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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 17/12/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice AL LA AT ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 72/2023 R.g.a.c. in materia di risarcimento dei danni proposta da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.9.1978;
(c.f.: ), nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 31.7.1947;
(c.f.: ), nata a [...] Parte_3 C.F._3
(BA) il 12.6.1948; tutti rappresentati e difesi, giusta mandato alle liti allegato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Palmiro Nicola NETTIS, domiciliatario;
-attori- contro
(c.f. , in persona del Presidente e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con sede in Potenza alla v. V. Verrastro 10.
-convenuta contumace-
***
CONCLUSIONI
Per gli attori (come da conclusioni rassegnate nelle note per l'udienza del
17.12.2025):“…Dichiarare la responsabilità esclusiva della , Controparte_1 in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., nella causazione del sinistro stradale 25 avvenuto la notte del 15.07.2022, in agro di Montescaglioso (MT)
[…] e per l'effetto condannare la ridetta , in persona del Controparte_1
Presidente e legale rapp.te p.t., al pagamento in favore degli istanti, a titolo di risarcimento di tutti i danni da essi subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro de quo, e precisamente della complessiva somma di € 19.501,89 di cui: €
11.439,39 in favore della sola , di cui € 7.133,14 per il Parte_1 danno materiale riportato dalla sua autovettura ed € 4.306,25 per le lesioni personali dalla medesima riportate;
€ 4.031,25 per le lesioni personali riportate dal;
€uro4.031,25 per le lesioni personali riportate da Parte_2 Parte_3
, oppure di quell'altra minore o maggiore che sarà ritenuta come di
[...] giustizia, oltre gli interessi ed il danno da svalutazione dal dì del sinistro sino al soddisfo;
condannare, da ultimo, il ridetto ente convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi distrattario ed anticipatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.1.2023, , Parte_1
e convenivano in giudizio la Parte_2 Parte_3 [...]
, deducendo la responsabilità esclusiva dell'Ente pubblico CP_1 territoriale nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data 15 luglio
2022, alle ore 24:00 circa, in agro del Comune di Montescaglioso (MT), sulla strada provinciale 3 con direzione di marcia Metaponto al km 17+100, allorché
, alla guida della propria autovettura Nissan Qashqai targata Parte_1
EM929XS, con a bordo i propri genitori e Parte_2 Parte_3 nonostante la velocità moderata e le manovre di emergenza esperite, collideva inevitabilmente con un branco di cinghiali improvvisamente fuoriusciti dalla boscaglia laterale, in corrispondenza di un tratto di strada privo di illuminazione, sprovvisto di adeguate recinzioni e non munito di segnaletica di pericolo. Alla
pag. 2/8 stregua delle allegazioni degli odierni attori, il veicolo riportava danni nella parte anteriore, sia nelle componenti di lattoneria sia in quelle meccaniche, quantificabili in complessivi € 7.133,14 e tutti gli occupanti del mezzo, i quali indossavano regolarmente la cintura di sicurezza, subivano un danno biologico nella misura dell'1%, con 58 giorni di inabilità temporanea ciascuno.
Sul luogo del sinistro intervenivano quindi la Polizia Stradale di Matera, che redigeva il relativo verbale, nonché il servizio veterinario dell' Parte_4
che provvedeva al recupero e alla rimozione delle carcasse dei cinghiali dal manto stradale.
La convenuta , benché ritualmente citata, non si costituiva in Controparte_1 giudizio e la causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale di e , finché, sulle conclusioni rassegnate Testimone_1 Tes_2
dalla parte attrice, veniva assunta in decisione alla stregua dell'art. 281 sexies
c.p.c.
La domanda avanzata dagli attori risulta fondata e, conseguentemente, per le ragioni di seguito illustrate, merita accoglimento.
