Ordinanza cautelare 30 luglio 2012
Ordinanza collegiale 24 luglio 2015
Ordinanza cautelare 3 marzo 2016
Decreto cautelare 10 maggio 2017
Ordinanza cautelare 25 maggio 2017
Ordinanza collegiale 13 giugno 2018
Decreto presidenziale 1 febbraio 2019
Sentenza 28 ottobre 2020
Ordinanza cautelare 29 gennaio 2021
Sentenza 23 giugno 2022
Sentenza 5 luglio 2022
Rigetto
Sentenza 12 dicembre 2022
Accoglimento
Sentenza 1 febbraio 2024
Accoglimento
Sentenza 31 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 18 luglio 2025
Ordinanza collegiale 3 ottobre 2025
Inammissibile
Sentenza 17 dicembre 2025
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- 1. Giudicato risarcitorio ridimensionato dopo la riforma: presupposto dell’illegittimità venuto menoAccesso limitatoMarco Panato · https://www.altalex.com/ · 24 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/12/2025, n. 9994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9994 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09994/2025REG.PROV.COLL.
N. 06894/2024 REG.RIC.
N. 02625/2025 REG.RIC.
N. 06656/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6894 del 2024, proposto dalla società LUna Servizi S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Eugenio Petrullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosa Zaccardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Potenza, via Nazario Sauro, palazzo Mobilità;
sul ricorso numero di registro generale 2625 del 2025, proposto dalla società LUna Servizi S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Eugenio Petrullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosa Zaccardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Potenza, via Nazario Sauro, palazzo Mobilità;
nei confronti
del Commissario ad acta nominato, dott. Carmine Vivone;
sul ricorso numero di registro generale 6656 del 2025, proposto dalla società LUna Servizi S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Eugenio Petrullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Comune di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosa Zaccardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Potenza, via Nazario Sauro, palazzo Mobilità;
nei confronti
del Commissario ad acta nominato, dott. Carmine Vivone;
(ricorso n.6894/2024 R.G.)
per l’esecuzione
della sentenza del Consiglio di Stato sez. VII 1 febbraio 2024 n.1067, che ha accolto il ricorso n.2099/2023 R.G. proposto per la riforma della sentenza T.a.r. Basilicata sez. I 5 luglio 2022 n.513, la quale a sua volta aveva respinto la domanda proposta dalla LUna Servizi S.a.s. per la condanna del Comune di Potenza al risarcimento del danno da questo causati alla ricorrente nell’esecuzione del rapporto di concessione, di durata quinquennale, di spazi di aree pubbliche per l’installazione e la gestione di impianti pubblicitari e di affissioni dirette private, di cui al contratto stipulato tra le parti il 23 febbraio 2021.
In particolare, la sentenza ha condannato il Comune al risarcimento del danno, indicando in motivazione ai sensi dell’art. 34 comma 4 c.p.a. i criteri per liquidarlo;
(ricorso n.2625/2025 R.G.)
per l’ottemperanza, anche di chiarimenti,
della sentenza del Consiglio di Stato sez. IV 31 dicembre 2024 n.10518, che ha accolto il ricorso n.6894/2024 R.G. proposto per l’esecuzione della sentenza del medesimo Consiglio di Stato sez. VII 1 febbraio 2024 n.1067;
e per la dichiarazione di nullità
degli atti nel frattempo compiuti in esecuzione della sentenza medesima;
(ricorso n.6656/2025 R.G.)
per la revocazione
dell’ordinanza del Consiglio di Stato sez. IV 18 luglio 2025 n.6339, pronunciata nel ricorso n.6894/2024 R.G. proposto per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato sez. VII 1 febbraio 2024 n.1067 su richiesta di chiarimenti del Commissario ad acta ;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. NC TO NI e udito per la ricorrente l’avv. Petrullo, come da verbale;
1. La ricorrente, impresa attiva nel settore della cartellonistica pubblicitaria, era titolare in Comune di Potenza, di una serie di installazioni relative, precisamente di 74 maxi stendardi di 2x1,4 mt e di dieci poster di 6x3 mt, ciascuno assistito dall’autorizzazione all’epoca richiesta (fatto pacifico in causa, cfr. la sentenza T.a.r. Basilicata sez. I 5 luglio 2022 n.513, cui ci si rifà per la ricostruzione del fatto storico, non controverso come tale, se non diversamente indicato).
