Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Molise, sentenza 25/11/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Molise |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza 60 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE
IL GIUDICE MONOCRATICO DELLE PENSIONI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 4072/PM del registro di Segreteria, promosso dal sig. SS SS, c.f. OMISSIS, nato ad [...] il omissis e residente a SS in via SS, n.omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Lucia Liberatore, c.f. [...], ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima a Campobasso, in via Roma, n. 48; il difensore chiede che le notifiche e comunicazioni inerenti al presente giudizio siano effettuate al fax 0874/97413 e all’indirizzo pec lliberatore@pec.liberatoreassociati.it;
contro l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., presso la Direzione provinciale di Campobasso in via Zurlo, n. 11, rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Testa c.f.
[...]- pec avv.antonella.testa@postacert.inps.gov.it, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313, per notar Roberto Fantini di Roma, con il quale è elettivamente domiciliato in Campobasso, in via Zurlo, n. 11.
Visti il ricorso introduttivo, la comparsa di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;
pag. 2 di 10 Uditi – all’udienza del 19/11/2025, svoltasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Donatella Petrollino – gli avv.ti Lucia Liberatore per il ricorrente e IC Di RI, in sostituzione dell’avv. Antonella Testa, per l’Istituto previdenziale;
Ritenuto in
FATTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 23/5/2025, il sig.
SS SS – militare del Corpo di Marina, in pensione dall’SS –
ha adito la Sezione “per ottenere 1)-L’accertamento del diritto del ricorrente alla riscattabilità (e quindi alla maggiorazione) del quinto del periodo di servizio prestato quale operativo di base 10/8/1982 al 1/8/1983 (mesi 5), dal 21/9/1987 al 18/9/1988
(mesi 12), dal 19/9/1988 al 13/5/1989 (mesi 8), dal 14/5/1989 al 30/1/1995 (anni 5 e mesi 7), ai sensi del d. lgs. n. 165/1997 articolo 5 comma 3 e articolo 7 comma 3, scomputando, ai fini pensionistici, le maggiorazioni dei periodi eccedenti il quinquennio maturate successivamente; 2) - la conseguente condanna dell’intimata Amministrazione a calcolare la pensione del ricorrente con il sistema retributivo, in luogo del sistema misto, e alla conseguente corresponsione degli arretrati pensionistici eventualmente dovuti a seguito di compensazione dell’importo dovuto dal ricorrente a titolo di riscatto”.
Ha riferito di aver proposto all’Inps, in data 5/5/2017, domanda di riconoscimento della maggiorazione di 1/5 di anzianità per il servizio di operativo di base prestato nei periodi indicati nel sopra citato petitum. Con comunicazione in data 29/9/2017, l’Inps trasmetteva l’atto rif.
CB012017877810, con cui assegnava la pensione ordinaria diretta di anzianità, liquidata con il sistema misto a decorrere dall’1/11/2017.
pag. 3 di 10 Ha aggiunto che, “Nonostante i numerosi solleciti da parte del ricorrente, solo in data 23 dicembre 2024”, l’Istituto comunicava il mancato accoglimento dell’istanza prodotta il 5/5/2017, con la motivazione che, sulla posizione assicurativa del sig. SS, era stato già valutato il massimo della maggiorazione prevista dalla legge.
In data 22/1/2025, il militare ha presentato ricorso amministrativo avverso la ricordata determinazione, implicitamente respinto per la mancata sua definizione nel termine di 90 giorni previsto dalla legge.
