CA
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 29/10/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 500/2024
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Dott. Francesca Altrui Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.500/2024
Tra:
, rappresentato e difeso dagli Avv. Massimo Verro e Lorenzo Donati del foro di Ascoli Parte_1
Piceno ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Ascoli Piceno, Via del Trivio
n.1, come da procura in calce all'atto di reclamo Reclamante
e
e per essa, quale mandataria, , in persona del legale Controparte_1 Parte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Baglioni n.24, e con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata , come da procura generale alle liti a rogito Email_1
Notaio di Velletri in data 12.12.2023 (rep. n. 79362 racc. n. 29940) Persona_1
Reclamata nonche'
– Controparte_2 [...]
Contumace Controparte_3 avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.46/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia: accogliere il presente reclamo;
conseguentemente: annullare e/o riformare integralmente la sentenza n. 46/2024 del Tribunale di Spoleto;
rigettare l'istanza di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale proposta da con propria Controparte_1 istanza del 20.5.2024; revocare ogni statuizione e nomina del liquidatore giudiziale contenuta nella predetta sentenza reclamata, dando ogni provvedimento opportuno e necessario in ordine alle pubblicità e conseguenti iscrizioni presso il Registro delle Imprese;
Con vittoria di compensi e spese di lite.”
Per Controparte_1
“Chiede il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza n. 46/24 del 9.8.2024 emessa dal Tribunale di
Spoleto. Con vittoria di spese e di compensi professionali”
La causa veniva dapprima riservata per la decisione all'udienza del 2/12/2024 e poi - a seguito del trasferimento
(avvenuto prima che potesse essere tenuta la camera di consiglio) di uno dei componenti del Collegio - rimessa sul ruolo per essere assunta in decisione da Collegio in diversa composizione all'udienza del 7/7/25.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato , in qualità di ex liquidatore e dunque ex legale rappresentante Parte_1 nonché ex socio della , interponeva reclamo avverso la sentenza n.46/24 con cui Controparte_4 il Tribunale di Spoleto aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società esponendo che quest'ultima nel 2009 aveva presentato domanda di concordato preventivo con cessione dei beni, poi omologato il 9/7/10, e che la pretesa creditrice aveva effettuato la sua prima Controparte_5 ed unica richiesta di pagamento nei confronti della con lettera di recesso e costituzione in mora del CP_2
4/8/09, poi integrata da rettifica del 4/9/09. Aggiungeva che nel corso della procedura concordataria la non aveva ottenuto il pagamento del suo credito e che per tale motivo in data 22/9/22 aveva richiesto CP_5 la risoluzione del concordato, richiesta accolta con sentenza del Tribunale di Perugia n.67/22. Successivamente
– continuava il – la , con ricorso del 13/3/23, aveva richiesto al Tribunale di Pt_1 Controparte_1
Spoleto l'apertura della liquidazione giudiziale di affermando di essere cessionaria del credito in CP_2 precedenza vantato da circostanza che la aveva contestato avendo eccepito l'intervenuta CP_5 CP_2 prescrizione di tale credito, il difetto di legittimazione attiva della e la mancanza dei presupposti previsti CP_1 dalla legge ai fini dell'apertura della liquidazione: il Tribunale di Spoleto, con decreto in data 6/7/23, aveva rigettato la domanda della ritenendo che la stessa non avesse dimostrato la sua legittimazione attiva. CP_1
Quest'ultima in seguito – proseguiva il reclamante – aveva però proposto una nuova domanda di apertura della liquidazione giudiziale della producendo ulteriore documentazione, che la società debitrice aveva CP_2 ritenuto insufficiente ribadendo per il resto le contestazioni già svolte in seno alla precedente procedura ed infine il Tribunale, con la sentenza qui reclamata, aveva accolto la domanda della ricorrente aprendo dunque la liquidazione giudiziale della CP_2
Orbene il con il primo motivo di reclamo si doleva del fatto che il Tribunale aveva rigettato la sua Pt_1 eccezione di prescrizione del credito vantato dalla banca sul rilievo per cui il relativo termine sarebbe rimasto sospeso per tutta la durata del concordato preventivo e fino al 22/9/22, data della sua risoluzione, evidenziando che invece, secondo diverse pronunce della Corte di Cassazione, a seguito della presentazione di un ricorso per concordato preventivo, la prescrizione dei crediti ammessi alla procedura resta sospesa solo fino all'omologazione definitiva del concordato e, dunque, durante la successiva fase esecutiva della procedura riprende a decorrere, sicché in questo caso il credito azionato da al momento dell'apertura della CP_5 liquidazione giudiziale, era prescritto.
