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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/10/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7085/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa RI AR TA Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 1° ottobre 2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. BOLIS MARTINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
1 Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per come da conclusioni precisate all'udienza del 1° ottobre 2025; Parte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sui provvedimenti inerenti alla responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, la parte attrice ha domandato la conferma dell'affido super-esclusivo, disposto dal Giudice relatore con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 22 aprile 2025.
In punto di diritto, va preliminarmente osservato che la legge n. 54 del 2006 ha consacrato il principio della bigenitorialità quale criterio guida nella regolamentazione della responsabilità genitoriale. Tale principio impone che l'interesse del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambe le figure genitoriali costituisca il parametro di riferimento per ogni decisione in materia, ammettendo deroghe al modello dell'affido condiviso solo ove questo risulti concretamente pregiudizievole per il benessere del minore. In conformità a tale finalità,
l'ordinamento prevede la possibilità di disporre l'affidamento esclusivo del minore ad uno solo dei genitori, qualora emergano elementi oggettivi che attestino l'inadeguatezza genitoriale dell'altro, ai sensi dell'art. 337-quater c.c. Qualora, invece, venga accertata l'inidoneità di entrambi i genitori, la tutela del superiore interesse del minore potrebbe giustificare la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi, ai sensi dell'art. 333 c.c., con conseguente affidamento del minore al
Comune di residenza, quale ente pubblico preposto alla cura e protezione del minore in situazioni di grave pregiudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'affidamento esclusivo ex art. 337- quater c.c., il giudice è tenuto a svolgere una duplice valutazione, che comporta un corrispondente onere motivazionale: da un lato, deve accertare la capacità educativa e l'idoneità genitoriale del soggetto affidatario;
dall'altro, deve verificare la manifesta carenza educativa o l'inadeguatezza dell'altro genitore, in funzione della salvaguardia del superiore interesse del minore (v. Cass. civ., sez. I, 18/06/2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 19/07/2016, n. 14728; Cass. civ., sez. I,
08/05/2024, n. 12474). La Corte di Cassazione ha infatti precisato che l'affidamento esclusivo può
2 essere disposto solo in presenza di una condizione di evidente inadeguatezza genitoriale, tale da rendere pregiudizievole per il minore il mantenimento del regime ordinario previsto dal legislatore.
Di conseguenza, la motivazione del provvedimento non può limitarsi alla valorizzazione delle competenze del genitore affidatario, ma deve altresì evidenziare, in senso negativo,
l'inadeguatezza dell'altro genitore e la non conformità del modello legale all'interesse del minore.
Va inoltre rilevato che, secondo la dottrina, le condizioni pregiudizievoli per la prole che potrebbero legittimare, in concreto, la scelta di non disporre l'affido condiviso non possono essere ridotte alle sole situazioni tanto gravi da giustificare l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt.
330 e 333 c.c. In tale prospettiva, la giurisprudenza ha individuato, a titolo esemplificativo, alcune condotte sintomatiche di una condizione di inidoneità genitoriale rilevante ai fini dell'affido esclusivo ex art. 337-quater c.c.: il sostanziale abbandono del figlio minore, sia sotto il profilo affettivo, che economico (v. Trib. Napoli, 23/09/2008); l'esercizio discontinuo del diritto di visita
(v. Cass. civ. 17/977); la totale inadempienza dell'obbligo di mantenimento (v. Cass. civ.
09/26587); il rifiuto categorico del minore di intrattenere rapporti con uno dei genitori (v. Cass. civ. 18/30826); la persistente tendenza all'aggressività di uno dei genitori, fonte di un potenziale pregiudizio per la prole;
nonché la commissione di reati in danno dell'altro genitore (v. Cass. civ.
16/18559).
L'affido esclusivo rafforzato (o affido super-esclusivo) costituisce una forma più incisiva dell'affido esclusivo, elaborata in sede giurisprudenziale. Mentre, nell'affido esclusivo ordinario,
l'esercizio della responsabilità genitoriale è attribuito ad un solo genitore, ma le decisioni di maggiore rilevanza continuano ad essere assunte congiuntamente, nell'affido esclusivo rafforzato anche tali decisioni vengono adottate in via esclusiva dal genitore affidatario.