Accertata la mancata adesione da parte della convenuta all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita obbligatoria di cui agli artt. 2 e 3 del
D.L. 132/2014 (cfr. all. 2 del fascicolo attoreo), occorre premettere che la legittimazione passiva della scaturisce dall'appartenenza Controparte_1 della fauna selvatica (id est cinghiali) alla categoria del patrimonio indisponibile dello Stato. Infatti, ai sensi della Legge n. 157/1992, spetta all'Ente pubblico regionale il compito di adottare dispositivi specifici atti a scongiurare o comunque a ridurre i rischi derivanti dall'attraversamento degli animali selvatici, configurandosi una sorta di “utilizzazione” dei medesimi a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 7969/2020).
Inoltre, quanto alla ripartizione ed all'oggetto del relativo onere probatorio, va chiarito che “nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il
pag. 3/8 concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e
2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;
pertanto, il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la deve dimostrare il caso fortuito” (Cass., III, n. 17253/2024). CP_1
Tanto premesso, può ritenersi assolto l'onere, gravante sui danneggiati (cfr. ex plurimis Cass., III, n. 31350/2023, Cass., VI- 3, n. 3142/2023, Cass., III, n.
17091/2014), di dimostrare il nesso eziologico tra i danni subiti e l'attraversamento dei suddetti animali ex art. 2052 c.c. sia alla luce dall'annotazione redatta in loco dalla P.S. di Matera, intervenuta sul posto e dalle immagini scattate nella imminenza del fatto (cfr. all. 6 della nota di deposito del
13.2.2023), sia dall'esito dell'istruttoria orale espletata in corso di causa.
In particolare, la teste , escussa all'udienza del 6.3.2024, riferiva di Tes_2 avere diretta contezza di quanto accaduto, atteso che in quel frangente conduceva l'autovettura che seguiva quella della sorella , precisando che “la strada Pt_1
non era illuminata, non vi era alcuna recinzione né segnaletica indicante il pericolo”, che “i tre occupanti l'autovettura indossavano le cinture di sicurezza”
e che “la macchina era ferma, non camminante dopo il sinistro e danneggiata nella parte anteriore”. Circostanze, queste ultime, che venivano pienamente pag. 4/8 confermate anche dalla teste , la quale si trovava a bordo Testimone_1 dell'autovettura condotta da . Tes_2
Inoltre, deve essere escluso un contributo causale della conducente, che viaggiava peraltro nel rispetto dei limiti di velocità imposti dalla strada, circostanza pure dimostrata sia dal verbale redatto dalla Polizia stradale (in cui si dà atto che “non si riscontrano violazioni di cui alle norme di comportamento previste dal Codice della strada”) sia dalla mancata perdita del controllo del veicolo rimasto regolarmente in carreggiata in seguito all'impatto.
Né la convenuta, dal canto suo, ha assolto al proprio onere probatorio relativamente al caso fortuito, non essendosi neppure costituita in giudizio, sicché deve ritenersi provata la ricostruzione eziologica del pregiudizio lamentato dagli attori e, conseguentemente, la responsabilità ex art. 2052 c.c. della
[...]
, che va condannata all'integrale risarcimento dei danni materiali CP_1 all'autovettura, ammontanti a € 7.133,14, alla stregua delle allegate fatture relative alle spese sostenute per la riparazione del veicolo emesse dalla carrozzeria ”. Parte_5
Le allegazioni e gli elementi probatori forniti dalla parte attrice, peraltro, trovano ulteriore riscontro, in punto di danno biologico, nell'esito della relazione di CTU predisposta dal dott. , sebbene quest'ultimo abbia ridotto al Persona_1
numero di 28 i giorni complessivi di inabilità temporanea, pur confermando l'entità del pregiudizio alle persone dei danneggiati nella misura dell'1%.
