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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12105 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Dr. CO IG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 n.
33228, decisa alla pubblica udienza del 25.11.2025, e vertente
TRA
rappresentato e difeso, come da procura allegata al ricorso, dall'Avv. Simone De Parte_1
AN presso il cui studio in Roma, via Premuda n. 6, ha eletto domicilio,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell' in Roma, di Via Cesare CP_1
Beccaria 29, con l'Avv. Cristiana Giordano
RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni a carico fondo di garanzia CP_1
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.9.2025, si rivolgeva al Tribunale di Roma in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver avanzato il 19.12.2024 istanza al Fondo di CP_ Garanzia dell' chiedendo la somma complessiva di euro 4.976,20, di cui euro 2.412,72 a titolo
1 di TFR, soma dovuta dalla sua ex datrice di lavoro SRS in liquidazione giudiziale. Allo scopo allegava verbale dello stato passivo formato in sede fallimentare con istanza di ammissione al passivo. CP_ Tuttavia, il 23.1.2025 l' rigettava la domanda assumendo che la somma richiesta non era dovuta per gli ultimi tre mesi di lavoro perché il lavoratore era stato posto in CIG e che il TFR gli era già CP_ stato corrisposto, oltre tutto in misura superiore al dovuto (cfr. all. 3 al ric). L' infatti sosteneva che al fronte di un importo dovuto di euro 2.412,72, al ricorrente erano stati corrisposti euro
4.976,20. Il ricorrente però proponeva ricorso rilevando che l'importo di euro 4.976,12 era stato versato al ricorrente in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 439/23 a seguito di ricorso proposto nel procedimento n. 40804/22 (doc. 2). Il ricorso restava senza riscontro. Il ricorrente precisava che il
D.I. 439/23 era stato emesso su richiesta dello stesso che in data 26.5.2022 aveva fatto Pt_1
CP_ richiesta al Fondo di garanzia dell' del pagamento di detta somma di cui euro 2.412,72 a titolo di TFR dovuto dalla SRS srl- sua ex datrice di lavoro, in forza del D.I. 1578/22 emesso dal
Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento n. 8994/22. In altri termini, il verificata Pt_1
l'insolvenza della SRS srl, all'epoca in bonis, aveva chiesto un primo decreto ingiuntivo nei confronti della società e, esaurita infruttuosamente ogni iniziativa esecutiva, aveva proposto domanda nei confronti del Fondo di garanzia che però non aveva provveduto ala liquidazione di quanto dovuto. In seguito il aveva pertanto proposto nuovo ricorso per decreto ingiuntivo Pt_1
CP_ CP_ nei confronti dell' ottenendo il D.I. n. 439/23 che l' aveva provveduto a liquidare. La CP_ somma complessivamente erogata dall' pari a euro 4.976,20 era composta dalle seguenti voci: paga oraria euro 36,28 + tredicesima ratei 13^ euro 206,75 + ratei 14^ euro 239,61 + ore ferie euro
203,60 + permessi euro 173,05 + anticipazione TFR 0,00 + lavoro domenicale + 10% = 23,90 + ore festivita' 20% euro 0,04 + ferie euro 252,72 + premio 0,00 + TFR euro 2.412,72 + ferie non godute euro 829,46 = TOT 4.976,20. CP_ La somma complessiva dovuta dall' era quindi di euro 4.976,20 di cui euro 2.412,72 a titolo di
TFR e tale somma di euro 4.976,20 deve considerarsi ormai definitivamente dovuta sulla scorta del CP_ D.I. n. 439/23 emesso nei confronti dell' non opposto e quindi ormai irrevocabile. La somma CP_ complessivamente versata dall' di euro 4.976,20, non è quindi interamente rappresentata come CP_ titolo dal TFR, con la conseguenza che l' non deve ripeterne una parte. Infatti, di detta somma solo quella di euro 2.412,72 era dovuta a titolo di TFR perchè la residua somma era dovuta per gli altri diversi titoli sopra specificati.
Ad ogni buon conto, il ricorrente evidenziava come ormai il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato definitivamente esecutivo, con la conseguenza che la somma erogata deve ritenersi ormai coperta dal giudicato anche con riferimento alle questioni che possono dare vita a un nuovo successivo
2 giudizio. Osservava che il principio del giudicato (che spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico) trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento del credito, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda. In materia di decreto ingiuntivo, in applicazione del principio del giudicato implicito, è stato così codificato il principio del “giudicato per implicazione discendente” secondo il quale l'efficacia preclusiva del decreto ingiuntivo non opposto si estende anche a tutte le relative questioni che possono dare vita (in successivo giudizio) ad un nuovo esame di esse. Ed in effetti il decreto ingiuntivo non opposto è assimilabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione.”