2. Con deliberazione del Consiglio 7 febbraio 2015 n.10, il Comune di Potenza ha poi approvato il nuovo regolamento per la pubblicità e le installazioni pubblicitarie, con il quale ha stabilito di passare da un regime autorizzatorio ad uno concessorio; con l’art. 62 comma 2 di questo regolamento ha poi stabilito una norma transitoria, nel senso che per le autorizzazioni preesistenti che “ risultassero scadute, i titolari hanno facoltà di richiedere entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, a pena di irricevibilità dell'istanza, la conferma della validità del titolo abilitativo per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data della richiesta, con espressa decadenza anticipata contestualmente alla data di approvazione del PRIP per gli impianti di cui al Capo IV e, per gli impianti di cui al Capo III, a seguito di completamento delle procedure ad evidenza pubblica ”. Come risulta per implicito, ma inequivocabilmente, dagli atti di causa, la ricorrente si è avvalsa di questa norma per alcuni dei propri impianti, con il risultato che le autorizzazioni rinnovate sarebbero decadute automaticamente appunto “ a seguito di completamento delle procedure ad evidenza pubblica ” per assegnare le concessioni.
3. Di conseguenza, il Comune, con determinazione dirigenziale 5 settembre 2017 n.377 ha indetto la procedura per affidare in concessione, per la durata di cinque anni, dodici lotti da 250 mq ciascuno di spazi pubblicitari, ma all’esito ha aggiudicato quattro lotti soltanto, di cui uno a favore della ricorrente; preso atto di ciò, il Comune ha quindi prorogato il regime delle autorizzazioni, in attesa di assegnare tutti i lotti.
4. Il Comune poi, con successiva determinazione dirigenziale 15 dicembre 2020 n.580, ha indetto una nuova gara, andata però deserta, per assegnare i lotti residui; contestualmente ha stabilito che la decadenza delle autorizzazioni in essere, ivi inclusa quelle rilasciate alla ricorrente, e la conseguente rimozione delle relative installazioni, dovessero avvenire non più come si è detto al “ completamento delle procedure ad evidenza pubblica ” e quindi ad una data non precisata, ma a data fissa, stabilita da ultimo al 21 febbraio 2021 per la decadenza e al 15 marzo 2021 per la rimozione.
5. Il successivo 23 febbraio 2021, la ricorrente ha poi sottoscritto con il Comune la convenzione accessiva alla concessione di cui era risultata aggiudicataria, identificata come lotto n.12, con decorrenza dal 15 marzo 2021 e di conseguenza ha provveduto alla rimozione dei propri impianti già esistenti assistiti dall’autorizzazione transitoria di cui sopra, coincidenti con i 74 maxi-stendardi di cui si è detto.
6. È accaduto però che il T.a.r. Basilicata, con sentenza sez. I 26 marzo 2021 n.276, pronunciata su ricorso di un altro operatore (cui, peraltro, l’odierna ricorrente ha preso parte, costituendosi in giudizio), ha pronunciato “ l’annullamento della delibera comunale n. 580 del 15 dicembre 2020, … nella parte in cui si dispone la decadenza del titolo autorizzatorio vantato dalla ricorrente (e l’obbligo di rimozione delle corrispondenti installazioni) in una data antecedente al “ completamento delle procedure ad evidenza pubblica ”, precisando che “ la portata annullatoria va limitata agli spazi in uso alla ricorrente che non siano sovrapponibili o comunque interferenti con le superfici incluse nei lotti già aggiudicati in favore dei subentranti concessionari, per i quali, invece, l’effetto decadenziale deve dirsi pienamente maturato in applicazione dell’art. 62, co. 2, del Regolamento comunale per la pubblicità ”.