Tale configurazione trova fondamento nell'interpretazione dell'art. 337-quater, quarto comma,
c.c., nella parte in cui si stabilisce che “salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. La giurisprudenza ha inteso tale clausola come apertura alla possibilità per il giudice di derogare al regime ordinario, disponendo un regime di affido più restrittivo, che consenta al genitore affidatario di assumere autonomamente tutte le decisioni rilevanti per il minore, senza necessità di consultare l'altro genitore.
I presupposti per l'affido esclusivo rafforzato coincidono, dunque, con quelli richiesti per l'affido esclusivo. Il giudice è pertanto chiamato a valutare il miglior interesse del minore, principio cardine per ogni decisione relativa alla responsabilità genitoriale, privilegiando la soluzione che
3 meglio garantisca lo sviluppo armonico della personalità del minore e riduca gli effetti negativi della disgregazione familiare (v. Cass. civ. n. 14728/2016).
A tali condizioni si aggiunge, per l'affido esclusivo rafforzato, un ulteriore elemento qualificante, idoneo a giustificare un intervento più incisivo. La giurisprudenza ha individuato tale elemento nella presenza di condotte gravemente pregiudizievoli, quali l'esclusione sistematica dell'altro genitore dalla vita del figlio, con rischio di strumentalizzazione del minore per finalità personali
(v. App. Venezia, n. 8607/2019); ovvero nel disinteresse manifestato da un genitore per l'esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dalla condotta processuale, come nel caso di mancata costituzione in giudizio, ritenuta indicativa di una scarsa consapevolezza del ruolo genitoriale (v. Trib. Milano, sez. IX, 20 giugno 2018, n. 6910).
Venendo ora al caso di specie, dalla relazione sentimentale tra e Parte_1 CP_1
è nata la figlia il 18/08/2014 in Bergamo.
[...] Per_1
Il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affido c.d. super-esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, in quanto dalle dichiarazioni rese dall'attrice in udienza in merito al fatto che vede la minore circa una volta Controparte_1
al mese, soltanto per poche ore, che non sussiste alcuna forma di dialogo genitoriale, limitandosi il convenuto a contattare via messaggio la al solo fine di organizzare le visite con la Parte_2
minore, che non chiede mai informazioni alla madre sulle condizioni della Controparte_1
minore, né si interessa delle stessa, che non ha dato il consenso al percorso Controparte_1
per la minore con il Consultorio di Osio Sotto suggerito dal pediatra, che Controparte_1
non collabora con la madre rispetto alle comunicazioni scolastiche e sanitarie, con la conseguenza che è la madre ad occuparsi in via esclusiva della minore, che non ha mai Controparte_1
provveduto al pagamento di un contributo per il mantenimento ordinario della minore, avendo provveduto soltanto al pagamento parziale della mensa e del dentista, tenuto altresì conto del contegno processuale del medesimo, emerge l'inidoneità di rispetto Controparte_1 all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, risultando pertanto l'affido condiviso concretamente pregiudizievole per l'interesse della minore in ragione del sistematico interesse del padre per la figlia. Sebbene la contumacia costituisca manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, in quanto tale, non possa pregiudicare la parte che resta assente al processo, deve considerarsi che l'assenza ingiustificata di un genitore nel processo che ha ad oggetto la regolazione dei rapporti con il proprio figlio e la tutela degli interessi della prole sia indicativa della condizione di disaffezione e di indifferenza del genitore rispetto alla prole stessa;
4 ne consegue che, ai fini della valutazione riguardante l'idoneità genitoriale, il Giudice non può esimersi dal tenere nella dovuta considerazione l'assenza non giustificata del genitore nel processo riguardante la regolazione dei rapporti con i propri figli, potendosene dedurre, unitamente ad altre circostanze rilevanti nel caso concreto, la inidoneità del genitore medesimo a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione, verso la prole.
