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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15045 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
OL AN presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CP_1
OL AN presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/07/2025 e , Parte_1 CP_1 premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 13/09/1980 dalla cui unione nascevano i figli ( nato a [...] il [...]) e ( nato a [...] il Persona_1 Persona_2
29.07.1985) entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Napoli alla Via Vicinale Masseria Grande,
19, di proprietà esclusiva della sig.ra , con tutti gli arredi presenti, rimarrà in CP_1 uso alla stessa, mentre il sig. trasferirà altrove la propria residenza;
3)I Parte_1 coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi mantenimento dell'uno a favore dell'altro; 4)
Spese legali compensate”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.34 ,parte I s. , Sez. P , reg. Atti Matrimonio anno 1980 ) ;
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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