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8937/2024 ha quindi ribadito il principio per cui un decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso.
Ciò posto, il ricorrente, concludeva formulando le seguenti conclusioni:
In via principale e nel merito;
Accertare per tutti i motivi sopra rappresentati, l'illegittimità del dedotto indebito relativamente all'effettuato pagamento del TFR nella misura di euro 2.412,72.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi.
CP_ L' nel costituirsi osservava che il 26.5.2022 il aveva presentato domanda al Fondo di Pt_1 garanzia dell'istituto per il TFR ai sensi dell'art. 2 co. 5 L. 297/82 e art. 1 co. 2 del D.lgs 80/1992.
La domanda era stata respinta in data 11.11.2022 perchè priva della necessaria documentazione di supporto.
Tuttavia, il 26.1.2023 il TFR era liquidato dal Fondo di garanzia a seguito di nuovo esame della documentazione e era corrisposto al ricorrente l'importo di euro 4.976,00, somma comprensiva di
TFR e di crediti diversi in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 439/2023. Il punto non è oggetto di contestazione.
Tuttavia, a seguito del fallimento della SRS srl aperto il 3.6.2024, il che aveva ottenuto Pt_1
l'insinuazione al passivo del fallimento, per il credito derivante da TFR e crediti lavorativi per lo
3 stesso ammontare di euro 4.976,00, il 19.12.2024 aveva presentato due nuove domande al Fondo di CP_ garanzia dell' per vedersi riconosciuto nuovamente il TFR e CD (crediti diversi). La domanda relativa al TFR veniva quindi respinta il 26.1.2023. Analogamente, era respinta anche la domanda di CD perché negli ultimi tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro il era in Pt_1
FIS.
Nell'istruttoria di queste nuove domande (entrambe comunque da respingere perché gli importi CP_ erano stati già erogati nel 2023) l' era incorso nell'errore di ritenere che nel 2023 fosse stata liquidata come TFR una somma errata di 4.976,00, dato che in realtà il TFR era pari solo a 2412,71 euro, mentre l'importo di 4.976,00 euro corrispondeva al TFR oltre Crediti diversi. CP_ L' non aveva potuto apprendere dalla procedura di liquidazione del TFR, che in realtà tale liquidazione era stata effettuata a seguito di un titolo esecutivo e pertanto l' aveva CP_1 correttamente proceduto nel 2023 a liquidare l'intero importo comprensivo di TFR e crediti Diversi.
Nel respingere la nuova domanda di TFR nel 2025 in quanto già liquidata, il lavoratore era inoltre stato avvisato che l' avrebbe provveduto a rendere indebita la parte non spettante. (differenza CP_1 tra l'importo erogato 4976,00 e il dovuto per TFR 2412,70). CP_ Rilevava infine l' che l'indebito non era stato inserito nella procedura denominata RI
(ripetizione indebiti) sicché, al di là della comunicazione dell'intenzione, esso non è mai stato richiesto ufficialmente al lavoratore. CP_ L' formulava quindi istanza di pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere relativamente all'intenzione dell'Istituto di procedere alla richiesta della restituzione indebito in quanto l' non aveva liquidato una somma errata nel 2023 ma si era adeguato al CP_1 decreto ingiuntivo n. 439/2023.
Sottolineava inoltre l'Istituto che il pur avendo ricevuto dal Fondo di Garanzia in data Pt_1
26/01/2023 l'importo complessivo di 4.976,00 euro a seguito della sentenza 439/2023 sopra menzionata, in data 19/12/2024 aveva comunque chiesto nuovamente accesso al Fondo di garanzia per ottenere la liquidazione dello stesso importo e per gli stessi titoli, vista la sua insinuazione allo
Stato Passivo della . Parte_2
Era stato inoltre comunicato a mezzo pec al curatore, che l'ammissione allo stato passivo del TFR del non era corretta in quanto lo stesso TFR era già stato erogato il 26/01/23 dall'Istituto. Pt_1
CP_ Tutto ciò esposto, l' concludeva chiedendo la cessazione della materia del contendere, con spese compensate, tenuto conto che il pur avendo già ottenuto l'intero ammontare di quanto Pt_1 dovuto a seguito di D.I. 493/2023, il 19.12.2024 aveva presentato due nuove domande al Fondo di CP_ garanzia dell' per vedersi riconosciuto nuovamente il TFR e CD. La domanda relativa al TFR
4 CP_ veniva quindi correttamente respinta dall' il 26.1.2023. Analogamente, era respinta anche la domanda di CD perché negli ultimi tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro il
[...]
