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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/08/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di BR, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 102/2022 promossa con atto di citazione notificato in data
24 gennaio 2022
d a
(già Parte_1 Parte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1
corrente in Bagheria (PA), Via P. Neruda n. 21, nonchè Parte_1 Pt_2
(C.F. nata a [...] il [...] ed ivi
[...] CodiceFiscale_1
residente in [...], (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
nata ad [...] il [...] e residente in [...] e (C.F. nato a [...] Controparte_2 C.F._3
(BS) il 9/12/1955 ed ivi residente in [...] e, gli ultimi tre sia in proprio sia quali soci illimitatamente responsabili nonché garanti della ditta Parte_2
pagina 1 di 34 s.n.c., rappresentati e difesi dall'Avv. BERNI LUCA (C.F. ) C.F._4
del Foro di Parma, procuratore domiciliatario come da procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o con sede in , Piazza Controparte_3 CP_3
Garibaldi n.16, iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 e Capogruppo del Gruppo
Bancario , iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.5696.0, Controparte_3
iscritta nel Registro delle Imprese di (numero di iscrizione e codice fiscale CP_3
), aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in persona dei P.IVA_2
procuratori Rag. e Dott. , rappresentata e difesa CP_4 Controparte_5
dall'Avv. VILARDI VIRGINIO (C.F. ), procuratore C.F._5
domiciliatario come da procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 12 marzo 2025 avente ad oggetto:
Mutuo
In punto: appello a sentenza del Tribunale di BR, Sez. V, pubblicata in data 22
giugno 2021 con il n. 1696/2021
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previa ogni e più
opportuna declaratoria del caso e di Legge, riformare integralmente l'impugnata
Sentenza del Tribunale di BR, Sezione V Civile, n. 1696/2021 del 21/6/2021
pubblicata il 22/6/2021, non notificata, pronunciata dalla Dott. A. Busato nel pagina 2 di 34 contenzioso R.G. n. 12184/2015 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo
n. 3606/2015 del 15/5/2015, preliminarmente disponendo ex Art. 346 c.p.c. la
reiterazione della c.t.u. econometrica già esperite in primo grado avente ad oggetto il
rapporto di C/C n. 11062/76 del 13/3/2007 nonché il mutuo fondiario del 28/3/2013
Rep. 145501 Racc. n. 29315 di € 95.000,00, recependo le osservazioni critiche di cui
ai motivi del presente appello. Il tutto per l'accoglimento delle conclusioni già
rassegnate in primo grado che di seguito si trascrivono integralmente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni e opportuna
declaratoria del caso e di Legge, in accoglimento dei motivi su esposti:
In Via pregiudiziale: sospendere il presente giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo onde consentire alle parti di dar corso alla procedura di media
conciliazione obbligatoria;
in via preliminare: Sospendere la provvisoria esecutorietà di cui è dotato il decreto
ingiuntivo n. 3606/2015 del 15/5/2015 per tutte le ragioni espresse nel presente atto;
In via principale nel merito:
1.Revocare il decreto ingiuntivo n. 3606/2015 del 15/5/2015 in quanto emesso in
assenza dei presupposti previsti per legge, come tale dichiararlo nullo e di nessun
effetto;
2.Sempre nel merito in via principale, accertare e dichiarare la nullità delle clausole
del conto corrente n. 11062/3 che hanno consentito l'imputazione sul conto stesso di
oneri finanziari, complessivamente considerati, superiori al tasso soglia tempo per
tempo determinato a seguito delle rilevazioni trimestrali della Banca d'LI;
3.Accertare e dichiarare la nullità assoluta del mutuo fondiario del 28/3/2013 Rep.
pagina 3 di 34 145501 Racc. n. 29315 di € 95.000,00 per illiceità della causa come dedotto in atti
con tutte le conseguenti pronunce del caso ivi compresa la dichiarazione di
inefficacia della garanzia ipotecaria in quella sede concessa ovvero dei benefici della
fondiarietà di cui all'art. 38 D.Lgs. 385/93;
4.Previo accertamento della pattuizione usuraria già in sede di stipula del contratto
di mutuo fondiario del 28/3/2013 Rep. 145501 Racc. n. 29315 di € 95.000,00
dichiarare la nullità parziale relativamente alle clausole che prevedono la
pattuizione di interessi usurari ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1419 Cod. Civ. e per
l'effetto disporre l'applicazione del precetto di cui all'Art. 1815, 2° comma Cod. Civ.
conseguentemente dichiarando altresì l'inapplicabilità dell'art. 1453 Cod. Civ. per
difetto della corrispettività del sinallagma;
5.Accertare e dichiarare le somme effettivamente imputate e riscosse illegittimamente
dalla banca sia nell'ambito del conto corrente n. 11062/3 sia del mutuo fondiario di
cui sopra condannandola alla restituzione delle somme stesse, oltre agli interessi
legali creditori in favore degli odierni istanti, compensando dette somme con quanto
dovesse risultare a credito dell'Istituto di credito opposto;
6.Condannare, infine, la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di CP_3
causa, oltre maggiorazione del 15%, iva e cpa sugli imponibili come per Legge.
7.In via istruttoria:
si chiede fin da ora che l'On.le Tribunale voglia ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla
Banca convenuta l'acquisizione di tutta la documentazione e di quant'altro inerente
ai rapporti bancari impugnati. Si chiede, inoltre, che sia disposta una Consulenza
Tecnica d'Ufficio al fine di determinare l'esatto dare-avere tra le parti, tenuto conto
pagina 4 di 34 degli esiti della Consulenza di Parte già agli atti;
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i giudizi, IVA, CPA maggiorazione del
15% come per legge nonché rifusione delle spese di c.t.u. econometrica.”
Dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare
in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello avversario ex art. 342 c.p.c., nonché ex art. 348-
ter c.p.c., non avendo questi ragionevoli probabilità di accoglimento;
nel merito: dichiarando sin d'ora di non accettare il contraddittorio in merito ad
eventuali domande nuove, respingere l'avversario appello e confermare in ogni sua
parte la sentenza impugnata ed il D.I. n° 3606/2015 del Tribunale di BR;
in via istruttoria: respingere tutte le istanze istruttorie formulate dagli appellanti;
in ogni caso: con rifusione delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
poi denominata Parte_2 Controparte_6
, nonchè e
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
proponevano opposizione avverso il decreto nr. 3606/15 con il quale il
[...]
Tribunale di BR aveva ingiunto alla prima, in qualità di debitrice principale,
nonché ai secondi, in qualità di garanti, il pagamento della somma di euro
106.456,41, oltre interessi e spese, a titolo di residuo mutuo ipotecario e di saldo negativo di rapporto di conto corrente.
pagina 5 di 34 Parte attrice premetteva che il mutuo ipotecario era stato stipulato per ripianare il saldo negativo del rapporto di conto corrente.
Rispetto al rapporto di conto corrente eccepiva la mancata produzione integrale dei documenti relativi al rapporto, l'applicazione di costi non dovuti, l'applicazione di valute anticipate o postergate senza causa plausibile, di pratiche anatocistiche nonché
l'applicazione di interessi usurari.
Ulteriormente contestava la nullità del contratto di mutuo per mancanza di causa, in quanto concesso per ripianare l'esposizione debitori, nonché eccepiva la pattuizione di interessi e condizioni economiche usurarie.
Costituendosi in giudizio la banca contestava integralmente l'opposizione proposta,
nonché eccepiva che il contratto di garanzia doveva essere qualificato come contratto autonomo e non quale fideiussione.
Quanto al merito della controversia il tribunale osservava che la CTU svolta aveva rilevato che nel contratto di conto corrente vi era stata corretta applicazione delle valute, oltre che della pattuizione della clausola che prevedeva la capitalizzazione degli interessi con condizioni di reciprocità in conformità alla normativa applicabile
ratione temporis.
La CTU aveva escluso anche l'usurarietà del contratto, essendo irrilevante la cd usura sopravvenuta.
Per quanto riguarda invece le commissioni applicate, la CTU aveva rilevato che alla società attrice era stata comunicata periodicamente la modifica e l'introduzione delle commissioni nelle pagine finali degli estratti scalari, e non era mai stata contestata la pagina 6 di 34 mancata ricezione delle stesse.
Quanto alla legittima coesistenza tra le due commissioni CFA e CSR, il CTU aveva richiamato il c.d. “principio di onnicomprensività” desumibile dall'art. 2/bis L.
2/2009, e conseguentemente aveva ritenuto invalida la coesistenza della CFA con la
CSR dal momento che la prima delle due commissioni, appunto perché
“omnicomprensiva”, non poteva coesistere con altre commissioni.
Rispetto al contratto di mutuo il CTU aveva escluso l'applicazione di interessi o condizioni usurarie, ed il tribunale aveva rilevato che solo in sede di comparsa conclusionale parte opponente aveva contestato la formula utilizzata per il calcolo del
TAEG. Tuttavia, trattandosi di questione eminentemente tecnica, tale rilievo doveva ritenersi inammissibile in quanto tardivo.
Inoltre, il tribunale riteneva che non sussistessero i presupposti per dichiarare la nullità dei contratti di garanzia per violazione della normativa antitrust, preso atto del mancato soddisfacimento dell'onere probatorio.
Tutto quanto considerato, il tribunale rigettava le domande attoree e conseguentemente confermava il decreto ingiuntivo opposto, e condannava parte attrice, in applicazione del principio della soccombenza, alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 13.430,00 per compenso professionale tabellare, oltre a rimborso forfettario e accessori di legge,
nonché al pagamento delle spese di CTU.