7. Su questa base, il Comune, con note 7 aprile 2021 prot. n. 30661 e 21 aprile 2021 prot. n.34717 (citate nella sentenza sez. VII 1 febbraio 2024 n.1067 della cui ottemperanza si tratta), ha dichiarato la reviviscenza del precedente regime autorizzatorio e precisato che la concessione tra le parti era sospesa in attesa di verifiche sulla sovrapposizione con i lotti di gara aggiudicati, in conformità a quanto come sopra stabilito nella sentenza di annullamento.
8. Parallelamente, il Comune ha impugnato la sentenza T.a.r. Basilicata 276/2021 di cui si è detto con il ricorso n.6445/2021 R.G. di questo Consiglio, depositato il giorno 12 luglio 2021.
9. Non soddisfatta di questo assetto di interessi, la società con il ricorso T.a.r. Basilicata n.424/2021 R.G. di questo Consiglio, depositato il giorno 6 settembre 2021, ha convenuto in giudizio il Comune per sentirlo condannare al risarcimento del danno asseritamente causatole con questi atti.
10. Con sentenza sez. I 5 luglio 2022 n.513, il T.a.r. Basilicata ha respinto questo ricorso, ritenendo in motivazione, per quanto qui interessa, che non fosse dimostrata l’ingiustizia del danno “ anzitutto, con riferimento al provvedimento n. 580 del 15 dicembre 2020 … rispetto al quale non può sovvenire … quanto deciso da questo Tribunale con sentenza n. 276/2021 (che ne ha stigmatizzato la parziale illegittimità), poiché detta pronuncia (invero, neppure invocata dalla ricorrente) non può spiegare effetti ultra partes (avendo ad oggetto un atto plurimo), né essa può rilevare ex officio ai fini dell’accertamento dell’illegittimità del provvedimento quante volte, come in specie, parte ricorrente non abbia richiamato (quantomeno ob relationem ) le censure invalidanti di cui è già stata scrutinata la fondatezza ” (motivazione, p. 6).
11. Contro questa sentenza, la società ha proposto impugnazione, con l’appello n.2099/2023 R.G. di questo Consiglio.
12. Questo Consiglio, con la sentenza sez. VII 1 febbraio 2024 n.1067, della cui ottemperanza si tratta, ha accolto l’appello.
12.1 In motivazione, questa sentenza ha osservato che doveva “ ritenersi accertata l’illegittimità delle condotte tenute dal Comune di Potenza nella presente vicenda contenziosa. L’accertamento in questione va più precisamente fatto risalire alla sopra menzionata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata del 26 marzo 2021, n. 276, di annullamento su ricorso di terzi della nuova decorrenza del regime concessorio per l’affissione nel territorio comunale di impianti pubblicitari, stabilita con la sopra citata determinazione comunale del 15 dicembre 2020, n. 580. Contrariamente a quanto statuito sul punto dalla sentenza di primo grado, è irrilevante il fatto che la sentenza non sia stata resa in un giudizio di cui sia stata parte la LUna Servizi. Rispetto alla domanda risarcitoria da questa azionata nel presente giudizio è infatti sufficiente il dato di fatto obiettivo dell’accertamento di illegittimità, ormai incontrovertibile, il quale si pone come fatto costitutivo della medesima domanda. Al riguardo, non vi verte in un’ipotesi di non consentita estensione ultra partes del giudicato, ma di prova dell’elemento costitutivo della responsabilità della pubblica amministrazione. Essa può essere ricavata dalla sentenza di annullamento già pronunciata, ancorché su ricorso di terzi, senza necessità per la parte danneggiata di allegare elementi ulteriori rispetto ad una statuizione già resa al riguardo dal giudice amministrativo ” (motivazione, p. 5 §§ 3 e 4).
