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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/12/2025, n. 9535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9535 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16866 R.G. per l'anno 2025
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Pasquale Guastafierro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Boscoreale (NA), Piazza Pace n.20;
- opponente
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313)
- opposto
OGGETTO: Opposizione ad ATP per indennità di accompagnamento e requisito di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.07.2025 la sig.ra dopo tempestivo Parte_1 dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare
1 la sussistenza del requisito sanitario previsto ex lege per l'indennità di accompagnamento nonché per la disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92.
Pertanto, ha concluso chiedendo di dichiarare il riconoscimento in favore della ricorrente all'indennità di accompagnamento, nonché del requisito di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92, a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa stabilita nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso CP_1 ricorso nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per l'inammissibilità del ricorso ed in via gradata per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. , poiché: Persona_2
- ha valutato erroneamente la gravità delle deficienze fisiche della sig.ra
[...]
Pt_1
- ha redatto l'elaborato peritale a distanza di oltre sei mesi dalle operazioni peritali.
- dalle diverse visite emerge che la Sig è affetta da demenza senile in grave Pt_1 decadimento cognitivo;
- la valutazione del CTU non trova riscontro nella documentazione medica prodotta.
- il CTP dott.ssa ha evidenziato che l'esame obiettivo nella perizia non Per_3 era corrispondente allo stato effettivo della sig.ra riscontrato durante le Pt_1 operazioni peritali anche dai rispettivi CCTTPP.
Le contestazioni sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal
CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere il requisito sanitario di cui alle prestazioni in parola.
L'ausiliare nominato ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: Cerebropatia
2 cronica su base mista con iniziale declino cognitivo associato a sindrome depressiva e a disturbi del comportamento, in soggetto con meningioma calcifico in sede pterionale destra. Artrosi polidistrettuale con prevalente gonartrosi in pterionale destra. Artrosi polidistrettuale con prevalente gonartrosi in soggetto con
Obesità di I Classe. Cardiopatia sclero-ischemica ed ipertensiva in compenso emodinamico. Ipoacusia mista bilaterale. Incontinenza sfinterica.
Il CTU ha precisato che: “La Cerebropatia cronica è caratterizzata dalla presenza di una sintomatologia depressiva, associata a turbe comportamentali (in particolare, sono stati segnalati disturbi della condotta alimentare, con iperfagia ed obesità secondaria) e a difficoltà mnesico-attentive e dell'orientamento temporo-spaziale, in assenza di significative ripercussioni sulle funzioni prassiche ed esecutive del soggetto. Il quadro clinico che ne consegue è proprio di una condizione di deterioramento cognitivo di grado moderato, condizione piuttosto frequente in età geriatrica, la cui genesi è riconducibile a fenomeni degenerativi, propri dell'età della periziata, nonché a disturbi vascolari, da aterosclerosi dei vasi cerebrali, in relazione alla storia di ipertensione arteriosa.
La patologia è valutabile con riferimento al codice tabellare 1002 (demenza iniziale, percentuale prevista: 61-70 %). La malattia osteoarticolare è caratterizzata da rachialgie e gonalgie ricorrenti, determinate da un processo degenerativo di tipo artrosico associato a fenomeni di osteoporosi senile. Sul piano clinico ne conseguono una riduzione delle escursioni articolari, in particolare delle ginocchia, su base prevalentemente algica, la cui entità è piuttosto modesta e, quindi, del tutto priva di incidenza sulla capacità deambulatoria del soggetto. In considerazione dell'impegno articolare riscontrato, la patologia rientra nelle previsioni del codice tabellare 7218, (“Rigidità di ginocchio”, per la quale è previsto un tasso fisso del 35
%). La patologia cardiaca, sulla base degli elementi rilevati, è da ritenere ben tabellata dal codice 6442: Cardiopatia moderata in II Classe NYHA (che prevede l'attribuzione di un tasso invalidante compreso tra il 41 e il 50%). Si tratta di una condizione caratterizzata da una sofferenza cardiaca riconducibile alla presenza di valori pressori elevati ed a fenomeni sclerotici a carico delle pareti cardiache, con fenomeni di fibrosclerosi a carico degli apparati valvolari mitralico ed aortico. Il quadro attuale è caratterizzato da una situazione di compenso. In tal senso risulta
3 che l'esame clinico è negativo per dispnea tosse ed angor;
le basi polmonari sono libere e normoespansibili con gli atti del respiro;
l'azione cardiaca è ritmica;
non sono documentate alterazioni volumetriche e/o cinetiche delle camere ventricolari.