***
Propongono appello avverso la predetta sentenza Parte_1 pagina 7 di 34 (già nonchè Pt_1 Parte_2 Parte_2 Parte_2
e per i seguenti motivi: Controparte_1 Controparte_2
1)Difetto di prova e mancata applicazione del principio del saldo “zero”. Parte
appellante eccepisce che sul C/C n. 11062/3 la banca è tenuta a dimostrare il proprio credito attraverso la produzione integrale degli estratti conto, comprensivi di scalari,
nonché della documentazione integrale dei rapporti pena l'azzeramento del saldo non provato. Lamenta inoltre che nel caso in esame, benché non si fosse prodotta l'integrale sequenza degli estratti conto, non era stata applicata in sentenza la regola del c.d. saldo zero.
2) Parte appellante afferma, ancora, con riferimento al mutuo fondiario di €.
95.000,00, afferma che ne era stata convenuta la pattuizione unicamente al fine di render possibile il ripianamento della pregressa esposizione debitoria;
ne deduce l'invalidità del contratto, ex art. 1418 e 1325 c.c., per nullità della causa.
Inoltre, parte appellante ne eccepisce l'usurarietà per superamento del tasso soglia usura, perché vi si prevede un TAEG del 6,12%, un tasso di mora del 9,12%, ed infine un compenso per estinzione anticipata pari al 2% del capitale restituito anticipatamente.
Ne deduce che l'applicazione di un tasso complessivo pari all'11,125%, in violazione della disciplina anti- usura.
3)Validità fideiussioni: parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stato soddisfatto l'onere probatorio relativo alla invalidità delle fideiussioni stipulate.
pagina 8 di 34 In merito parte appellante osserva che la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust può essere rilevata anche d'ufficio e che i provvedimenti della
Banca d'LI hanno natura di “atti con elevata attitudine a provare la condotta
anticoncorrenziale illecita da parte delle banche per cui il giudice è tenuto ad
apprezzarne il contenuto”.
***
Costituendosi in giudizio la banca eccepisce in via preliminare l'inammissibilità
dell'appello ex art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza dello stesso in fatto ed in diritto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 marzo 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata da parte appellata ex art. 342 c.p.c., in quanto l'appello in esame contiene tutti i requisiti richiesti dalla suddetta norma, recando indicazione delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure, nonché delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini del decidere.
***
Con il primo motivo parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la banca avesse fornito la prova del proprio credito inerente al rapporto di conto corrente n. 11062/3.
pagina 9 di 34 Nello specifico parte appellante rileva esser mancata la produzione di tutti gli estratti conto afferenti al rapporto di c/c per cui è causa.
Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva infatti che, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento
del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di
una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso
l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni
certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo
per cui sono stati prodotti gli estratti.” (Cassazione n. 22290/2023, in senso conforme Cassazione n. 10293/2023, Cassazione n. 11543/2019 e Cassazione n.
23852/2020).
Si rileva che nel caso in esame parte appellata ha prodotto tutta la documentazione contrattuale afferente ai rapporti oggetti di causa, e che la valutazione complessiva della documentazione consente la ricostruzione dei rapporti intervenuti fra le parti,
tanto che è stato possibile espletare nel corso del giudizio di prime cure una CTU
contabile.
***
Con il secondo motivo parte appellante eccepisce in primo luogo la nullità del contratto di mutuo, in quanto stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria.
Si osserva che le Sezioni Unite, nella recente sentenza n. 5841/2025, hanno espresso i pagina 10 di 34 seguenti principi di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la
conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica
nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia
posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su
conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano
immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti
della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi
comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale
destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti
previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
In tale pronuncia le Sezioni Unite hanno espressamente escluso che la finalità
ripristinatoria del mutuo ne determini la nullità.
Parte appellante eccepisce poi l'usurarietà della pattuizione degli interessi nel contratto di mutuo per cui è causa: l'eccezione in discorso viene elaborata sulla base di un conteggio che pone in cumulo – rispetto al tasso di interesse corrispettivo - il tasso di mora, così come pattuito in contratto, ed il compenso ivi previsto a favore della banca in caso di estinzione anticipata del mutuo per autonoma determinazione del mutuatario.
L'eccezione è infondata, in quanto sul punto la Corte ritiene di aderire a quanto precisato dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “ non sono
accumunabili, nella comparazione necessaria alla verifica (del superamento) delle
soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. In
pagina 11 di 34 particolare, è impossibile cumulare la commissione di estinzione di recesso, che
viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di
liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta
convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venire meno dei vantaggi
finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal
negozio.” ( Cassazione civile sez. III, 07/03/2022, n.7352, in senso conforme
Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109. )
Secondo la Suprema Corte infatti “proprio la natura di penale per recesso, propria
della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non
computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è
collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi
di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il
ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una
remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente», posto che, al contrario, si tratta del
corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.” (Cassazione
civile sez. III, 07/03/2022, n.7352, in senso conforme Cassazione civile sez. III,
14/03/2022, n.8109)
Pertanto, la Corte rigetta il presente motivo di appello, considerato che:
-viene domandato il raffronto, ai fini della verifica dell'usurarietà, fra voci aventi distinte funzioni;
-l'utilizzo della clausola di estinzione anticipata dal contratto costituisce una mera pagina 12 di 34 facoltà del mutuatario, abilitato a mutare autonomamente lo sviluppo nel tempo del periodo di ammortamento - sul quale vengono predeterminati fin dall'origine gli interessi dovuti - accorciandone la durata;
il corrispettivo contemplato per tale esercizio realizza pertanto un bilanciamento nel quadro dei rapporti tra le parti consentendo alla mutuante di recuperare, per lo meno in parte, il valore degli interessi corrispettivi che va a perdere per effetto della minor durata del periodo di ammortamento;
con ogni evidenza la funzione cui assolve la clausola in discorso non
è pertanto, se non indirettamente, nel senso testè indicato, di remunerazione per la concessione del credito;
essa, dunque, non rientra nel novero delle commissioni,
diverse da imposte e tasse, per le quali l'art.2 della legge n.108/1996 contempla il conteggio ai fini della determinazione del TEG (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7352
del 07/03/2022: <In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso
soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla
sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del
finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della
banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del
cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a
quella connessi>>;
-la clausola di estinzione anticipata dal contratto, quindi, non riveste una funzione corrispettiva;
ne consegue la non applicabilità del principio espresso dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 27442/2018.
Tutto quanto considerato la Corte rigetta il secondo motivo di appello.
pagina 13 di 34 ***
Con il terzo motivo parte appellante contesta la nullità della fideiussione stipulata per contrarietà della normativa antitrust.
Attesa la rilevabilità anche d'ufficio della nullità, il Collegio se ne deve occupare,
anche se si tratti di questione non tempestivamente proposta all'attenzione del giudice;
in proposito, premesso che la fideiussione omnibus oggetto di causa era stata stipulata in data 13 novembre 2007, ritiene che non sia corretto presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali elementi comprovanti la previa stipulazione di intese illecite;
il provvedimento con cui la Banca d'LI ha ravvisato la sussistenza di detta situazione ha infatti riguardato lo specifico schema ABI in allora considerato, ritenendo che lo stesso costituisse il risultato di un accordo tra produttori ai danni del principio di libera concorrenza, e perciò contrario alla normativa antitrust, e non il invece complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di Vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
pagina 14 di 34 Come esposto, la fideiussione in questione è stata invece sottoscritta in epoca successiva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità
amministrativa.
Ritiene pertanto il collegio non si possa perciò attribuire al provvedimento di Banca
d'LI n. 55/2005 valore di prova presuntiva dell'instaurazione tra le parti di un rapporto contrattuale, a valle, che sia riproduttivo dell'intesa illecita, a monte, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-
2005, ma non con riferimento alla fideiussione in esame, prestata molto tempo dopo,
la quale quindi già sul piano cronologico non può esser collegata all'intesa restrittiva considerata nella delibera della Banca d'LI, né, d'altra parte, appare riconducibile ad un'eventuale intesa restrittiva di epoca successiva.
Il mero richiamo al provvedimento di Banca d'LI, nonché la presenza di clausole obiettivamente atte a restringere gli spazi di difesa per il fideiussore, ampliando nel contempo quelli della banca creditrice, non possono infatti ritenersi elementi di per sè
sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale.
