Articolo 2 della Legge 28 dicembre 1950, n. 1079
Articolo 1Articolo 3
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28 gennaio 1951
Art. 2.
In favore dei dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, cessati dal servizio dopo il 30 giugno 1943, in dipendenza di eventi bellici o politici, o per soppressione di ufficio, o per riduzione di personale, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sara' computato come servizio utile a tutti gli effetti, escluse le corresponsioni delle relative competenze, il periodo di tempo intercorso tra la data della cessazione dal servizio e la riassunzione.
Le somme eventualmente gia' corrisposte al detto personale a titolo di retribuzione o paga per il suindicato periodo non saranno recuperate.
L'indennita' di licenziamento ed il compenso speciale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329 , gia' corrisposti al personale indicato nel primo comma del presente articolo, saranno detratti dalla liquidazione spettante alla data di cessazione dal servizio.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1951
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