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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TT NN, Presidente
BL NZ, AT
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 468/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_2 CF_Difensore_2 - CF_Difensore_3
elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_3 CF_Difensore_2 - CF_Difensore_4
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Courbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011401749/2024 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1149/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Direzione Provinciale di Latina – Ufficio Controlli ha emesso l'avviso di accertamento n.
TKF011401749/2024 per l'anno 2018 nei confronti delle ricorrenti, notificato via PEC il 29 gennaio 2025, con cui è stato accertato il reddito IRPEF comprensivo di addizionale regionale e comunale pari a euro
17329,00, interessi per euro 3860,81 e spese di notifica per euro 8,75.
Il predetto importo è stato determinato a seguito dell'avviso di accertamento TKF021401746/2024, impugnato con separato ricorso di cui al n. R.G. 251/2025, con cui è stato individuato per l'anno in questione un maggiore importo dell'IRAP a carico della società in nome colelttivo Ricorrente_1 e Ricorrente_1, ai sensi dell'art. 5 bis del D. Lgs. n. 446/97.
Le interessate hanno impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe deducendo i seguenti motivi:
1) Tardività della notifica dell'avviso di accertamento in violazione del primo comma dell'art. 43 del DPR
600 /73, il cui termine, a pena di decadenza, sarebbe scaduto il 31 dicembre 2024;
2) Violazione e falsa applicazione del terzo comma dell'art.
6-bis e 7, comma 1, della legge 212/2000, in quanto la procedura di accertamento sarebbe stata preceduta da un invito da parte dell'Agenzia delle Entrate inviato alla società Ricorrente_1 e Ricorrente_1 snc, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 218/1997, a mezzo pec del 29.3.2022, con protocollo dell'Agenzia delle Entrate: “INVITO I00162/22 A.I. 2018 [ENTRATEAGEDP-LT REGISTRO-
UFFICIALE 4282729-03-2022][211972901205050321”. Per cui, in base all'art. 7 del D.L. n. 39 del 29 marzo
2024, la proroga non sarebbe applicabile;
3) L'imposta sul valore aggiunto non sarebbe dovuta, e così gli oneri accessori, essendo stata regolarizzata dalla cessionaria Società_2 spa ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.lgs. 471/1997. Poiché era stato nominato il custode giudiziario, in base all'ordinanza della Corte di cassazione n. 8383 /2023
l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato al Custode Giudiziario relativamente al periodo d'imposta in cui il medesimo ha operato. Sussisterebbe (secondo le sentenze 6111/2019 e 29487/2011) la responsabilità in solido tra l'organo giudiziario nominato e l'imprenditore. Tuttavia l'atto non sarebbe stato notificato al custode giudiziario, e sarebbe quindi nullo;
4) L'imponibile ai fini Irap si baserebbe sulla erronea interpretazione della percezione dei canoni di locazione, che sarebbero stati sottratti alla società accertata, durante la gestione dell'amministratore giudiziario, e resi dopo il 2018.
Poichè la gestione sarebbe stata affidata al custode giudiziario, la ricorrente non avrebbe avuto contezza né disponibilità degli imponibili formati dai canoni di locazione imputati.
La stessa non sarebbe stata a conoscenza della prosecuzione dei contratti di locazione, per tale ragione la dichiarazione annuale relativa al periodo gestito dal custode giudiziario, sarebbe spettata a quest'ultimo.
Ove non sia stato dimostrato che l'imprenditore esecutato abbia accumulato i ricavi indicate dall'Agenzia delle Entrate, egli non ne dovrebbe rispondere. L'omessa notificazione di questo avviso di accertamento al custode, renderebbe nullo il procedimento contestato. L'imposta sul valore aggiunto gestita dall'amministratore giudiziario sarebbe stata versata dalla Società_2 quale cessionario, per cui dovrebbe essere manlevata dalla società Ricorrente_1. Inoltre, al custode giudiziario spetterebbe ogni adempimento anche finanziario, che non potrebbe ricadere sugli istanti.
L'imposta, le sanzioni ed interessi, di cui a pagina 8 di 19 non avrebbero fondatezza, poiché l'iva sarebbe stata comunque versata all'Erario.
L'agenzia delle Entrate di Latina (anche AdE) si è costituita in giudizio e, facendo rinvio alla memoria già prodotta per il connesso ricorso n. RG 251/2025, ha eccepito la infondatezza della impugnazione.