Oltre al contegno processuale, nel caso di specie, assumono rilevanza l'assenza di qualsivoglia forma di dialogo e di collaborazione genitoriale, l'assenza di rapporti regolari e costanti padre- figlia, l'omessa collaborazione da parte del padre nella gestione della minore, l'assenza di un effettivo dialogo genitoriale, il persistente inadempimento da parte del padre dell'obbligo di mantenimento, dovendosene dedurre il totale e sistematico disinteresse del padre nei confronti della prole in pregiudizio per il sereno ed equilibrato sviluppo della minore, e la conseguente condizione di assoluta inidoneità del padre rispetto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
ha, invece, dato atto di prendersi cura efficacemente della minore Parte_1
provvedendo con attenzione e cura a tutti i bisogni e alle esigenze della stessa nella vita quotidiana, anche al dal punto di vista dell'accesso alla figura paterna, cercando di coinvolgere CP_1
nella vita della minore chiedendo la collaborazione dello stesso per le questioni di
[...] maggiore rilevanza e assicurando l'effettività del rapporto padre-figlia, nel pieno rispetto del principio di bigenitorialità, dimostrando in tal modo la medesima di essere un genitore in grado di assicurare alla prole un modello educativo idoneo al regolare sviluppo e alla crescita equilibrata della prole.
Alla luce dei rilievi già indicati, sussistano, nel caso concreto, elementi sufficienti per ritenere che l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori possa rivelarsi pregiudizievole per la tutela della stessa, oltre che, attualmente, di fatto non attuabile nel caso concreto, stante l'assenza di ogni forma di dialogo genitoriale, sussistendo quindi evidenti ragioni per derogare al regime privilegiato dal legislatore e disporre l'affido c.d. super esclusivo della minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa.
Pur in assenza di elementi ulteriori, deve ritenersi che la totale inerzia processuale del convenuto,
unita alla mancata assunzione di qualsivoglia iniziativa volta a partecipare alla vita della figlia, delinei, allo stato, una condizione di sostanziale disinteresse e di inadeguatezza genitoriale, tale da rendere concretamente pregiudizievole, per la minore, il regime dell'affido condiviso. Deve
5 pertanto confermarsi l'affido super-esclusivo della minore alla madre, restando salva la possibilità di revisione di tale assetto, qualora il padre dovesse dimostrare, in futuro, un diverso e più responsabile atteggiamento nei confronti dell'ex-compagna e della prole.
Nel presente giudizio, nata nel 2014, non è stata ascoltata: in considerazione della natura del Per_1 conflitto tra i genitori e dell'oggetto della controversia, si è ritenuto che l'audizione non avrebbe apportato elementi ulteriori utili ai fini della decisione, né sarebbe stata opportuna nell'interesse della minore, potendo determinare un coinvolgimento emotivo non necessario. Gli elementi già acquisiti in atti sono apparsi sufficienti per valutare le esigenze del minore e individuare il regime di affidamento più idoneo a tutelare il benessere del medesimo.
Quanto all'esercizio del diritto/dovere di visita, pur disponendosi l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre, deve comunque essere assicurata la possibilità per il padre di mantenere rapporti significativi con la figlia, in una prospettiva di graduale ricostruzione del legame genitoriale. Di conseguenza, stante l'assenza di rapporti regolari e costanti tra il padre e le figlia, la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia non può che essere rimessa direttamente all'accordo con la madre, compatibilmente alle esigenze scolastiche ed extra-scolastiche della minore. Infine, vale la pena osservare che, in caso di difficoltà nell'organizzazione delle visite, la madre potrà adottare le soluzioni più opportune per garantire il benessere della minore e, per quanto possibile, mantenere un atteggiamento di apertura nei confronti del padre, pur a fronte del rifiuto manifestato da quest'ultimo.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Dalla conferma dell'affido super-esclusivo alla madre, discende che la casa famigliare debba essere assegnata ex art. 337-sexies c.c. alla parte attrice, dove la prole è sempre rimasta a vivere con la madre, così da garantire alla stessa la conservazione dell'habitat in cui vive ormai da anni e preservare le abitudini di vita, secondo quanto disposto dall'art. 337-sexies c.c., che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano.
Le spese condominiali ordinarie e le utenze restano a carico del genitore assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie sono poste a carico delle parti in ragione del titolo di proprietà,
6 così come le tasse e le imposte seguiranno la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso.
Sui provvedimenti economici
Venendo alle statuizioni economiche, giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n.