12.2 Pertanto, la sentenza ha condannato il Comune al risarcimento del danno e fissato, ai sensi dell’art. 34 comma 4 c.p.a. i criteri per determinarlo: “ Il danno emergente relativo alla rimozione degli stendardi va riconosciuto a condizione che la società ricorrente documenti il pagamento della fattura prodotta in questo giudizio. Per i mancati guadagni nell’anno 2021 il risarcimento va corrisposto previa verifica di corrispondenza, attendibilità e coerenza degli incassi esposti nei sopra menzionati prospetti rispetto ai contratti stipulati parimenti richiamati. Il mancato guadagno a regime va infine riconosciuto sulla base del fatturato ricavabile dal menzionato registro delle fatture attive per l’anno 2019, limitatamente tuttavia a quello riferibile ad attività svolte dalla ricorrente a favore del Comune di Potenza nel regime autorizzatorio in allora vigente. Dalla voce attiva così ricostruita andranno tuttavia dedotti i costi riferibili alla medesima attività (per i quali la stessa ricorrente ha prodotto in giudizio un preventivo di spesa per la realizzazione di nuovi stendardi per un ammontare di € 40.992). L’eventuale margine positivo annuo dovrà essere moltiplicato per il quinquennio contrattuale di durata della concessione, a meno che questa non venga riattivata prima. Sul capitale così complessivamente determinato andranno corrisposti gli accessori, tipici del credito di valore, dati dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi compensativi, rispettivamente secondo l’indice ISTAT FOI (indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) e al saggio legale via via vigente. Per la relativa decorren[za] possono essere individuate diverse date: quando è stata sostenuta la spesa per la rimozione degli stendardi; al 31 dicembre 2021 per i mancati guadagni per l’anno in questione; al termine di ogni anno contrattuale per i mancati guadagni a regime ” (motivazione, p. 7 § 10).
12.3 Questa sentenza è passata in giudicato.
13. Parallelamente, con sentenza sez. V 27 giugno 2024 n.5686, questo Consiglio ha accolto l’appello n.6445/2021 R.G. di cui si è detto e, in riforma della sentenza impugnata, ha, per quanto qui rileva, stabilito che la decadenza degli impianti in essere stabilita a data fissa dal Comune con la determina 380/2020 più volte citata è “ esente da censure ” (motivazione, p. 9 §8).
14. Poiché il Comune nulla ha pagato, la società ha proposto avanti a questo Consiglio il ricorso n.6894/2024 R.G. per l’ottemperanza alla sentenza 1067/2024 di cui si è detto, depositato il giorno 16 settembre 2024. Come dato obiettivo, questo ricorso non fa menzione della sentenza C.d.S. 5686/2024 di cui sopra.
15. Con sentenza 31 dicembre 2024 n.10518, questa Sezione ha accolto il ricorso, ordinato l’ottemperanza e nominato un commissario ad acta per l’esecuzione. Sempre come dato obiettivo, questa sentenza è pronunciata nell’ignoranza della sentenza C.d.S. 5686/2024 di cui sopra, portata a conoscenza di questo Giudice solo nel momento successivo di cui subito.
16. Con nota 28 aprile 2025 prot. n. 37803 (all’interno della richiesta di chiarimenti depositata il giorno successivo nel ricorso n. 6894/2024 R.G.), il Commissario nominato ha reso noto che “ la sentenza n. 276/2021 del T.a.r. Basilicata veniva riformata in sede di appello con sentenza n. 5683/2024, emessa in data 27 giugno 2024, dunque in epoca successiva alla pronuncia da eseguire. Con tale ultima decisione, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità della determinazione comunale n. 580 del 2020, sul presupposto che "le determinazioni n. 361 del 2020 e n. 580 del 2020 appaiono rispettare le statuizioni contenute nell'art. 62 del Regolamento comunale sulla pubblicità". Ciò posto, il Commissario ha chiesto “ se il rinvio operato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1067/2024 debba intendersi quale rinvio " fisso " alla sentenza n. 276/2021 del T.a.r. Basilicata, oppure quale rinvio " mobile " alla sentenza conclusiva del giudizio, resa dal Consiglio di Stato con decisione n. 5683/2024 ”.