Con il secondo motivo di reclamo il si doleva poi delle affermazioni del Tribunale in punto di Pt_1 sufficienza della documentazione prodotta da a dimostrazione del credito dalla stessa Controparte_1 acquisito, non sussistendo in realtà agli atti i contratti di apertura di credito in virtù, pure, dei quali si sarebbe formato il saldo per cui la banca aveva agito, non richiamando, il documento prodotto, il numero del conto corrente della non avendo lo stesso né data certa né contenendo la sottoscrizione della banca in tutte CP_2 le sue pagine né risultando agli atti elementi fattuali idonei a far ritenere che la firma della società apposta in calce all'ultima pagina del documento fosse certamente riferibile anche al contenuto delle pagine precedenti.
Con il terzo motivo di reclamo, poi, contestava le argomentazioni del Tribunale laddove aveva ritenuto di poter considerare esistente il credito vantato dalla ricorrente nonostante che questa non avesse prodotto gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, dall'inizio alla fine del rapporto, produzione in realtà necessaria ai fini della quantificazione del credito. Con il quarto motivo deduceva infine l'insussistenza del presupposto dell'insolvenza, osservando come non risultassero accertati altri debiti della al di là di quello, CP_2 prescritto, azionato da e ciò anche perché gli ulteriori debiti iscritti nei bilanci della Controparte_1 società non erano mai stati azionati da alcuno ed il fatto che essi non fossero stati ancora stralciati dalla contabilità era conseguente alla mera riserva di verificazione, caso per caso, della loro effettiva sussistenza e del fatto che non fossero già prescritti.
Si costituiva la osservando, quanto al primo motivo di reclamo, che correttamente la Controparte_1 sentenza impugnata aveva applicato il principio, desumibile dall'art.184 della legge fallimentare, per cui il termine di prescrizione dei crediti inclusi in una procedura di concordato resta sospeso per tutta la fase esecutiva di esso e sino alla predisposizione, da parte del liquidatore, del riparto che contempli tali crediti. In merito, poi, al secondo e terzo motivo la deduceva la completezza della documentazione da essa CP_1 depositata in I grado, comprensiva sia del contratto di conto corrente e delle relative aperture di credito sia degli estratti del conto, a partire dalla sua accensione e sino alla revoca, evidenziando come in relazione al periodo iniziale ove non risultavano depositati regolari estratti conto il Tribunale avesse azzerato il saldo iniziale del primo periodo coperto da estratti, in linea con le indicazioni della Suprema Corte in casi analoghi. Circa poi il quarto motivo di reclamo la osservava come, contrariamente alle avverse affermazioni, gli CP_1 altri debiti iscritti nel bilancio della non risultassero affatto prescritti e dovessero essere quindi tenuti CP_2 in considerazione ai fini della valutazione del presupposto dell'insolvenza e concludeva quindi come sopra.
Osserva la Corte che il reclamo è infondato.
Va premesso, quanto al secondo e terzo motivo di reclamo, che risulta adeguatamente dimostrata in atti la sussistenza del credito acquistato dalla dovendo ritenersi sufficienti i documenti depositati in I grado CP_1 dalla stessa. Correttamente, infatti, il Tribunale aveva rigettato le censure volte a sostenere l'incompletezza della documentazione osservando che la creditrice aveva depositato, quanto alla prova del saldo negativo per cui agiva, sia il contratto di conto corrente originariamente acceso presso la Banca dell'Umbria dalla società, denominata all'epoca Adige srl, sia i due contratti di apertura di credito poi stipulati nel 2001 e nel 2007 (cfr. CP_ all.1,2 e 3 del fascicolo di parte 2 in I grado). Al riguardo, ribadito quanto già osservato dal primo Giudice circa la natura incidentale dell'accertamento del credito da compiersi in sede di apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, in assenza di specifiche controdeduzioni del circa l'esistenza di due o Pt_1 più conti correnti accesi presso l'istituto – non deponendo necessariamente in tal senso la presenza di un numero di conto (11944/04) presso la Banca dell'Umbria e di un numero diverso (29451401) presso la trattandosi di evenienza frequente in caso di mutamento (per incorporazione, come nella specie, o CP_5 altro) dell'istituto presso cui il rapporto si svolge - le due aperture di credito dallo stesso concesse in favore della società debbono ritenersi riferite all'unico conto corrente di cui la stessa risulta essere stata titolare presso tale banca. Deve poi anche ribadirsi la sufficienza della sottoscrizione del legale rappresentante della società sui contratti in questione, redatti sugli appositi moduli intestati all'istituto di credito in questione, ai fini della prova dei relativi rapporti, non rilevando il fatto che tali moduli non recassero la sottoscrizione dell'incaricato della banca.