Pertanto, sulla base di tali elementi, la patologia è ascrivibile ad una seconda classe funzionale NYHA. E' risultata, inoltre, un' ipoacusia mista bilaterale, con incidenza
(non grave) sulle capacità relazionali. Ciò, in relazione a un deficit acustico che è pari a 110 decibel a destra e 150 a sinistra (valutabile, secondo le indicazioni del codice tabellare 4005, in misura del 13,5%). Infine, la perizianda è affetta da un'Incontinenza sfinterica urinaria. La patologia, in assenza di un preciso riferimento tabellare, è da valutare con riferimento analogico-funzionale al codice tabellare 6203, che attribuisce alla cistite cronica - patologia che negli anziani frequentemente si accompagna a disturbi della continenza urinaria - una percentuale compresa tra l'11 e il 20%. Di minore rilievo clinico sono da ritenersi le ulteriori malattie riscontrate, scarsamente incidenti sulla validità del soggetto nelle attività della vita quotidiana”.
Pertanto ha concluso che le patologie di cui risulta affetta la ricorrente non realizzino elementi medico-legali sufficienti per il riconoscimento del diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento ed inoltre che non sussistono i requisiti per il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92.
Quanto all'attività di un presunto CTP , nella persona della dott.ssa Persona_4
si osserva:
[...] all'udienza del 23.10.2024 si è assegnato termine di 6 giorni per la nomina di CTP che è termine decadenziale ai sensi dell'art. 145 disp. att. cp.c. secondo cui:
Per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza il termine previsto dall'articolo 201 del codice non deve superare i giorni sei.
Ne deriva che la nomina del CTP avvenuta con istanza depositata il 6.11.2024 è tardiva, il che rende inutilizzabile il parere legale della dott.ssa nella Per_3 veste di ctp e illegittima la sua partecipazione alle operazioni peritali.
Se anche per assurdo si volesse ammettere il suo ruolo di ctp, può porsi mente alle sue osservazioni alle bozze in cui si legge “.. alla luce della documentazione clinica in atti ed in particolare ponendo attenzione alla visita geriatrica espletata presso l'Asl Na1 dis. 26 il 22 aprile 2024 dalla p. (e dal dr non riportata nell'elenco della
4 documentazione agli atti) dalla quale si evidenzia un quadro clinico psichico molto diverso da quello relazionato in ATP. Indubbiamente la era curata nella Pt_1 persona e nell'abbigliamento ma questo dato è di scarsa importanza se c'è una famiglia affettuosa che ti segue. Durante il colloquio, sebbene la p. si mostrasse collaborante, le sue risposte evidenziavano un marcato disorientamento temporo spaziale e un grave deficit della memoria, in particolare a breve termine. Se si parte dal quadro clinico relazionato dal collega ne consegue che gli indici di Per_2 autonomia ADL ed IADL sembrano rientrare quasi nell'autosufficienza ma conoscendo l'esatta condizione mentale della sig. si chiede al collega, ove Pt_1 possibile, di reinvitare la periziata per sottoporla ad un MMSE (Mini Mental State
Examination) che è fra gli strumenti più proposti per la valutazione dello stato cognitivo in quanto richiede poco tempo (massimo 10 minuti). Al MMSE effettuato in data 22.04.24 la sig riporta un punteggio di 12/30, indice di una grave Pt_1 compromissione delle abilità cognitive per cui mal si comprende perché il dr.
non ne abbia tenuto conto e nell'eventualità che tale test gli sembrasse Per_2 dubbio perché non l'ha ripetuto?