17. Con ordinanza 18 luglio 2025 n.6339 nel procedimento n.6894/2024, la Sezione ha risposto alla richiesta di chiarimenti, nel senso di ritenere “necessario che il Commissario ad acta – anche in ossequio al principio del giudicato a formazione progressiva – tenga necessariamente conto della circostanza che la sentenza del T.a.r. per la Basilicata del 26 marzo 2021, n. 276, pur richiamata attraverso un rinvio mobile dalla sentenza da eseguire, è stata riformata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5683 del 2024 ”.
18. Su questa base, il Commissario, con provvedimento 7 agosto 2025 (all’interno della relazione depositata il giorno 12 agosto successivo nel ricorso n. 6894/2024 R.G.), ha dichiarato “ concluse le operazioni affidategli, avendo accertato l'impossibilità oggettiva e giuridica di dare esecuzione alla sentenza risarcitoria di cui alla pronuncia n. 1067/2024 per il venir meno dei suoi presupposti costitutivi, come acclarato dalla sentenza n. 5683/2024 e confermato, ai fini dell'esecuzione, dall'ordinanza n. 06339/2025 ”.
19. Contro quest’esito, la ricorrente ha proposto tre distinti ricorsi, tutti chiamati alla camera di consiglio di oggi:
a) un ricorso per reclamo depositato il giorno 4 ottobre 2025 nello stesso procedimento n.6894/2024 R.G.;
b) un nuovo ricorso per ottemperanza anche di chiarimenti alla sentenza 31 dicembre 2024 n.10518 e per dichiarazione di nullità dei provvedimenti del Commissario, depositato il giorno 29 marzo 2025 e iscritto al n.2625/2025 R.G. di questo Consiglio;
c) un nuovo ricorso per revocazione dell’ordinanza 18 luglio 2025 n.6339, depositato il giorno 21 agosto 2025 e iscritto al n.6656/2025 R.G. di questo Consiglio.
20. Il procedimento relativo al reclamo nel fascicolo n.6894/2024 R.G. si è svolto così come segue.
20.1 Nel ricorso introduttivo, la società ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Commissario ad acta 7 agosto 2025 di cui si è detto, sulla base di quattro motivi.
20.1.1 Con il primo di essi, deduce eccesso di potere per sviamento, in quanto il Commissario, pur dotato di discrezionalità nell’esercizio del proprio mandato, non potrebbe mai esercitarla nel senso di “ rimettere in discussione l'esistenza stessa del diritto cristallizzato nel giudicato ” (p. 3 nono rigo del motivo).
20.1.2 Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 2909 c.c. e sostiene che nel far ciò comunque il Commissario ha violato il giudicato, dato che la sentenza 5686/2024 è pronunciata fra soggetti terzi rispetto a questo giudizio.
20.1.3 Con il terzo motivo, deduce violazione dell’art. 114 c.p.a. non avendo il Commissario fatto corrispondere le spese processuali liquidate nella sentenza da eseguire e nella sentenza di ottemperanza.
20.1.4 Con il quarto motivo, deduce infine violazione della stessa ordinanza 6339/2025, la quale alla lettera ha prescritto solo di tener conto della sentenza 5686/2024 e non di vanificare il giudicato pronunciato sul rapporto.
20.1.5 In subordine, ha chiesto la sospensione del procedimento in attesa del giudizio nel procedimento di revocazione n.6656/2025 R.G.
20.2 Il Comune ha resistito, con atto 6 ottobre e memoria 28 ottobre 2025, in cui chiede che il ricorso sia respinto.
21. Il procedimento relativo al nuovo ricorso per ottemperanza n.2625/2025 R.G. si è svolto così come segue.
21.1 Nel ricorso introduttivo, la società ha impugnato un provvedimento 16 gennaio 2025 del Comune di Potenza, con il quale esso, anticipando la valutazione del Commissario di cui sopra ha dichiarato di nulla dovere e ne ha chiesto la dichiarazione di nullità per violazione del giudicato, con argomenti analoghi a quelli dedotti nel reclamo di cui sopra.