Né potrebbe ritenersi indimostrato il credito della ricorrente in ragione degli errori di conversione delle valute addebitati al Tribunale, che avrebbe, in riferimento alla prima apertura di credito del 2001, erroneamente espresso in euro numeri che corrispondevano in realtà alle vecchie lire, con la conseguenza che il credito sarebbe molto minore di quello indicato in prime cure: tali considerazioni non spostano in realtà la questione giacché, stando anche alle stesse deduzioni del sussisterebbe comunque la titolarità di un credito - Pt_1 seppure, convertendo le lire in euro, per importi minori - e quindi la legittimazione a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale in capo alla . CP_1
Quanto poi alle doglianze del secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente considerato provati i Pt_1 movimenti del conto nel periodo intercorrente tra l'inizio del 2001 ed il giugno 2004 nonostante che in relazione a tale periodo di tempo la non avesse depositato veri e propri estratti conto ma meri documenti CP_1 di testo inidonei a rappresentare l'andamento del conto, si osserva che ciò non impediva comunque di ritenere sussistente il credito della ricorrente: ed invero anche ad azzerare il saldo negativo risultante al 1/7/04 (dopo la fine del periodo non coperto da estratti conto), pari ad euro oltre 225.000,00 euro, l'esposizione debitoria risultante al momento del recesso della banca dal rapporto (pari, al 16.9.2009 quando era avvenuta la risoluzione del contratto, ad Euro 646.268,65) sarebbe stata comunque sussistente e nell'ordine di circa
420.000,00 euro.
Venendo ora alla questione della prescrizione del credito della , come si è visto il a sostegno CP_1 Pt_1 della sua tesi secondo cui nel corso della fase esecutiva del concordato sarebbe ugualmente decorso il termine di prescrizione del credito vantato dalla ricorrente, ha richiamato una pronuncia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sez.unite, n.4696 del 14/2/22) secondo cui “Nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall.”: il in sostanza, Pt_1 ha dedotto che poiché durante la fase esecutiva del concordato ogni creditore potrebbe sempre, comunque, laddove dimostri l'insolvenza del debitore, richiedere l'apertura del fallimento, ciò dimostrerebbe che anche in quella fase il creditore potrebbe far valere il proprio diritto sicché, a mente dell'art.2935 cc, il termine prescrizionale continuerebbe sempre a decorrere: ne conseguirebbe che, poiché nella specie l'ultima richiesta di pagamento del credito della ricorrente risaliva al 2009 e poi, sino al 2022 quando era stato risolto il concordato, non v'era stata più alcuna richiesta, detto credito si sarebbe prescritto.