La demenza di cui è affetta la sig. integra completamente i requisiti Parte_1 richiesti per l'indennità di accompagnamento in quanto necessita di assistenza continua nel compiere gli atti quotidiani della vita (L:18/80) con uno svantaggio sociale per il quale può essere riconosciuta portatrice di handicap con la connotazione di gravità (L.104/92 comma 3)”.
L'ausiliare ha risposto a tali osservazioni, evidenziando :
“In primo luogo, si concorda con la dott.ssa sul fatto che la cura della Per_3 persona e dell'abbigliamento può derivare da un adeguato supporto assistenziale familiare, anche in presenza di patologie psichiatriche importanti, per cui, non ha valore determinante nella valutazione di un paziente affetto da demenza.
Tuttavia, si ritiene che, seguendo una corretta criteriologia medico-legale, il Ctu debba necessariamente rilevare e descrivere nell'elaborato peritale, in maniera accurata e completa, tutta l'obiettività clinica presente al momento della visita, in quanto i vari elementi semeiologici concorrono, seppure in misura diversa, insieme al dato documentale, alla valutazione del caso, ai fini del giudizio complessivo.
5 Pertanto, è del tutto evidente come l'aspetto fisico della perizianda non abbia avuto alcun rilievo nella valutazione del suo stato cognitivo che è emerso in maniera evidente nel corso dell'accesso peritale, laddove è risultata una buona comprensione verbale, eloquio a contenuto informativo valido;
adeguate capacità di critica e di giudizio, essendo il pensiero corretto, lucido e congruo, con ideazione ben aderente ai piani di realtà; corretto l'orientamento temporo-spaziale e rispetto alla propria persona. Le difficoltà evidenziate, difatti, riguardano esclusivamente la memoria e i processi attentivi, con deficit, tuttavia, piuttosto modesti, con lieve rallentamento ideativo e mnesico che non appare in grado di compromettere l'autonomia personale della perizianda. Dunque, diversamente da quanto sostenuto, non è risultato un “marcato disorientamento temporo-spaziale e un grave deficit della memoria”, per cui non è stato necessario procedere ad ulteriori approfondimenti, come richiesto dalla dottoressa , peraltro Per_3 mediante accertamenti caratterizzati da una soggettività che li rende poco adeguati alla natura dell'accertamento in corso.
A tale riguardo, si sottolinea come le considerazioni espresse dal Ctu sul deficit cognitivo trovano conferma negli accertamenti strumentali esibiti in atti, anche nell'ultima Tac del cranio, effettuata in data 8.03.2024, dalla quale risulta una modica sofferenza vascolare cronica in assenza di segni di atrofia corticale, caratteristici della demenza, essendo il sistema ventricolare di regolare ampiezza, così come gli spazi subaracnoidei della volta e della base cranica.
Infine, per quanto attiene alle certificazioni geriatriche, richiamate dall'avvocato
Guastafierro, si rileva come in tali documenti, vengano riportati valori di MMSE,
ADL e di IADL scarsamente significativi, in mancanza delle relative tabelle e, quindi, senza che sia precisato quali siano le attività il cui svolgimento sarebbe compromesso. Peraltro, si tratta di test che hanno valore diagnostico puramente orientativo, in particolare, il Mini-Mental State Examination, o MMSE è, infatti, uno strumento di screening nell'indagine di soggetti con demenza e con sindromi neuropsicologiche di varia natura ed ha, pertanto, valore solo indicativo.
6 Tenuto conto di tali elementi e, soprattutto del fatto che le conclusioni riportate nelle suddette relazioni non trovino conferma nell'obiettività clinica rilevata durante il consulto peritale, lo scrivente non le condivide.
