Decreto cautelare 14 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 18/03/2026, n. 5135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5135 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05135/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15617/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15617 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Vocino, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Questura di Roma, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- del decreto di rifiuto del permesso di soggiorno per soggiornanti lungo periodo, emesso in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-;
- di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno -OMISSIS- il dott. NO NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento, emesso dal Questore di Roma il -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS- successivo, con il quale è stata respinta la sua istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
2. Il gravato diniego è stato adottato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 9, comma 4, del D.lgs. n. 286/1998, atteso che il ricorrente ha riportato una condanna per il reato di cui all’art. 73, commi 4 e 6, del DPR n. 309/1990 e dunque per un reato ostativo al rilascio del titolo di soggiorno richiesto (sentenza del Tribunale di Roma in data -OMISSIS-, con condanna alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione, ed euro 8.000,00 di multa).
3. Per chiedere l’annullamento del citato provvedimento di diniego è insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS- successivo.
L’impugnazione è affidata ad un’unica articolata doglianza, con cui il ricorrente denunzia l’illegittimità del provvedimento impugnato lamentando la violazione degli artt. 5 e 9 del D.lgs. n. 286/1998, il mancato accertamento della sua pericolosità sociale nonché ulteriori carenze di istruttoria.
4. Per resistere al ricorso in data -OMISSIS- si sono costituite in giudizio con memoria di stile le Amministrazioni intimate, che successivamente hanno depositato documentazione.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la sezione I ter di questo Tribunale Amministrativo ha respinto la domanda cautelare presentata dal ricorrente, atteso che “ la condanna riportata…appare, per le modalità del fatto e per la sanzione irrogata, indice di concreta pericolosità sociale, costituendo elemento ostativo al rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo …” e che “ la presenza di vincoli familiari sul territorio nazionale e la durata del soggiorno in Italia sono stati valutati dall’Amministrazione, che li ha comunque ritenuti recessivi rispetto all’allarme sociale ed alla connessa pericolosità insita nella tipologia del reato contestato, come confermata dalle modalità della condotta, che denota l’esistenza di contatti con ambienti criminali dediti al traffico di droga …”.
Il citato provvedimento è stato impugnato ma, con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la terza sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare.
5. In vista della discussione la resistente Amministrazione ha depositato ulteriore documentazione.
Successivamente il ricorrente, con memoria notificata il -OMISSIS- e depositata nel fascicolo di causa il -OMISSIS- successivo, ha dichiarato di rinunziare al ricorso, essendo stato medio tempore autorizzato alla permanenza in Italia, con decreto del Tribunale per i minorenni di Roma, adottato ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 286/1998, sulla scorta del quale la Questura di Roma ha rilasciato il permesso di soggiorno.
6. La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza straordinaria del -OMISSIS-.
7. Tutto ciò premesso, non resta al Collegio che prendere atto dell’intervenuta rinunzia formale al ricorso e disporre l’estinzione del giudizio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 35, comma 2, lettera c) e dell’art. 84 del codice del processo amministrativo.
8. Ai sensi dell’art. 84, comma 2, del codice del processo amministrativo le spese di lite, nella misura indicata in dispositivo, vanno poste a carico di parte ricorrente, stante la evidente infondatezza delle censure dedotte, già segnalata dal Tribunale nel corso della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente Amministrazione, delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
IC OI, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
NO NN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO NN | IC OI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.