Così tuttavia non è proprio in ragione dei principi richiamati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione citata dal Tribunale, della quale si condividono tutte le argomentazioni, che conducono ad affermare che il predetto termine di prescrizione era rimasto sospeso per tutta la durata del concordato poi risolto. A ben vedere, infatti, sarebbe un “non senso” ritenere che in pendenza della fase esecutiva del concordato i creditori non siano vincolati ad attendere gli esiti di tale procedura, comportante di per sé una rimodulazione e dilazione di tutti i crediti anteriori al ricorso, rimodulazione e dilazione che non può non prevedere, per assolvere alla sua funzione, la temporanea inesigibilità di tutti i crediti coinvolti. Nella citata pronuncia della Corte di Cassazione viene chiarito, del resto, come tali conseguenze siano pienamente in linea con le disposizioni della legge fallimentare: ed invero “Occorre a questo punto considerare che gli effetti del concordato possono essere di diversa natura e che tra essi rientra senz'altro quello che incide in senso dilatorio sul soddisfacimento della pretesa, rendendo temporaneamente inesigibile un credito non soggetto, in precedenza, a condizione o a termine. Come è stato sottolineato da questa Corte, l'art. 184 cit., nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l'ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema (Cass. 12 gennaio 2007, n. 578). In linea di principio, dunque, il credito concorsuale va soddisfatto in conformità delle previsioni del piano, in ragione dei riparti che siano in esso contemplati. 4.8. — Deve credersi che il cit. art. 2935 c.c. reagisca con la condizione di temporanea inesigibilità del credito”. Ciò che, del resto, è insito nel disposto di cui all'art.184
l.f. laddove al comma 1 era previsto che “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161”.
Né si ritiene che tali principi siano contraddetti dalla citata pronuncia delle Sezioni unite giacché in essa – che non si occupava in nessuna parte dello specifico tema della prescrizione – è stato solo stabilito il principio, condivisibile, secondo cui anche un creditore che abbia aderito al concordato può sempre - pendente la fase esecutiva dello stesso e laddove possa dedurre l'insolvenza del debitore e quindi l'impossibilità che i patti concordatari possano più essere rispettati – richiedere il fallimento o agire individualmente in executivis senza dover necessariamente prima instare per la risoluzione del concordato e ciò per il principio generale di fallibilità dell'imprenditore commerciale che permane anche durante l'esecuzione del concordato. Ciò però significa solo che ogni creditore avrà eventualmente la facoltà di agire contro il debitore o chiederne il fallimento ma resta il fatto che laddove il creditore non proceda in tal senso o comunque fino a quando non si attivi in tal senso individualmente o chiedendo la dichiarazione di fallimento (oggi l'apertura della liquidazione giudiziale) permane la temporanea inesigibilità dei crediti. Ove così non fosse verrebbe frustrata la ratio della procedura concordataria e l'interesse pubblico ad essa sotteso giacché i patti omologati potrebbero venire in qualunque momento rimessi in discussione;
né sarebbe concepibile che il creditore che si attenga, nell'interesse del debitore alla definizione in sede concordataria della sua esposizione debitoria, agli effetti dilatori e alla falcidia concordataria resti esposto proprio per questo, durante la fase esecutiva, al decorso del termine prescrizionale del suo crediti.
Del resto una diversa soluzione non potrebbe nemmeno argomentarsi sulla base del disposto di cui all'art.168, commi 1 e 2, l.f. laddove era previsto che “Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese
e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (1). Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.”: tale disposizione infatti, per tutto quanto sopra argomentato circa la vincolatività del concordato per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del relativo ricorso nel registro delle imprese, non può comportare che l'effetto sospensivo della prescrizione in questione possa riguardare solo i creditori che avevano in precedenza posto in essere azioni esecutive o cautelari.
Risulta infine infondato anche il quarto motivo di reclamo volto ad evidenziare l'insussistenza dell'insolvenza, erroneamente affermata dal Tribunale anche in considerazione di altri debiti, diversi da quello verso la , CP_1 che risultavano iscritti nel bilancio della ed invero, sempre tenuto conto del principio su richiamato CP_2 della natura incidentale dell'accertamento dei crediti ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, la circostanza che fosse stata la stessa società debitrice ad iscrivere altri debiti nella propria contabilità è sufficiente a tenerne conto ai fini della valutazione dell'insolvenza. Né l'argomentazione secondo cui tali iscrizioni non costituirebbero riconoscimento di debito ma mere annotazioni effettuate in attesa di verificare l'effettiva debenza o meno delle relative somme sino alla chiusura della società o ad eventuali rivendicazioni di creditori in merito potrebbe condurre a diverse conclusioni in assenza di ogni dimostrazione circa l'avvenuta verifica, con esito negativo, in ordine alla sussistenza dei debiti iscritti dalla stessa a suo carico. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della sua non elevata complessità e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
p.q.m.