Sembra evidente , dunque , che i rilievi della dott.ssa lungi dal confutare Per_3
l'evidenza dell'esame obiettivo solo totalmente privi di riferimenti scientifici e totalmente autoreferenziali come espresso nella locuzione “… ma conoscendo l'esatta condizione mentale della sig. si chiede al collega…” . Pt_1
La loro approssimazione e genericità non li fanno assurgere neanche al “dissenso diagnostico” poiché nulla vi è di scientifico in grado di intaccare l'operato dell'ausiliare dott. . Persona_2
Men che meno può valere l'” ennesima ed ulteriore certificazione sanitaria in quanto la sig.ra si era sottoposta a visita specialistica presso l'Azienda Pt_1
Ospedaliera Cardarelli di Napoli. Sul punto si precisa che tale certificazione non attestava un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente ma anzi confermava il grave quadro patologico della ricorrente come attestato dai numerosi accertamenti sanitari effettuati nel corso degli anni presso l'Unità Operativa
Assistenza Anziani del Distretto Sanitario 26 ASL Napoli 1 Centro ed allegati agli atti del fascicolo di parte (cfr. doc. 3-4).
Del resto tale affermazione smentisce proprio il rilievo, anch'esso del tutto carente di portata scientifica, secondo cui la relazione peritale non sarebbe attendibile perché redatta sei mesi dopo la visita. Se non vi è stato aggravamento, come sostiene parte attrice, non si vede che tipo di censura possa essere questa. Il CTU aveva un termine per il deposito della relazione peritale ed ha dato una data di accesso, termini entrambi rispettati.
Se non vi è stato aggravamento resta il vizio di impostazione delle censure che pretendono di sovvertire le conclusioni del CTU in base alla documentazione medica a disposizione, trascurando completamente l'operato del CTU, il cui ruolo è attivo, professionale e non certamente di recepimento passivo di quanto scritto nelle certificazioni.
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in
7 sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, lì 26.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16866 R.G. per l'anno 2025
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Pasquale Guastafierro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Boscoreale (NA), Piazza Pace n.20;
- opponente
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313)
- opposto
OGGETTO: Opposizione ad ATP per indennità di accompagnamento e requisito di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.07.2025 la sig.ra dopo tempestivo Parte_1 dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare
1 la sussistenza del requisito sanitario previsto ex lege per l'indennità di accompagnamento nonché per la disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92.
Pertanto, ha concluso chiedendo di dichiarare il riconoscimento in favore della ricorrente all'indennità di accompagnamento, nonché del requisito di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92, a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa stabilita nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso CP_1 ricorso nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per l'inammissibilità del ricorso ed in via gradata per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. , poiché: Persona_2
- ha valutato erroneamente la gravità delle deficienze fisiche della sig.ra
[...]
Pt_1
- ha redatto l'elaborato peritale a distanza di oltre sei mesi dalle operazioni peritali.
- dalle diverse visite emerge che la Sig è affetta da demenza senile in grave Pt_1 decadimento cognitivo;
- la valutazione del CTU non trova riscontro nella documentazione medica prodotta.
- il CTP dott.ssa ha evidenziato che l'esame obiettivo nella perizia non Per_3 era corrispondente allo stato effettivo della sig.ra riscontrato durante le Pt_1 operazioni peritali anche dai rispettivi CCTTPP.
Le contestazioni sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal
CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere il requisito sanitario di cui alle prestazioni in parola.
L'ausiliare nominato ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: Cerebropatia
2 cronica su base mista con iniziale declino cognitivo associato a sindrome depressiva e a disturbi del comportamento, in soggetto con meningioma calcifico in sede pterionale destra. Artrosi polidistrettuale con prevalente gonartrosi in pterionale destra. Artrosi polidistrettuale con prevalente gonartrosi in soggetto con
Obesità di I Classe. Cardiopatia sclero-ischemica ed ipertensiva in compenso emodinamico. Ipoacusia mista bilaterale. Incontinenza sfinterica.