Facendo quindi applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale relativamente alle sole attrici
[...]
e (per le quali sono stati prodotti quali Parte_1 Parte_3
elementi probatori dei certificati medici del 12.9.2022 attestanti la sussistenza di postumi valutabili nella misura dell'1-2%, laddove tanto non è stato fatto per
, in relazione al quale, pertanto, il consulente tecnico d'ufficio Parte_2 non è stato officiato anche della quantificazione degli esiti di carattere pag. 5/8 permanente di cui al punto 4 dell'ordinanza del 15.4.2025, nel difetto di un indizio o principio di prova in tal senso) si sviluppano i seguenti calcoli: per
, € 337,08 per 8 gg. di inabilità temporanea parziale al Parte_1
75%; € 280,90 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 50%; € 140,45 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 25%; € 804,44 per danno biologico permanente all'1%; € 268,12 per danno morale;
spese mediche congrue: € 50,00, per un totale di € 1.880,99 incrementati della rivalutazione monetaria dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo (cfr. SS. UU, n. 1712/1995) e degli interessi legali decorrenti dalla data del fatto.
Quanto a € 337,08 per 8 gg. di inabilità temporanea parziale Parte_3 al 75%; € 280,90 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 50%; € 140,45 per
10 gg di inabilità temporanea parziale al 25%; € 655,11 per danno biologico permanente all'1%; € 218,35 per danno morale;
spese mediche congrue: € 50,00, per un totale di € 1.681,99 incrementati della rivalutazione monetaria dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo (cfr. SS. UU, n. 1712/1995) e degli interessi legali decorrenti dalla data del fatto.
Per , infine, € 337,08 per 8 gg. di inabilità temporanea parziale al Parte_2
75%; € 280,90 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 50%; € 140,45 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 25%; spese mediche congrue: € 50,00, per un totale di € 808,43 incrementati della rivalutazione monetaria dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo (cfr. SS. UU, n. 1712/1995) e degli interessi legali decorrenti dalla data del fatto.
Quanto, poi, alla domanda di personalizzazione del danno biologico permanente, essa deve sempre trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali, anomale, ulteriori e del tutto peculiari rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione (cfr. ex plurimis Cass., III n.
5984/2025), da allegarsi e provarsi da parte del soggetto danneggiato. Onere che, nella fattispecie in esame, non risulta essere stato assolto neppure in punto di pag. 6/8 allegazione da nessuna delle parti attrici, con conseguente esclusione per ciascuno della voce di “personalizzazione massima.
La regolamentazione delle spese processuali, nella misura precisata in dispositivo ed alla stregua dei parametri prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della controversia, in ragione della non complessità della vicenda e della contumacia della convenuta, è infine affidata al principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 Pt_2
e nei confronti della in
[...] Parte_3 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., la accoglie e, per l'effetto, condanna la convenuta, in persona del Presidente rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , della somma di € 7.133,14 a Parte_1 titolo di risarcimento dei danni materiali conseguiti al veicolo di sua proprietà, oltre interessi legali dalla data del pagamento delle fatture e sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento della ulteriore somma di € 1.880,99, incrementata della rivalutazione monetaria dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, a titolo di danno biologico;
condanna altresì la , in persona del Presidente p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di € 1.681,99, Parte_3 incrementata della rivalutazione monetaria dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo ed in favore di della somma Parte_2
di € 808,43 incrementata della rivalutazione monetaria dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
condanna infine la convenuta, in persona del Presidente p.t., alla rifusione in favore degli attori in solido delle spese processuali, liquidate nella complessiva pag. 7/8 somma di € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per quella introduttiva, € 840,00 per quella di istruttoria e di trattazione ed € 851,00 per quella decisionale), aumentata del 60%, ai sensi dell'art. 4, co. 2 D.M. n.
147/2022, ad € 4.064,00, oltre ad € 237,00 a titolo di esborsi e al rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Palmiro Nicola NETTIS, dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., come liquidate nel decreto del 19.11.2025.