Tanto riferito, il ricorrente ha diffusamente argomentato in merito alla ritenuta illegittimità del provvedimento di diniego dell’Istituto, richiamando l’art. 5, comma 3 ed il successivo art. 7 del d.lgs. n. 165/1997, da cui ha fatto discendere “la possibilità per il personale appartenente al comparto Difesa e Sicurezza di poter riscattare, ai fini dell’aumento del servizio utile a pensione, i periodi di servizio comunque prestato dietro corrispettivo di una parte dell’onere”. Per i periodi antecedenti all’entrata in vigore della norma, ha affermato che “non costituisce motivo ostativo alla riscattabilità la circostanza che il milite abbia già maturato il limite dei cinque anni di servizi che danno diritto a maggiorazioni avendo, comunque, il richiedente diritto ad ottenere il riconoscimento della maggiorazione relativa a periodi cronologicamente antecedenti con scomputo di quelle relative a periodi successivi, già accreditati”. Ha richiamato giurisprudenza favorevole all’esposta tesi, in forza della quale ha ampiamente argomentato il proprio diritto alla maggiorazione di anzianità e, quindi, alla riliquidazione della pensione secondo il sistema interamente retributivo. Con la richiesta maggiorazione, infatti, egli conseguirebbe il requisito dei 18 anni stabilito dalla norma transitoria di cui all’art. 1, comma 12 l. n. 335/1995. Ha concluso pag. 4 di 10 chiedendo di “1) -accertare il diritto del ricorrente alla riscattabilità (e quindi alla maggiorazione) del quinto del periodo di servizio prestato quale operativo di base dal 10/8/1982 al 1/8/1983 (mesi 12), dal 21/9/1987 al 18/9/1988 (mesi 12), dal 19/9/1988 al 13/5/1989 (mesi 8), dal 14/5/1989 al 30/1/1995 (anni 5 e mesi 8), ai sensi del d.
lgs. n. 165/1997 articolo 5 comma 3 e articolo 7 comma 3, scomputando, ai fini pensionistici, le maggiorazioni dei periodi eccedenti il quinquennio maturate successivamente; 2)-conseguentemente condannare l’intimata Amministrazione a calcolare la pensione del ricorrente con il sistema retributivo, in luogo del sistema misto, e alla conseguente corresponsione degli arretrati pensionistici eventualmente dovuti a seguito di compensazione dell’importo dovuto dal ricorrente a titolo di riscatto 3)-Condannare in ogni caso l’intimata amministrazione al pagamento delle spese e competenze legali”.
Con comparsa trasmessa mediante deposito telematico del 7/11/2025, si è costituito l’Istituto previdenziale.
Ricostruiti brevemente i fatti di causa, ha richiamato – citandone testualmente le motivazioni – la sent. n. 89/2024 della I Sez. di appello di questa Corte. Tale pronuncia ha escluso che l’esenzione dal limite quinquennale –
prevista per i periodi di servizio espressamente richiamati all’art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 165/1997, svolti antecedentemente alla sua entrata in vigore – sia riferibile anche ai cd. “periodi di servizio comunque prestato”, riscattabili a titolo oneroso ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo.
Ha richiamato la circolare d’Istituto n. 119/2018, contenente istruzioni applicative conformi all’esposta tesi. Ha difeso la legittimità del provvedimento di diniego, rimarcando quanto segue: “che la maggiorazione di cui al comma 1 sia stata già riconosciuta su altri periodi successivi all’/1/1998, ovvero per pag. 5 di 10 i servizi speciali per percezione delle relative indennità, si evince – tra l’altro – anche dalle conclusioni del ricorso ove si chiede di «scomputare le maggiorazioni pensionistiche eccedenti il quinquennio maturate successivamente»”.
Ha eccepito, ad ogni buon conto, la prescrizione quinquennale dei ratei antecedenti alla notifica del ricorso, avvenuta il 29/5/2025.
Ha concluso chiedendo che “Voglia l’ecc.ma Corte dei Conti adita, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione disattesa, respingere il ricorso perché infondato, con vittoria di spese di lite”.
All’udienza del 19/11/2025, sono comparsi gli avv.ti Lucia Liberatore per il ricorrente e IC Di RI, in sostituzione dell’avv. Antonella Testa, per l’Istituto resistente. Entrambe hanno argomentato come da verbale, richiamando i propri scritti difensivi, delle cui rispettive conclusioni hanno chiesto l’accoglimento.
Considerato in
DIRITTO
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto nei termini appresso chiariti.
Talune norme speciali hanno stabilito, in corso di tempo, degli aumenti figurativi dei periodi di servizio per determinate categorie di attività militare. Si tratta di frazioni della vita lavorativa il cui valore in termini di anzianità non corrisponde a quello normalmente computabile in base al tempo trascorso, ma è aumentato per legge sulla base del particolare rilievo che il legislatore ha inteso assegnare a tali attività.