Il CTU ha precisato che: “La Cerebropatia cronica è caratterizzata dalla presenza di una sintomatologia depressiva, associata a turbe comportamentali (in particolare, sono stati segnalati disturbi della condotta alimentare, con iperfagia ed obesità secondaria) e a difficoltà mnesico-attentive e dell'orientamento temporo-spaziale, in assenza di significative ripercussioni sulle funzioni prassiche ed esecutive del soggetto. Il quadro clinico che ne consegue è proprio di una condizione di deterioramento cognitivo di grado moderato, condizione piuttosto frequente in età geriatrica, la cui genesi è riconducibile a fenomeni degenerativi, propri dell'età della periziata, nonché a disturbi vascolari, da aterosclerosi dei vasi cerebrali, in relazione alla storia di ipertensione arteriosa.
La patologia è valutabile con riferimento al codice tabellare 1002 (demenza iniziale, percentuale prevista: 61-70 %). La malattia osteoarticolare è caratterizzata da rachialgie e gonalgie ricorrenti, determinate da un processo degenerativo di tipo artrosico associato a fenomeni di osteoporosi senile. Sul piano clinico ne conseguono una riduzione delle escursioni articolari, in particolare delle ginocchia, su base prevalentemente algica, la cui entità è piuttosto modesta e, quindi, del tutto priva di incidenza sulla capacità deambulatoria del soggetto. In considerazione dell'impegno articolare riscontrato, la patologia rientra nelle previsioni del codice tabellare 7218, (“Rigidità di ginocchio”, per la quale è previsto un tasso fisso del 35
%). La patologia cardiaca, sulla base degli elementi rilevati, è da ritenere ben tabellata dal codice 6442: Cardiopatia moderata in II Classe NYHA (che prevede l'attribuzione di un tasso invalidante compreso tra il 41 e il 50%). Si tratta di una condizione caratterizzata da una sofferenza cardiaca riconducibile alla presenza di valori pressori elevati ed a fenomeni sclerotici a carico delle pareti cardiache, con fenomeni di fibrosclerosi a carico degli apparati valvolari mitralico ed aortico. Il quadro attuale è caratterizzato da una situazione di compenso. In tal senso risulta
3 che l'esame clinico è negativo per dispnea tosse ed angor;
le basi polmonari sono libere e normoespansibili con gli atti del respiro;
l'azione cardiaca è ritmica;
non sono documentate alterazioni volumetriche e/o cinetiche delle camere ventricolari.
Pertanto, sulla base di tali elementi, la patologia è ascrivibile ad una seconda classe funzionale NYHA. E' risultata, inoltre, un' ipoacusia mista bilaterale, con incidenza
(non grave) sulle capacità relazionali. Ciò, in relazione a un deficit acustico che è pari a 110 decibel a destra e 150 a sinistra (valutabile, secondo le indicazioni del codice tabellare 4005, in misura del 13,5%). Infine, la perizianda è affetta da un'Incontinenza sfinterica urinaria. La patologia, in assenza di un preciso riferimento tabellare, è da valutare con riferimento analogico-funzionale al codice tabellare 6203, che attribuisce alla cistite cronica - patologia che negli anziani frequentemente si accompagna a disturbi della continenza urinaria - una percentuale compresa tra l'11 e il 20%. Di minore rilievo clinico sono da ritenersi le ulteriori malattie riscontrate, scarsamente incidenti sulla validità del soggetto nelle attività della vita quotidiana”.
Pertanto ha concluso che le patologie di cui risulta affetta la ricorrente non realizzino elementi medico-legali sufficienti per il riconoscimento del diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento ed inoltre che non sussistono i requisiti per il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92.
