Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 623.
(Sentenza di apertura).
Con sentenza esecutiva il tribunale, accertata in seguito alla domanda dell'armatore l'esistenza degli estremi di legge, dichiara aperto il procedimento di limitazione. Con la stessa sentenza il tribunale designa un giudice per la formazione dello stato attivo e di quello passivo, per il riparto della somma e per l'istruzione dei processi, di cui agli articoli 627, 636, 637; assegna ai creditori per la presentazione in cancelleria delle domande e dei titoli un termine non superiore a giorni trenta dalla data di pubblicazione della sentenza, o a sessanta per i creditori residenti all'estero; stabilisce, entro sessanta giorni dalla decorrenza del maggior termine fissato per la presentazione delle domande e dei titoli dei creditori, la data di deposito dello stato attivo e di quello passivo; fissa, non prima di dieci e non oltre venti giorni da quest'ultima data, l'udienza di trattazione delle impugnazioni dello stato attivo e di quello passivo avanti il collegio.
(Sentenza di apertura).
Con sentenza esecutiva il tribunale, accertata in seguito alla domanda dell'armatore l'esistenza degli estremi di legge, dichiara aperto il procedimento di limitazione. Con la stessa sentenza il tribunale designa un giudice per la formazione dello stato attivo e di quello passivo, per il riparto della somma e per l'istruzione dei processi, di cui agli articoli 627, 636, 637; assegna ai creditori per la presentazione in cancelleria delle domande e dei titoli un termine non superiore a giorni trenta dalla data di pubblicazione della sentenza, o a sessanta per i creditori residenti all'estero; stabilisce, entro sessanta giorni dalla decorrenza del maggior termine fissato per la presentazione delle domande e dei titoli dei creditori, la data di deposito dello stato attivo e di quello passivo; fissa, non prima di dieci e non oltre venti giorni da quest'ultima data, l'udienza di trattazione delle impugnazioni dello stato attivo e di quello passivo avanti il collegio.
Commentari • 4
- 1. Gestione delle sopravvenienze e potere di eterointegrazione del giudice: l’impostazione innovativa dell’Ufficio del MassimarioStefania Pia Perrino · https://www.iusinitinere.it/ · 1
Premessa: l'equilibrio del contratto. Il legislatore codicistico ha tratteggiato il rapporto contrattuale come una relazione naturalmente equilibrata: due o più parti, con medesimi poteri e medesimi strumenti, stipulano un accordo costitutivo, modificativo o estintivo di rapporti giuridici. Il codice del 1942, infatti, dedica una quantità esigua di disposizioni a fenomeni di squilibrio: alcuni esempi di squilibrio incidente sull'atto sono reperibili nella disciplina delle condizioni generali di contratto e nella rescissione mentre alcuni esempi di sperequazione nel rapporto sono individuabili nella disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità [1], dei contratti di affitto e di …
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Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2026, n. 15166Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: ON MI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/10/2025 del TRIBUNALE di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere AT NC; Penale Sent. Sez. 5 Num. 15166 Anno 2026 Presidente: VESSICHELLI RI Relatore: NC AT Data Udienza: 21/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. IC ON ha impugnato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e quale giudice dell'esecuzione in sede di rinvio, con cui è stata rigettata la richiesta di disporre la pena sostitutiva della detenzione domiciliare o della semilibertà ex art. 20-bis cod. pen. della pena di 4 anni di detenzione, in esecuzione nei suoi confronti. Il ricorrente denuncia che l'ordinanza …Leggi di più...
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- art. 58 L. n. 689 del 1981·
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- art. 132 cod. pen.·
- pene sostitutive·
- art. 671 cod. proc. pen.·
- art. 163 cod. pen.·
- art. 545-bis cod. proc. pen.·
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- art. 34 cod. proc. pen.·
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