rigetta il reclamo;
condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in euro 7.200,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
da atto della sussistenza, a carico del reclamante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del DPR
n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 27/10/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. C. Baglioni)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Dott. Francesca Altrui Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.500/2024
Tra:
, rappresentato e difeso dagli Avv. Massimo Verro e Lorenzo Donati del foro di Ascoli Parte_1
Piceno ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Ascoli Piceno, Via del Trivio
n.1, come da procura in calce all'atto di reclamo Reclamante
e
e per essa, quale mandataria, , in persona del legale Controparte_1 Parte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Baglioni n.24, e con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata , come da procura generale alle liti a rogito Email_1
Notaio di Velletri in data 12.12.2023 (rep. n. 79362 racc. n. 29940) Persona_1
Reclamata nonche'
– Controparte_2 [...]
Contumace Controparte_3 avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.46/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia: accogliere il presente reclamo;
conseguentemente: annullare e/o riformare integralmente la sentenza n. 46/2024 del Tribunale di Spoleto;
rigettare l'istanza di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale proposta da con propria Controparte_1 istanza del 20.5.2024; revocare ogni statuizione e nomina del liquidatore giudiziale contenuta nella predetta sentenza reclamata, dando ogni provvedimento opportuno e necessario in ordine alle pubblicità e conseguenti iscrizioni presso il Registro delle Imprese;
Con vittoria di compensi e spese di lite.”
Per Controparte_1
“Chiede il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza n. 46/24 del 9.8.2024 emessa dal Tribunale di
Spoleto. Con vittoria di spese e di compensi professionali”
La causa veniva dapprima riservata per la decisione all'udienza del 2/12/2024 e poi - a seguito del trasferimento
(avvenuto prima che potesse essere tenuta la camera di consiglio) di uno dei componenti del Collegio - rimessa sul ruolo per essere assunta in decisione da Collegio in diversa composizione all'udienza del 7/7/25.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato , in qualità di ex liquidatore e dunque ex legale rappresentante Parte_1 nonché ex socio della , interponeva reclamo avverso la sentenza n.46/24 con cui Controparte_4 il Tribunale di Spoleto aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società esponendo che quest'ultima nel 2009 aveva presentato domanda di concordato preventivo con cessione dei beni, poi omologato il 9/7/10, e che la pretesa creditrice aveva effettuato la sua prima Controparte_5 ed unica richiesta di pagamento nei confronti della con lettera di recesso e costituzione in mora del CP_2
4/8/09, poi integrata da rettifica del 4/9/09. Aggiungeva che nel corso della procedura concordataria la non aveva ottenuto il pagamento del suo credito e che per tale motivo in data 22/9/22 aveva richiesto CP_5 la risoluzione del concordato, richiesta accolta con sentenza del Tribunale di Perugia n.67/22. Successivamente
– continuava il – la , con ricorso del 13/3/23, aveva richiesto al Tribunale di Pt_1 Controparte_1
Spoleto l'apertura della liquidazione giudiziale di affermando di essere cessionaria del credito in CP_2 precedenza vantato da circostanza che la aveva contestato avendo eccepito l'intervenuta CP_5 CP_2 prescrizione di tale credito, il difetto di legittimazione attiva della e la mancanza dei presupposti previsti CP_1 dalla legge ai fini dell'apertura della liquidazione: il Tribunale di Spoleto, con decreto in data 6/7/23, aveva rigettato la domanda della ritenendo che la stessa non avesse dimostrato la sua legittimazione attiva. CP_1
Quest'ultima in seguito – proseguiva il reclamante – aveva però proposto una nuova domanda di apertura della liquidazione giudiziale della producendo ulteriore documentazione, che la società debitrice aveva CP_2 ritenuto insufficiente ribadendo per il resto le contestazioni già svolte in seno alla precedente procedura ed infine il Tribunale, con la sentenza qui reclamata, aveva accolto la domanda della ricorrente aprendo dunque la liquidazione giudiziale della CP_2
Orbene il con il primo motivo di reclamo si doleva del fatto che il Tribunale aveva rigettato la sua Pt_1 eccezione di prescrizione del credito vantato dalla banca sul rilievo per cui il relativo termine sarebbe rimasto sospeso per tutta la durata del concordato preventivo e fino al 22/9/22, data della sua risoluzione, evidenziando che invece, secondo diverse pronunce della Corte di Cassazione, a seguito della presentazione di un ricorso per concordato preventivo, la prescrizione dei crediti ammessi alla procedura resta sospesa solo fino all'omologazione definitiva del concordato e, dunque, durante la successiva fase esecutiva della procedura riprende a decorrere, sicché in questo caso il credito azionato da al momento dell'apertura della CP_5 liquidazione giudiziale, era prescritto.