Quanto all'attività di un presunto CTP , nella persona della dott.ssa Persona_4
si osserva:
[...] all'udienza del 23.10.2024 si è assegnato termine di 6 giorni per la nomina di CTP che è termine decadenziale ai sensi dell'art. 145 disp. att. cp.c. secondo cui:
Per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza il termine previsto dall'articolo 201 del codice non deve superare i giorni sei.
Ne deriva che la nomina del CTP avvenuta con istanza depositata il 6.11.2024 è tardiva, il che rende inutilizzabile il parere legale della dott.ssa nella Per_3 veste di ctp e illegittima la sua partecipazione alle operazioni peritali.
Se anche per assurdo si volesse ammettere il suo ruolo di ctp, può porsi mente alle sue osservazioni alle bozze in cui si legge “.. alla luce della documentazione clinica in atti ed in particolare ponendo attenzione alla visita geriatrica espletata presso l'Asl Na1 dis. 26 il 22 aprile 2024 dalla p. (e dal dr non riportata nell'elenco della
4 documentazione agli atti) dalla quale si evidenzia un quadro clinico psichico molto diverso da quello relazionato in ATP. Indubbiamente la era curata nella Pt_1 persona e nell'abbigliamento ma questo dato è di scarsa importanza se c'è una famiglia affettuosa che ti segue. Durante il colloquio, sebbene la p. si mostrasse collaborante, le sue risposte evidenziavano un marcato disorientamento temporo spaziale e un grave deficit della memoria, in particolare a breve termine. Se si parte dal quadro clinico relazionato dal collega ne consegue che gli indici di Per_2 autonomia ADL ed IADL sembrano rientrare quasi nell'autosufficienza ma conoscendo l'esatta condizione mentale della sig. si chiede al collega, ove Pt_1 possibile, di reinvitare la periziata per sottoporla ad un MMSE (Mini Mental State
Examination) che è fra gli strumenti più proposti per la valutazione dello stato cognitivo in quanto richiede poco tempo (massimo 10 minuti). Al MMSE effettuato in data 22.04.24 la sig riporta un punteggio di 12/30, indice di una grave Pt_1 compromissione delle abilità cognitive per cui mal si comprende perché il dr.
non ne abbia tenuto conto e nell'eventualità che tale test gli sembrasse Per_2 dubbio perché non l'ha ripetuto?
La demenza di cui è affetta la sig. integra completamente i requisiti Parte_1 richiesti per l'indennità di accompagnamento in quanto necessita di assistenza continua nel compiere gli atti quotidiani della vita (L:18/80) con uno svantaggio sociale per il quale può essere riconosciuta portatrice di handicap con la connotazione di gravità (L.104/92 comma 3)”.
L'ausiliare ha risposto a tali osservazioni, evidenziando :
“In primo luogo, si concorda con la dott.ssa sul fatto che la cura della Per_3 persona e dell'abbigliamento può derivare da un adeguato supporto assistenziale familiare, anche in presenza di patologie psichiatriche importanti, per cui, non ha valore determinante nella valutazione di un paziente affetto da demenza.
Tuttavia, si ritiene che, seguendo una corretta criteriologia medico-legale, il Ctu debba necessariamente rilevare e descrivere nell'elaborato peritale, in maniera accurata e completa, tutta l'obiettività clinica presente al momento della visita, in quanto i vari elementi semeiologici concorrono, seppure in misura diversa, insieme al dato documentale, alla valutazione del caso, ai fini del giudizio complessivo.
