Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 09/02/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. ER AM EL RI Presidente dr. Guido Petrigni Consigliere- relatore dr. Giuseppe Vella Primo Referendario ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23964 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione notificato in data 30 maggio 2025 nei confronti di:
NI EN (c.f. [...]), nato il [...] a LE (MC), ivi residente in [...];
visto l’atto di citazione;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 20 gennaio 2026, con l’assistenza della segretaria dr.ssa Milena Posanzini, il relatore dr. Guido Petrigni e il Pubblico Ministero, in persona della dr.ssa Cristina Valeri; non costituito in giudizio il NI.
FATTO
I. Con atto di citazione ritualmente notificato e preceduto dall’invito a dedurre, ai sensi dell’art. 67 del Codice di Giustizia Contabile, la SENTENZA n. 11/2026 Procura regionale ha convenuto in giudizio NI EN, chiedendone la condanna al pagamento in favore del Ministero della Giustizia dell’importo di € 80.000,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali.
Il P.M. esponeva che il NI, nell’espletamento delle funzioni di amministratore di sostegno della sig.ra IC IN, si era appropriato ripetutamente di somme di denaro di pertinenza della medesima.
In particolare, mediante 66 operazioni di prelievo dal libretto postale intestato alla IC, su cui egli era abilitato ad operare in qualità di amministratore di sostegno, il NI aveva illecitamente lucrato, nel periodo dal 22/5/2018 al 3/12/2020, la complessiva somma di €
39.300,00, per di più omettendo il pagamento delle rette mensili di degenza della IC presso la Residenza protetta “Sant’Agostino”
di Pieve Torina, generando così un debito di € 53.895,36 nei confronti della “Punto Service Cooperativa Sociale a r.l.”.
Anche dopo essere stato rimosso dall’incarico di amministratore di sostegno, il NI, avendo ancora la disponibilità di altro libretto postale della IC, s’era appropriato dell’ulteriore somma di €
1.400,00 nel periodo dal 14/12 al 28/12/2020.
Tali fatti illeciti, integranti i reati di peculato continuato (artt. 81 cpv. e 314 del c.p.) e di appropriazione indebita continuata (artt. 81 cpv. e 646 del c.p.), venivano accertati con sentenza n. 431/2024, emessa dal Tribunale di Macerata il 25/3/2024 e divenuta irrevocabile il 26/4/2024, con cui il NI veniva condannato alla pena di anni due di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.
Peraltro, il NI, nonostante le sollecitazioni ricevute, era rimasto inadempiente agli obblighi d’informare il Giudice Tutelare in ordine alle attività svolte e di presentare i rendiconti periodici della sua gestione.
II. Ciò premesso, la Procura ha evidenziato la relazione funzionale intercorrente tra il NI e il Ministero della Giustizia, dato che l’amministratore di sostegno svolge attività volte ad agevolare l’esercizio della funzione giudiziaria e, pertanto, si configura come pubblico ufficiale ed ausiliario del Giudice Tutelare che l’ha nominato, al fine di fornire assistenza a soggetti non in grado di curare autonomamente i propri affari ed interessi e, pertanto, ritenuti dal legislatore meritevoli di particolare protezione.
In considerazione degli specifici compiti assegnati all’amministratore di sostegno direttamente dalla legge o con puntuali provvedimenti del Giudice Tutelare, della qualità di pubblico ufficiale da lui rivestita nonchè della correlativa titolarità di funzioni d’interesse pubblico, da esercitarsi secondo procedure disciplinate dalla legge, appare evidente l’inserimento funzionale del NI nell’apparato organizzativo dell’Amministrazione della Giustizia.
In tale contesto, i comportamenti delittuosi del NI, consistiti nella sottrazione di somme di denaro dal libretto postale dell’assistita IC IN e nel loro utilizzo per scopi personali, avevano immediatamente e gravemente leso l’interesse non patrimoniale, ma suscettibile di valutazione economica, del Ministero della Giustizia, cui egli era legato da uno specifico rapporto funzionale di natura pubblicistica, all’integrità della propria immagine e del proprio prestigio dinanzi alla collettività.
Pertanto, la Procura ha sostenuto che il danno arrecato dal NI all’immagine del Ministero della Giustizia sia quantificabile in €
80.000,00, pari al doppio delle utilità illecitamente lucrate, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta congrua dal Giudice, in base ai parametri di natura oggettiva, soggettiva e sociale, elaborati dalla consolidata giurisprudenza.
In proposito, il P.M. ha fatto riferimento al criterio presuntivo, di cui all’art. 1, comma 62, della L. n. 190/2012, che ha introdotto nella L. n.
20/1994 l’art. 1-sexies.
La Procura ha, infine, sottolineato che la vicenda riguardante il NI aveva avuto un cospicuo risalto mediatico, per effetto di alcuni articoli pubblicati sulla stampa locale e di notizie diffuse on line, nel periodo dal 16/12/2021 al 18/4/2023.
III. Il NI non s’è costituito in giudizio.
IV. All’odierna udienza, il P.M., nel riportarsi all’atto di citazione ed al materiale probatorio allegato, ha illustrato, in sintesi, i profili essenziali della fattispecie dannosa, confermando la richiesta di condanna del NI al risarcimento del danno arrecato all’immagine del Ministero della Giustizia.
DIRITTO
1. Preliminarmente, ai sensi dell’art. 93 del Codice di giustizia contabile, va dichiarata la contumacia del NI, che, pur avendo ricevuto rituale notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’odierna udienza, non s’è costituito in giudizio.