La presenza nel contratto di fideiussione delle clausole oggetto di esame, la cui liceità
è pacifica, ben può invero ricondursi all'esercizio del potere contrattuale, del contraente predisponente le condizioni generali del contratto, di inserire nel testo contrattuale delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia – interesse quest'ultimo da ritenersi senz'altro meritevole pagina 15 di 34 ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c. - senza che da ciò possa desumersi che necessariamente tale condotta sia stata frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata del 2005 o dell'emergenza di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore ugualmente finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'LI, non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto, attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
Ne consegue il rigetto anche del terzo motivo di appello.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità
ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 52.001,00 sino ad euro 260.000,00).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi pagina 16 di 34 dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17
legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di BR – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta integralmente l'appello proposto da (già Parte_1
nonchè dai signori Parte_2 Parte_2 Parte_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
BR, Sez. V, pubblicata in data 22 giugno 2021 con il n. 1696/2021;
-condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.163,00 per la fase istruttoria ed euro 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di BR, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere pagina 17 di 34 Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 102/2022 promossa con atto di citazione notificato in data
24 gennaio 2022
d a
(già Parte_1 Parte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1
corrente in Bagheria (PA), Via P. Neruda n. 21, nonchè Parte_1 Pt_2
(C.F. nata a [...] il [...] ed ivi
[...] CodiceFiscale_1
residente in [...], (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
nata ad [...] il [...] e residente in [...] e (C.F. nato a [...] Controparte_2 C.F._3
(BS) il 9/12/1955 ed ivi residente in [...] e, gli ultimi tre sia in proprio sia quali soci illimitatamente responsabili nonché garanti della ditta Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. BERNI LUCA (C.F. )
[...] C.F._4
del Foro di Parma, procuratore domiciliatario come da procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o con sede in , Piazza Controparte_3 CP_3
Garibaldi n.16, iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 e Capogruppo del Gruppo
Bancario , iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.5696.0, Controparte_3
iscritta nel Registro delle Imprese di (numero di iscrizione e codice fiscale CP_3
pagina 18 di 34 ), aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in persona dei P.IVA_2
procuratori Rag. e Dott. , rappresentata e difesa CP_4 Controparte_5
dall'Avv. VILARDI VIRGINIO (C.F. ), procuratore C.F._5
domiciliatario come da procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 12 marzo 2025 avente ad oggetto:
Mutuo
In punto: appello a sentenza del Tribunale di BR, Sez. V, pubblicata in data 22
giugno 2021 con il n. 1696/2021
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previa ogni e più
opportuna declaratoria del caso e di Legge, riformare integralmente l'impugnata
Sentenza del Tribunale di BR, Sezione V Civile, n. 1696/2021 del 21/6/2021
pubblicata il 22/6/2021, non notificata, pronunciata dalla Dott. A. Busato nel
contenzioso R.G. n. 12184/2015 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo
n. 3606/2015 del 15/5/2015, preliminarmente disponendo ex Art. 346 c.p.c. la
reiterazione della c.t.u. econometrica già esperite in primo grado avente ad oggetto il
rapporto di C/C n. 11062/76 del 13/3/2007 nonché il mutuo fondiario del 28/3/2013
Rep. 145501 Racc. n. 29315 di € 95.000,00, recependo le osservazioni critiche di cui
ai motivi del presente appello. Il tutto per l'accoglimento delle conclusioni già
rassegnate in primo grado che di seguito si trascrivono integralmente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni e opportuna pagina 19 di 34 declaratoria del caso e di Legge, in accoglimento dei motivi su esposti:
In Via pregiudiziale: sospendere il presente giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo onde consentire alle parti di dar corso alla procedura di media
conciliazione obbligatoria;
in via preliminare: Sospendere la provvisoria esecutorietà di cui è dotato il decreto
ingiuntivo n. 3606/2015 del 15/5/2015 per tutte le ragioni espresse nel presente atto;
In via principale nel merito:
1.Revocare il decreto ingiuntivo n. 3606/2015 del 15/5/2015 in quanto emesso in
assenza dei presupposti previsti per legge, come tale dichiararlo nullo e di nessun
effetto;
2.Sempre nel merito in via principale, accertare e dichiarare la nullità delle clausole
del conto corrente n. 11062/3 che hanno consentito l'imputazione sul conto stesso di
oneri finanziari, complessivamente considerati, superiori al tasso soglia tempo per
tempo determinato a seguito delle rilevazioni trimestrali della Banca d'LI;
3.Accertare e dichiarare la nullità assoluta del mutuo fondiario del 28/3/2013 Rep.
145501 Racc. n. 29315 di € 95.000,00 per illiceità della causa come dedotto in atti
con tutte le conseguenti pronunce del caso ivi compresa la dichiarazione di
inefficacia della garanzia ipotecaria in quella sede concessa ovvero dei benefici della
fondiarietà di cui all'art. 38 D.Lgs. 385/93;
4.Previo accertamento della pattuizione usuraria già in sede di stipula del contratto
di mutuo fondiario del 28/3/2013 Rep. 145501 Racc. n. 29315 di € 95.000,00
dichiarare la nullità parziale relativamente alle clausole che prevedono la
pattuizione di interessi usurari ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1419 Cod. Civ. e per
pagina 20 di 34 l'effetto disporre l'applicazione del precetto di cui all'Art. 1815, 2° comma Cod. Civ.
conseguentemente dichiarando altresì l'inapplicabilità dell'art. 1453 Cod. Civ. per
difetto della corrispettività del sinallagma;
5.Accertare e dichiarare le somme effettivamente imputate e riscosse illegittimamente
dalla banca sia nell'ambito del conto corrente n. 11062/3 sia del mutuo fondiario di
cui sopra condannandola alla restituzione delle somme stesse, oltre agli interessi
legali creditori in favore degli odierni istanti, compensando dette somme con quanto
dovesse risultare a credito dell'Istituto di credito opposto;
6.Condannare, infine, la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di CP_3
causa, oltre maggiorazione del 15%, iva e cpa sugli imponibili come per Legge.
7.In via istruttoria:
si chiede fin da ora che l'On.le Tribunale voglia ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla
Banca convenuta l'acquisizione di tutta la documentazione e di quant'altro inerente
ai rapporti bancari impugnati. Si chiede, inoltre, che sia disposta una Consulenza
Tecnica d'Ufficio al fine di determinare l'esatto dare-avere tra le parti, tenuto conto
degli esiti della Consulenza di Parte già agli atti;
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i giudizi, IVA, CPA maggiorazione del
15% come per legge nonché rifusione delle spese di c.t.u. econometrica.”
Dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare
in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello avversario ex art. 342 c.p.c., nonché ex art. 348-
pagina 21 di 34 ter c.p.c., non avendo questi ragionevoli probabilità di accoglimento;
nel merito: dichiarando sin d'ora di non accettare il contraddittorio in merito ad
eventuali domande nuove, respingere l'avversario appello e confermare in ogni sua
parte la sentenza impugnata ed il D.I. n° 3606/2015 del Tribunale di BR;
in via istruttoria: respingere tutte le istanze istruttorie formulate dagli appellanti;
in ogni caso: con rifusione delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
poi denominata Parte_2 Controparte_6
, nonchè e
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
proponevano opposizione avverso il decreto nr. 3606/15 con il quale il
[...]
Tribunale di BR aveva ingiunto alla prima, in qualità di debitrice principale,
nonché ai secondi, in qualità di garanti, il pagamento della somma di euro
106.456,41, oltre interessi e spese, a titolo di residuo mutuo ipotecario e di saldo negativo di rapporto di conto corrente.
Parte attrice premetteva che il mutuo ipotecario era stato stipulato per ripianare il saldo negativo del rapporto di conto corrente.
Rispetto al rapporto di conto corrente eccepiva la mancata produzione integrale dei documenti relativi al rapporto, l'applicazione di costi non dovuti, l'applicazione di valute anticipate o postergate senza causa plausibile, di pratiche anatocistiche nonché
l'applicazione di interessi usurari.
Ulteriormente contestava la nullità del contratto di mutuo per mancanza di causa, in pagina 22 di 34 quanto concesso per ripianare l'esposizione debitori, nonché eccepiva la pattuizione di interessi e condizioni economiche usurarie.
Costituendosi in giudizio la banca contestava integralmente l'opposizione proposta,
nonché eccepiva che il contratto di garanzia doveva essere qualificato come contratto autonomo e non quale fideiussione.
Quanto al merito della controversia il tribunale osservava che la CTU svolta aveva rilevato che nel contratto di conto corrente vi era stata corretta applicazione delle valute, oltre che della pattuizione della clausola che prevedeva la capitalizzazione degli interessi con condizioni di reciprocità in conformità alla normativa applicabile
ratione temporis.
La CTU aveva escluso anche l'usurarietà del contratto, essendo irrilevante la cd usura sopravvenuta.
Per quanto riguarda invece le commissioni applicate, la CTU aveva rilevato che alla società attrice era stata comunicata periodicamente la modifica e l'introduzione delle commissioni nelle pagine finali degli estratti scalari, e non era mai stata contestata la mancata ricezione delle stesse.
Quanto alla legittima coesistenza tra le due commissioni CFA e CSR, il CTU aveva richiamato il c.d. “principio di onnicomprensività” desumibile dall'art. 2/bis L.
2/2009, e conseguentemente aveva ritenuto invalida la coesistenza della CFA con la
CSR dal momento che la prima delle due commissioni, appunto perché
“omnicomprensiva”, non poteva coesistere con altre commissioni.
Rispetto al contratto di mutuo il CTU aveva escluso l'applicazione di interessi o pagina 23 di 34 condizioni usurarie, ed il tribunale aveva rilevato che solo in sede di comparsa conclusionale parte opponente aveva contestato la formula utilizzata per il calcolo del
TAEG. Tuttavia, trattandosi di questione eminentemente tecnica, tale rilievo doveva ritenersi inammissibile in quanto tardivo.
Inoltre, il tribunale riteneva che non sussistessero i presupposti per dichiarare la nullità dei contratti di garanzia per violazione della normativa antitrust, preso atto del mancato soddisfacimento dell'onere probatorio.
Tutto quanto considerato, il tribunale rigettava le domande attoree e conseguentemente confermava il decreto ingiuntivo opposto, e condannava parte attrice, in applicazione del principio della soccombenza, alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 13.430,00 per compenso professionale tabellare, oltre a rimborso forfettario e accessori di legge,
nonché al pagamento delle spese di CTU.