All'udienza del 19 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Direzione Provinciale di Latina – Ufficio Controlli ha emesso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe per l'anno 2018 nei confronti delle ricorrenti, con cui ha individuato come dovuto un maggiore importo ai fini
IRPEF. L'accertamento in contestazione ha origine da alcune operazioni commerciali svolte dalla società Ricorrente_1 e Ricorrente_1 in qualità di cedente/ prestatore nei confronti della società Società_2.R.L. che non avrebbero trovato riscontro nelle dichiarazioni presentate ai fini IRAP, e IRPEF riguardo ai soci. All'esito delle verifiche è risultato che la società Società_2 nel 2018 avesse contabilizzato e dedotto canoni mensili per € 18.429,66 percepiti dalla Ricorrente_1 e Ricorrente_1 per un totale di € 221.155,92 che secondo l'AdE hanno costituito maggiori ricavi non dichiarati.
L'AdE rappresenta che, avendo il cessionario proceduto alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/1997 tramite auto-fatturazione e versamento con F24, non sussistevano i presupposti per procedere al recupero dell'IVA. L'amministrazione, non condividendo le osservazioni svolte dalla società Ricorrente_1 e Ricorrente_1 nel corso del procedimento ha emesso l'avviso di accertamento TKF021401746/2024, che è stato impugnato con ricorso di cui al n. RG 251/2025, in trattazione alla medesima udienza odierna.
Ciò premesso, le ricorrenti ribadiscono le censure già esposte nel ricorso n. RG 251/2025, osservando con il primo motivo che l'imposta sul valore aggiunto non sarebbe dovuta in quanto regolarizzata a favore dell'Erario dalla cessionaria LIDL ITALIA SRL, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.lgs. n. 471/97.
La censura appare fuori fuoco, in quanto secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, espresso con ordinanza n. 37610 del 22 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 26 del TUIR, “il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile sottoposto a pignoramento concorre alla formazione del reddito del debitore esecutato fino alla vendita coattiva, indipendentemente dalla percezione dei frutti”.
Pertanto anche se, nel periodo accertato (2018), i canoni siano stati incassati dal custode giudiziario, spettava, comunque, al debitore esecutato dichiarare il reddito fondiario, in quanto titolare del diritto di proprietà.
Con il secondo motivo si deduce la tardività della notifica dell'avviso di accertamento avvenuta via Pec in data 29 gennaio 2025, per effetto del combinato disposto di cui agli artt.
6-bis e 7 della Legge n. 212/2000.
In proposito si osserva che lo schema d'atto n. TKF021401746/2024 è stato notificato a mezzo Pec in data
8 novembre 2024 all'indirizzo necciericci@legalmail.it. Poiché il termine per presentare osservazioni scadeva in data successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, l'Amministrazione si è avvalsa della proroga del termine di decadenza di 120 giorni per la notifica dell'accertamento, previsto dall'art.
6-bis terzo comma della Legge n. 212/2000.
In senso contrario non valgono le deduzioni di parte ricorrente -ribadite nel corso della udienza- secondo cui, atteso il pregresso invito da parte dell'Agenzia delle Entrate inviato a mezzo pec del 29.3.2022 alla società Ricorrente_1 e Ricorrente_1 snc, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 218/1997, non sarebbe applicabile la proroga di cui al citato art. 6 bis, in base a quanto previsto dall'art. 7 del D.L. n. 39 del 29 marzo 2024.
Ciò in quanto l'invito a cui fa riferimento parte ricorrente non risulta formulato ex art. 65 del d.lgs. n. 218/1997, che si riferisce all'accertamento con adesione, ma ai sensi degli artt. 51 del d.P.R. 633/1972 e 32 del d.P.R,
600/1973, per cui non sussistono i presupposti per derogare alla proroga prevista dall'art.
6-bis terzo comma della Legge n. 212/2000, che (trattandosi di fattispecie derogatoria) è soggetta a criteri di stretta interpretazione letterale.
Tornando al merito della questione, i canoni di locazione incassati dalla procedura rappresentano reddito da fabbricati del debitore persona fisica o reddito di impresa del debitore che esercita attività di impresa ed in quanto tali devono essere sottoposti a tassazione nella denuncia dei redditi degli esecutati, così come previsto dalla risoluzione n. 158/E dell'11 novembre 2005 e dalla risoluzione n. 120/E del 1 giugno 2007, in tema di obblighi contabili e dichiarativi per le imposte sul reddito, nonché, eventualmente, a quelli imposti ai fini IRAP, per cui anche il quarto motivo deve essere disatteso.