Così deciso in Matera il 17.12.2025
Il Giudice
AL LA AT
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice AL LA AT ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 72/2023 R.g.a.c. in materia di risarcimento dei danni proposta da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.9.1978;
(c.f.: ), nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 31.7.1947;
(c.f.: ), nata a [...] Parte_3 C.F._3
(BA) il 12.6.1948; tutti rappresentati e difesi, giusta mandato alle liti allegato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Palmiro Nicola NETTIS, domiciliatario;
-attori- contro
(c.f. , in persona del Presidente e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con sede in Potenza alla v. V. Verrastro 10.
-convenuta contumace-
***
CONCLUSIONI
Per gli attori (come da conclusioni rassegnate nelle note per l'udienza del
17.12.2025):“…Dichiarare la responsabilità esclusiva della , Controparte_1 in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., nella causazione del sinistro stradale 25 avvenuto la notte del 15.07.2022, in agro di Montescaglioso (MT)
[…] e per l'effetto condannare la ridetta , in persona del Controparte_1
Presidente e legale rapp.te p.t., al pagamento in favore degli istanti, a titolo di risarcimento di tutti i danni da essi subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro de quo, e precisamente della complessiva somma di € 19.501,89 di cui: €
11.439,39 in favore della sola , di cui € 7.133,14 per il Parte_1 danno materiale riportato dalla sua autovettura ed € 4.306,25 per le lesioni personali dalla medesima riportate;
€ 4.031,25 per le lesioni personali riportate dal;
€uro4.031,25 per le lesioni personali riportate da Parte_2 Parte_3
, oppure di quell'altra minore o maggiore che sarà ritenuta come di
[...] giustizia, oltre gli interessi ed il danno da svalutazione dal dì del sinistro sino al soddisfo;
condannare, da ultimo, il ridetto ente convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi distrattario ed anticipatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.1.2023, , Parte_1
e convenivano in giudizio la Parte_2 Parte_3 [...]
, deducendo la responsabilità esclusiva dell'Ente pubblico CP_1 territoriale nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data 15 luglio
2022, alle ore 24:00 circa, in agro del Comune di Montescaglioso (MT), sulla strada provinciale 3 con direzione di marcia Metaponto al km 17+100, allorché
, alla guida della propria autovettura Nissan Qashqai targata Parte_1
EM929XS, con a bordo i propri genitori e Parte_2 Parte_3 nonostante la velocità moderata e le manovre di emergenza esperite, collideva inevitabilmente con un branco di cinghiali improvvisamente fuoriusciti dalla boscaglia laterale, in corrispondenza di un tratto di strada privo di illuminazione, sprovvisto di adeguate recinzioni e non munito di segnaletica di pericolo. Alla
pag. 2/8 stregua delle allegazioni degli odierni attori, il veicolo riportava danni nella parte anteriore, sia nelle componenti di lattoneria sia in quelle meccaniche, quantificabili in complessivi € 7.133,14 e tutti gli occupanti del mezzo, i quali indossavano regolarmente la cintura di sicurezza, subivano un danno biologico nella misura dell'1%, con 58 giorni di inabilità temporanea ciascuno.
Sul luogo del sinistro intervenivano quindi la Polizia Stradale di Matera, che redigeva il relativo verbale, nonché il servizio veterinario dell' Parte_4
che provvedeva al recupero e alla rimozione delle carcasse dei cinghiali dal manto stradale.
La convenuta , benché ritualmente citata, non si costituiva in Controparte_1 giudizio e la causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale di e , finché, sulle conclusioni rassegnate Testimone_1 Tes_2
dalla parte attrice, veniva assunta in decisione alla stregua dell'art. 281 sexies
c.p.c.
La domanda avanzata dagli attori risulta fondata e, conseguentemente, per le ragioni di seguito illustrate, merita accoglimento.