Rilevano, ai fini del presente giudizio, le norme specificamente richiamate al comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 165/1997, il quale stabilisce che – dalla pag. 6 di 10 data della propria entrata in vigore – tali aumenti legali non potranno eccedere il quinquennio.
In via transitoria, il successivo art. 7 stabilisce al comma 3 che “Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità [enfasi aggiunta, nde], sono riconosciuti validi ai fini pensionistici”. Si tratta di norme eccezionali che richiamano altre norme eccezionali, e dunque sono insuscettibili di interpretazione estensiva.
Parallelamente a questo specifico schema regolatorio, l’art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 165 prevede che “Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti [enfasi aggiunta, nde], sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato”. La norma introduce dunque la possibilità di una supervalutazione, a fini pensionistici, anche dei periodi di servizio ordinario (non qualificato ex lege e non assistito da alcuna indennità aggiuntiva), subordinandola sin da subito al limite quinquennale, alla domanda del militare ed al pagamento degli oneri di riscatto.
Si è creato, con riguardo a diversi aspetti del complesso normativo appena delineato, un contrasto orizzontale tra Sezioni d’appello di questa Corte, a composizione del quale – con la sent. n. 8/2025/QM – le Sezioni Riunite hanno infine chiarito quanto segue: “- il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e di poter esercitare la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d.lgs. 165/97 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della maggiorazione del periodo di servizio; - la facoltà di riscatto ex art. 5 del d. lgs 165/97 dei “periodi di servizio comunque prestato” è consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, pag. 7 di 10 secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione; - la valorizzazione dei periodi di servizio ex art. 7 del d. lgs 165/97 è consentita esclusivamente con riguardo ai “periodi di servizio con percezione delle relative indennità” a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, anche oltre il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione unicamente con riguardo ai periodi di servizio che si collocano cronologicamente totalmente prima della data dell’entrata in vigore del d.lgs 165/97, fermo restando il divieto di valorizzare periodi successivi a tale data”.
Com’è stato condivisibilmente affermato, “Il contemperamento di tale asserto con il principio del limite massimo di legge dei 5 anni di maggiorazione del quinto conseguibili avviene sulla base del criterio cronologico di svolgimento degli eventi che danno titolo alla domanda di riscatto dei servizi pregressi. Pertanto, è possibile valorizzare con il riscatto i periodi di servizio antecedenti in ordine temporale, dando loro priorità, anche con istanza presentata successivamente al raggiungimento di 5 anni di maggiorazione rivenienti da servizi svolti in epoca più recente. Tuttavia, a fronte di tale riscatto deve operarsi una riduzione in pari misura delle annualità successivamente maturate, in modo da garantire il rispetto del tetto del quinquennio imposto dall’art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 165/1997”, nonché – è il caso di aggiungerlo – dallo stesso art. 5, comma 3 per i periodi riscattabili a titolo oneroso
(v. Sez. giur. Toscana, sent. n. 124/2025).
Facendo applicazione di queste coordinate ermeneutiche, si deve concludere che – ai fini del riscatto oneroso ex art. 5, comma 3 – non rileva il limite quinquennale in sé, che non si discute, ma la collocazione temporale dei periodi che il militare, a richiesta ed a pagamento, decide di valorizzare a pag. 8 di 10 fini pensionistici. Perciò, se alla data di presentazione della domanda questi abbia raggiunto il quinquennio, in virtù dell’avvenuta maggiorazione per periodi successivi all’1/1/1998, la conseguenza sarà non già il diniego di riscatto del quinto dei periodi antecedenti, ma soltanto che il computo del limite quinquennale vada anticipato cronologicamente a quei periodi, e poi da lì in avanti, scartando quelli successivi al raggiungimento del quinquennio.
Nella fattispecie in causa, il sig. SS SS ha richiesto il riscatto con maggiorazione di 1/5 dei periodi da operativo di base svolti dal 10/8/1982 all’1/8/1983, dal 21/9/1987 al 18/9/1988, dal 19/9/1988 al 13/5/1989, dal 14/5/1989 al 30/1/1995, per un ammontare complessivo di maggiorazione che sarebbe pari ad anni 1 e mesi 8.