Sul tema si è espressa anche la Cassazione con sentenza n. 20764 del 25 settembre 2006 secondo cui “in tema d'imposte sui redditi, il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile sottoposto a pignoramento concorre alla formazione del reddito del debitore esecutato, indipendentemente dalla percezione dei canoni… [che] appartengono, come l'immobile, fino alla vendita coattiva, al debitore esecutato, cui sarà restituito l'eventuale residuo del ricavato della vendita e delle rendite maturate”.
Considerando il profilo operativo della questione il custode deve limitarsi a dare comunicazione all'esecutato dell'ammontare annuale dei canoni incassati dalla procedura o di eventuali inadempimenti dei locatari.
In relazione al terzo motivo, deve convenirsi con quanto eccepito dalla difesa dell'AdE -anche nel corso della pubblica udienza- secondo cui dall'avviso impugnato non si evince alcuna contestazione in ordine al mancato pagamento dell'IVA, essendo stato invece precisato negli atti contestati che: “...il cessionario (Società_2 n.d.r.) procedeva alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. 471/97 tramite auto-fatturazione e versamento tramite F24, non sussistono i presupposti per procedere al recupero dell'imposta sul valore aggiunto”.
In effetti sono state contestate le sanzioni per infedele registrazione di fatture emesse e infedele dichiarazione
IVA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6, comma 1, 4 e 5 del decreto legislativo n. 471/1997, in quanto a fronte dei pagamenti dei canoni di locazione relativamente all'immobile sottoposto a procedura di pignoramento, la Società_2.R.L. non aveva ricevuto fattura dalla società ricorrente, né dal custode giudiziario. Tuttavia l'imposta sul valore aggiunto non risulta dovuta perché la Società_2.R.L. -come anticipato- aveva provveduto alla regolarizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 471/1997, con il versamento dell'IVA per l'importo complessivo di € 48.654,36.
Per le ragioni esposte il ricorso in esame, che si riferisce al maggiore importo IRPEF per il 2018 contestato alle ricorrenti, deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, attesa la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Compensa le spese.
Latina 19/12/2025
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TT NN, Presidente
BL NZ, AT
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 468/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_2 CF_Difensore_2 - CF_Difensore_3
elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_3 CF_Difensore_2 - CF_Difensore_4
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Courbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011401749/2024 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1149/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Direzione Provinciale di Latina – Ufficio Controlli ha emesso l'avviso di accertamento n.
TKF011401749/2024 per l'anno 2018 nei confronti delle ricorrenti, notificato via PEC il 29 gennaio 2025, con cui è stato accertato il reddito IRPEF comprensivo di addizionale regionale e comunale pari a euro
17329,00, interessi per euro 3860,81 e spese di notifica per euro 8,75.
Il predetto importo è stato determinato a seguito dell'avviso di accertamento TKF021401746/2024, impugnato con separato ricorso di cui al n. R.G. 251/2025, con cui è stato individuato per l'anno in questione un maggiore importo dell'IRAP a carico della società in nome colelttivo Ricorrente_1 e Ricorrente_1, ai sensi dell'art. 5 bis del D. Lgs. n. 446/97.
Le interessate hanno impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe deducendo i seguenti motivi:
1) Tardività della notifica dell'avviso di accertamento in violazione del primo comma dell'art. 43 del DPR
600 /73, il cui termine, a pena di decadenza, sarebbe scaduto il 31 dicembre 2024;
2) Violazione e falsa applicazione del terzo comma dell'art.
6-bis e 7, comma 1, della legge 212/2000, in quanto la procedura di accertamento sarebbe stata preceduta da un invito da parte dell'Agenzia delle Entrate inviato alla società Ricorrente_1 e Ricorrente_1 snc, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 218/1997, a mezzo pec del 29.3.2022, con protocollo dell'Agenzia delle Entrate: “INVITO I00162/22 A.I. 2018 [ENTRATEAGEDP-LT REGISTRO-
UFFICIALE 4282729-03-2022][211972901205050321”. Per cui, in base all'art. 7 del D.L. n. 39 del 29 marzo
2024, la proroga non sarebbe applicabile;
3) L'imposta sul valore aggiunto non sarebbe dovuta, e così gli oneri accessori, essendo stata regolarizzata dalla cessionaria Società_2 spa ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.lgs. 471/1997. Poiché era stato nominato il custode giudiziario, in base all'ordinanza della Corte di cassazione n. 8383 /2023
l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato al Custode Giudiziario relativamente al periodo d'imposta in cui il medesimo ha operato. Sussisterebbe (secondo le sentenze 6111/2019 e 29487/2011) la responsabilità in solido tra l'organo giudiziario nominato e l'imprenditore. Tuttavia l'atto non sarebbe stato notificato al custode giudiziario, e sarebbe quindi nullo;
4) L'imponibile ai fini Irap si baserebbe sulla erronea interpretazione della percezione dei canoni di locazione, che sarebbero stati sottratti alla società accertata, durante la gestione dell'amministratore giudiziario, e resi dopo il 2018.