Accertata la mancata adesione da parte della convenuta all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita obbligatoria di cui agli artt. 2 e 3 del
D.L. 132/2014 (cfr. all. 2 del fascicolo attoreo), occorre premettere che la legittimazione passiva della scaturisce dall'appartenenza Controparte_1 della fauna selvatica (id est cinghiali) alla categoria del patrimonio indisponibile dello Stato. Infatti, ai sensi della Legge n. 157/1992, spetta all'Ente pubblico regionale il compito di adottare dispositivi specifici atti a scongiurare o comunque a ridurre i rischi derivanti dall'attraversamento degli animali selvatici, configurandosi una sorta di “utilizzazione” dei medesimi a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 7969/2020).
Inoltre, quanto alla ripartizione ed all'oggetto del relativo onere probatorio, va chiarito che “nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il
pag. 3/8 concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e
2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;
pertanto, il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la deve dimostrare il caso fortuito” (Cass., III, n. 17253/2024). CP_1
Tanto premesso, può ritenersi assolto l'onere, gravante sui danneggiati (cfr. ex plurimis Cass., III, n. 31350/2023, Cass., VI- 3, n. 3142/2023, Cass., III, n.
17091/2014), di dimostrare il nesso eziologico tra i danni subiti e l'attraversamento dei suddetti animali ex art. 2052 c.c. sia alla luce dall'annotazione redatta in loco dalla P.S. di Matera, intervenuta sul posto e dalle immagini scattate nella imminenza del fatto (cfr. all. 6 della nota di deposito del
13.2.2023), sia dall'esito dell'istruttoria orale espletata in corso di causa.
In particolare, la teste , escussa all'udienza del 6.3.2024, riferiva di Tes_2 avere diretta contezza di quanto accaduto, atteso che in quel frangente conduceva l'autovettura che seguiva quella della sorella , precisando che “la strada Pt_1
non era illuminata, non vi era alcuna recinzione né segnaletica indicante il pericolo”, che “i tre occupanti l'autovettura indossavano le cinture di sicurezza”
e che “la macchina era ferma, non camminante dopo il sinistro e danneggiata nella parte anteriore”. Circostanze, queste ultime, che venivano pienamente pag. 4/8 confermate anche dalla teste , la quale si trovava a bordo Testimone_1 dell'autovettura condotta da . Tes_2
Inoltre, deve essere escluso un contributo causale della conducente, che viaggiava peraltro nel rispetto dei limiti di velocità imposti dalla strada, circostanza pure dimostrata sia dal verbale redatto dalla Polizia stradale (in cui si dà atto che “non si riscontrano violazioni di cui alle norme di comportamento previste dal Codice della strada”) sia dalla mancata perdita del controllo del veicolo rimasto regolarmente in carreggiata in seguito all'impatto.
Né la convenuta, dal canto suo, ha assolto al proprio onere probatorio relativamente al caso fortuito, non essendosi neppure costituita in giudizio, sicché deve ritenersi provata la ricostruzione eziologica del pregiudizio lamentato dagli attori e, conseguentemente, la responsabilità ex art. 2052 c.c. della
[...]
, che va condannata all'integrale risarcimento dei danni materiali CP_1 all'autovettura, ammontanti a € 7.133,14, alla stregua delle allegate fatture relative alle spese sostenute per la riparazione del veicolo emesse dalla carrozzeria ”. Parte_5
Le allegazioni e gli elementi probatori forniti dalla parte attrice, peraltro, trovano ulteriore riscontro, in punto di danno biologico, nell'esito della relazione di CTU predisposta dal dott. , sebbene quest'ultimo abbia ridotto al Persona_1
numero di 28 i giorni complessivi di inabilità temporanea, pur confermando l'entità del pregiudizio alle persone dei danneggiati nella misura dell'1%.