8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011
n. 2098), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già agli atti. In relazione alla determinazione dei doveri di mantenimento dei genitori nei riguardi dei figli minori, deve evidenziarsi che a seguito della separazione personale e del divorzio (nonché a seguito della cessazione della convivenza more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirgli un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316-bis e 337-ter c.c. che impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (v. Cass., sez. VI, ord. del 18.09.2013 n. 21273). Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto delle norme sopra richiamate, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali
(v. Cass., sez. I, del 24.04.2007, n. 9915). Peraltro, l'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del convenuto, considerata la dichiarazione di contumacia, non risulta essere ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c.
7 Pertanto, tenuto conto che la parte attrice ha percepito nell'anno fiscale 2023 un reddito imponibile annuale di euro 12.796,00 (MOD 730/2024), nell'anno fiscale 2022, un reddito imponibile annuale di euro 21.120,00 (MOD 730/2023) e, nell'anno fiscale 2021, un reddito imponibile annuale di euro 21.381,00 (MOD 730 2022), in mancanza di informazioni precise sulla situazione economica e reddituale del convenuto in ragione della dichiarazione di contumacia, deve confermarsi l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della minore mediante il versamento alla madre della somma di euro 250,00 mensili, somma ritenuta da questo Tribunale, per prassi,
quale contribuzione minima indispensabile per il sostentamento di ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della prevalente soccombenza del convenuto, lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore dell' attrice, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria-trattazione e decisionale, con riduzione per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, nell'importo di euro 2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
affida la figlia minore in via esclusiva a che la terrà collocata, anche Per_1 Parte_1
ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo
8 dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
assegna la casa famigliare ex art dell'art. 337-sexies c.c. alla madre;
dispone che la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia sia rimessa direttamente all'accordo con la madre, compatibilmente alle esigenze scolastiche ed extra-scolastiche della minore;
pone a carico di , con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, mediante versamento a
[...]
entro il 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, dell'importo mensile di euro Pt_1
250,00, importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti,
terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite
9 didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali,
parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
dà atto che l'assegno unico universale per la minore spetta ex lege alla madre in quanto titolare dell'affido super-esclusivo della minore;
condanna alla rifusione delle spese di lite di liquidate Controparte_1 Parte_1
in euro 2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa AR Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa RI AR TA
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa RI AR TA Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 1° ottobre 2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. BOLIS MARTINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
1 Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per come da conclusioni precisate all'udienza del 1° ottobre 2025; Parte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sui provvedimenti inerenti alla responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, la parte attrice ha domandato la conferma dell'affido super-esclusivo, disposto dal Giudice relatore con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 22 aprile 2025.
In punto di diritto, va preliminarmente osservato che la legge n. 54 del 2006 ha consacrato il principio della bigenitorialità quale criterio guida nella regolamentazione della responsabilità genitoriale. Tale principio impone che l'interesse del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambe le figure genitoriali costituisca il parametro di riferimento per ogni decisione in materia, ammettendo deroghe al modello dell'affido condiviso solo ove questo risulti concretamente pregiudizievole per il benessere del minore. In conformità a tale finalità,
l'ordinamento prevede la possibilità di disporre l'affidamento esclusivo del minore ad uno solo dei genitori, qualora emergano elementi oggettivi che attestino l'inadeguatezza genitoriale dell'altro, ai sensi dell'art. 337-quater c.c. Qualora, invece, venga accertata l'inidoneità di entrambi i genitori, la tutela del superiore interesse del minore potrebbe giustificare la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi, ai sensi dell'art. 333 c.c., con conseguente affidamento del minore al
Comune di residenza, quale ente pubblico preposto alla cura e protezione del minore in situazioni di grave pregiudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'affidamento esclusivo ex art. 337- quater c.c., il giudice è tenuto a svolgere una duplice valutazione, che comporta un corrispondente onere motivazionale: da un lato, deve accertare la capacità educativa e l'idoneità genitoriale del soggetto affidatario;
dall'altro, deve verificare la manifesta carenza educativa o l'inadeguatezza dell'altro genitore, in funzione della salvaguardia del superiore interesse del minore (v. Cass. civ., sez. I, 18/06/2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 19/07/2016, n. 14728; Cass. civ., sez. I,
08/05/2024, n. 12474). La Corte di Cassazione ha infatti precisato che l'affidamento esclusivo può
2 essere disposto solo in presenza di una condizione di evidente inadeguatezza genitoriale, tale da rendere pregiudizievole per il minore il mantenimento del regime ordinario previsto dal legislatore.