Poichè la gestione sarebbe stata affidata al custode giudiziario, la ricorrente non avrebbe avuto contezza né disponibilità degli imponibili formati dai canoni di locazione imputati.
La stessa non sarebbe stata a conoscenza della prosecuzione dei contratti di locazione, per tale ragione la dichiarazione annuale relativa al periodo gestito dal custode giudiziario, sarebbe spettata a quest'ultimo.
Ove non sia stato dimostrato che l'imprenditore esecutato abbia accumulato i ricavi indicate dall'Agenzia delle Entrate, egli non ne dovrebbe rispondere. L'omessa notificazione di questo avviso di accertamento al custode, renderebbe nullo il procedimento contestato. L'imposta sul valore aggiunto gestita dall'amministratore giudiziario sarebbe stata versata dalla Società_2 quale cessionario, per cui dovrebbe essere manlevata dalla società Ricorrente_1. Inoltre, al custode giudiziario spetterebbe ogni adempimento anche finanziario, che non potrebbe ricadere sugli istanti.
L'imposta, le sanzioni ed interessi, di cui a pagina 8 di 19 non avrebbero fondatezza, poiché l'iva sarebbe stata comunque versata all'Erario.
L'agenzia delle Entrate di Latina (anche AdE) si è costituita in giudizio e, facendo rinvio alla memoria già prodotta per il connesso ricorso n. RG 251/2025, ha eccepito la infondatezza della impugnazione.
All'udienza del 19 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Direzione Provinciale di Latina – Ufficio Controlli ha emesso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe per l'anno 2018 nei confronti delle ricorrenti, con cui ha individuato come dovuto un maggiore importo ai fini
IRPEF. L'accertamento in contestazione ha origine da alcune operazioni commerciali svolte dalla società Ricorrente_1 e Ricorrente_1 in qualità di cedente/ prestatore nei confronti della società Società_2.R.L. che non avrebbero trovato riscontro nelle dichiarazioni presentate ai fini IRAP, e IRPEF riguardo ai soci. All'esito delle verifiche è risultato che la società Società_2 nel 2018 avesse contabilizzato e dedotto canoni mensili per € 18.429,66 percepiti dalla Ricorrente_1 e Ricorrente_1 per un totale di € 221.155,92 che secondo l'AdE hanno costituito maggiori ricavi non dichiarati.
L'AdE rappresenta che, avendo il cessionario proceduto alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/1997 tramite auto-fatturazione e versamento con F24, non sussistevano i presupposti per procedere al recupero dell'IVA. L'amministrazione, non condividendo le osservazioni svolte dalla società Ricorrente_1 e Ricorrente_1 nel corso del procedimento ha emesso l'avviso di accertamento TKF021401746/2024, che è stato impugnato con ricorso di cui al n. RG 251/2025, in trattazione alla medesima udienza odierna.
Ciò premesso, le ricorrenti ribadiscono le censure già esposte nel ricorso n. RG 251/2025, osservando con il primo motivo che l'imposta sul valore aggiunto non sarebbe dovuta in quanto regolarizzata a favore dell'Erario dalla cessionaria LIDL ITALIA SRL, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.lgs. n. 471/97.
La censura appare fuori fuoco, in quanto secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, espresso con ordinanza n. 37610 del 22 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 26 del TUIR, “il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile sottoposto a pignoramento concorre alla formazione del reddito del debitore esecutato fino alla vendita coattiva, indipendentemente dalla percezione dei frutti”.
Pertanto anche se, nel periodo accertato (2018), i canoni siano stati incassati dal custode giudiziario, spettava, comunque, al debitore esecutato dichiarare il reddito fondiario, in quanto titolare del diritto di proprietà.