Facendo quindi applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale relativamente alle sole attrici
[...]
e (per le quali sono stati prodotti quali Parte_1 Parte_3
elementi probatori dei certificati medici del 12.9.2022 attestanti la sussistenza di postumi valutabili nella misura dell'1-2%, laddove tanto non è stato fatto per
, in relazione al quale, pertanto, il consulente tecnico d'ufficio Parte_2 non è stato officiato anche della quantificazione degli esiti di carattere pag. 5/8 permanente di cui al punto 4 dell'ordinanza del 15.4.2025, nel difetto di un indizio o principio di prova in tal senso) si sviluppano i seguenti calcoli: per
, € 337,08 per 8 gg. di inabilità temporanea parziale al Parte_1
75%; € 280,90 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 50%; € 140,45 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 25%; € 804,44 per danno biologico permanente all'1%; € 268,12 per danno morale;
spese mediche congrue: € 50,00, per un totale di € 1.880,99 incrementati della rivalutazione monetaria dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo (cfr. SS. UU, n. 1712/1995) e degli interessi legali decorrenti dalla data del fatto.
Quanto a € 337,08 per 8 gg. di inabilità temporanea parziale Parte_3 al 75%; € 280,90 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 50%; € 140,45 per
10 gg di inabilità temporanea parziale al 25%; € 655,11 per danno biologico permanente all'1%; € 218,35 per danno morale;
spese mediche congrue: € 50,00, per un totale di € 1.681,99 incrementati della rivalutazione monetaria dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo (cfr. SS. UU, n. 1712/1995) e degli interessi legali decorrenti dalla data del fatto.
Per , infine, € 337,08 per 8 gg. di inabilità temporanea parziale al Parte_2
75%; € 280,90 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 50%; € 140,45 per 10 gg di inabilità temporanea parziale al 25%; spese mediche congrue: € 50,00, per un totale di € 808,43 incrementati della rivalutazione monetaria dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo (cfr. SS. UU, n. 1712/1995) e degli interessi legali decorrenti dalla data del fatto.
Quanto, poi, alla domanda di personalizzazione del danno biologico permanente, essa deve sempre trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali, anomale, ulteriori e del tutto peculiari rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione (cfr. ex plurimis Cass., III n.
5984/2025), da allegarsi e provarsi da parte del soggetto danneggiato. Onere che, nella fattispecie in esame, non risulta essere stato assolto neppure in punto di pag. 6/8 allegazione da nessuna delle parti attrici, con conseguente esclusione per ciascuno della voce di “personalizzazione massima.
La regolamentazione delle spese processuali, nella misura precisata in dispositivo ed alla stregua dei parametri prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della controversia, in ragione della non complessità della vicenda e della contumacia della convenuta, è infine affidata al principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 Pt_2
e nei confronti della in
[...] Parte_3 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., la accoglie e, per l'effetto, condanna la convenuta, in persona del Presidente rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , della somma di € 7.133,14 a Parte_1 titolo di risarcimento dei danni materiali conseguiti al veicolo di sua proprietà, oltre interessi legali dalla data del pagamento delle fatture e sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento della ulteriore somma di € 1.880,99, incrementata della rivalutazione monetaria dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, a titolo di danno biologico;
condanna altresì la , in persona del Presidente p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di € 1.681,99, Parte_3 incrementata della rivalutazione monetaria dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo ed in favore di della somma Parte_2
di € 808,43 incrementata della rivalutazione monetaria dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
condanna infine la convenuta, in persona del Presidente p.t., alla rifusione in favore degli attori in solido delle spese processuali, liquidate nella complessiva pag. 7/8 somma di € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per quella introduttiva, € 840,00 per quella di istruttoria e di trattazione ed € 851,00 per quella decisionale), aumentata del 60%, ai sensi dell'art. 4, co. 2 D.M. n.
147/2022, ad € 4.064,00, oltre ad € 237,00 a titolo di esborsi e al rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Palmiro Nicola NETTIS, dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., come liquidate nel decreto del 19.11.2025.
Così deciso in Matera il 17.12.2025
Il Giudice
AL LA AT
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