CP_ era in FIS. L' dichiarava pertanto di non aver ancora richiesto la restituzione di somme al Pt_1 ricorrente e di non intendere procedere in tale senso, poiché la somma già liquidata il 26.1.2023 corrisponde esattamente a quanto dovuto al Pt_1
CP_ Quanto rilevato dall' era condiviso nel corso della odierna udienza dal ricorrente, che tuttavia chiedeva la condanna dell' previdenziale al pagamento delle spese di lite, poiché con la nota CP_1 inviata al datata 23.1.2025 (all. al ricorso), aveva prospettato una successiva attivazione al Pt_1 fine di ottenere la ripetizione dell'inesistente indebito, inducendo così il a rivolgersi al Pt_1 giudice del lavoro per fare dichiarare l'illegittimità del presunto indebito. Se pur quanto osservato dal ricorrente risponde alla realtà dei fatti per come emergono dagli atti, il Tribunale rileva tuttavia che risponde a quanto emerge dalla documentazione versata in giudizio, anche che a sua volta il
[...]
pur avendo già ottenuto l'intero ammontare di quanto dovuto a seguito del D.I. 493/2023, in Pt_1
CP_ data 19.12.2024 aveva presentato due nuove domande (poi respinte) al Fondo di garanzia dell' per vedersi riconosciuto nuovamente TFR e CD. La domanda relativa al TFR veniva quindi CP_ correttamente respinta dall' il 26.1.2023. Ciò induce a ritenere sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per fare luogo alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti poiché la condotta CP_ CP_ del è stata tale da indurre l' a paventare un indebito e l' a sua volta, respingendo la Pt_1 domanda volta a ottenere l'annullamento dell'indebito prospettato con la nota del 21.1.2025, ha indotto il a rivolgersi al giudice del lavoro per far dichiarare la illegittimità del supposto Pt_1 indebito.
Avuto riguardo alle predette osservazioni, deve farsi luogo alla relativa declaratoria. Considerata la posizione assunta dalle parti, non è infatti ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU. 368/2000; Cass.
SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 25 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
CO IG
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Dr. CO IG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 n.
33228, decisa alla pubblica udienza del 25.11.2025, e vertente
TRA
rappresentato e difeso, come da procura allegata al ricorso, dall'Avv. Simone De Parte_1
AN presso il cui studio in Roma, via Premuda n. 6, ha eletto domicilio,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell' in Roma, di Via Cesare CP_1
Beccaria 29, con l'Avv. Cristiana Giordano
RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni a carico fondo di garanzia CP_1
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.9.2025, si rivolgeva al Tribunale di Roma in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver avanzato il 19.12.2024 istanza al Fondo di CP_ Garanzia dell' chiedendo la somma complessiva di euro 4.976,20, di cui euro 2.412,72 a titolo
1 di TFR, soma dovuta dalla sua ex datrice di lavoro SRS in liquidazione giudiziale. Allo scopo allegava verbale dello stato passivo formato in sede fallimentare con istanza di ammissione al passivo. CP_ Tuttavia, il 23.1.2025 l' rigettava la domanda assumendo che la somma richiesta non era dovuta per gli ultimi tre mesi di lavoro perché il lavoratore era stato posto in CIG e che il TFR gli era già CP_ stato corrisposto, oltre tutto in misura superiore al dovuto (cfr. all. 3 al ric). L' infatti sosteneva che al fronte di un importo dovuto di euro 2.412,72, al ricorrente erano stati corrisposti euro
4.976,20. Il ricorrente però proponeva ricorso rilevando che l'importo di euro 4.976,12 era stato versato al ricorrente in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 439/23 a seguito di ricorso proposto nel procedimento n. 40804/22 (doc. 2). Il ricorso restava senza riscontro. Il ricorrente precisava che il
D.I. 439/23 era stato emesso su richiesta dello stesso che in data 26.5.2022 aveva fatto Pt_1
CP_ richiesta al Fondo di garanzia dell' del pagamento di detta somma di cui euro 2.412,72 a titolo di TFR dovuto dalla SRS srl- sua ex datrice di lavoro, in forza del D.I. 1578/22 emesso dal
Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento n. 8994/22. In altri termini, il verificata Pt_1
l'insolvenza della SRS srl, all'epoca in bonis, aveva chiesto un primo decreto ingiuntivo nei confronti della società e, esaurita infruttuosamente ogni iniziativa esecutiva, aveva proposto domanda nei confronti del Fondo di garanzia che però non aveva provveduto ala liquidazione di quanto dovuto. In seguito il aveva pertanto proposto nuovo ricorso per decreto ingiuntivo Pt_1
