Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01730/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04436/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4436 del 2025, proposto da
ON IO RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Cesana ed Angelo Latino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 2794/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. IO UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- all’udienza camerale del 14.4.2026 il difensore del ricorrente ha dichiarato che nelle more del giudizio l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza ed ha pertanto concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite;
- reputa il Tribunale che la pretesa del ricorrente è stata interamente soddisfatta, per cui può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, del c.p.a.;
- le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione quale parte virtualmente soccombente e sono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore dei difensori del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6 bis 1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore degli avv.ti Angelo Latino e Daniela Cesana dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB AT, Presidente
IO UC, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO UC | AB AT |
IL SEGRETARIO