Con il secondo motivo si deduce la tardività della notifica dell'avviso di accertamento avvenuta via Pec in data 29 gennaio 2025, per effetto del combinato disposto di cui agli artt.
6-bis e 7 della Legge n. 212/2000.
In proposito si osserva che lo schema d'atto n. TKF021401746/2024 è stato notificato a mezzo Pec in data
8 novembre 2024 all'indirizzo necciericci@legalmail.it. Poiché il termine per presentare osservazioni scadeva in data successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, l'Amministrazione si è avvalsa della proroga del termine di decadenza di 120 giorni per la notifica dell'accertamento, previsto dall'art.
6-bis terzo comma della Legge n. 212/2000.
In senso contrario non valgono le deduzioni di parte ricorrente -ribadite nel corso della udienza- secondo cui, atteso il pregresso invito da parte dell'Agenzia delle Entrate inviato a mezzo pec del 29.3.2022 alla società Ricorrente_1 e Ricorrente_1 snc, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 218/1997, non sarebbe applicabile la proroga di cui al citato art. 6 bis, in base a quanto previsto dall'art. 7 del D.L. n. 39 del 29 marzo 2024.
Ciò in quanto l'invito a cui fa riferimento parte ricorrente non risulta formulato ex art. 65 del d.lgs. n. 218/1997, che si riferisce all'accertamento con adesione, ma ai sensi degli artt. 51 del d.P.R. 633/1972 e 32 del d.P.R,
600/1973, per cui non sussistono i presupposti per derogare alla proroga prevista dall'art.
6-bis terzo comma della Legge n. 212/2000, che (trattandosi di fattispecie derogatoria) è soggetta a criteri di stretta interpretazione letterale.
Tornando al merito della questione, i canoni di locazione incassati dalla procedura rappresentano reddito da fabbricati del debitore persona fisica o reddito di impresa del debitore che esercita attività di impresa ed in quanto tali devono essere sottoposti a tassazione nella denuncia dei redditi degli esecutati, così come previsto dalla risoluzione n. 158/E dell'11 novembre 2005 e dalla risoluzione n. 120/E del 1 giugno 2007, in tema di obblighi contabili e dichiarativi per le imposte sul reddito, nonché, eventualmente, a quelli imposti ai fini IRAP, per cui anche il quarto motivo deve essere disatteso.
Sul tema si è espressa anche la Cassazione con sentenza n. 20764 del 25 settembre 2006 secondo cui “in tema d'imposte sui redditi, il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile sottoposto a pignoramento concorre alla formazione del reddito del debitore esecutato, indipendentemente dalla percezione dei canoni… [che] appartengono, come l'immobile, fino alla vendita coattiva, al debitore esecutato, cui sarà restituito l'eventuale residuo del ricavato della vendita e delle rendite maturate”.
Considerando il profilo operativo della questione il custode deve limitarsi a dare comunicazione all'esecutato dell'ammontare annuale dei canoni incassati dalla procedura o di eventuali inadempimenti dei locatari.
In relazione al terzo motivo, deve convenirsi con quanto eccepito dalla difesa dell'AdE -anche nel corso della pubblica udienza- secondo cui dall'avviso impugnato non si evince alcuna contestazione in ordine al mancato pagamento dell'IVA, essendo stato invece precisato negli atti contestati che: “...il cessionario (Società_2 n.d.r.) procedeva alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. 471/97 tramite auto-fatturazione e versamento tramite F24, non sussistono i presupposti per procedere al recupero dell'imposta sul valore aggiunto”.
In effetti sono state contestate le sanzioni per infedele registrazione di fatture emesse e infedele dichiarazione
IVA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6, comma 1, 4 e 5 del decreto legislativo n. 471/1997, in quanto a fronte dei pagamenti dei canoni di locazione relativamente all'immobile sottoposto a procedura di pignoramento, la Società_2.R.L. non aveva ricevuto fattura dalla società ricorrente, né dal custode giudiziario. Tuttavia l'imposta sul valore aggiunto non risulta dovuta perché la Società_2.R.L. -come anticipato- aveva provveduto alla regolarizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 471/1997, con il versamento dell'IVA per l'importo complessivo di € 48.654,36.
Per le ragioni esposte il ricorso in esame, che si riferisce al maggiore importo IRPEF per il 2018 contestato alle ricorrenti, deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, attesa la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Compensa le spese.
Latina 19/12/2025