5 Pertanto, è del tutto evidente come l'aspetto fisico della perizianda non abbia avuto alcun rilievo nella valutazione del suo stato cognitivo che è emerso in maniera evidente nel corso dell'accesso peritale, laddove è risultata una buona comprensione verbale, eloquio a contenuto informativo valido;
adeguate capacità di critica e di giudizio, essendo il pensiero corretto, lucido e congruo, con ideazione ben aderente ai piani di realtà; corretto l'orientamento temporo-spaziale e rispetto alla propria persona. Le difficoltà evidenziate, difatti, riguardano esclusivamente la memoria e i processi attentivi, con deficit, tuttavia, piuttosto modesti, con lieve rallentamento ideativo e mnesico che non appare in grado di compromettere l'autonomia personale della perizianda. Dunque, diversamente da quanto sostenuto, non è risultato un “marcato disorientamento temporo-spaziale e un grave deficit della memoria”, per cui non è stato necessario procedere ad ulteriori approfondimenti, come richiesto dalla dottoressa , peraltro Per_3 mediante accertamenti caratterizzati da una soggettività che li rende poco adeguati alla natura dell'accertamento in corso.
A tale riguardo, si sottolinea come le considerazioni espresse dal Ctu sul deficit cognitivo trovano conferma negli accertamenti strumentali esibiti in atti, anche nell'ultima Tac del cranio, effettuata in data 8.03.2024, dalla quale risulta una modica sofferenza vascolare cronica in assenza di segni di atrofia corticale, caratteristici della demenza, essendo il sistema ventricolare di regolare ampiezza, così come gli spazi subaracnoidei della volta e della base cranica.
Infine, per quanto attiene alle certificazioni geriatriche, richiamate dall'avvocato
Guastafierro, si rileva come in tali documenti, vengano riportati valori di MMSE,
ADL e di IADL scarsamente significativi, in mancanza delle relative tabelle e, quindi, senza che sia precisato quali siano le attività il cui svolgimento sarebbe compromesso. Peraltro, si tratta di test che hanno valore diagnostico puramente orientativo, in particolare, il Mini-Mental State Examination, o MMSE è, infatti, uno strumento di screening nell'indagine di soggetti con demenza e con sindromi neuropsicologiche di varia natura ed ha, pertanto, valore solo indicativo.
6 Tenuto conto di tali elementi e, soprattutto del fatto che le conclusioni riportate nelle suddette relazioni non trovino conferma nell'obiettività clinica rilevata durante il consulto peritale, lo scrivente non le condivide.
Sembra evidente , dunque , che i rilievi della dott.ssa lungi dal confutare Per_3
l'evidenza dell'esame obiettivo solo totalmente privi di riferimenti scientifici e totalmente autoreferenziali come espresso nella locuzione “… ma conoscendo l'esatta condizione mentale della sig. si chiede al collega…” . Pt_1
La loro approssimazione e genericità non li fanno assurgere neanche al “dissenso diagnostico” poiché nulla vi è di scientifico in grado di intaccare l'operato dell'ausiliare dott. . Persona_2
Men che meno può valere l'” ennesima ed ulteriore certificazione sanitaria in quanto la sig.ra si era sottoposta a visita specialistica presso l'Azienda Pt_1
Ospedaliera Cardarelli di Napoli. Sul punto si precisa che tale certificazione non attestava un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente ma anzi confermava il grave quadro patologico della ricorrente come attestato dai numerosi accertamenti sanitari effettuati nel corso degli anni presso l'Unità Operativa
Assistenza Anziani del Distretto Sanitario 26 ASL Napoli 1 Centro ed allegati agli atti del fascicolo di parte (cfr. doc. 3-4).
Del resto tale affermazione smentisce proprio il rilievo, anch'esso del tutto carente di portata scientifica, secondo cui la relazione peritale non sarebbe attendibile perché redatta sei mesi dopo la visita. Se non vi è stato aggravamento, come sostiene parte attrice, non si vede che tipo di censura possa essere questa. Il CTU aveva un termine per il deposito della relazione peritale ed ha dato una data di accesso, termini entrambi rispettati.
Se non vi è stato aggravamento resta il vizio di impostazione delle censure che pretendono di sovvertire le conclusioni del CTU in base alla documentazione medica a disposizione, trascurando completamente l'operato del CTU, il cui ruolo è attivo, professionale e non certamente di recepimento passivo di quanto scritto nelle certificazioni.
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in
7 sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, lì 26.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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