanza di verificazione, con la conseguenza che -come detto- non possono essere utilizzati i due citati documenti ai fini della decisione.
16. In tale contesto fattuale assume altresì rilievo anche la denuncia che l'opponente ha presentato in data 31/1/2022 nei confronti del (cfr. doc. 1 di parte attrice). CP_2
16.1 La pretesa tardività nella presentazione della denuncia, come contestato dall'opposta, non assume rilievo, in quanto -da un lato- il telegramma richiamato dall'opposta
è di dicembre 2021 e la denuncia è di gennaio 2022 e -dall'altro- l'opponente ha allegato di aver interloquito medio tempore con il , che aveva inizialmente assicurato la CP_2 soluzione di ogni problema, circostanza poi invece non verificatasi.
17. In conclusione va escluso che l'opponente abbia sottoscritto il contratto di noleggio del 18/6/2021, relativo alla vettura LA, targata GA718KP (cfr. doc. 4 di parte convenuta) e che abbia sottoscritto il contestuale verbale di consegna della medesima autovettura (cfr. doc. 3 di parte convenuta).
18. Come detto non vi è documentazione relativa alla vettura Volkswagen.
19. E' ben vero che l'attore non ha negato di aver utilizzato il veicolo 'aziendale', consegnatogli dal , ma ha ricollegato detto impiego all'attività lavorativa svolta con CP_2 mansioni di autista alle dipendenze di quest'ultimo, cui aveva trasmesso i propri documenti, come allegato nell'atto di citazione e provato con la produzione del contratto individuale di lavoro del 7/6/2021 (cfr. contratto fra l'attore e la Miciowsky International Ltd, allegato alla memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c.).
20. Dunque detta circostanza è da inserire, in uno con il ricordato disconoscimento e la non attribuibilità delle due sottoscrizioni e quindi dei due documenti all'odierno opponente, nel contesto fattuale del lavoro alle dipendenze del predetto , rectius della predetta CP_2 società, che l'opponente ha ricollegato appunto al . CP_2
21. Del resto l'attore, nel riconoscere l'uso dell'autovettura -si deve ritenere solo la
LA- ha parlato di auto aziendale, messagli a disposizione dal datore di lavoro, con la conseguenza che, avendo l'opposta agito per l'adempimento del preteso contratto di noleggio, appare conseguenziale che la pretesa non possa essere rivolta a chi, per effetto dell'operato disconoscimento e della mancata istanza di verificazione da parte dell'opposta, non può essere considerato parte del preteso contratto, avente ad oggetto il noleggio di una vettura, posto alla base della domanda monitoria.
22. E' ben vero che la convenuta ha allegato che, a seguito del ricordato telegramma dell'11/12/2021, relativo all'intimazione di riconsegna dell'autovettura LA Y tg
GA718KP (cfr. citato doc. 5 di parte convenuta), l'attore aveva provveduto alla riconsegna del mezzo in data 17/12/2021 (cfr. comparsa di risposta, a pag. 6), ma detta circostanza, da cui può unicamente desumersi che l'opponente avesse in uso la predetta vettura LA, non modifica le conclusioni cui si è giunti, in quanto l'attore non è e non è mai stato, a differenza di quanto prospetto dall'ingiungente, parte del contratto di noleggio, non avendo sottoscritto il contratto e non essendosi obbligato ad adempiere alle obbligazioni ivi previste.
23. Inoltre -come detto- il non contestato utilizzo è stato ricollegato dall'opponente ad un documentato rapporto di lavoro dipendente come autista con messa a disposizione dell'auto aziendale, noleggiata in forza di un contratto processualmente non riconducibile all'odierno opponente.
23.1 Assolutamente generica, a prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla stessa attribuibilità del relativo rimborso in capo all'opponente, estraneo al contratto di noleggio, è la richiesta di pagamento di non meglio precisate e circostanziate violazioni al
Codice della Strada.
24. Le conclusioni, cui si è pervenuti in ordine alla non attribuibilità all'opponente del contratto di noleggio della LA e alla mancanza di prova documentale del contratto relativo alla Volkswagen e in ordine all'utilizzo della LA quale dipendente, hanno reso non necessaria la prova orale articolata dall'opponente.
25. Tali essendo le risultanze di causa, l'opposizione va accolta, in quanto l'opposta non vanta alcun diritto nei confronti dell'opponente in relazione ai titoli dedotti in giudizio;
va quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto.
26. Alla luce delle risultanze di causa e dell'accoglimento dell'opposizione, va rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96, comma 1, c.p.c., proposta dall'opposta.
27. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
27.1 Si è preso in considerazione, alla luce del DM 147/2022, il valore compreso fra il minimo e il medio delle quattro fasi dello scaglione '5.201-26.000' per le 'cause davanti al tribunale', tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte vittoriosa, alla luce della natura documentale della decisione. 27.2 Il valore da prendere in considerazione è quello relativo al preteso credito dell'opposta, quale risultante dal decreto ingiuntivo, in quanto, diversamente opinando, essendo stata rigettata la domanda dell'opposta, il valore sarebbe pari a zero e si tratterebbe di soluzione non sostenibile (cfr. Cass. 28417/2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 7047/2022 del 20-21/4/2022 del Tribunale di Roma (r.g n. 18938/2022);
• dichiara che nulla deve l'opponente all'opposta per i titoli Parte_1 CP_1 dedotti in giudizio;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. dell'opposta;
• condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore dell'opponente, in € 2.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA
e IVA come per legge.
Così deciso a Roma, il 13/12/2025
Il Giudice dott. FR Remo Scerrato