***
Propongono appello avverso la predetta sentenza Parte_1
(già nonchè
[...] Parte_2 Parte_2
e per i seguenti motivi: Controparte_1 Controparte_2
1)Difetto di prova e mancata applicazione del principio del saldo “zero”. Parte
appellante eccepisce che sul C/C n. 11062/3 la banca è tenuta a dimostrare il proprio credito attraverso la produzione integrale degli estratti conto, comprensivi di scalari,
nonché della documentazione integrale dei rapporti pena l'azzeramento del saldo non provato. Lamenta inoltre che nel caso in esame, benché non si fosse prodotta pagina 24 di 34 l'integrale sequenza degli estratti conto, non era stata applicata in sentenza la regola del c.d. saldo zero.
2) Parte appellante afferma, ancora, con riferimento al mutuo fondiario di €.
95.000,00, afferma che ne era stata convenuta la pattuizione unicamente al fine di render possibile il ripianamento della pregressa esposizione debitoria;
ne deduce l'invalidità del contratto, ex art. 1418 e 1325 c.c., per nullità della causa.
Inoltre, parte appellante ne eccepisce l'usurarietà per superamento del tasso soglia usura, perché vi si prevede un TAEG del 6,12%, un tasso di mora del 9,12%, ed infine un compenso per estinzione anticipata pari al 2% del capitale restituito anticipatamente.
Ne deduce che l'applicazione di un tasso complessivo pari all'11,125%, in violazione della disciplina anti- usura.
3)Validità fideiussioni: parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stato soddisfatto l'onere probatorio relativo alla invalidità delle fideiussioni stipulate.
In merito parte appellante osserva che la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust può essere rilevata anche d'ufficio e che i provvedimenti della
Banca d'LI hanno natura di “atti con elevata attitudine a provare la condotta
anticoncorrenziale illecita da parte delle banche per cui il giudice è tenuto ad
apprezzarne il contenuto”.
***
Costituendosi in giudizio la banca eccepisce in via preliminare l'inammissibilità pagina 25 di 34 dell'appello ex art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza dello stesso in fatto ed in diritto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 marzo 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata da parte appellata ex art. 342 c.p.c., in quanto l'appello in esame contiene tutti i requisiti richiesti dalla suddetta norma, recando indicazione delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure, nonché delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini del decidere.
***
Con il primo motivo parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la banca avesse fornito la prova del proprio credito inerente al rapporto di conto corrente n. 11062/3.
Nello specifico parte appellante rileva esser mancata la produzione di tutti gli estratti conto afferenti al rapporto di c/c per cui è causa.
Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva infatti che, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento
del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di
una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso
pagina 26 di 34 l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni
certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo
per cui sono stati prodotti gli estratti.” (Cassazione n. 22290/2023, in senso conforme Cassazione n. 10293/2023, Cassazione n. 11543/2019 e Cassazione n.
23852/2020).
Si rileva che nel caso in esame parte appellata ha prodotto tutta la documentazione contrattuale afferente ai rapporti oggetti di causa, e che la valutazione complessiva della documentazione consente la ricostruzione dei rapporti intervenuti fra le parti,
tanto che è stato possibile espletare nel corso del giudizio di prime cure una CTU
contabile.
***
Con il secondo motivo parte appellante eccepisce in primo luogo la nullità del contratto di mutuo, in quanto stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria.
Si osserva che le Sezioni Unite, nella recente sentenza n. 5841/2025, hanno espresso i seguenti principi di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la
conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica
nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia
posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su
conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano
immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti
della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi
pagina 27 di 34 comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale
destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti
previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
In tale pronuncia le Sezioni Unite hanno espressamente escluso che la finalità
ripristinatoria del mutuo ne determini la nullità.
Parte appellante eccepisce poi l'usurarietà della pattuizione degli interessi nel contratto di mutuo per cui è causa: l'eccezione in discorso viene elaborata sulla base di un conteggio che pone in cumulo – rispetto al tasso di interesse corrispettivo - il tasso di mora, così come pattuito in contratto, ed il compenso ivi previsto a favore della banca in caso di estinzione anticipata del mutuo per autonoma determinazione del mutuatario.
L'eccezione è infondata, in quanto sul punto la Corte ritiene di aderire a quanto precisato dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “ non sono
accumunabili, nella comparazione necessaria alla verifica (del superamento) delle
soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. In
particolare, è impossibile cumulare la commissione di estinzione di recesso, che
viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di
liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta
convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venire meno dei vantaggi
finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal
negozio.” ( Cassazione civile sez. III, 07/03/2022, n.7352, in senso conforme
Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109. )
pagina 28 di 34 Secondo la Suprema Corte infatti “proprio la natura di penale per recesso, propria
della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non
computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è
collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi
di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il
ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una
remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente», posto che, al contrario, si tratta del
corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.” (Cassazione
civile sez. III, 07/03/2022, n.7352, in senso conforme Cassazione civile sez. III,
14/03/2022, n.8109)
Pertanto, la Corte rigetta il presente motivo di appello, considerato che:
-viene domandato il raffronto, ai fini della verifica dell'usurarietà, fra voci aventi distinte funzioni;
-l'utilizzo della clausola di estinzione anticipata dal contratto costituisce una mera facoltà del mutuatario, abilitato a mutare autonomamente lo sviluppo nel tempo del periodo di ammortamento - sul quale vengono predeterminati fin dall'origine gli interessi dovuti - accorciandone la durata;
il corrispettivo contemplato per tale esercizio realizza pertanto un bilanciamento nel quadro dei rapporti tra le parti consentendo alla mutuante di recuperare, per lo meno in parte, il valore degli interessi corrispettivi che va a perdere per effetto della minor durata del periodo di ammortamento;
con ogni evidenza la funzione cui assolve la clausola in discorso non pagina 29 di 34 è pertanto, se non indirettamente, nel senso testè indicato, di remunerazione per la concessione del credito;
essa, dunque, non rientra nel novero delle commissioni,
diverse da imposte e tasse, per le quali l'art.2 della legge n.108/1996 contempla il conteggio ai fini della determinazione del TEG (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7352
del 07/03/2022: <In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso
soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla
sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del
finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della
banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del
cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a
quella connessi>>;
-la clausola di estinzione anticipata dal contratto, quindi, non riveste una funzione corrispettiva;
ne consegue la non applicabilità del principio espresso dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 27442/2018.
Tutto quanto considerato la Corte rigetta il secondo motivo di appello.
***
Con il terzo motivo parte appellante contesta la nullità della fideiussione stipulata per contrarietà della normativa antitrust.
Attesa la rilevabilità anche d'ufficio della nullità, il Collegio se ne deve occupare,
anche se si tratti di questione non tempestivamente proposta all'attenzione del giudice;
in proposito, premesso che la fideiussione omnibus oggetto di causa era stata stipulata in data 13 novembre 2007, ritiene che non sia corretto presumere la pagina 30 di 34 qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali elementi comprovanti la previa stipulazione di intese illecite;
il provvedimento con cui la Banca d'LI ha ravvisato la sussistenza di detta situazione ha infatti riguardato lo specifico schema ABI in allora considerato, ritenendo che lo stesso costituisse il risultato di un accordo tra produttori ai danni del principio di libera concorrenza, e perciò contrario alla normativa antitrust, e non il invece complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di Vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Come esposto, la fideiussione in questione è stata invece sottoscritta in epoca successiva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità
amministrativa.
Ritiene pertanto il collegio non si possa perciò attribuire al provvedimento di Banca
d'LI n. 55/2005 valore di prova presuntiva dell'instaurazione tra le parti di un rapporto contrattuale, a valle, che sia riproduttivo dell'intesa illecita, a monte, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento pagina 31 di 34 accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-
2005, ma non con riferimento alla fideiussione in esame, prestata molto tempo dopo,
la quale quindi già sul piano cronologico non può esser collegata all'intesa restrittiva considerata nella delibera della Banca d'LI, né, d'altra parte, appare riconducibile ad un'eventuale intesa restrittiva di epoca successiva.
Il mero richiamo al provvedimento di Banca d'LI, nonché la presenza di clausole obiettivamente atte a restringere gli spazi di difesa per il fideiussore, ampliando nel contempo quelli della banca creditrice, non possono infatti ritenersi elementi di per sè
sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale.
La presenza nel contratto di fideiussione delle clausole oggetto di esame, la cui liceità
è pacifica, ben può invero ricondursi all'esercizio del potere contrattuale, del contraente predisponente le condizioni generali del contratto, di inserire nel testo contrattuale delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia – interesse quest'ultimo da ritenersi senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c. - senza che da ciò possa desumersi che necessariamente tale condotta sia stata frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata del 2005 o dell'emergenza di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore ugualmente finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'LI, non può essere necessariamente correlata alla pagina 32 di 34 intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto, attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
Ne consegue il rigetto anche del terzo motivo di appello.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità
ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 52.001,00 sino ad euro 260.000,00).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17
legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di BR – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta integralmente l'appello proposto da (già Parte_1
nonchè dai signori Parte_2 Parte_2 Parte_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
pagina 33 di 34 BR, Sez. V, pubblicata in data 22 giugno 2021 con il n. 1696/2021;
-condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.163,00 per la fase istruttoria ed euro 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 34 di 34
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di BR, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 102/2022 promossa con atto di citazione notificato in data
24 gennaio 2022
d a
(già Parte_1 Parte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1
corrente in Bagheria (PA), Via P. Neruda n. 21, nonchè Parte_1 Pt_2
(C.F. nata a [...] il [...] ed ivi
[...] CodiceFiscale_1
residente in [...], (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
nata ad [...] il [...] e residente in [...] e (C.F. nato a [...] Controparte_2 C.F._3
(BS) il 9/12/1955 ed ivi residente in [...] e, gli ultimi tre sia in proprio sia quali soci illimitatamente responsabili nonché garanti della ditta Parte_2
pagina 1 di 34 s.n.c., rappresentati e difesi dall'Avv. BERNI LUCA (C.F. ) C.F._4
del Foro di Parma, procuratore domiciliatario come da procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o con sede in , Piazza Controparte_3 CP_3
Garibaldi n.16, iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 e Capogruppo del Gruppo
Bancario , iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.5696.0, Controparte_3
iscritta nel Registro delle Imprese di (numero di iscrizione e codice fiscale CP_3
), aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in persona dei P.IVA_2
procuratori Rag. e Dott. , rappresentata e difesa CP_4 Controparte_5
dall'Avv. VILARDI VIRGINIO (C.F. ), procuratore C.F._5
domiciliatario come da procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 12 marzo 2025 avente ad oggetto:
Mutuo
In punto: appello a sentenza del Tribunale di BR, Sez. V, pubblicata in data 22
giugno 2021 con il n. 1696/2021
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previa ogni e più
opportuna declaratoria del caso e di Legge, riformare integralmente l'impugnata
Sentenza del Tribunale di BR, Sezione V Civile, n. 1696/2021 del 21/6/2021
pubblicata il 22/6/2021, non notificata, pronunciata dalla Dott. A. Busato nel pagina 2 di 34 contenzioso R.G. n. 12184/2015 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo
n. 3606/2015 del 15/5/2015, preliminarmente disponendo ex Art. 346 c.p.c. la
reiterazione della c.t.u. econometrica già esperite in primo grado avente ad oggetto il
rapporto di C/C n. 11062/76 del 13/3/2007 nonché il mutuo fondiario del 28/3/2013
Rep. 145501 Racc. n. 29315 di € 95.000,00, recependo le osservazioni critiche di cui
ai motivi del presente appello. Il tutto per l'accoglimento delle conclusioni già
rassegnate in primo grado che di seguito si trascrivono integralmente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni e opportuna
declaratoria del caso e di Legge, in accoglimento dei motivi su esposti:
In Via pregiudiziale: sospendere il presente giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo onde consentire alle parti di dar corso alla procedura di media
conciliazione obbligatoria;
in via preliminare: Sospendere la provvisoria esecutorietà di cui è dotato il decreto
ingiuntivo n. 3606/2015 del 15/5/2015 per tutte le ragioni espresse nel presente atto;
In via principale nel merito:
1.Revocare il decreto ingiuntivo n. 3606/2015 del 15/5/2015 in quanto emesso in
assenza dei presupposti previsti per legge, come tale dichiararlo nullo e di nessun
effetto;
2.Sempre nel merito in via principale, accertare e dichiarare la nullità delle clausole
del conto corrente n. 11062/3 che hanno consentito l'imputazione sul conto stesso di
oneri finanziari, complessivamente considerati, superiori al tasso soglia tempo per
tempo determinato a seguito delle rilevazioni trimestrali della Banca d'LI;
3.Accertare e dichiarare la nullità assoluta del mutuo fondiario del 28/3/2013 Rep.
pagina 3 di 34 145501 Racc. n. 29315 di € 95.000,00 per illiceità della causa come dedotto in atti
con tutte le conseguenti pronunce del caso ivi compresa la dichiarazione di
inefficacia della garanzia ipotecaria in quella sede concessa ovvero dei benefici della
fondiarietà di cui all'art. 38 D.Lgs. 385/93;
4.Previo accertamento della pattuizione usuraria già in sede di stipula del contratto
di mutuo fondiario del 28/3/2013 Rep. 145501 Racc. n. 29315 di € 95.000,00
dichiarare la nullità parziale relativamente alle clausole che prevedono la
pattuizione di interessi usurari ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1419 Cod. Civ. e per
l'effetto disporre l'applicazione del precetto di cui all'Art. 1815, 2° comma Cod. Civ.
conseguentemente dichiarando altresì l'inapplicabilità dell'art. 1453 Cod. Civ. per
difetto della corrispettività del sinallagma;
5.Accertare e dichiarare le somme effettivamente imputate e riscosse illegittimamente
dalla banca sia nell'ambito del conto corrente n. 11062/3 sia del mutuo fondiario di
cui sopra condannandola alla restituzione delle somme stesse, oltre agli interessi
legali creditori in favore degli odierni istanti, compensando dette somme con quanto
dovesse risultare a credito dell'Istituto di credito opposto;
6.Condannare, infine, la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di CP_3
causa, oltre maggiorazione del 15%, iva e cpa sugli imponibili come per Legge.
7.In via istruttoria:
si chiede fin da ora che l'On.le Tribunale voglia ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla
Banca convenuta l'acquisizione di tutta la documentazione e di quant'altro inerente
ai rapporti bancari impugnati. Si chiede, inoltre, che sia disposta una Consulenza
Tecnica d'Ufficio al fine di determinare l'esatto dare-avere tra le parti, tenuto conto
pagina 4 di 34 degli esiti della Consulenza di Parte già agli atti;
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i giudizi, IVA, CPA maggiorazione del
15% come per legge nonché rifusione delle spese di c.t.u. econometrica.”
Dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare
in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello avversario ex art. 342 c.p.c., nonché ex art. 348-
ter c.p.c., non avendo questi ragionevoli probabilità di accoglimento;
nel merito: dichiarando sin d'ora di non accettare il contraddittorio in merito ad
eventuali domande nuove, respingere l'avversario appello e confermare in ogni sua
parte la sentenza impugnata ed il D.I. n° 3606/2015 del Tribunale di BR;
in via istruttoria: respingere tutte le istanze istruttorie formulate dagli appellanti;
in ogni caso: con rifusione delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
poi denominata Parte_2 Controparte_6
, nonchè e
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
proponevano opposizione avverso il decreto nr. 3606/15 con il quale il
[...]
Tribunale di BR aveva ingiunto alla prima, in qualità di debitrice principale,
nonché ai secondi, in qualità di garanti, il pagamento della somma di euro
106.456,41, oltre interessi e spese, a titolo di residuo mutuo ipotecario e di saldo negativo di rapporto di conto corrente.
pagina 5 di 34 Parte attrice premetteva che il mutuo ipotecario era stato stipulato per ripianare il saldo negativo del rapporto di conto corrente.
Rispetto al rapporto di conto corrente eccepiva la mancata produzione integrale dei documenti relativi al rapporto, l'applicazione di costi non dovuti, l'applicazione di valute anticipate o postergate senza causa plausibile, di pratiche anatocistiche nonché
l'applicazione di interessi usurari.
Ulteriormente contestava la nullità del contratto di mutuo per mancanza di causa, in quanto concesso per ripianare l'esposizione debitori, nonché eccepiva la pattuizione di interessi e condizioni economiche usurarie.
Costituendosi in giudizio la banca contestava integralmente l'opposizione proposta,
nonché eccepiva che il contratto di garanzia doveva essere qualificato come contratto autonomo e non quale fideiussione.
Quanto al merito della controversia il tribunale osservava che la CTU svolta aveva rilevato che nel contratto di conto corrente vi era stata corretta applicazione delle valute, oltre che della pattuizione della clausola che prevedeva la capitalizzazione degli interessi con condizioni di reciprocità in conformità alla normativa applicabile
ratione temporis.
La CTU aveva escluso anche l'usurarietà del contratto, essendo irrilevante la cd usura sopravvenuta.
Per quanto riguarda invece le commissioni applicate, la CTU aveva rilevato che alla società attrice era stata comunicata periodicamente la modifica e l'introduzione delle commissioni nelle pagine finali degli estratti scalari, e non era mai stata contestata la pagina 6 di 34 mancata ricezione delle stesse.
Quanto alla legittima coesistenza tra le due commissioni CFA e CSR, il CTU aveva richiamato il c.d. “principio di onnicomprensività” desumibile dall'art. 2/bis L.
2/2009, e conseguentemente aveva ritenuto invalida la coesistenza della CFA con la
CSR dal momento che la prima delle due commissioni, appunto perché
“omnicomprensiva”, non poteva coesistere con altre commissioni.
Rispetto al contratto di mutuo il CTU aveva escluso l'applicazione di interessi o condizioni usurarie, ed il tribunale aveva rilevato che solo in sede di comparsa conclusionale parte opponente aveva contestato la formula utilizzata per il calcolo del
TAEG. Tuttavia, trattandosi di questione eminentemente tecnica, tale rilievo doveva ritenersi inammissibile in quanto tardivo.
Inoltre, il tribunale riteneva che non sussistessero i presupposti per dichiarare la nullità dei contratti di garanzia per violazione della normativa antitrust, preso atto del mancato soddisfacimento dell'onere probatorio.
Tutto quanto considerato, il tribunale rigettava le domande attoree e conseguentemente confermava il decreto ingiuntivo opposto, e condannava parte attrice, in applicazione del principio della soccombenza, alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 13.430,00 per compenso professionale tabellare, oltre a rimborso forfettario e accessori di legge,
nonché al pagamento delle spese di CTU.