Di conseguenza, la motivazione del provvedimento non può limitarsi alla valorizzazione delle competenze del genitore affidatario, ma deve altresì evidenziare, in senso negativo,
l'inadeguatezza dell'altro genitore e la non conformità del modello legale all'interesse del minore.
Va inoltre rilevato che, secondo la dottrina, le condizioni pregiudizievoli per la prole che potrebbero legittimare, in concreto, la scelta di non disporre l'affido condiviso non possono essere ridotte alle sole situazioni tanto gravi da giustificare l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt.
330 e 333 c.c. In tale prospettiva, la giurisprudenza ha individuato, a titolo esemplificativo, alcune condotte sintomatiche di una condizione di inidoneità genitoriale rilevante ai fini dell'affido esclusivo ex art. 337-quater c.c.: il sostanziale abbandono del figlio minore, sia sotto il profilo affettivo, che economico (v. Trib. Napoli, 23/09/2008); l'esercizio discontinuo del diritto di visita
(v. Cass. civ. 17/977); la totale inadempienza dell'obbligo di mantenimento (v. Cass. civ.
09/26587); il rifiuto categorico del minore di intrattenere rapporti con uno dei genitori (v. Cass. civ. 18/30826); la persistente tendenza all'aggressività di uno dei genitori, fonte di un potenziale pregiudizio per la prole;
nonché la commissione di reati in danno dell'altro genitore (v. Cass. civ.
16/18559).
L'affido esclusivo rafforzato (o affido super-esclusivo) costituisce una forma più incisiva dell'affido esclusivo, elaborata in sede giurisprudenziale. Mentre, nell'affido esclusivo ordinario,
l'esercizio della responsabilità genitoriale è attribuito ad un solo genitore, ma le decisioni di maggiore rilevanza continuano ad essere assunte congiuntamente, nell'affido esclusivo rafforzato anche tali decisioni vengono adottate in via esclusiva dal genitore affidatario.
Tale configurazione trova fondamento nell'interpretazione dell'art. 337-quater, quarto comma,
c.c., nella parte in cui si stabilisce che “salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. La giurisprudenza ha inteso tale clausola come apertura alla possibilità per il giudice di derogare al regime ordinario, disponendo un regime di affido più restrittivo, che consenta al genitore affidatario di assumere autonomamente tutte le decisioni rilevanti per il minore, senza necessità di consultare l'altro genitore.
I presupposti per l'affido esclusivo rafforzato coincidono, dunque, con quelli richiesti per l'affido esclusivo. Il giudice è pertanto chiamato a valutare il miglior interesse del minore, principio cardine per ogni decisione relativa alla responsabilità genitoriale, privilegiando la soluzione che
3 meglio garantisca lo sviluppo armonico della personalità del minore e riduca gli effetti negativi della disgregazione familiare (v. Cass. civ. n. 14728/2016).
A tali condizioni si aggiunge, per l'affido esclusivo rafforzato, un ulteriore elemento qualificante, idoneo a giustificare un intervento più incisivo. La giurisprudenza ha individuato tale elemento nella presenza di condotte gravemente pregiudizievoli, quali l'esclusione sistematica dell'altro genitore dalla vita del figlio, con rischio di strumentalizzazione del minore per finalità personali
(v. App. Venezia, n. 8607/2019); ovvero nel disinteresse manifestato da un genitore per l'esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dalla condotta processuale, come nel caso di mancata costituzione in giudizio, ritenuta indicativa di una scarsa consapevolezza del ruolo genitoriale (v. Trib. Milano, sez. IX, 20 giugno 2018, n. 6910).
Venendo ora al caso di specie, dalla relazione sentimentale tra e Parte_1 CP_1
è nata la figlia il 18/08/2014 in Bergamo.