2. Nel merito, la domanda risarcitoria proposta dalla Procura è giuridicamente fondata.
In particolare, risulta ampiamente provato che il NI, in qualità di amministratore di sostegno di IC IN, s’è illecitamente appropriato della complessiva somma di € 39.300,00, effettuando numerosi prelievi, senza giustificati motivi, dal libretto postale dell’assistita, e, per di più, ha omesso di provvedere al pagamento delle rette mensili di degenza della IC presso la Residenza protetta “Sant’Agostino” di Pieve Torina, con conseguente maturarsi di un ingente debito nei confronti della “Punto Service Cooperativa Sociale a r.l.”.
Peraltro, anche dopo essere stato rimosso dall’incarico di amministratore di sostegno, il NI, essendo rimasto in possesso di un altro libretto postale della IC, si appropriava dell’ulteriore somma di € 1.400,00.
Tali illeciti comportamenti, costituenti reati di peculato continuato e di appropriazione indebita, sono stati accertati con sentenza n. 431/2024, emessa dal Tribunale di Macerata il 25/3/2024 e divenuta irrevocabile il 26/4/2024, con cui il NI è stato condannato alla pena di anni due di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.
In proposito, va rammentato che l’amministratore di sostegno è un soggetto designato dal Giudice Tutelare per assistere persone che, a causa di infermità o di menomazioni fisiche o psichiche, si trovino nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere autonomamente alla gestione dei propri affari ed interessi (art. 404 del c.c.).
Pertanto, dal momento in cui assume le funzioni, prestando giuramento, l’amministratore di sostegno riveste la qualifica di pubblico ufficiale, ragion per cui la condotta appropriativa di somme di denaro di pertinenza della persona assistita integra il reato di peculato, per il quale il NI è stato, infatti, penalmente condannato.
Per effetto dell’assunzione della qualità di pubblico ufficiale e dell’esercizio delle relative funzioni, l’amministratore di sostegno viene, quindi, a trovarsi in rapporto di servizio con il Ministero della Giustizia, divenendo ausiliario del Giudice Tutelare nel delicato compito di fornire protezione sociale alla persona disabile.
Orbene, il Collegio giudicante ritiene che i comportamenti delittuosi tenuti dal NI, denotanti un notevole discostamento dai canoni deontologici di fedeltà, correttezza e probità, ai quali il medesimo avrebbe dovuto uniformarsi, avendo avuto rilevante risonanza mediatica, come comprovato da alcuni articoli pubblicati sulla stampa locale e da notizie diffuse on line, hanno indubbiamente leso l’immagine ed il prestigio del Ministero della Giustizia, suscitando nella collettività locale una negativa impressione di opacità e un senso di sfiducia nell’attività dell’Amministrazione giudiziaria (cui il NI era legato da un rapporto funzionale di servizio), volta a tutelare persone fragili e bisognose di particolare protezione.
In proposito, va rammentato che il danno all’immagine della P.A.,
tradizionalmente inquadrato in termini di danno- evento, da ascrivere alla categoria del c.d. “danno esistenziale” (cfr. Corte dei conti, SS.RR.,
sent. n. 10/2003/QM), rileva ex se nell’ambito della clausola generale di responsabilità, contenuta nell’art. 2043 del c.c.
Tale nocumento, anche ove non comporti una diminuzione patrimoniale diretta per la P.A., è, comunque, suscettibile di valutazione economica (v., ex multis, Cass., SS.UU., sent. n.
8098/2007; Corte dei conti, SS.RR., sent. n. 10/2003/Q.M.).
3. Secondo la Procura regionale, il danno arrecato dal NI all’immagine del Ministero della Giustizia, mediante comportamenti illeciti, integranti il reato di peculato continuato, e sanzionati con sentenza penale di condanna definitiva, è quantificabile in € 80.000,00, pari al doppio delle utilità illecitamente lucrate, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta congrua dal Giudice, in base ai parametri di natura oggettiva, soggettiva e sociale elaborati dalla consolidata giurisprudenza.
In proposito, il P.M. ha fatto riferimento al criterio presuntivo di cui all’art. 1, comma 62, della L. n. 190/2012, che ha introdotto nella L. n.
20/1994 l’art. 1-sexies.
Ciò premesso, il Collegio reputa che l’onere risarcitorio prospettato dalla Procura sia sproporzionato in rapporto alla concreta vicenda lesiva dedotta nel presente giudizio.
Pertanto, appare congruo addivenire ad una quantificazione del danno all’immagine del Ministero della Giustizia in misura inferiore rispetto a quella di € 80.000,00, indicata nell’atto di citazione.
Tenuto conto dei parametri di tipo oggettivo, soggettivo e sociale elaborati dalla consolidata giurisprudenza (gravità dei comportamenti delittuosi tenuti dal NI, loro reiterazione nel tempo, notevole entità del discostamento dai canoni deontologici da rispettarsi, ruolo non apicale rivestito dal medesimo nell’assetto organizzativo dell’Amministrazione della Giustizia, risonanza mediatica della vicenda soltanto a livello locale, ammontare non eccessivo delle somme di denaro sottratte alla persona assistita), il Collegio ritiene che il NI debba essere condannato al risarcimento del danno inferto all’immagine ed al prestigio del Ministero della Giustizia nella misura, determinata in via equitativa, di € 40.000,00.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell’art. 31 del c.g.c., a carico della parte condannata.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando, condanna NI EN al pagamento in favore del Ministero della Giustizia della somma di €
40.000,00, da maggiorarsi degli interessi legali, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza e sino all’effettivo soddisfo del credito erariale.
Il NI viene, altresì, condannato alla rifusione in favore dello Stato delle spese processuali, liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell’art. 31 del c.g.c.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente Guido Petrigni ER AM EL RI
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria in data 09.02.2026.
Il funzionario amministrativo dott.ssa Milena Posanzini
( f.to digitalmente)