Va precisato per dovere di esattezza che nell’anzianità al 31/12/1995, calcolata nel provvedimento di liquidazione della pensione, risulta già computata la maggiorazione di 1/5 della prima frazione richiesta nel ricorso: periodo dal 10/8/1982 all’1/8/1983 (v. righe 2 e 4 dello specchietto a) del Quadro I, provvedimento di riliquidazione, all. 4 comparsa Inps).
Senonché, la complessiva maggiore anzianità da riscatto effettivamente richiesta nel ricorso dal sig. SS, in disparte l’enunciazione dei periodi, è correttamente quantificata in anni 1 e mesi 5 (dunque al netto della maggiorazione discendente dal primo periodo già computato dall’Inps), e peraltro non è stata contestata dall’Istituto resistente.
Tanto precisato, emerge dal provvedimento di liquidazione anzi citato che il ricorrente aveva, alla data del 31/12/1995, un’anzianità di servizio utile pari ad anni 16 e mesi 9. Valorizzando il periodo riscattabile ex art. 5, pag. 9 di 10 comma 3, d.lgs. n. 165/1997, svolto antecedentemente al 31/12/1995 e individuato come sopra, a tale anzianità vanno aggiunti anni 1 e mesi 5, così integrando il requisito stabilito dall’art. 1, l. n. 335/1995 per il calcolo della pensione con il sistema retributivo.
Ne consegue che, in accoglimento delle relative domande, va dichiarato il diritto del sig. SS SS alla riscattabilità ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 dei periodi di servizio dal 21/9/1987 al 18/9/1988, dal 19/9/1988 al 13/5/1989 e dal 14/5/1989 al 30/1/1995 ed al computo della conseguente maggiorazione di 1/5 di anzianità (pari a complessivi anni 1 e mesi 5) con applicazione, al suo trattamento pensionistico, del sistema di calcolo retributivo ex art. 1, comma 12 della l. n. 335/1995. Le maggiorazioni dei periodi successivi, che eccedano il quinquennio, verranno scomputate dal calcolo di anzianità.
Conseguentemente, l’Istituto previdenziale va condannato alla corresponsione degli importi arretrati per effetto del ricalcolo, con decorrenza dalla data di collocamento a riposo. Va respinta, infatti, l’eccezione di prescrizione proposta dall’Istituto, che non tiene conto dell’avvenuta tempestiva presentazione della domanda di riscatto in data 5/5/2017 (v. all. 1 al ricorso),
definita dall’amministrazione soltanto l’11/12/2024 (v. all. 2 comparsa Inps).
Rimane fermo che il pagamento degli oneri di riscatto da parte del ricorrente è presupposto necessario per l’applicazione del metodo retributivo e la corresponsione degli importi rettificati.
La novità della questione trattata, nonché l’avvenuta composizione di un contrasto giurisprudenziale in merito alle questioni dirimenti del giudizio giustificano la compensazione delle spese tra le parti, ex art. 31, comma 3 c.g.c.
pag. 10 di 10
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, giudice monocratico delle pensioni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto del sig. SS SS al riscatto dei periodi di servizio dal 21/9/1987 al 18/9/1988, dal 19/9/1988 al 13/5/1989 e dal 14/5/1989 al 30/1/1995 ed al computo della conseguente maggiorazione di 1/5 di anzianità (pari a complessivi anni 1 e mesi 5), nel limite del quinquennio per l’intera carriera e previo pagamento dei relativi oneri di riscatto; dichiara il diritto del sig. SS SS alla riliquidazione del trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo ex art. 1, comma 12 della l. n. 335/1995 e condanna l’Istituto previdenziale al pagamento dei maggiori importi arretrati dalla data del collocamento a riposo, subordinatamente al versamento degli oneri di riscatto.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Il giudice
IA CA
(firmato digitalmente)
Depositata in segreteria il 25 novembre 2025 F.to Il Responsabile della Segreteria MA GR EC (f.to digitalmente)