21.2 Il Comune ha resistito, con atto 1 aprile 2025 e memorie 21 luglio e 28 ottobre 2025, in cui ha chiesto che il ricorso sia respinto.
21.3 La società, con memoria 16 settembre 2025, ha ribadito la propria tesi.
22. Il procedimento relativo alla revocazione n.6656/2025 R.G. si è svolto così come segue.
22.1 Nel ricorso introduttivo, la società ha premesso che la revocazione contro l’ordinanza 6339/2025 sarebbe ammissibile, perché questa avrebbe natura sostanziale di sentenza; ciò posto, ha dedotto un unico motivo di violazione dell’art. 395 n.4 c.p.c., come richiamato dall’art.106 c.p.a. perché a suo dire l’ordinanza sarebbe frutto di errore di fatto.
22.2 Il Comune ha resistito, con atto 27 agosto e memoria 28 ottobre 2025, ed ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero respinto.
23. Alla camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, la Sezione ha trattenuto i ricorsi in decisione, dopo avere dato avviso al difensore della società, ivi presente, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a. della possibilità che, rispettivamente il ricorso n.2625/2025 R.G. sia dichiarato inammissibile per litispendenza e il ricorso n.6656/2025 R.G. sia a sua volta dichiarato inammissibile perché rivolto contro un’ordinanza.
24. Preliminarmente, i ricorsi vanno riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, dal momento che sono pendenti fra le stesse parti e riguardano, sotto diverse angolazioni, la medesima questione, ovvero la spettanza o non spettanza del risarcimento che la società richiede.
25. Sempre preliminarmente, va dichiarato inammissibile anzitutto il ricorso n.6656/2025 R.G., perché effettivamente, così come prospettato dal Collegio, ha per oggetto un’ordinanza propriamente detta resa nell’ambito del distinto giudizio di ottemperanza n.6894/2024 R.G. e non già una sentenza o un provvedimento avente questa natura sostanziale: sul principio, cfr. Cass. civ. SS.UU. 10 luglio 2012 n.11508. Come si ricava infatti a semplice lettura, l’ordinanza 18 luglio 2025 n.6339 ha contenuto ordinatorio e non decisorio, dato che non decide autonomamente sul diritto controverso, ma si limita a spiegare quale sarebbe, ad avviso di quel Collegio, il significato del giudicato della cui ottemperanza si tratta. Il rimedio propriamente proponibile contro quest’ordinanza è allora il reclamo, concretamente esperito come si è detto nel procedimento n.6894/2024 R.G.
26. Ancora preliminarmente, va altresì dichiarato inammissibile per litispendenza il ricorso n. 2625/2025 R.G. Come anche in questo caso prospettato dal Collegio, questo ricorso rappresenta infatti, nel suo contenuto sostanziale, una duplicazione del già proposto reclamo nel procedimento n.6894/2024 R.G. e quindi va dichiarato inammissibile perché proposto in un momento successivo.
27. Il ricorso per reclamo nel procedimento n.6894/2024 R.G. va invece deciso nel merito, e ad avviso del Collegio è infondato e va respinto.
27.1 I motivi di ricorso primo, secondo e quarto sono connessi, in quanto riguardano, anche in questo caso, la medesima questione, ovvero la spettanza del risarcimento; come tali vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.
27.2 In proposito è necessaria una premessa. Come è stato chiarito in particolare da C.d.S. A.P. 9 giugno 2016 n.11, il giudicato amministrativo è una fattispecie che può avere formazione progressiva, nel senso che è suscettibile di precisarsi e determinarsi nel corso del giudizio di ottemperanza, per effetto di atti e provvedimenti successivi al formale passaggio in giudicato della sentenza da eseguire.