***
Propongono appello avverso la predetta sentenza Parte_1 pagina 7 di 34 (già nonchè Pt_1 Parte_2 Parte_2 Parte_2
e per i seguenti motivi: Controparte_1 Controparte_2
1)Difetto di prova e mancata applicazione del principio del saldo “zero”. Parte
appellante eccepisce che sul C/C n. 11062/3 la banca è tenuta a dimostrare il proprio credito attraverso la produzione integrale degli estratti conto, comprensivi di scalari,
nonché della documentazione integrale dei rapporti pena l'azzeramento del saldo non provato. Lamenta inoltre che nel caso in esame, benché non si fosse prodotta l'integrale sequenza degli estratti conto, non era stata applicata in sentenza la regola del c.d. saldo zero.
2) Parte appellante afferma, ancora, con riferimento al mutuo fondiario di €.
95.000,00, afferma che ne era stata convenuta la pattuizione unicamente al fine di render possibile il ripianamento della pregressa esposizione debitoria;
ne deduce l'invalidità del contratto, ex art. 1418 e 1325 c.c., per nullità della causa.
Inoltre, parte appellante ne eccepisce l'usurarietà per superamento del tasso soglia usura, perché vi si prevede un TAEG del 6,12%, un tasso di mora del 9,12%, ed infine un compenso per estinzione anticipata pari al 2% del capitale restituito anticipatamente.
Ne deduce che l'applicazione di un tasso complessivo pari all'11,125%, in violazione della disciplina anti- usura.
3)Validità fideiussioni: parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stato soddisfatto l'onere probatorio relativo alla invalidità delle fideiussioni stipulate.
pagina 8 di 34 In merito parte appellante osserva che la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust può essere rilevata anche d'ufficio e che i provvedimenti della
Banca d'LI hanno natura di “atti con elevata attitudine a provare la condotta
anticoncorrenziale illecita da parte delle banche per cui il giudice è tenuto ad
apprezzarne il contenuto”.
***
Costituendosi in giudizio la banca eccepisce in via preliminare l'inammissibilità
dell'appello ex art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza dello stesso in fatto ed in diritto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 marzo 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata da parte appellata ex art. 342 c.p.c., in quanto l'appello in esame contiene tutti i requisiti richiesti dalla suddetta norma, recando indicazione delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure, nonché delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini del decidere.
***
Con il primo motivo parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la banca avesse fornito la prova del proprio credito inerente al rapporto di conto corrente n. 11062/3.
pagina 9 di 34 Nello specifico parte appellante rileva esser mancata la produzione di tutti gli estratti conto afferenti al rapporto di c/c per cui è causa.
Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva infatti che, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento
del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di
una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso
l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni
certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo
per cui sono stati prodotti gli estratti.” (Cassazione n. 22290/2023, in senso conforme Cassazione n. 10293/2023, Cassazione n. 11543/2019 e Cassazione n.
23852/2020).
Si rileva che nel caso in esame parte appellata ha prodotto tutta la documentazione contrattuale afferente ai rapporti oggetti di causa, e che la valutazione complessiva della documentazione consente la ricostruzione dei rapporti intervenuti fra le parti,
tanto che è stato possibile espletare nel corso del giudizio di prime cure una CTU
contabile.
***
Con il secondo motivo parte appellante eccepisce in primo luogo la nullità del contratto di mutuo, in quanto stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria.
Si osserva che le Sezioni Unite, nella recente sentenza n. 5841/2025, hanno espresso i pagina 10 di 34 seguenti principi di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la
conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica
nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia
posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su
conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano
immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti
della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi
comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale
destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti
previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
In tale pronuncia le Sezioni Unite hanno espressamente escluso che la finalità
ripristinatoria del mutuo ne determini la nullità.
Parte appellante eccepisce poi l'usurarietà della pattuizione degli interessi nel contratto di mutuo per cui è causa: l'eccezione in discorso viene elaborata sulla base di un conteggio che pone in cumulo – rispetto al tasso di interesse corrispettivo - il tasso di mora, così come pattuito in contratto, ed il compenso ivi previsto a favore della banca in caso di estinzione anticipata del mutuo per autonoma determinazione del mutuatario.
L'eccezione è infondata, in quanto sul punto la Corte ritiene di aderire a quanto precisato dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “ non sono
accumunabili, nella comparazione necessaria alla verifica (del superamento) delle
soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. In
pagina 11 di 34 particolare, è impossibile cumulare la commissione di estinzione di recesso, che
viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di
liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta
convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venire meno dei vantaggi
finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal
negozio.” ( Cassazione civile sez. III, 07/03/2022, n.7352, in senso conforme
Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109. )
Secondo la Suprema Corte infatti “proprio la natura di penale per recesso, propria
della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non
computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è
collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi
di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il
ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una
remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente», posto che, al contrario, si tratta del
corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.” (Cassazione
civile sez. III, 07/03/2022, n.7352, in senso conforme Cassazione civile sez. III,
14/03/2022, n.8109)
Pertanto, la Corte rigetta il presente motivo di appello, considerato che:
-viene domandato il raffronto, ai fini della verifica dell'usurarietà, fra voci aventi distinte funzioni;
-l'utilizzo della clausola di estinzione anticipata dal contratto costituisce una mera pagina 12 di 34 facoltà del mutuatario, abilitato a mutare autonomamente lo sviluppo nel tempo del periodo di ammortamento - sul quale vengono predeterminati fin dall'origine gli interessi dovuti - accorciandone la durata;
il corrispettivo contemplato per tale esercizio realizza pertanto un bilanciamento nel quadro dei rapporti tra le parti consentendo alla mutuante di recuperare, per lo meno in parte, il valore degli interessi corrispettivi che va a perdere per effetto della minor durata del periodo di ammortamento;
con ogni evidenza la funzione cui assolve la clausola in discorso non
è pertanto, se non indirettamente, nel senso testè indicato, di remunerazione per la concessione del credito;
essa, dunque, non rientra nel novero delle commissioni,
diverse da imposte e tasse, per le quali l'art.2 della legge n.108/1996 contempla il conteggio ai fini della determinazione del TEG (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7352
del 07/03/2022: <In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso
soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla
sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del
finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della
banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del
cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a
quella connessi>>;
-la clausola di estinzione anticipata dal contratto, quindi, non riveste una funzione corrispettiva;
ne consegue la non applicabilità del principio espresso dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 27442/2018.
Tutto quanto considerato la Corte rigetta il secondo motivo di appello.
pagina 13 di 34 ***
Con il terzo motivo parte appellante contesta la nullità della fideiussione stipulata per contrarietà della normativa antitrust.
Attesa la rilevabilità anche d'ufficio della nullità, il Collegio se ne deve occupare,
anche se si tratti di questione non tempestivamente proposta all'attenzione del giudice;
in proposito, premesso che la fideiussione omnibus oggetto di causa era stata stipulata in data 13 novembre 2007, ritiene che non sia corretto presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali elementi comprovanti la previa stipulazione di intese illecite;
il provvedimento con cui la Banca d'LI ha ravvisato la sussistenza di detta situazione ha infatti riguardato lo specifico schema ABI in allora considerato, ritenendo che lo stesso costituisse il risultato di un accordo tra produttori ai danni del principio di libera concorrenza, e perciò contrario alla normativa antitrust, e non il invece complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di Vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
pagina 14 di 34 Come esposto, la fideiussione in questione è stata invece sottoscritta in epoca successiva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità
amministrativa.
Ritiene pertanto il collegio non si possa perciò attribuire al provvedimento di Banca
d'LI n. 55/2005 valore di prova presuntiva dell'instaurazione tra le parti di un rapporto contrattuale, a valle, che sia riproduttivo dell'intesa illecita, a monte, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-
2005, ma non con riferimento alla fideiussione in esame, prestata molto tempo dopo,
la quale quindi già sul piano cronologico non può esser collegata all'intesa restrittiva considerata nella delibera della Banca d'LI, né, d'altra parte, appare riconducibile ad un'eventuale intesa restrittiva di epoca successiva.
Il mero richiamo al provvedimento di Banca d'LI, nonché la presenza di clausole obiettivamente atte a restringere gli spazi di difesa per il fideiussore, ampliando nel contempo quelli della banca creditrice, non possono infatti ritenersi elementi di per sè
sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale.
