Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 23
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Tardività notifica avviso di accertamento

    L'amministrazione si è avvalsa della proroga dei termini di decadenza prevista dall'art. 6-bis, terzo comma, della Legge n. 212/2000, in quanto l'invito preliminare non era formulato ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. n. 218/1997.

  • Rigettato
    IVA non dovuta per regolarizzazione da cessionaria

    Il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile pignorato concorre alla formazione del reddito del debitore esecutato fino alla vendita coattiva, indipendentemente dalla percezione dei frutti. Pertanto, anche se i canoni sono stati incassati dal custode giudiziario, spettava al debitore esecutato dichiarare il reddito fondiario.

  • Rigettato
    Nullità avviso per omessa notifica al custode giudiziario

    Dall'avviso impugnato non si evince alcuna contestazione in ordine al mancato pagamento dell'IVA, essendo stato precisato che il cessionario aveva provveduto alla regolarizzazione. Le sanzioni contestate riguardano infedele registrazione di fatture e infedele dichiarazione IVA, ma l'imposta non risulta dovuta poiché regolarizzata.

  • Rigettato
    Erronea interpretazione percezione canoni di locazione

    I canoni di locazione incassati dalla procedura rappresentano reddito da fabbricati del debitore persona fisica o reddito di impresa del debitore che esercita attività di impresa e come tali devono essere sottoposti a tassazione nella denuncia dei redditi degli esecutati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 23
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 23
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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