27.3 Gli atti e provvedimenti in questione sono per solito atti amministrativi, ma nulla vieta, in linea di principio, che si tratti di atti di altra natura, così come nel caso deciso dalla citata A.P. 11/2016, in cui l’atto che è andato a integrare il giudicato era rappresentato da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea.
27.4 Si tratta di una costruzione che, a prezzo di un certo temperamento dell’irretrattabilità del giudicato, realizza però la giustizia sostanziale, nel senso di attribuire alla parte quanto effettivamente di sua spettanza, al di là di una visione soltanto formale.
27.5 Qualcosa di analogo, ad avviso del Collegio, si è verificato nel caso presente, in cui la sentenza della cui ottemperanza si tratta, ovvero la sentenza sez. VII 1 febbraio 2024 n.1067 ha valorizzato, come prova del fatto dannoso ingiusto, “ il dato di fatto obiettivo dell’accertamento di illegittimità ” della delibera che aveva sancito la decadenza dalle autorizzazioni rilasciate per gli impianti pubblicitari della ricorrente così come accertato dalla sentenza T.a.r. Basilicata 26 marzo 2021, n. 276 esattamente citata.
27.6 Il richiamo ai precisi estremi di quest’ultima sentenza, che nel momento in cui la sentenza 1067/2024 fu pronunciata non era, come è incontestabile, ancora passata in giudicato, vale ad avviso del Collegio a qualificare il rinvio in questione come rinvio mobile, ovvero al fatto dannoso considerato non in assoluto, quale sarebbe stato se la sentenza 1067/2024 stessa avesse recepito il contenuto della 276/2021 senza citarla, ma considerato nei limiti in cui quest’ultima lo aveva accertato, e quindi anche condizionatamente alla possibilità che essa, come avvenuto, fosse riformata in appello.
27.7 Di conseguenza, nel momento in cui questa riforma è avvenuta, per effetto della citata sentenza sez. V 27 giugno 2024 n.5686 di questo Consiglio, è corretto e doveroso interpretare il giudicato da eseguire tenendone conto, come del resto affermato anche dall’ordinanza reclamata, e quindi prendendo atto che il presupposto del risarcimento, ovvero il presunto fatto ingiusto del Comune, in realtà non sussiste, e in conclusione il risarcimento è escluso, con un esito ultimo conforme a giustizia sostanziale.
27.8 Non osta a questa conclusione quanto obiettato dalla difesa della società, ovvero che in questo modo il giudicato oggetto di ottemperanza verrebbe non interpretato, ma negato, nel senso che, appunto, il risarcimento cessa di essere dovuto. Occorre infatti osservare che questa è una conseguenza possibile in tutti i casi in cui il risarcimento stesso debba essere determinato mediante rinvio a dati esterni, ad esempio ai sensi dell’art. 34 comma 4 c.p.a. Può infatti accadere che dall’applicazione di questi criteri il risarcimento venga escluso in modo del tutto simile, come ad esempio può accadere quando la somma da liquidare sia commisurata all’utile che il danneggiato abbia ricavato da un dato contratto e nel momento in cui lo si va a calcolare si riscontri che esso in realtà non sussisteva.
27.9 La reiezione del reclamo quanto alla domanda risarcitoria comporta infondatezza anche del terzo motivo dedotto, concernente le spese, in quanto nel momento in cui si è accertato che nessun risarcimento è dovuto viene meno anche il presupposto della condanna alle spese, ovvero la soccombenza.
28. La particolarità della controversia, sulla quale non si ritrovano precedenti editi negli esatti termini, è giusto motivo per compensare per intero le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi di cui in epigrafe (nn. 6894/2024, 2625/2025 e 6656/2025 R.G.), così provvede:
a) riunisce i ricorsi;
b) dichiara inammissibile il ricorso n. 6656/2025;
c) dichiara inammissibile il ricorso n. 2625/2025;
d) respinge il reclamo presentato nel ricorso n. 6894/2024;
e) compensa per intero fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU LA, Presidente FF
NC TO NI, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
LU Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC TO NI | LU LA |
IL SEGRETARIO