La presenza nel contratto di fideiussione delle clausole oggetto di esame, la cui liceità
è pacifica, ben può invero ricondursi all'esercizio del potere contrattuale, del contraente predisponente le condizioni generali del contratto, di inserire nel testo contrattuale delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia – interesse quest'ultimo da ritenersi senz'altro meritevole pagina 15 di 34 ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c. - senza che da ciò possa desumersi che necessariamente tale condotta sia stata frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata del 2005 o dell'emergenza di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore ugualmente finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'LI, non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto, attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
Ne consegue il rigetto anche del terzo motivo di appello.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità
ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 52.001,00 sino ad euro 260.000,00).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi pagina 16 di 34 dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17
legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di BR – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta integralmente l'appello proposto da (già Parte_1
nonchè dai signori Parte_2 Parte_2 Parte_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
BR, Sez. V, pubblicata in data 22 giugno 2021 con il n. 1696/2021;
-condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.163,00 per la fase istruttoria ed euro 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di BR, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere pagina 17 di 34 Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 102/2022 promossa con atto di citazione notificato in data
24 gennaio 2022
d a
(già Parte_1 Parte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1
corrente in Bagheria (PA), Via P. Neruda n. 21, nonchè Parte_1 Pt_2
(C.F. nata a [...] il [...] ed ivi
[...] CodiceFiscale_1
residente in [...], (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
nata ad [...] il [...] e residente in [...] e (C.F. nato a [...] Controparte_2 C.F._3
(BS) il 9/12/1955 ed ivi residente in [...] e, gli ultimi tre sia in proprio sia quali soci illimitatamente responsabili nonché garanti della ditta Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. BERNI LUCA (C.F. )
[...] C.F._4
del Foro di Parma, procuratore domiciliatario come da procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o con sede in , Piazza Controparte_3 CP_3
Garibaldi n.16, iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 e Capogruppo del Gruppo
Bancario , iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.5696.0, Controparte_3
iscritta nel Registro delle Imprese di (numero di iscrizione e codice fiscale CP_3
pagina 18 di 34 ), aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in persona dei P.IVA_2
procuratori Rag. e Dott. , rappresentata e difesa CP_4 Controparte_5
dall'Avv. VILARDI VIRGINIO (C.F. ), procuratore C.F._5
domiciliatario come da procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 12 marzo 2025 avente ad oggetto:
Mutuo
In punto: appello a sentenza del Tribunale di BR, Sez. V, pubblicata in data 22
giugno 2021 con il n. 1696/2021
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previa ogni e più
opportuna declaratoria del caso e di Legge, riformare integralmente l'impugnata
Sentenza del Tribunale di BR, Sezione V Civile, n. 1696/2021 del 21/6/2021
pubblicata il 22/6/2021, non notificata, pronunciata dalla Dott. A. Busato nel
contenzioso R.G. n. 12184/2015 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo
n. 3606/2015 del 15/5/2015, preliminarmente disponendo ex Art. 346 c.p.c. la
reiterazione della c.t.u. econometrica già esperite in primo grado avente ad oggetto il
rapporto di C/C n. 11062/76 del 13/3/2007 nonché il mutuo fondiario del 28/3/2013
Rep. 145501 Racc. n. 29315 di € 95.000,00, recependo le osservazioni critiche di cui
ai motivi del presente appello. Il tutto per l'accoglimento delle conclusioni già
rassegnate in primo grado che di seguito si trascrivono integralmente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni e opportuna pagina 19 di 34 declaratoria del caso e di Legge, in accoglimento dei motivi su esposti:
In Via pregiudiziale: sospendere il presente giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo onde consentire alle parti di dar corso alla procedura di media
conciliazione obbligatoria;
in via preliminare: Sospendere la provvisoria esecutorietà di cui è dotato il decreto
ingiuntivo n. 3606/2015 del 15/5/2015 per tutte le ragioni espresse nel presente atto;
In via principale nel merito:
1.Revocare il decreto ingiuntivo n. 3606/2015 del 15/5/2015 in quanto emesso in
assenza dei presupposti previsti per legge, come tale dichiararlo nullo e di nessun
effetto;
2.Sempre nel merito in via principale, accertare e dichiarare la nullità delle clausole
del conto corrente n. 11062/3 che hanno consentito l'imputazione sul conto stesso di
oneri finanziari, complessivamente considerati, superiori al tasso soglia tempo per
tempo determinato a seguito delle rilevazioni trimestrali della Banca d'LI;
3.Accertare e dichiarare la nullità assoluta del mutuo fondiario del 28/3/2013 Rep.
145501 Racc. n. 29315 di € 95.000,00 per illiceità della causa come dedotto in atti
con tutte le conseguenti pronunce del caso ivi compresa la dichiarazione di
inefficacia della garanzia ipotecaria in quella sede concessa ovvero dei benefici della
fondiarietà di cui all'art. 38 D.Lgs. 385/93;
4.Previo accertamento della pattuizione usuraria già in sede di stipula del contratto
di mutuo fondiario del 28/3/2013 Rep. 145501 Racc. n. 29315 di € 95.000,00
dichiarare la nullità parziale relativamente alle clausole che prevedono la
pattuizione di interessi usurari ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1419 Cod. Civ. e per
pagina 20 di 34 l'effetto disporre l'applicazione del precetto di cui all'Art. 1815, 2° comma Cod. Civ.
conseguentemente dichiarando altresì l'inapplicabilità dell'art. 1453 Cod. Civ. per
difetto della corrispettività del sinallagma;
5.Accertare e dichiarare le somme effettivamente imputate e riscosse illegittimamente
dalla banca sia nell'ambito del conto corrente n. 11062/3 sia del mutuo fondiario di
cui sopra condannandola alla restituzione delle somme stesse, oltre agli interessi
legali creditori in favore degli odierni istanti, compensando dette somme con quanto
dovesse risultare a credito dell'Istituto di credito opposto;
6.Condannare, infine, la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di CP_3
causa, oltre maggiorazione del 15%, iva e cpa sugli imponibili come per Legge.
7.In via istruttoria:
si chiede fin da ora che l'On.le Tribunale voglia ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla
Banca convenuta l'acquisizione di tutta la documentazione e di quant'altro inerente
ai rapporti bancari impugnati. Si chiede, inoltre, che sia disposta una Consulenza
Tecnica d'Ufficio al fine di determinare l'esatto dare-avere tra le parti, tenuto conto
degli esiti della Consulenza di Parte già agli atti;
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i giudizi, IVA, CPA maggiorazione del
15% come per legge nonché rifusione delle spese di c.t.u. econometrica.”
Dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare
in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello avversario ex art. 342 c.p.c., nonché ex art. 348-
pagina 21 di 34 ter c.p.c., non avendo questi ragionevoli probabilità di accoglimento;
nel merito: dichiarando sin d'ora di non accettare il contraddittorio in merito ad
eventuali domande nuove, respingere l'avversario appello e confermare in ogni sua
parte la sentenza impugnata ed il D.I. n° 3606/2015 del Tribunale di BR;
in via istruttoria: respingere tutte le istanze istruttorie formulate dagli appellanti;
in ogni caso: con rifusione delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
poi denominata Parte_2 Controparte_6
, nonchè e
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
proponevano opposizione avverso il decreto nr. 3606/15 con il quale il
[...]
Tribunale di BR aveva ingiunto alla prima, in qualità di debitrice principale,
nonché ai secondi, in qualità di garanti, il pagamento della somma di euro
106.456,41, oltre interessi e spese, a titolo di residuo mutuo ipotecario e di saldo negativo di rapporto di conto corrente.
Parte attrice premetteva che il mutuo ipotecario era stato stipulato per ripianare il saldo negativo del rapporto di conto corrente.
Rispetto al rapporto di conto corrente eccepiva la mancata produzione integrale dei documenti relativi al rapporto, l'applicazione di costi non dovuti, l'applicazione di valute anticipate o postergate senza causa plausibile, di pratiche anatocistiche nonché
l'applicazione di interessi usurari.
Ulteriormente contestava la nullità del contratto di mutuo per mancanza di causa, in pagina 22 di 34 quanto concesso per ripianare l'esposizione debitori, nonché eccepiva la pattuizione di interessi e condizioni economiche usurarie.
Costituendosi in giudizio la banca contestava integralmente l'opposizione proposta,
nonché eccepiva che il contratto di garanzia doveva essere qualificato come contratto autonomo e non quale fideiussione.
Quanto al merito della controversia il tribunale osservava che la CTU svolta aveva rilevato che nel contratto di conto corrente vi era stata corretta applicazione delle valute, oltre che della pattuizione della clausola che prevedeva la capitalizzazione degli interessi con condizioni di reciprocità in conformità alla normativa applicabile
ratione temporis.
La CTU aveva escluso anche l'usurarietà del contratto, essendo irrilevante la cd usura sopravvenuta.
Per quanto riguarda invece le commissioni applicate, la CTU aveva rilevato che alla società attrice era stata comunicata periodicamente la modifica e l'introduzione delle commissioni nelle pagine finali degli estratti scalari, e non era mai stata contestata la mancata ricezione delle stesse.
Quanto alla legittima coesistenza tra le due commissioni CFA e CSR, il CTU aveva richiamato il c.d. “principio di onnicomprensività” desumibile dall'art. 2/bis L.
2/2009, e conseguentemente aveva ritenuto invalida la coesistenza della CFA con la
CSR dal momento che la prima delle due commissioni, appunto perché
“omnicomprensiva”, non poteva coesistere con altre commissioni.
Rispetto al contratto di mutuo il CTU aveva escluso l'applicazione di interessi o pagina 23 di 34 condizioni usurarie, ed il tribunale aveva rilevato che solo in sede di comparsa conclusionale parte opponente aveva contestato la formula utilizzata per il calcolo del
TAEG. Tuttavia, trattandosi di questione eminentemente tecnica, tale rilievo doveva ritenersi inammissibile in quanto tardivo.
Inoltre, il tribunale riteneva che non sussistessero i presupposti per dichiarare la nullità dei contratti di garanzia per violazione della normativa antitrust, preso atto del mancato soddisfacimento dell'onere probatorio.
Tutto quanto considerato, il tribunale rigettava le domande attoree e conseguentemente confermava il decreto ingiuntivo opposto, e condannava parte attrice, in applicazione del principio della soccombenza, alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 13.430,00 per compenso professionale tabellare, oltre a rimborso forfettario e accessori di legge,
nonché al pagamento delle spese di CTU.