Con il secondo motivo di reclamo il si doleva poi delle affermazioni del Tribunale in punto di Pt_1 sufficienza della documentazione prodotta da a dimostrazione del credito dalla stessa Controparte_1 acquisito, non sussistendo in realtà agli atti i contratti di apertura di credito in virtù, pure, dei quali si sarebbe formato il saldo per cui la banca aveva agito, non richiamando, il documento prodotto, il numero del conto corrente della non avendo lo stesso né data certa né contenendo la sottoscrizione della banca in tutte CP_2 le sue pagine né risultando agli atti elementi fattuali idonei a far ritenere che la firma della società apposta in calce all'ultima pagina del documento fosse certamente riferibile anche al contenuto delle pagine precedenti.
Con il terzo motivo di reclamo, poi, contestava le argomentazioni del Tribunale laddove aveva ritenuto di poter considerare esistente il credito vantato dalla ricorrente nonostante che questa non avesse prodotto gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, dall'inizio alla fine del rapporto, produzione in realtà necessaria ai fini della quantificazione del credito. Con il quarto motivo deduceva infine l'insussistenza del presupposto dell'insolvenza, osservando come non risultassero accertati altri debiti della al di là di quello, CP_2 prescritto, azionato da e ciò anche perché gli ulteriori debiti iscritti nei bilanci della Controparte_1 società non erano mai stati azionati da alcuno ed il fatto che essi non fossero stati ancora stralciati dalla contabilità era conseguente alla mera riserva di verificazione, caso per caso, della loro effettiva sussistenza e del fatto che non fossero già prescritti.
Si costituiva la osservando, quanto al primo motivo di reclamo, che correttamente la Controparte_1 sentenza impugnata aveva applicato il principio, desumibile dall'art.184 della legge fallimentare, per cui il termine di prescrizione dei crediti inclusi in una procedura di concordato resta sospeso per tutta la fase esecutiva di esso e sino alla predisposizione, da parte del liquidatore, del riparto che contempli tali crediti. In merito, poi, al secondo e terzo motivo la deduceva la completezza della documentazione da essa CP_1 depositata in I grado, comprensiva sia del contratto di conto corrente e delle relative aperture di credito sia degli estratti del conto, a partire dalla sua accensione e sino alla revoca, evidenziando come in relazione al periodo iniziale ove non risultavano depositati regolari estratti conto il Tribunale avesse azzerato il saldo iniziale del primo periodo coperto da estratti, in linea con le indicazioni della Suprema Corte in casi analoghi. Circa poi il quarto motivo di reclamo la osservava come, contrariamente alle avverse affermazioni, gli CP_1 altri debiti iscritti nel bilancio della non risultassero affatto prescritti e dovessero essere quindi tenuti CP_2 in considerazione ai fini della valutazione del presupposto dell'insolvenza e concludeva quindi come sopra.
Osserva la Corte che il reclamo è infondato.
Va premesso, quanto al secondo e terzo motivo di reclamo, che risulta adeguatamente dimostrata in atti la sussistenza del credito acquistato dalla dovendo ritenersi sufficienti i documenti depositati in I grado CP_1 dalla stessa. Correttamente, infatti, il Tribunale aveva rigettato le censure volte a sostenere l'incompletezza della documentazione osservando che la creditrice aveva depositato, quanto alla prova del saldo negativo per cui agiva, sia il contratto di conto corrente originariamente acceso presso la Banca dell'Umbria dalla società, denominata all'epoca Adige srl, sia i due contratti di apertura di credito poi stipulati nel 2001 e nel 2007 (cfr. CP_ all.1,2 e 3 del fascicolo di parte 2 in I grado). Al riguardo, ribadito quanto già osservato dal primo Giudice circa la natura incidentale dell'accertamento del credito da compiersi in sede di apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, in assenza di specifiche controdeduzioni del circa l'esistenza di due o Pt_1 più conti correnti accesi presso l'istituto – non deponendo necessariamente in tal senso la presenza di un numero di conto (11944/04) presso la Banca dell'Umbria e di un numero diverso (29451401) presso la trattandosi di evenienza frequente in caso di mutamento (per incorporazione, come nella specie, o CP_5 altro) dell'istituto presso cui il rapporto si svolge - le due aperture di credito dallo stesso concesse in favore della società debbono ritenersi riferite all'unico conto corrente di cui la stessa risulta essere stata titolare presso tale banca. Deve poi anche ribadirsi la sufficienza della sottoscrizione del legale rappresentante della società sui contratti in questione, redatti sugli appositi moduli intestati all'istituto di credito in questione, ai fini della prova dei relativi rapporti, non rilevando il fatto che tali moduli non recassero la sottoscrizione dell'incaricato della banca.