[...] Per_1
Il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affido c.d. super-esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, in quanto dalle dichiarazioni rese dall'attrice in udienza in merito al fatto che vede la minore circa una volta Controparte_1
al mese, soltanto per poche ore, che non sussiste alcuna forma di dialogo genitoriale, limitandosi il convenuto a contattare via messaggio la al solo fine di organizzare le visite con la Parte_2
minore, che non chiede mai informazioni alla madre sulle condizioni della Controparte_1
minore, né si interessa delle stessa, che non ha dato il consenso al percorso Controparte_1
per la minore con il Consultorio di Osio Sotto suggerito dal pediatra, che Controparte_1
non collabora con la madre rispetto alle comunicazioni scolastiche e sanitarie, con la conseguenza che è la madre ad occuparsi in via esclusiva della minore, che non ha mai Controparte_1
provveduto al pagamento di un contributo per il mantenimento ordinario della minore, avendo provveduto soltanto al pagamento parziale della mensa e del dentista, tenuto altresì conto del contegno processuale del medesimo, emerge l'inidoneità di rispetto Controparte_1 all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, risultando pertanto l'affido condiviso concretamente pregiudizievole per l'interesse della minore in ragione del sistematico interesse del padre per la figlia. Sebbene la contumacia costituisca manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, in quanto tale, non possa pregiudicare la parte che resta assente al processo, deve considerarsi che l'assenza ingiustificata di un genitore nel processo che ha ad oggetto la regolazione dei rapporti con il proprio figlio e la tutela degli interessi della prole sia indicativa della condizione di disaffezione e di indifferenza del genitore rispetto alla prole stessa;
4 ne consegue che, ai fini della valutazione riguardante l'idoneità genitoriale, il Giudice non può esimersi dal tenere nella dovuta considerazione l'assenza non giustificata del genitore nel processo riguardante la regolazione dei rapporti con i propri figli, potendosene dedurre, unitamente ad altre circostanze rilevanti nel caso concreto, la inidoneità del genitore medesimo a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione, verso la prole.
Oltre al contegno processuale, nel caso di specie, assumono rilevanza l'assenza di qualsivoglia forma di dialogo e di collaborazione genitoriale, l'assenza di rapporti regolari e costanti padre- figlia, l'omessa collaborazione da parte del padre nella gestione della minore, l'assenza di un effettivo dialogo genitoriale, il persistente inadempimento da parte del padre dell'obbligo di mantenimento, dovendosene dedurre il totale e sistematico disinteresse del padre nei confronti della prole in pregiudizio per il sereno ed equilibrato sviluppo della minore, e la conseguente condizione di assoluta inidoneità del padre rispetto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
ha, invece, dato atto di prendersi cura efficacemente della minore Parte_1
provvedendo con attenzione e cura a tutti i bisogni e alle esigenze della stessa nella vita quotidiana, anche al dal punto di vista dell'accesso alla figura paterna, cercando di coinvolgere CP_1
nella vita della minore chiedendo la collaborazione dello stesso per le questioni di
[...] maggiore rilevanza e assicurando l'effettività del rapporto padre-figlia, nel pieno rispetto del principio di bigenitorialità, dimostrando in tal modo la medesima di essere un genitore in grado di assicurare alla prole un modello educativo idoneo al regolare sviluppo e alla crescita equilibrata della prole.
Alla luce dei rilievi già indicati, sussistano, nel caso concreto, elementi sufficienti per ritenere che l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori possa rivelarsi pregiudizievole per la tutela della stessa, oltre che, attualmente, di fatto non attuabile nel caso concreto, stante l'assenza di ogni forma di dialogo genitoriale, sussistendo quindi evidenti ragioni per derogare al regime privilegiato dal legislatore e disporre l'affido c.d. super esclusivo della minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa.
Pur in assenza di elementi ulteriori, deve ritenersi che la totale inerzia processuale del convenuto,
unita alla mancata assunzione di qualsivoglia iniziativa volta a partecipare alla vita della figlia, delinei, allo stato, una condizione di sostanziale disinteresse e di inadeguatezza genitoriale, tale da rendere concretamente pregiudizievole, per la minore, il regime dell'affido condiviso. Deve
5 pertanto confermarsi l'affido super-esclusivo della minore alla madre, restando salva la possibilità di revisione di tale assetto, qualora il padre dovesse dimostrare, in futuro, un diverso e più responsabile atteggiamento nei confronti dell'ex-compagna e della prole.
