TAR Bari, sez. U, sentenza 09/02/2026, n. 176
TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 19 Legge n. 241/90 – Eccesso di potere – Illogicità ed irragionevolezza manifesta – Perplessità

    Il Collegio ritiene la censura fondata, poiché la documentazione in atti non prova la violazione dell'altezza minima del soffitto. Viene evidenziato un difetto di istruttoria e di motivazione da parte dell'Amministrazione. La consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio civile ha accertato un'altezza interna compresa tra 2,64 e 2,69 metri, inferiore al minimo di 2,70 metri previsto dal D.M. 5.7.1975, ma rientrante nei limiti di tolleranza del 2% previsti dall'art. 34-bis del DPR 380/2001 e dall'art. 34, comma 2-ter, del decreto-legge n. 70/2011. Pertanto, non sussiste violazione dell'altezza minima. L'Amministrazione non ha svolto un'istruttoria adeguata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. U, sentenza 09/02/2026, n. 176
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 176
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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