***
Propongono appello avverso la predetta sentenza Parte_1
(già nonchè
[...] Parte_2 Parte_2
e per i seguenti motivi: Controparte_1 Controparte_2
1)Difetto di prova e mancata applicazione del principio del saldo “zero”. Parte
appellante eccepisce che sul C/C n. 11062/3 la banca è tenuta a dimostrare il proprio credito attraverso la produzione integrale degli estratti conto, comprensivi di scalari,
nonché della documentazione integrale dei rapporti pena l'azzeramento del saldo non provato. Lamenta inoltre che nel caso in esame, benché non si fosse prodotta pagina 24 di 34 l'integrale sequenza degli estratti conto, non era stata applicata in sentenza la regola del c.d. saldo zero.
2) Parte appellante afferma, ancora, con riferimento al mutuo fondiario di €.
95.000,00, afferma che ne era stata convenuta la pattuizione unicamente al fine di render possibile il ripianamento della pregressa esposizione debitoria;
ne deduce l'invalidità del contratto, ex art. 1418 e 1325 c.c., per nullità della causa.
Inoltre, parte appellante ne eccepisce l'usurarietà per superamento del tasso soglia usura, perché vi si prevede un TAEG del 6,12%, un tasso di mora del 9,12%, ed infine un compenso per estinzione anticipata pari al 2% del capitale restituito anticipatamente.
Ne deduce che l'applicazione di un tasso complessivo pari all'11,125%, in violazione della disciplina anti- usura.
3)Validità fideiussioni: parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stato soddisfatto l'onere probatorio relativo alla invalidità delle fideiussioni stipulate.
In merito parte appellante osserva che la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust può essere rilevata anche d'ufficio e che i provvedimenti della
Banca d'LI hanno natura di “atti con elevata attitudine a provare la condotta
anticoncorrenziale illecita da parte delle banche per cui il giudice è tenuto ad
apprezzarne il contenuto”.
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Costituendosi in giudizio la banca eccepisce in via preliminare l'inammissibilità pagina 25 di 34 dell'appello ex art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza dello stesso in fatto ed in diritto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 marzo 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata da parte appellata ex art. 342 c.p.c., in quanto l'appello in esame contiene tutti i requisiti richiesti dalla suddetta norma, recando indicazione delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure, nonché delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini del decidere.
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Con il primo motivo parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la banca avesse fornito la prova del proprio credito inerente al rapporto di conto corrente n. 11062/3.
Nello specifico parte appellante rileva esser mancata la produzione di tutti gli estratti conto afferenti al rapporto di c/c per cui è causa.
Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva infatti che, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento
del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di
una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso
pagina 26 di 34 l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni
certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo
per cui sono stati prodotti gli estratti.” (Cassazione n. 22290/2023, in senso conforme Cassazione n. 10293/2023, Cassazione n. 11543/2019 e Cassazione n.
23852/2020).
Si rileva che nel caso in esame parte appellata ha prodotto tutta la documentazione contrattuale afferente ai rapporti oggetti di causa, e che la valutazione complessiva della documentazione consente la ricostruzione dei rapporti intervenuti fra le parti,
tanto che è stato possibile espletare nel corso del giudizio di prime cure una CTU
contabile.
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Con il secondo motivo parte appellante eccepisce in primo luogo la nullità del contratto di mutuo, in quanto stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria.
Si osserva che le Sezioni Unite, nella recente sentenza n. 5841/2025, hanno espresso i seguenti principi di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la
conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica
nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia
posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su
conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano
immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti
della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi
pagina 27 di 34 comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale
destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti
previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
In tale pronuncia le Sezioni Unite hanno espressamente escluso che la finalità
ripristinatoria del mutuo ne determini la nullità.
Parte appellante eccepisce poi l'usurarietà della pattuizione degli interessi nel contratto di mutuo per cui è causa: l'eccezione in discorso viene elaborata sulla base di un conteggio che pone in cumulo – rispetto al tasso di interesse corrispettivo - il tasso di mora, così come pattuito in contratto, ed il compenso ivi previsto a favore della banca in caso di estinzione anticipata del mutuo per autonoma determinazione del mutuatario.
L'eccezione è infondata, in quanto sul punto la Corte ritiene di aderire a quanto precisato dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “ non sono
accumunabili, nella comparazione necessaria alla verifica (del superamento) delle
soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. In
particolare, è impossibile cumulare la commissione di estinzione di recesso, che
viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di
liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta
convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venire meno dei vantaggi
finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal
negozio.” ( Cassazione civile sez. III, 07/03/2022, n.7352, in senso conforme
Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109. )
pagina 28 di 34 Secondo la Suprema Corte infatti “proprio la natura di penale per recesso, propria
della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non
computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è
collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi
di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il
ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una
remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente», posto che, al contrario, si tratta del
corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.” (Cassazione
civile sez. III, 07/03/2022, n.7352, in senso conforme Cassazione civile sez. III,
14/03/2022, n.8109)
Pertanto, la Corte rigetta il presente motivo di appello, considerato che:
-viene domandato il raffronto, ai fini della verifica dell'usurarietà, fra voci aventi distinte funzioni;
-l'utilizzo della clausola di estinzione anticipata dal contratto costituisce una mera facoltà del mutuatario, abilitato a mutare autonomamente lo sviluppo nel tempo del periodo di ammortamento - sul quale vengono predeterminati fin dall'origine gli interessi dovuti - accorciandone la durata;
il corrispettivo contemplato per tale esercizio realizza pertanto un bilanciamento nel quadro dei rapporti tra le parti consentendo alla mutuante di recuperare, per lo meno in parte, il valore degli interessi corrispettivi che va a perdere per effetto della minor durata del periodo di ammortamento;
con ogni evidenza la funzione cui assolve la clausola in discorso non pagina 29 di 34 è pertanto, se non indirettamente, nel senso testè indicato, di remunerazione per la concessione del credito;
essa, dunque, non rientra nel novero delle commissioni,
diverse da imposte e tasse, per le quali l'art.2 della legge n.108/1996 contempla il conteggio ai fini della determinazione del TEG (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7352
del 07/03/2022: <In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso
soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla
sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del
finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della
banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del
cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a
quella connessi>>;
-la clausola di estinzione anticipata dal contratto, quindi, non riveste una funzione corrispettiva;
ne consegue la non applicabilità del principio espresso dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 27442/2018.
Tutto quanto considerato la Corte rigetta il secondo motivo di appello.
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Con il terzo motivo parte appellante contesta la nullità della fideiussione stipulata per contrarietà della normativa antitrust.
Attesa la rilevabilità anche d'ufficio della nullità, il Collegio se ne deve occupare,
anche se si tratti di questione non tempestivamente proposta all'attenzione del giudice;
in proposito, premesso che la fideiussione omnibus oggetto di causa era stata stipulata in data 13 novembre 2007, ritiene che non sia corretto presumere la pagina 30 di 34 qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali elementi comprovanti la previa stipulazione di intese illecite;
il provvedimento con cui la Banca d'LI ha ravvisato la sussistenza di detta situazione ha infatti riguardato lo specifico schema ABI in allora considerato, ritenendo che lo stesso costituisse il risultato di un accordo tra produttori ai danni del principio di libera concorrenza, e perciò contrario alla normativa antitrust, e non il invece complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di Vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Come esposto, la fideiussione in questione è stata invece sottoscritta in epoca successiva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità
amministrativa.
Ritiene pertanto il collegio non si possa perciò attribuire al provvedimento di Banca
d'LI n. 55/2005 valore di prova presuntiva dell'instaurazione tra le parti di un rapporto contrattuale, a valle, che sia riproduttivo dell'intesa illecita, a monte, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento pagina 31 di 34 accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-
2005, ma non con riferimento alla fideiussione in esame, prestata molto tempo dopo,
la quale quindi già sul piano cronologico non può esser collegata all'intesa restrittiva considerata nella delibera della Banca d'LI, né, d'altra parte, appare riconducibile ad un'eventuale intesa restrittiva di epoca successiva.
Il mero richiamo al provvedimento di Banca d'LI, nonché la presenza di clausole obiettivamente atte a restringere gli spazi di difesa per il fideiussore, ampliando nel contempo quelli della banca creditrice, non possono infatti ritenersi elementi di per sè
sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale.
La presenza nel contratto di fideiussione delle clausole oggetto di esame, la cui liceità
è pacifica, ben può invero ricondursi all'esercizio del potere contrattuale, del contraente predisponente le condizioni generali del contratto, di inserire nel testo contrattuale delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia – interesse quest'ultimo da ritenersi senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c. - senza che da ciò possa desumersi che necessariamente tale condotta sia stata frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata del 2005 o dell'emergenza di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore ugualmente finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'LI, non può essere necessariamente correlata alla pagina 32 di 34 intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto, attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
Ne consegue il rigetto anche del terzo motivo di appello.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità
ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 52.001,00 sino ad euro 260.000,00).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17
legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di BR – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta integralmente l'appello proposto da (già Parte_1
nonchè dai signori Parte_2 Parte_2 Parte_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
pagina 33 di 34 BR, Sez. V, pubblicata in data 22 giugno 2021 con il n. 1696/2021;
-condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.163,00 per la fase istruttoria ed euro 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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