Nel presente giudizio, nata nel 2014, non è stata ascoltata: in considerazione della natura del Per_1 conflitto tra i genitori e dell'oggetto della controversia, si è ritenuto che l'audizione non avrebbe apportato elementi ulteriori utili ai fini della decisione, né sarebbe stata opportuna nell'interesse della minore, potendo determinare un coinvolgimento emotivo non necessario. Gli elementi già acquisiti in atti sono apparsi sufficienti per valutare le esigenze del minore e individuare il regime di affidamento più idoneo a tutelare il benessere del medesimo.
Quanto all'esercizio del diritto/dovere di visita, pur disponendosi l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre, deve comunque essere assicurata la possibilità per il padre di mantenere rapporti significativi con la figlia, in una prospettiva di graduale ricostruzione del legame genitoriale. Di conseguenza, stante l'assenza di rapporti regolari e costanti tra il padre e le figlia, la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia non può che essere rimessa direttamente all'accordo con la madre, compatibilmente alle esigenze scolastiche ed extra-scolastiche della minore. Infine, vale la pena osservare che, in caso di difficoltà nell'organizzazione delle visite, la madre potrà adottare le soluzioni più opportune per garantire il benessere della minore e, per quanto possibile, mantenere un atteggiamento di apertura nei confronti del padre, pur a fronte del rifiuto manifestato da quest'ultimo.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Dalla conferma dell'affido super-esclusivo alla madre, discende che la casa famigliare debba essere assegnata ex art. 337-sexies c.c. alla parte attrice, dove la prole è sempre rimasta a vivere con la madre, così da garantire alla stessa la conservazione dell'habitat in cui vive ormai da anni e preservare le abitudini di vita, secondo quanto disposto dall'art. 337-sexies c.c., che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano.
Le spese condominiali ordinarie e le utenze restano a carico del genitore assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie sono poste a carico delle parti in ragione del titolo di proprietà,
6 così come le tasse e le imposte seguiranno la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso.
Sui provvedimenti economici
Venendo alle statuizioni economiche, giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n.
8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011
n. 2098), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già agli atti. In relazione alla determinazione dei doveri di mantenimento dei genitori nei riguardi dei figli minori, deve evidenziarsi che a seguito della separazione personale e del divorzio (nonché a seguito della cessazione della convivenza more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirgli un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316-bis e 337-ter c.c. che impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (v. Cass., sez. VI, ord. del 18.09.2013 n. 21273). Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto delle norme sopra richiamate, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali
(v. Cass., sez. I, del 24.04.2007, n. 9915). Peraltro, l'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del convenuto, considerata la dichiarazione di contumacia, non risulta essere ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c.
7 Pertanto, tenuto conto che la parte attrice ha percepito nell'anno fiscale 2023 un reddito imponibile annuale di euro 12.796,00 (MOD 730/2024), nell'anno fiscale 2022, un reddito imponibile annuale di euro 21.120,00 (MOD 730/2023) e, nell'anno fiscale 2021, un reddito imponibile annuale di euro 21.381,00 (MOD 730 2022), in mancanza di informazioni precise sulla situazione economica e reddituale del convenuto in ragione della dichiarazione di contumacia, deve confermarsi l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della minore mediante il versamento alla madre della somma di euro 250,00 mensili, somma ritenuta da questo Tribunale, per prassi,
quale contribuzione minima indispensabile per il sostentamento di ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della prevalente soccombenza del convenuto, lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore dell' attrice, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria-trattazione e decisionale, con riduzione per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, nell'importo di euro 2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
affida la figlia minore in via esclusiva a che la terrà collocata, anche Per_1 Parte_1
ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo
8 dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
assegna la casa famigliare ex art dell'art. 337-sexies c.c. alla madre;
dispone che la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia sia rimessa direttamente all'accordo con la madre, compatibilmente alle esigenze scolastiche ed extra-scolastiche della minore;
pone a carico di , con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, mediante versamento a
[...]
entro il 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, dell'importo mensile di euro Pt_1
250,00, importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti,
terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite
9 didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali,
parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
dà atto che l'assegno unico universale per la minore spetta ex lege alla madre in quanto titolare dell'affido super-esclusivo della minore;
condanna alla rifusione delle spese di lite di liquidate Controparte_1 Parte_1
in euro 2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa AR Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa RI AR TA
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