Né potrebbe ritenersi indimostrato il credito della ricorrente in ragione degli errori di conversione delle valute addebitati al Tribunale, che avrebbe, in riferimento alla prima apertura di credito del 2001, erroneamente espresso in euro numeri che corrispondevano in realtà alle vecchie lire, con la conseguenza che il credito sarebbe molto minore di quello indicato in prime cure: tali considerazioni non spostano in realtà la questione giacché, stando anche alle stesse deduzioni del sussisterebbe comunque la titolarità di un credito - Pt_1 seppure, convertendo le lire in euro, per importi minori - e quindi la legittimazione a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale in capo alla . CP_1
Quanto poi alle doglianze del secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente considerato provati i Pt_1 movimenti del conto nel periodo intercorrente tra l'inizio del 2001 ed il giugno 2004 nonostante che in relazione a tale periodo di tempo la non avesse depositato veri e propri estratti conto ma meri documenti CP_1 di testo inidonei a rappresentare l'andamento del conto, si osserva che ciò non impediva comunque di ritenere sussistente il credito della ricorrente: ed invero anche ad azzerare il saldo negativo risultante al 1/7/04 (dopo la fine del periodo non coperto da estratti conto), pari ad euro oltre 225.000,00 euro, l'esposizione debitoria risultante al momento del recesso della banca dal rapporto (pari, al 16.9.2009 quando era avvenuta la risoluzione del contratto, ad Euro 646.268,65) sarebbe stata comunque sussistente e nell'ordine di circa
420.000,00 euro.
Venendo ora alla questione della prescrizione del credito della , come si è visto il a sostegno CP_1 Pt_1 della sua tesi secondo cui nel corso della fase esecutiva del concordato sarebbe ugualmente decorso il termine di prescrizione del credito vantato dalla ricorrente, ha richiamato una pronuncia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sez.unite, n.4696 del 14/2/22) secondo cui “Nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall.”: il in sostanza, Pt_1 ha dedotto che poiché durante la fase esecutiva del concordato ogni creditore potrebbe sempre, comunque, laddove dimostri l'insolvenza del debitore, richiedere l'apertura del fallimento, ciò dimostrerebbe che anche in quella fase il creditore potrebbe far valere il proprio diritto sicché, a mente dell'art.2935 cc, il termine prescrizionale continuerebbe sempre a decorrere: ne conseguirebbe che, poiché nella specie l'ultima richiesta di pagamento del credito della ricorrente risaliva al 2009 e poi, sino al 2022 quando era stato risolto il concordato, non v'era stata più alcuna richiesta, detto credito si sarebbe prescritto.
Così tuttavia non è proprio in ragione dei principi richiamati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione citata dal Tribunale, della quale si condividono tutte le argomentazioni, che conducono ad affermare che il predetto termine di prescrizione era rimasto sospeso per tutta la durata del concordato poi risolto. A ben vedere, infatti, sarebbe un “non senso” ritenere che in pendenza della fase esecutiva del concordato i creditori non siano vincolati ad attendere gli esiti di tale procedura, comportante di per sé una rimodulazione e dilazione di tutti i crediti anteriori al ricorso, rimodulazione e dilazione che non può non prevedere, per assolvere alla sua funzione, la temporanea inesigibilità di tutti i crediti coinvolti. Nella citata pronuncia della Corte di Cassazione viene chiarito, del resto, come tali conseguenze siano pienamente in linea con le disposizioni della legge fallimentare: ed invero “Occorre a questo punto considerare che gli effetti del concordato possono essere di diversa natura e che tra essi rientra senz'altro quello che incide in senso dilatorio sul soddisfacimento della pretesa, rendendo temporaneamente inesigibile un credito non soggetto, in precedenza, a condizione o a termine. Come è stato sottolineato da questa Corte, l'art. 184 cit., nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l'ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema (Cass. 12 gennaio 2007, n. 578). In linea di principio, dunque, il credito concorsuale va soddisfatto in conformità delle previsioni del piano, in ragione dei riparti che siano in esso contemplati. 4.8. — Deve credersi che il cit. art. 2935 c.c. reagisca con la condizione di temporanea inesigibilità del credito”. Ciò che, del resto, è insito nel disposto di cui all'art.184
l.f. laddove al comma 1 era previsto che “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161”.
Né si ritiene che tali principi siano contraddetti dalla citata pronuncia delle Sezioni unite giacché in essa – che non si occupava in nessuna parte dello specifico tema della prescrizione – è stato solo stabilito il principio, condivisibile, secondo cui anche un creditore che abbia aderito al concordato può sempre - pendente la fase esecutiva dello stesso e laddove possa dedurre l'insolvenza del debitore e quindi l'impossibilità che i patti concordatari possano più essere rispettati – richiedere il fallimento o agire individualmente in executivis senza dover necessariamente prima instare per la risoluzione del concordato e ciò per il principio generale di fallibilità dell'imprenditore commerciale che permane anche durante l'esecuzione del concordato. Ciò però significa solo che ogni creditore avrà eventualmente la facoltà di agire contro il debitore o chiederne il fallimento ma resta il fatto che laddove il creditore non proceda in tal senso o comunque fino a quando non si attivi in tal senso individualmente o chiedendo la dichiarazione di fallimento (oggi l'apertura della liquidazione giudiziale) permane la temporanea inesigibilità dei crediti. Ove così non fosse verrebbe frustrata la ratio della procedura concordataria e l'interesse pubblico ad essa sotteso giacché i patti omologati potrebbero venire in qualunque momento rimessi in discussione;
né sarebbe concepibile che il creditore che si attenga, nell'interesse del debitore alla definizione in sede concordataria della sua esposizione debitoria, agli effetti dilatori e alla falcidia concordataria resti esposto proprio per questo, durante la fase esecutiva, al decorso del termine prescrizionale del suo crediti.
Del resto una diversa soluzione non potrebbe nemmeno argomentarsi sulla base del disposto di cui all'art.168, commi 1 e 2, l.f. laddove era previsto che “Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese
e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (1). Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.”: tale disposizione infatti, per tutto quanto sopra argomentato circa la vincolatività del concordato per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del relativo ricorso nel registro delle imprese, non può comportare che l'effetto sospensivo della prescrizione in questione possa riguardare solo i creditori che avevano in precedenza posto in essere azioni esecutive o cautelari.
Risulta infine infondato anche il quarto motivo di reclamo volto ad evidenziare l'insussistenza dell'insolvenza, erroneamente affermata dal Tribunale anche in considerazione di altri debiti, diversi da quello verso la , CP_1 che risultavano iscritti nel bilancio della ed invero, sempre tenuto conto del principio su richiamato CP_2 della natura incidentale dell'accertamento dei crediti ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, la circostanza che fosse stata la stessa società debitrice ad iscrivere altri debiti nella propria contabilità è sufficiente a tenerne conto ai fini della valutazione dell'insolvenza. Né l'argomentazione secondo cui tali iscrizioni non costituirebbero riconoscimento di debito ma mere annotazioni effettuate in attesa di verificare l'effettiva debenza o meno delle relative somme sino alla chiusura della società o ad eventuali rivendicazioni di creditori in merito potrebbe condurre a diverse conclusioni in assenza di ogni dimostrazione circa l'avvenuta verifica, con esito negativo, in ordine alla sussistenza dei debiti iscritti dalla stessa a suo carico. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della sua non elevata complessità e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
p.q.m.
rigetta il reclamo;
condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in euro 7.200,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
da atto della sussistenza, a carico del reclamante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del DPR
n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 27/10/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. C. Baglioni)