CP_ CP_ nei confronti dell' ottenendo il D.I. n. 439/23 che l' aveva provveduto a liquidare. La CP_ somma complessivamente erogata dall' pari a euro 4.976,20 era composta dalle seguenti voci: paga oraria euro 36,28 + tredicesima ratei 13^ euro 206,75 + ratei 14^ euro 239,61 + ore ferie euro
203,60 + permessi euro 173,05 + anticipazione TFR 0,00 + lavoro domenicale + 10% = 23,90 + ore festivita' 20% euro 0,04 + ferie euro 252,72 + premio 0,00 + TFR euro 2.412,72 + ferie non godute euro 829,46 = TOT 4.976,20. CP_ La somma complessiva dovuta dall' era quindi di euro 4.976,20 di cui euro 2.412,72 a titolo di
TFR e tale somma di euro 4.976,20 deve considerarsi ormai definitivamente dovuta sulla scorta del CP_ D.I. n. 439/23 emesso nei confronti dell' non opposto e quindi ormai irrevocabile. La somma CP_ complessivamente versata dall' di euro 4.976,20, non è quindi interamente rappresentata come CP_ titolo dal TFR, con la conseguenza che l' non deve ripeterne una parte. Infatti, di detta somma solo quella di euro 2.412,72 era dovuta a titolo di TFR perchè la residua somma era dovuta per gli altri diversi titoli sopra specificati.
Ad ogni buon conto, il ricorrente evidenziava come ormai il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato definitivamente esecutivo, con la conseguenza che la somma erogata deve ritenersi ormai coperta dal giudicato anche con riferimento alle questioni che possono dare vita a un nuovo successivo
2 giudizio. Osservava che il principio del giudicato (che spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico) trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento del credito, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda. In materia di decreto ingiuntivo, in applicazione del principio del giudicato implicito, è stato così codificato il principio del “giudicato per implicazione discendente” secondo il quale l'efficacia preclusiva del decreto ingiuntivo non opposto si estende anche a tutte le relative questioni che possono dare vita (in successivo giudizio) ad un nuovo esame di esse. Ed in effetti il decreto ingiuntivo non opposto è assimilabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione.”
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8937/2024 ha quindi ribadito il principio per cui un decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso.
Ciò posto, il ricorrente, concludeva formulando le seguenti conclusioni:
In via principale e nel merito;
Accertare per tutti i motivi sopra rappresentati, l'illegittimità del dedotto indebito relativamente all'effettuato pagamento del TFR nella misura di euro 2.412,72.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi.
CP_ L' nel costituirsi osservava che il 26.5.2022 il aveva presentato domanda al Fondo di Pt_1 garanzia dell'istituto per il TFR ai sensi dell'art. 2 co. 5 L. 297/82 e art. 1 co. 2 del D.lgs 80/1992.
La domanda era stata respinta in data 11.11.2022 perchè priva della necessaria documentazione di supporto.
Tuttavia, il 26.1.2023 il TFR era liquidato dal Fondo di garanzia a seguito di nuovo esame della documentazione e era corrisposto al ricorrente l'importo di euro 4.976,00, somma comprensiva di
TFR e di crediti diversi in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 439/2023. Il punto non è oggetto di contestazione.
Tuttavia, a seguito del fallimento della SRS srl aperto il 3.6.2024, il che aveva ottenuto Pt_1
l'insinuazione al passivo del fallimento, per il credito derivante da TFR e crediti lavorativi per lo
3 stesso ammontare di euro 4.976,00, il 19.12.2024 aveva presentato due nuove domande al Fondo di CP_ garanzia dell' per vedersi riconosciuto nuovamente il TFR e CD (crediti diversi). La domanda relativa al TFR veniva quindi respinta il 26.1.2023. Analogamente, era respinta anche la domanda di CD perché negli ultimi tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro il era in Pt_1
FIS.
Nell'istruttoria di queste nuove domande (entrambe comunque da respingere perché gli importi CP_ erano stati già erogati nel 2023) l' era incorso nell'errore di ritenere che nel 2023 fosse stata liquidata come TFR una somma errata di 4.976,00, dato che in realtà il TFR era pari solo a 2412,71 euro, mentre l'importo di 4.976,00 euro corrispondeva al TFR oltre Crediti diversi. CP_ L' non aveva potuto apprendere dalla procedura di liquidazione del TFR, che in realtà tale liquidazione era stata effettuata a seguito di un titolo esecutivo e pertanto l' aveva CP_1 correttamente proceduto nel 2023 a liquidare l'intero importo comprensivo di TFR e crediti Diversi.
