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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 23001/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 23001/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. REMO MORETTI, Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: con l'avv. REMO MORETTI;
Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2. il sig. continuerà ad abitare la casa coniugale sita in Brione (Bs), via Broli, n. 4, di Parte_2 proprietà di entrambi,
3. il sig. continuerà a provvedere al pagamento per l'intero della rata del mutuo acceso con la Banca Pt_1 Unicredit Filiale di Val Camonica per l'acquisto della casa familiare;
4. i coniugi danno atto che già dal mese di novembre 2023 la sig.ra si è trasferita in Svizzera Parte_1 Francese in Lancy provincia di Ginevra per approntare tutto quanto di necessità per i minori compresa l'attivazione dell'assistenza sanitaria e l'iscrizione al prossimo anno scolastico;
5. i figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2 secondo le forme dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e fissazione della residenza presso la di lei abitazione in svizzera nel cantone di Ginevra in Boulevard De La Cluse 2. Ad
1 entrambi i genitori rimangono assegnati i poteri di ordinaria amministrazione, da esercitarsi in modo disgiunto nei rispettivi tempi di permanenza con ciascuno;
le decisioni di maggior importanza dovranno essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori;
6. i genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzioni e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente se di necessità anche con esperti di loro fiducia delle parti. Il padre terrà con sé i minori in Svizzera presso l'abitazione in comproprietà con i due fratelli sita ON (CH), secondo le più ampie modalità da Parte_3 concordarsi fra i genitori purché con preavviso ed in conformità alla loro volontà e nel rispetto degli impegni scolastici e ludico sportivi degli stessi;
allorquando il padre terrà con se i minori presso la casa coniugale, considerata la distanza tra le residenze, i coniugi concordano che potrà trascorrere con i figli due/tre fine settimana alternati al mese dal venerdì sera alla domenica sera, congrui periodi durante le vacanze natalizie e pasquali, due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare entro la fine del mese di maggio per esigenze di prenotazioni e/o gestione dei periodi lavorativi;
le restanti festività e/o ponti nell'anno solare verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori;
i coniugi già concordano, allorquando i figli avranno l'età consentita, di autorizzare il viaggio in treno dalla Svizzera a Milano ed affidare l'assistenza dei minori al personale preposto dalla compagnia nonché a suddividere le spese di viaggio;
7. le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, dei figli, impegnandosi a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare ai minori la crescita più sana e serena;
8. considerate le attuali esigenze dei figli, le attuali risorse economiche di entrambi i genitori, le parti concordano che il sig. verserà alla moglie dal trasferimento in svizzera con i figli minori, entro il 20 Pt_1 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento, la somma mensile di euro 1000,00 (euro 500,00 per ciascun figlio) per 12 mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento), sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
9. il sig. si impegna a saldare il debito maturato nei confronti della ex moglie pari a Parte_4 Pt_1 complessivi euro 13.000,00 entro e non oltre il 31.12.2025;
10. i genitori concordano che ciascuno di essi si impegnerà a sostenere e/o rimborsare al 50% le spese eccedenti l'ordinario mantenimento che si renderanno necessarie per i figli e che dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 10 gg. Dalla richiesta documentata, a mezzo di bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta, fatto salvo il diverso accordo che preveda il pagamento diretto della spesa straordinaria al 50% da parte di ciascun genitore. Le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, sono, a titolo indicativo, le seguenti;
Spese per la salute:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
-spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari che sarebbero erogati dal Servizio Sanitario Nazionale da eseguirsi presso strutture private;
IV) farmaci particolari (omeopatia, fitoterapia, etc); Spese per l'istruzione:
-Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste dagli istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
-spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
-spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
2 Spese pere la custodia di prole minorenne:
-spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
11. la sig.ra a titolo di riequilibrio dei rapporti patrimoniali tra le parti ed al fine di dirimere Parte_1 ogni contrasto anche potenziale in relazione all'immobile in comproprietà, conferma l'impegno, con la sottoscrizione del ricorso, di trasferire al sig. che accetta, entro non oltre la data del Parte_2 31.12.2026, la propria quota della casa familiare pari al 50% della proprietà dell'unità immobiliare sita in Brione (BS), via Broli n. 4;
12. in ragione del predetto trasferimento il sig. si impegna a versare alla moglie Parte_2 'importo di euro 50.000,00, dichiarando sin da subito di accollarsi integralmente il pagamento del mutuo residuo, e di liberare la sig.ra da qualsiasi rapporto debitorio con l'istituto bancario mutuante e Parte_1 quindi altresì ad ottenere i necessari assensi;
le spese tutte anche notarili saranno a carico dello stesso;
13. i genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto anche dei figli, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza;
14. le parti nel pieno e consapevole esercizio delle responsabilità genitoriale, ritengono l'accordo rispondente all'interesse dei figli e ritengono la loro audizione da parte del tribunale manifestamente superflua e comunque contraria al loro interesse:
15. I coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione per l'espatrio;
16. Le parti concordano nell'attribuire efficacia immediata alle condizioni di cui al presente ricorso.
17. Le spese collegate alla presente procedura saranno interamente a carico del sig. . Parte_2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 27/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRIONE, BS (atto n. 1, parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono a carico di Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
3
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite in conformità all'accordo a carico di Parte_2
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
MI SI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 23001/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. REMO MORETTI, Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: con l'avv. REMO MORETTI;
Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2. il sig. continuerà ad abitare la casa coniugale sita in Brione (Bs), via Broli, n. 4, di Parte_2 proprietà di entrambi,
3. il sig. continuerà a provvedere al pagamento per l'intero della rata del mutuo acceso con la Banca Pt_1 Unicredit Filiale di Val Camonica per l'acquisto della casa familiare;
4. i coniugi danno atto che già dal mese di novembre 2023 la sig.ra si è trasferita in Svizzera Parte_1 Francese in Lancy provincia di Ginevra per approntare tutto quanto di necessità per i minori compresa l'attivazione dell'assistenza sanitaria e l'iscrizione al prossimo anno scolastico;
5. i figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2 secondo le forme dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e fissazione della residenza presso la di lei abitazione in svizzera nel cantone di Ginevra in Boulevard De La Cluse 2. Ad
1 entrambi i genitori rimangono assegnati i poteri di ordinaria amministrazione, da esercitarsi in modo disgiunto nei rispettivi tempi di permanenza con ciascuno;
le decisioni di maggior importanza dovranno essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori;
6. i genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzioni e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente se di necessità anche con esperti di loro fiducia delle parti. Il padre terrà con sé i minori in Svizzera presso l'abitazione in comproprietà con i due fratelli sita ON (CH), secondo le più ampie modalità da Parte_3 concordarsi fra i genitori purché con preavviso ed in conformità alla loro volontà e nel rispetto degli impegni scolastici e ludico sportivi degli stessi;
allorquando il padre terrà con se i minori presso la casa coniugale, considerata la distanza tra le residenze, i coniugi concordano che potrà trascorrere con i figli due/tre fine settimana alternati al mese dal venerdì sera alla domenica sera, congrui periodi durante le vacanze natalizie e pasquali, due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare entro la fine del mese di maggio per esigenze di prenotazioni e/o gestione dei periodi lavorativi;
le restanti festività e/o ponti nell'anno solare verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori;
i coniugi già concordano, allorquando i figli avranno l'età consentita, di autorizzare il viaggio in treno dalla Svizzera a Milano ed affidare l'assistenza dei minori al personale preposto dalla compagnia nonché a suddividere le spese di viaggio;
7. le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, dei figli, impegnandosi a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare ai minori la crescita più sana e serena;
8. considerate le attuali esigenze dei figli, le attuali risorse economiche di entrambi i genitori, le parti concordano che il sig. verserà alla moglie dal trasferimento in svizzera con i figli minori, entro il 20 Pt_1 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento, la somma mensile di euro 1000,00 (euro 500,00 per ciascun figlio) per 12 mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento), sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
9. il sig. si impegna a saldare il debito maturato nei confronti della ex moglie pari a Parte_4 Pt_1 complessivi euro 13.000,00 entro e non oltre il 31.12.2025;
10. i genitori concordano che ciascuno di essi si impegnerà a sostenere e/o rimborsare al 50% le spese eccedenti l'ordinario mantenimento che si renderanno necessarie per i figli e che dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 10 gg. Dalla richiesta documentata, a mezzo di bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta, fatto salvo il diverso accordo che preveda il pagamento diretto della spesa straordinaria al 50% da parte di ciascun genitore. Le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, sono, a titolo indicativo, le seguenti;
Spese per la salute:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
-spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari che sarebbero erogati dal Servizio Sanitario Nazionale da eseguirsi presso strutture private;
IV) farmaci particolari (omeopatia, fitoterapia, etc); Spese per l'istruzione:
-Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste dagli istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
-spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
-spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
2 Spese pere la custodia di prole minorenne:
-spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
11. la sig.ra a titolo di riequilibrio dei rapporti patrimoniali tra le parti ed al fine di dirimere Parte_1 ogni contrasto anche potenziale in relazione all'immobile in comproprietà, conferma l'impegno, con la sottoscrizione del ricorso, di trasferire al sig. che accetta, entro non oltre la data del Parte_2 31.12.2026, la propria quota della casa familiare pari al 50% della proprietà dell'unità immobiliare sita in Brione (BS), via Broli n. 4;
12. in ragione del predetto trasferimento il sig. si impegna a versare alla moglie Parte_2 'importo di euro 50.000,00, dichiarando sin da subito di accollarsi integralmente il pagamento del mutuo residuo, e di liberare la sig.ra da qualsiasi rapporto debitorio con l'istituto bancario mutuante e Parte_1 quindi altresì ad ottenere i necessari assensi;
le spese tutte anche notarili saranno a carico dello stesso;
13. i genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto anche dei figli, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza;
14. le parti nel pieno e consapevole esercizio delle responsabilità genitoriale, ritengono l'accordo rispondente all'interesse dei figli e ritengono la loro audizione da parte del tribunale manifestamente superflua e comunque contraria al loro interesse:
15. I coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione per l'espatrio;
16. Le parti concordano nell'attribuire efficacia immediata alle condizioni di cui al presente ricorso.
17. Le spese collegate alla presente procedura saranno interamente a carico del sig. . Parte_2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 27/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRIONE, BS (atto n. 1, parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono a carico di Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
3
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite in conformità all'accordo a carico di Parte_2
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
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