Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02770/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00950/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 950 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Giordano, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
dell’Assessorato regionale della Salute – Gestione stralcio ex usl 58 di Palermo e dell’Ospedale Civico (Arnas Palermo), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'ottemperanza:
al giudicato di cui alla sentenza della Corte d’appello di Palermo n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale della Salute – Gestione stralcio ex usl 58 di Palermo e dell’Ospedale Civico (Arnas Palermo), soggetti in realtà non intimati;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero della Salute;
Visti i documenti prodotti dalla parte ricorrente;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025, il Presidente, dott.ssa IC RI;
Udito i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- il ricorrente, con ricorso ritualmente notificato e depositato (in sede di rinnovazione), ha adito il T.a.r. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento in epigrafe indicato, con il quale (confermandosi il provvedimento di primo grado) il Ministero è stato condannato al pagamento in suo favore della somma di Euro 35.247,97, oltre interessi legali dal 31/1/2019, al soddisfo e al pagamento delle spese di CTU; lamentando l’inottemperanza, chiede che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato provvedendo al pagamento delle somme dovute, e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta, con vittoria di spese (di cui è chiesta la distrazione) e condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, c. 4, lett. e), d.lgs. n. 104/2010;
- l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio (ma l’Avvocatura erariale ha depositato atto di costituzione formale per due soggetti non intimati);
- alla camera di consiglio del giorno 19/12/2025, parte ricorrente ha dichiarato che nelle more è intervenuto il pagamento da parte del Ministero e il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Premessa la carenza di legittimazione dell’Assessorato regionale della Salute – Gestione stralcio ex usl 58 di Palermo e dell’Ospedale Civico (Arnas Palermo), che vanno estromessi, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio di ottemperanza, da liquidarsi in dispositivo in favore del difensore distrattario, seguono la soccombenza virtuale (posto che risulta dalla documentazione di causa quanto segue: il provvedimento per la cui esecuzione è causa, è stato ritualmente trasmesso al Ministero è passato in giudicato ed è stato notificato dopo il decorso il termine di legge per provvedere di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997) e vanno poste a carico del Ministero che ha dato causa al ricorso;
- spese compensate con l’Assessorato regionale della Salute – Gestione stralcio ex usl 58 di Palermo e l’Ospedale Civico (Arnas Palermo).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, previa estromissione dell’Assessorato regionale della Salute – Gestione stralcio ex usl 58 di Palermo e dell’Ospedale Civico (Arnas Palermo), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del difensore della parte ricorrente, in Euro 1.200,00, oltre accessori, dovuti come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC RI, Presidente, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
Elena AT, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC RI |
IL SEGRETARIO