Nel respingere la nuova domanda di TFR nel 2025 in quanto già liquidata, il lavoratore era inoltre stato avvisato che l' avrebbe provveduto a rendere indebita la parte non spettante. (differenza CP_1 tra l'importo erogato 4976,00 e il dovuto per TFR 2412,70). CP_ Rilevava infine l' che l'indebito non era stato inserito nella procedura denominata RI
(ripetizione indebiti) sicché, al di là della comunicazione dell'intenzione, esso non è mai stato richiesto ufficialmente al lavoratore. CP_ L' formulava quindi istanza di pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere relativamente all'intenzione dell'Istituto di procedere alla richiesta della restituzione indebito in quanto l' non aveva liquidato una somma errata nel 2023 ma si era adeguato al CP_1 decreto ingiuntivo n. 439/2023.
Sottolineava inoltre l'Istituto che il pur avendo ricevuto dal Fondo di Garanzia in data Pt_1
26/01/2023 l'importo complessivo di 4.976,00 euro a seguito della sentenza 439/2023 sopra menzionata, in data 19/12/2024 aveva comunque chiesto nuovamente accesso al Fondo di garanzia per ottenere la liquidazione dello stesso importo e per gli stessi titoli, vista la sua insinuazione allo
Stato Passivo della . Parte_2
Era stato inoltre comunicato a mezzo pec al curatore, che l'ammissione allo stato passivo del TFR del non era corretta in quanto lo stesso TFR era già stato erogato il 26/01/23 dall'Istituto. Pt_1
CP_ Tutto ciò esposto, l' concludeva chiedendo la cessazione della materia del contendere, con spese compensate, tenuto conto che il pur avendo già ottenuto l'intero ammontare di quanto Pt_1 dovuto a seguito di D.I. 493/2023, il 19.12.2024 aveva presentato due nuove domande al Fondo di CP_ garanzia dell' per vedersi riconosciuto nuovamente il TFR e CD. La domanda relativa al TFR
4 CP_ veniva quindi correttamente respinta dall' il 26.1.2023. Analogamente, era respinta anche la domanda di CD perché negli ultimi tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro il
[...]
CP_ era in FIS. L' dichiarava pertanto di non aver ancora richiesto la restituzione di somme al Pt_1 ricorrente e di non intendere procedere in tale senso, poiché la somma già liquidata il 26.1.2023 corrisponde esattamente a quanto dovuto al Pt_1
CP_ Quanto rilevato dall' era condiviso nel corso della odierna udienza dal ricorrente, che tuttavia chiedeva la condanna dell' previdenziale al pagamento delle spese di lite, poiché con la nota CP_1 inviata al datata 23.1.2025 (all. al ricorso), aveva prospettato una successiva attivazione al Pt_1 fine di ottenere la ripetizione dell'inesistente indebito, inducendo così il a rivolgersi al Pt_1 giudice del lavoro per fare dichiarare l'illegittimità del presunto indebito. Se pur quanto osservato dal ricorrente risponde alla realtà dei fatti per come emergono dagli atti, il Tribunale rileva tuttavia che risponde a quanto emerge dalla documentazione versata in giudizio, anche che a sua volta il
[...]
pur avendo già ottenuto l'intero ammontare di quanto dovuto a seguito del D.I. 493/2023, in Pt_1
CP_ data 19.12.2024 aveva presentato due nuove domande (poi respinte) al Fondo di garanzia dell' per vedersi riconosciuto nuovamente TFR e CD. La domanda relativa al TFR veniva quindi CP_ correttamente respinta dall' il 26.1.2023. Ciò induce a ritenere sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per fare luogo alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti poiché la condotta CP_ CP_ del è stata tale da indurre l' a paventare un indebito e l' a sua volta, respingendo la Pt_1 domanda volta a ottenere l'annullamento dell'indebito prospettato con la nota del 21.1.2025, ha indotto il a rivolgersi al giudice del lavoro per far dichiarare la illegittimità del supposto Pt_1 indebito.
Avuto riguardo alle predette osservazioni, deve farsi luogo alla relativa declaratoria. Considerata la posizione assunta dalle parti, non è infatti ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU. 368/2000; Cass.
SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 25 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
CO IG
5