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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/11/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2860/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2860 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione del rapporto genitori-figli nati fuori dal matrimonio tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Zarone Giovanna presso cui Parte_1 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Luberto Simona Angela presso CP_1 cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dalle parti.
IN FATTO E IN DIRITTO Le parti intraprendevano una convivenza e dalla stessa nasceva il figlio il 01.12.2009. Per_1
Con ricorso congiunto depositato in data 28.11.2024, le parti adivano il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere affinché venissero modificate le condizioni di regolamentazione del rapporto genitori-figli nati fuori dal matrimonio, omologate mediante decreto all'esito del procedimento RG 2734/2014 VG in data
15.04.2016.
Mediante deposito di note di trattazione scritta all'udienza cartolare del 22.10.2025 le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti con il figlio minore alle seguenti condizioni: Per_1
“ a parziale modifica del provvedimento emesso nell'ambito del giudizio contraddistinto con n. R. G. 36717/15 con decorrenza dalla data di deposito del ricorso
- disporre l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso il padre in Francolise (CE) Persona_2 frazione Montanaro alla Via Tenente Ciro Santagata n. 9;
- che con preverbale del 23.6.2025 a parziale modifica dell'accordo le parti hanno convenuto che “ La sig.ra , come sopra rapp.ta e difesa, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice, adegua l'assegno di mantenimento CP_1 in favore del figlio minore ad € 150,00”, rimanendo dunque ferma la statuizione in forza della quale si consente
“ al padre di percepire l'intero importo dell'assegno unico rinunciando pertanto al suo 50% come in effetti rinuncia sin d'ora”;
- stabilire che la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà compatibilmente con gli impegni del figlio e ciò previo accordo anche telefonico con il Sig. con congruo anticipo, recandosi presso la residenza del minore Parte_1 per il prelievo del minore e/o salvo diversi accordi tra le parti;
- durante le vacanza natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni l'intera giornata del 24 dicembre con il padre e l'intero giorno di Natale con la madre, mentre per quanto riguarda il giorno di Santo Stefano questo sarà di anno in anno alternato tra entrambi i genitori, così come pure il 31 dicembre e l'inizio dell'anno nuovo lo trascorrerà alternativamente con ciascun genitore ad anni alterni.
- durante il periodo Pasquale, il minore trascorrerà, sempre ad anni alterni, con ciascun genitore il giorno di Pasqua ovvero il giorno di Pasquetta, al pari delle festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre, che saranno anche queste di anno in anno alternate tra entrambi i genitori.
- -la madre per le vacanze estive (luglio – agosto) potrà tenere con sé il minore per quindici giorni, salvo ampliare con il tempo tale durata, in relazione alla crescita del minore, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, e che le parti si impegnano di concordare entro il giorno 15 maggio di ogni anno in modo da consentire una programmazione dell'organizzazione delle attività del minore in maniera adeguata.
- il minore passerà con il padre o con la madre il giorno del compleanno o della festa della mamma o della festa del papà; - fermo restando, ovviamente, che tali modalità potranno dalle parti essere modificate in conseguenza dei rispettivi impegni lavorativi delle parti;
- Stabilire che la madre, compatibilmente con gli impegni del figlio ( scolastici e non ) potrà trascorrere dei periodi con lui anche presso la propria residenza in Catania senza alcuna opposizione da parte del padre ma previo accordo con quest'ultimo con congruo anticipo .
- i Sig.ri e si danno reciprocamente atto del fatto di aver già definito e regolato ogni ulteriore Parte_1 CP_1 rapporto di natura patrimoniale e si danno atto l'una l'altro di non aver null'altro a pretendere in merito;
”
Il P.M. nulla osserva.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore attesa la percezione integrale dell'assegno unico e la previsione dell'assegno di mantenimento così come integrato;
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Recepisce l'accordo raggiunto dalle parti;
2. Dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 31.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2860 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione del rapporto genitori-figli nati fuori dal matrimonio tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Zarone Giovanna presso cui Parte_1 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Luberto Simona Angela presso CP_1 cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dalle parti.
IN FATTO E IN DIRITTO Le parti intraprendevano una convivenza e dalla stessa nasceva il figlio il 01.12.2009. Per_1
Con ricorso congiunto depositato in data 28.11.2024, le parti adivano il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere affinché venissero modificate le condizioni di regolamentazione del rapporto genitori-figli nati fuori dal matrimonio, omologate mediante decreto all'esito del procedimento RG 2734/2014 VG in data
15.04.2016.
Mediante deposito di note di trattazione scritta all'udienza cartolare del 22.10.2025 le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti con il figlio minore alle seguenti condizioni: Per_1
“ a parziale modifica del provvedimento emesso nell'ambito del giudizio contraddistinto con n. R. G. 36717/15 con decorrenza dalla data di deposito del ricorso
- disporre l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso il padre in Francolise (CE) Persona_2 frazione Montanaro alla Via Tenente Ciro Santagata n. 9;
- che con preverbale del 23.6.2025 a parziale modifica dell'accordo le parti hanno convenuto che “ La sig.ra , come sopra rapp.ta e difesa, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice, adegua l'assegno di mantenimento CP_1 in favore del figlio minore ad € 150,00”, rimanendo dunque ferma la statuizione in forza della quale si consente
“ al padre di percepire l'intero importo dell'assegno unico rinunciando pertanto al suo 50% come in effetti rinuncia sin d'ora”;
- stabilire che la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà compatibilmente con gli impegni del figlio e ciò previo accordo anche telefonico con il Sig. con congruo anticipo, recandosi presso la residenza del minore Parte_1 per il prelievo del minore e/o salvo diversi accordi tra le parti;
- durante le vacanza natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni l'intera giornata del 24 dicembre con il padre e l'intero giorno di Natale con la madre, mentre per quanto riguarda il giorno di Santo Stefano questo sarà di anno in anno alternato tra entrambi i genitori, così come pure il 31 dicembre e l'inizio dell'anno nuovo lo trascorrerà alternativamente con ciascun genitore ad anni alterni.
- durante il periodo Pasquale, il minore trascorrerà, sempre ad anni alterni, con ciascun genitore il giorno di Pasqua ovvero il giorno di Pasquetta, al pari delle festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre, che saranno anche queste di anno in anno alternate tra entrambi i genitori.
- -la madre per le vacanze estive (luglio – agosto) potrà tenere con sé il minore per quindici giorni, salvo ampliare con il tempo tale durata, in relazione alla crescita del minore, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, e che le parti si impegnano di concordare entro il giorno 15 maggio di ogni anno in modo da consentire una programmazione dell'organizzazione delle attività del minore in maniera adeguata.
- il minore passerà con il padre o con la madre il giorno del compleanno o della festa della mamma o della festa del papà; - fermo restando, ovviamente, che tali modalità potranno dalle parti essere modificate in conseguenza dei rispettivi impegni lavorativi delle parti;
- Stabilire che la madre, compatibilmente con gli impegni del figlio ( scolastici e non ) potrà trascorrere dei periodi con lui anche presso la propria residenza in Catania senza alcuna opposizione da parte del padre ma previo accordo con quest'ultimo con congruo anticipo .
- i Sig.ri e si danno reciprocamente atto del fatto di aver già definito e regolato ogni ulteriore Parte_1 CP_1 rapporto di natura patrimoniale e si danno atto l'una l'altro di non aver null'altro a pretendere in merito;
”
Il P.M. nulla osserva.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore attesa la percezione integrale dell'assegno unico e la previsione dell'assegno di mantenimento così come integrato;
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Recepisce l'accordo raggiunto dalle parti;
2. Dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 31.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso