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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 3442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3442 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1163/2024 r.g. alla quale è stata riunita la n.
1213/2024 r.g. promossa da
, nato a [...] il [...] (CF Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (CF
[...] Parte_2
), rappresentati e difesi avv.ti Marco Del Vecchio e CodiceFiscale_2
RI TO per mandato e domiciliati come in atti – appellanti –
e da nato a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1
) e , nata a [...] il [...] C.F._3 Parte_3
(cod. fisc. ) rappresentati e difesi dall'avvocato C.F._4
ON AS per mandato e domiciliati come in atti – appellanti -
contro
1 nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2 C.F._5
), nato a [...], il [...] (CF:
[...] Parte_4 [...]
), nata a [...], il 24 giugno C.F._6 Parte_5
1968 (CF: nonché nato a CodiceFiscale_7 Parte_6
Valdobbiadene (TV), il 27 aprile 1993 ), CodiceFiscale_8 Parte_7
, nato a [...], il [...] (C.F.:
[...] C.F._9
) e nata a [...] il [...] (C.F.:
[...] Parte_8 [...]
), gli ultimi eredi di , rappresentati e C.F._10 Persona_1
difesi dall'Avv. Gabriella Galiano per mandato e domiciliati come in atti –
appellati –
contro
- appellato contumace – Controparte_3
e contro
(C.F. Controparte_4
), in persona del direttore generale dr. , P.IVA_1 Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Gazzi per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
o 0 o
appelli sentenza del Tribunale di Venezia
o 0 o
Conclusioni per e Pt_1 Parte_2
Voglia l'On.le Corte D'Appello di Venezia, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 65/2024 emessa dal Tribunale di
Venezia: - accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 2935 cc, il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione della domanda di risarcimento
2 del danno da perdita del rapporto parentale avanzata iure proprio dai Sigg.
e , coincide con il 18 febbraio 2013, data Parte_1 Parte_2
in cui fu redatta la consulenza medico-legale da parte del dr. Per_2
- conseguentemente, accertare e dichiarare non prescritta la
[...]
predetta azione di risarcimento danni avanzata dai Sigg. e Parte_1
; - per l'effetto, condannare l' Parte_2 [...]
al pagamento, a titolo di risarcimento Controparte_6
del danno da perdita del rapporto parentale, in favore del Sig.
[...]
della somma di euro 183.817,00 ed in favore del Sig. Parte_2 Parte_1
della somma di euro 179.906,00, ovvero della maggiore o minore
[...]
somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4
cpc dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare l'
[...]
al pagamento delle spese Controparte_7
e del compenso professionale del doppio grado di giudizio da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 e da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria, qualora codesta Il.ma Corte
d'Appello dovesse ritenerlo necessario, chiede che la stessa deferisca giuramento suppletorio ex art. 2736 n. 2 cc ai Sigg. , Controparte_2
e sulla seguente circostanza "se sia Controparte_8 Persona_1
vero che hanno notiziato ed aggiornato i Sigg. e Parte_1 [...]
sulla querela sporta contro i sanitari degli Ospedali di DO e Parte_2
AN in data 1 novembre 2008 e sui suoi sviluppi, nonché sui colloqui intervenuti con i sanitari che ebbero in cura la Sig.ra ”. Persona_3
Conclusioni per e CP_1 Parte_3
3 In via principale e nel merito, per l'accoglimento, per i motivi tutti dedotti in atti, del proposto appello e, per l'effetto, per la riforma della sentenza n.
65/2024 emessa dal Tribunale di Venezia;
- sempre in via principale, per l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità dell'
[...]
(allora Controparte_4 [...]
, ora per la morte della Controparte_9 Controparte_6
RA avvenuta in data 13.08.2007, come nei fatti descritti e Persona_3
per l'effetto per la condanna dell'ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei signori e Controparte_1 Parte_3
, in qualità di figli della defunta RA , a titolo di
[...] Persona_3
risarcimento del danno morale ed esistenziale dagli stessi patito, dell'importo complessivo di €. 400.000,00, o in quella somma maggiore o diversa che sarà
ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
- per l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità dell' Controparte_4
(allora
[...] Controparte_9
, ora per la morte della RA
[...] Controparte_6 Persona_3
avvenuta in data 13.08.2007, per la perdita di chance relativa alla possibilità
di sopravvivenza della RA e per l'effetto per la condanna Per_3
dell'ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei sigg. e , in qualità di figli della Controparte_1 Parte_3
defunta RA , a titolo di risarcimento del cd. danno da Persona_3
perdita di chances, che va determinato equitativamente dal giudice tenendo conto delle effettive possibilità di sopravvivenza o di miglioramento della qualità della vita della RA che sarebbero potute Persona_3
4 conseguire a un comportamento non viziato dagli errori medici posti in essere dai medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale di AN e di (ora CP_9 CP_6
3 ) e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le
[...] CP_6
istanze sollevate dall'appellata per tutti i motivi indicati nell'atto di appello.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni , , e CP_2 Pt_4 Parte_5 Pt_6 Parte_7 [...]
Parte_8
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, a conferma della sentenza impugnata n. 65/2024 del Tribunale di Venezia, pronunciata in data 04.11.2023 e pubblicata il 09.01.2024, così giudicare Nel merito: - Confermarsi
l'impugnata sentenza nella parte in cui accerta la piena ed esclusiva responsabilità dei sanitari dell' Controparte_4
per la morte della RA e, di conseguenza,
[...] Persona_3
confermare la parte nella quale accoglie la domanda di risarcimento danni jure proprio formulata dai signori , , Controparte_2 Parte_4 Per_1
e condannando l'appellata a
[...] Parte_5 Controparte_9
corrispondere a favore dei signori la somma di euro Controparte_2
159.915,66, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
ad la somma di euro 159.915,66, oltre interessi legali dalla Parte_4
data della presente decisione al saldo;
a la somma di euro Persona_1
167.184,55 oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
ad la somma di euro 174.453,41, oltre interessi legali Controparte_8
dalla data della presente decisione al saldo. - Voglia l'Ecc.ma Corte
5 d'Appello, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., disporre la cancellazione delle espressioni sconvenenti ed offensive proferite nei confronti della RA
e contenute nelle note scritte datate 15.11.2024 e Parte_5
depositate in data 17.11.2024 dai signori e , con Pt_1 Parte_2
consequenziale assegnazione di una somma che vorrà quantificare secondo equità a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto. In via istruttoria: - Si richiamano tutte le istanze istruttorie non ammesse in primo grado. - Rigettare la richiesta di deferimento di giuramento suppletorio ex art. 2736, n. 2 c.c. così come formulata dai signori e , Parte_1 Parte_2
in quanto, del tutto inammissibile, irrituale, contrario a prova scritta e introduttivo di elementi nuovi non ammissibili in sede di appello, come già
ampiamente argomentato nella comparsa di costituzione in appello datata
28.10.2024. In ogni caso: - Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio con distrazione degli stessi in favore del patrocinatore degli appellati che dichiara di averle anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Conclusioni per l' Controparte_10
Nel merito: in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348
bis c.p.c. per le ragioni indicate in atti;
in via principale: -rigettare, per i motivi tutti in atti, il gravame proposto dai signori e Parte_2 Parte_1
in quanto infondato in fatto e diritto, rigettandosi interamente le
[...]
pretese dagli stessi addotti confermandosi la sentenza impugnata;
-
condannarsi e ex art. 96 c.p.c., al Parte_2 Parte_1
risarcimento dei danni ai sensi del 1° comma della citata norma e, comunque,
al pagamento a favore di 3 di una somma equitativamente CP_10 CP_6
determinata, ai sensi del 3° comma dell'art. 96 c.p.c.. - in subordine: nella
6 denegata ipotesi di accoglimento del gravame, ridursi le pretese degli appellanti a quanto di diritto e di ragione. In ogni caso riproposte ex art. 346
Co c.p.c. tutte le deduzioni, difese, eccezioni e istanze già formulate da CP_10
3 negli atti di primo grado. In via istruttoria: rigettarsi l'istanza di ammissione
[...]
del giuramento suppletorio per le ragioni tutte indicate in atti. Spese ed onorari del presente grado rifusi.
Con riferimento alla causa n. 1213/2024 RG. Nel merito: in via preliminare:
dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per le ragioni indicate in atti;
in via principale: rigettarsi, per i motivi tutti in atti, il gravame proposto dai signori e in quanto infondato Controparte_1 Parte_3
in fatto e diritto, rigettandosi interamente le pretese dagli stessi addotte e confermandosi la sentenza impugnata;
- in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, ridursi le pretese degli appellanti a quanto di diritto e di ragione. In ogni caso riproposte ex art. 346 c.p.c. tutte le deduzioni,
CP_ difese, eccezioni e istanze già formulate da negli atti di primo CP_10
grado. Spese ed onorari del presente grado rifusi.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 4 luglio 2024 (n. 1163/2024 r.g.) e Pt_1
evocavano l' Parte_2 Controparte_4
nonché , e
[...] CP_2 Pt_4 Parte_5 Pt_6
, e gli ultimi eredi di
[...] Parte_7 Parte_8 Per_1
, nonché e avanti la
[...] Controparte_3 CP_1 Parte_3
Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 95/2024 del Tribunale
lagunare (pubblicata il 9 gennaio 2024, non notificata) che nel giudizio per il risarcimento dei danni non patrimoniali derivati dal decesso della madre
7 (il 13 agosto 2007) per imperizia dei sanitari dell'Ospedale di Persona_3
DO - AN (VE), aveva rigettato la domanda per prescrizione del diritto,
accogliendola per altri attori ( , , e CP_2 Pt_4 Per_1 CP_8
) con compensazione delle spese ma con addebito all di
[...] CP_9
quelle di c.t.u.. Deducevano l'errore del primo giudice per aver fatto decorrere il termine di prescrizione dal giorno dalla presentazione della denuncia querela in sede penale, nel 2007 e non da quello, posteriore traibile, dalla consulenza di parte del dr. (18 febbraio 2013) posto che in tale Per_2
momento avevano avuto conoscenza della riconducibilità causale del decesso alla colpa dei sanitari. Chiedevano il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Si costituiva l' contestando il Controparte_4
gravame anche per inammissibilità e chiedendone il rigetto nel merito e rilevando che gli appellanti, già dal momento della presentazione della denuncia querela erano a conoscenza delle cause del decesso della madre come stabilito in sentenza. Chiedeva la condanna ex art. 96 Cod. proc. Civ..
Si costituivano , e Controparte_2 Parte_4 Parte_5
, e (gli ultimi quali Parte_6 Parte_7 Parte_8
di eredi di ) concludendo per la conferma della sentenza e Persona_1
rilevando che la prescrizione avrebbe potuto aver durata decennale per la responsabilità contrattuale.
Non si costituiva che rimaneva contumace. Controparte_3
Con successivo atto di citazione notificato il 8 luglio 2024 (n. 1213/2024 r.g.)
e evocavano l' Controparte_1 Parte_3 Controparte_4
nonché , Controparte_2 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, e
[...] Parte_7 Parte_8 Controparte_3
8 nonché e avanti la Corte d'Appello Parte_1 Parte_2
impugnando la medesima sentenza n. 65/2024 del Tribunale di Venezia e chiedendone la riforma con l'accoglimento delle pretese risarcitorie.
Lamentavano l'errore per esser stato ritenuto il termine quinquennale di prescrizione invece di quello decennale da contratto e chiedevano la riforma anche in ordine al danno non patrimoniale per perdita di chance.
Si costituiva l' Controparte_4
contestando il gravame e chiedendone la reiezione anche per inammissibilità.
Si costituivano , e CP_2 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e concludendo per la conferma della Parte_7 Parte_8
sentenza e rilevando che la prescrizione avrebbe potuto aver natura contrattuale quindi durata decennale.
Le cause venivano riunite e poi trattenute in decisione all'esito dell'udienza del 10 dicembre 2025 con l'assegnazione, a ritroso, dei termini per memorie di precisazione delle conclusioni e per gli scritti conclusivi.
2.1.- Osserva la Corte.
Gli appelli sono infondati e vanno rigettati con la condanna degli appellanti alle spese del grado a favore dell' . Nulla nei restanti Controparte_4
rapporti posto che la citazione in appello dei consorti , e CP_2 Pt_4
e Parte_5 Pt_6 Parte_7 Parte_8
vincitori in primo grado è avvenuta solo ai fini della litis denuntiatio. Infatti,
avverso i predetti, gli atti d'appello non si sono indirizzati. Nulla quanto al rapporto con che non si è costituito. Controparte_3
2.2.- Non si ritiene, invece, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della Suprema Corte, di poter liquidare i compensi per la fase
9 istruttoria, giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante: la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M.
10.3.14 n. 55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale: non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
3.- Il Tribunale accolse in parte le domande risarcitorie dei consorti , Pt_5
per la morte della madre avvenuta il 13 agosto 2007, accertando che il decesso era da ascrivere alla esclusiva responsabilità dei sanitari dell'
[...]
condannata ai danni per perdita del Controparte_4
rapporto parentale iure proprio a favore di in € 159.915,66; Controparte_2
di in €. 159.915,66, di in € 167.184,55, di Parte_4 Persona_1
10 in €. 174.453,41, oltre interessi legali dalla sentenza al Controparte_8
saldo. Il tutto in quanto:
-) la responsabilità della struttura sanitaria e dei medici per i danni da perdita del rapporto parentale invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto era qualificabile come extracontrattuale, dal momento che il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente e che i parenti non rientravano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto";
-) era fondata l'eccezione di prescrizione del diritto per la pretesa risarcitoria
iure proprio di , Parte_2 Controparte_1 Parte_1
e Parte_3 Controparte_3
-) trattandosi di responsabilità extracontrattuale, fondata su fattispecie di reato
(omicidio colposo) il termine di prescrizione era di anni 6 ed era decorso al momento del primo atto interruttivo per gli attori , Parte_2 CP_1
e costituito dall'invito alla mediazione posto che le Pt_1 Parte_3
raccomandate antecedenti risultano inviate unicamente per conto di , CP_2
e ; CP_8 Pt_4 Persona_1
-) per non vi era prova di atti interruttivi della prescrizione Controparte_3
prima del giudizio;
-) non era giustificata la tesi attorea secondo la quale il dies a quo del termine di prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla data di redazione della perizia di parte del dott. (18 febbraio 2013), posto che dal Persona_2
contenuto degli atti del procedimento penale apertosi nei confronti del personale sanitario occupatosi della si evinceva come, già nel 2007, Per_3
, e avevano percepito (o potuto Parte_2 CP_1 Pt_1 Parte_3
11 percepire con ordinaria diligenza) la riconducibilità causale del decesso della madre alla condotta negligente del personale sanitario;
-) quanto a il primo atto interruttivo – ossia l'introduzione Controparte_3
del presente giudizio – era avvenuto oltre sei anni dopo la redazione della perizia da parte del Dott. Per_2
-) la domanda di risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale iure proprio proposta da , , e Parte_2 CP_1 Pt_1 Pt_3 CP_3
era da rigettate perché il diritto si era prescritto;
[...]
-) era da rigettare la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori
iure hereditatis poiché – anche a prescindere dalla legittimazione attiva dei predetti – la riconducibilità causale del decesso della alla condotta dei Per_3
sanitari della struttura convenuta escludeva ex se la configurabilità in capo alla paziente di un danno da perdita di chance di sopravvivenza.
4.1.- e hanno impugnato la sentenza lamentando Pt_1 Parte_2
l'errato accertamento della decorrenza della prescrizione. e CP_1 Pt_3
hanno impugnato la sentenza contrastando l'accertamento della
[...]
prescrizione ritenuta decennale e da contratto e non quinquennale o da fatto illecito e dolendosi, altresì, del mancato riconoscimento dei danni da perdita di chance.
4.2.- I motivi appaiono infondati. Il tutto esime dalla valutazione della censura volta al riconoscimento dei danni anche da perdita di chance.
4.3.1.- e hanno censurato l'accertamento della CP_1 Parte_3
prescrizione rilevando che la stessa avrebbe dovuto essere ancorata alla disciplina contrattuale, da contatto sociale, con il diverso termine decennale
12 e non a quella dell'illecito extracontrattuale richiamando anche una sentenza del tribunale di Venezia (10 gennaio 2022).
La Corte d'appello non condivide tale ricostruzione ed aderisce all'indirizzo consolidato di legittimità per il quale (Cass. sentenza n. 11320 del 7 aprile
2022) il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372,
comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. Il
rapporto contrattuale (Cass. sentenza n. 14615 del 9 luglio 2020) tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito,
che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. Non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità
dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti (Cass., Sez.
13 III, 8 luglio 2020, n. 14258 e Cass. Sez. III, 8 maggio 2012, n. 6914). Deriva
che il motivo d'appello va disatteso.
4.3.2.- Il termine di prescrizione è di anni 6 (per fatto illecito riconducibile al reato di omicidio colposo).
4.4.1. - Il motivo svolto da e , pone critica alla Pt_1 Parte_2
sentenza per la decorrenza della prescrizione ancorata dal primo giudice al momento della presentazione della denuncia querela in sede penale. Gli
appellanti riportano tale termine, invece, alla redazione della perizia di parte del dr. (18 febbraio 2013) assumendo che solo in tale momento Per_2
avevano appreso le cause del decesso riconducibili all'operato dei sanitari.
4.4.2.- La tesi appare infondata in diritto e fatto.
4.4.3.- Sotto il primo profilo si osserva che (Cass. sentenza n. 29859 del 27
ottobre 2023) il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario;
il relativo accertamento è oggetto di un giudizio di fatto, censurabile in cassazione nei limiti di cui all'art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c.. Già con la sentenza n. 576/2008 delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione, si è consolidato l'orientamento in tema di individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (exordium
praescriptionis). A dover esser risarcito, infatti, non è l'evento di danno in sé
14 (ossia il fatto dannoso come accadimento naturale), bensì il danno che si esteriorizza e cioè allorquando diviene “oggettivamente percepibile e riconoscibile” anche in relazione alla sua rilevanza giuridica. L'art. 2947,
comma primo, c.c. è norma introduce un principio di carattere mobile.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dal momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì dal momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica;
un danno ingiusto, cioè, che non soltanto sia
“oggettivamente percepibile” all'esterno (elemento della conoscibilità del danno), ma che – attraverso parametri oggettivi quali la diligenza esigibile all'uomo medio e il livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico – possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa/dolosa di un terzo (requisito della rapportabilità causale).
Il principio della conoscibilità del danno nella sua dimensione giuridica trova applicazione, ai fini dell'individuazione dell'exordium praescriptionis, in tutti i casi di esercizio del diritto al risarcimento del danno, con la precisazione, tuttavia, che il carattere mobile dell'iniziale dies a quo e il suo
“spostamento in avanti” si giustificherà nelle ipotesi in cui sia dato scindere,
sotto il profilo temporale, il momento dell'accadimento materiale dell'evento di danno e il diverso momento della “esteriorizzazione del danno” nei termini sopra precisati. Infatti, è solo in questi casi - a differenza di quelli in cui si possa apprezzare la coincidenza tra la verificazione dell'evento di danno e la conoscibilità del danno ingiusto patito -, che l'individuazione di un “dies a quo mobile” è sorretto dalla ratio di evitare che il termine di prescrizione inizi a decorrere in assenza della percezione di aver subito un danno ingiusto.
15 4.4.4.- Il requisito della conoscibilità del danno e della riconduzione causale ad una data scaturigine, non necessariamente deve operare con riferimento ad una perizia di parte (come, in dati casi, per la responsabilità negli appalti o nei contratti d'opera) soprattutto ove la conoscibilità del danno e la sua riconduzione ad un comportamento dei sanitari, risulti antecedente e dimostrata aliunde, secondo la diligenza esigibile all'uomo medio e il livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico.
4.4.5.- In capo agli appellanti la conoscibilità del danno in morte della madre avvenuta il 13 agosto 2007 e la riconducibilità del decesso all'agire imperito dei sanitari dell'ospedale di – AN, può essere fatta decorrere ex art. CP_9
2935 Cod. Civ. dal momento della presentazione della denuncia in sede penale ad opera di avanti i carabinieri della stazione di Controparte_1
ZA SA AR (BS) il 10-11 novembre 2007,
4.4.6.- Nel primo grado, già con la citazione, gli appellanti avevano richiamato e poi dimesso la denuncia querela proposta da Controparte_2
contro i sanitari in tal modo intendendo valorizzarla ai fini del giudizio. E
precisamente, con la comparsa conclusionale, tutti gli appellanti avevano chiarito che il denunciante aveva agito rappresentandoli “I figli della RA
, affranti e sconcertati per una morte improvvisa e del tutto Persona_3
inaspettata, decidevano di agire per ottenere giustizia e per sapere se la madre fosse stata vittima di un errore medico e/o diagnostico. In particolare, CP_2
, facendosi portavoce della volontà degli altri fratelli, in data
[...]
01.11.2007, presentava formale denuncia querela presso la Caserma dei
Carabinieri di ZA SA AR (BS) nei confronti del personale medico dell'Ospedale di DO e di AN, ma in data 03.09.2008, il Pubblico
16 Ministero dr. Antonio Pastore, Sost. Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia, formulava richiesta di archiviazione. Cosicché, in data
04.11.2008, il Giudice per le Indagini Preliminari, nella persona del Dott.
AN Gallo, emetteva decreto di archiviazione su richiesta del
Pubblico Ministero dr. Antonio Pastore”
L'ammissione costituisce elemento indiziario liberamente valutabile in quanto contenuta in uno scritto difensivo sottoscritto e fatto proprio dal difensore degli appellanti (Cass. ordinanza n. 23634 del 28 settembre 2018;
Cass. n. 20701/2007; Cass. n. 319 del 2004; Cass. n. 15760 del 2001). Tale
ammissione, valutata in una agli ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti nel singolo e nel complesso, consente di ritenere raggiunta la prova del fatto che gli odierni appellanti, già al momento della denuncia penale, erano esattamente a conoscenza del decesso della madre riconducibile all'operato imperito dei sanitari.
4.4.7.- Il 11 novembre 2007, giorno successivo alla presentazione della querela, si era ripresentato al Comando della Caserma dei Controparte_2
Carabinieri di ZA SA AR (BS) per integrare la denuncia dichiarando “…mia madre è morta il 13/8/2007 a causa di Persona_3
gravi errori, imprudenza, imperizia e negligenza del personale medico dell'ospedale di e di AN (VE), come si può evincere dagli atti ivi CP_9
allegati e dai risultati dell'autopsia, nonché dalle affermazioni fatte dal medico del reparto nefrologico dell'Ospedale di DO, supportate dalle nozioni scientifico sanitarie relative alla pericardite che corrispondono ai sintomi sofferti dalla de cuius”. Inoltre, precisando che i fatti erano “tutti di completa conoscenza in quanto vissuti” anche da e dal Parte_5
17 di lei marito. Dalla integrazione risulta che era a Controparte_1
conoscenza diretta dei fatti “la comunicazione verbale dell'esito dell'autopsia e l'affermazione che, in sintesi, bastava individuare la pericardite per evitare il tamponamento cardiaco, fatta dal medico di turno è stata fatta alla presenza di me sottoscritto , già generalizzato in premessa, e di mio Controparte_2
RA . Dalla integrazione della denuncia si evince Controparte_1
inoltre che , e erano a conoscenza solo Pt_1 Parte_2 Parte_3
indiretta dei fatti.
Dalla citazione del primo grado, sottoscritta (essendo stato allegato il mandato in calce) risulta che “Tutti i figli della RA , in quei giorni Per_3
(n.d.r.: i giorni del ricovero della madre) erano in contatto telefonico continuo con coloro che residenti con la madre o nella zona più vicina, erano accorsi personalmente dalla madre, ma quando le sue condizioni peggiorarono decisero di partire urgentemente…” e che la era solita chiamare Per_3
telefonicamente tutti i figli e “riunirli nelle festività natalizie, pasquali, ed ogni volta durante l'anno” e che “dopo la sua morte, gli odierni attori hanno tenuto unita la famiglia, ma la sofferenza per la mancanze adi una madre …
li ha accompagnati per lungo tempo, specialmente nei momenti in cui erano abituati a riunirsi per condividere periodi di festa o vacanze insieme” e che
“l'inteso vincolo familiare, il legame affettivo e profondo che univa tutti i figli della RA alla loro madre ancora oggi li porta a riunirsi spesso Per_3
in ricordo della madre” a negare, dunque, il conflitto tra i fratelli e la tesi della mancata conoscenza della situazione della madre.
Gli attori affermavano in primo grado oltretutto: “Tutti i figli della RA
, in quei giorni erano in contatto telefonico continuo con coloro che Per_3
18 residenti con la madre o nella zona più vicina, erano accorsi personalmente dalla madre, ma quando le sue condizioni peggiorarono decisero di partire urgentemente…”
4.4.8.- L'integrazione della denuncia del 11 novembre 2007 è stata prodotta già in primo grado ed è stata richiamata a giustificazione delle domande.
4.4.9.- Gli elementi indiziari di cui sopra, appaiono nel singolo e nel complesso gravi, perché dotati di inferenza importante dato che afferiscono ad atti e documenti fatti esplicitamente valere con le difese per l'accoglimento delle domande;
in quanto tra loro conformi e dunque sostanzialmente concordanti ed in quanto tra loro dotati di specificità e privi di fratture logiche.
Gli stessi dimostrano il fatto ignoto secondo l'id quod plerunque accidit,
rapportato alle conoscenze mediamente esigibili nel momento. Dimostrano la conoscenza in capo ai fratelli della riconducibilità del decesso della Pt_5
madre ad imperizia medica dei sanitari.
Lo stesso riferimento, operato nella integrazione della denuncia, all'esame autoptico con i suoi esiti, comprova il rapporto stretto e di vicinanza dei fratelli e delle sorelle con la madre al di là della distanza geografica, e le relazioni tra i consorti attori, in una con le stesse ammissioni svolte negli atti,
comprovano che già al momento della presentazione della denuncia in sede penale da un solo RA , era avvenuta in rappresentanza Controparte_2
degli altri, in capo ai quali vi era piena conoscenza del decesso della madre e della riconducibilità causale dello stesso all'opera imperita dei medici degli ospedali di DO – AN. E poiché dal momento della integrazione della querela denuncia del 11 novembre 2007 al momento della notifica della mediazione (11 febbraio 2016) come incontestabilmente stabilito in sentenza
19 è decorso il termine di prescrizione del diritto di anni 6 non resta che rigettare il motivo.
5.- Il tutto esimie dalla valutazione del secondo motivo, anche dei consorti e , per il risarcimento dei danni anche perdita di chance. Parte_2 Pt_3
6.- L'istanza per la cancellazione delle frasi offensive con la condanna,
riferita alla condotta degli appellanti e per frasi Pt_1 Parte_2
sconvenienti contro non appare fondata in quanto gli Parte_5
addebiti per falsità ed altro, pur accesi, si pongono nell'ambito della dialettica processuale.
7.- Va disattesa l'istanza di parte appellante per il deferimento del giuramento suppletorio ad , e sulla seguente CP_2 CP_8 Persona_1
circostanza "se sia vero che hanno notiziato ed aggiornato i Sigg. Parte_1
e sulla querela sporta contro i sanitari degli
[...] Parte_2
Ospedali di DO e AN in data 1 novembre 2008 e sui suoi sviluppi,
nonché sui colloqui intervenuti con i sanitari che ebbero in cura la Sig.ra
”. Persona_3
Innanzi tutto perché è deceduto e perché (Cass. sentenza n. Persona_1
21235 del 20 ottobre 2016) il giuramento suppletorio ai sensi dell'art. 2736,
n. 2, c.c. è deferibile d'ufficio ed è quindi oggetto di un potere pienamente discrezionale del giudice, il cui esercizio la parte può solo sollecitare, sicchè
qui, ove la prova per presunzioni risulta offerta validamente, non emergendo una semiplena probatio, la richiesta appare infondata nel merito.
8.- Va disattesa l'istanza dell' per la condanna degli appellanti CP_9
e ex art. 96 1^ e 3^ co. Cod. proc. Civ. in quanto Pt_1 Parte_2
(Cass. S.U. ordinanza n. 25041 del 16 settembre 2021) tale accertamento
20 discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1,
l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale. Il tutto non appare nel caso ove gli appellanti hanno prospettato tesi in fatto e diritto non denotanti colpa o integranti comportamenti manifestamente infondati,
proprio perché connaturate alla normale, ordinaria, dialettica processuale.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da e e da e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
contro , Parte_3 Controparte_2 Parte_4 Parte_5
nonché , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
eredi di , e contro Persona_1 Controparte_3 [...]
, così provvede: Controparte_6
rigetta gli appelli ed ogni diversa istanza;
condanna gli appellanti e alle spese a favore Parte_2 Parte_1
dell' in € 14.239 per compensi oltre ad iva se dovuta, Controparte_4
cpa e spese generali del 15%;
condanna gli appellanti e alle spese a favore CP_1 Parte_3
dell' in € 14.239 per compensi oltre ad iva se dovuta, Controparte_4
cpa e spese generali del 15%;
nulla per le spese nei restanti rapporti;
dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti,
21 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 17 dicembre 2025
Il Giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
22
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1163/2024 r.g. alla quale è stata riunita la n.
1213/2024 r.g. promossa da
, nato a [...] il [...] (CF Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (CF
[...] Parte_2
), rappresentati e difesi avv.ti Marco Del Vecchio e CodiceFiscale_2
RI TO per mandato e domiciliati come in atti – appellanti –
e da nato a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1
) e , nata a [...] il [...] C.F._3 Parte_3
(cod. fisc. ) rappresentati e difesi dall'avvocato C.F._4
ON AS per mandato e domiciliati come in atti – appellanti -
contro
1 nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2 C.F._5
), nato a [...], il [...] (CF:
[...] Parte_4 [...]
), nata a [...], il 24 giugno C.F._6 Parte_5
1968 (CF: nonché nato a CodiceFiscale_7 Parte_6
Valdobbiadene (TV), il 27 aprile 1993 ), CodiceFiscale_8 Parte_7
, nato a [...], il [...] (C.F.:
[...] C.F._9
) e nata a [...] il [...] (C.F.:
[...] Parte_8 [...]
), gli ultimi eredi di , rappresentati e C.F._10 Persona_1
difesi dall'Avv. Gabriella Galiano per mandato e domiciliati come in atti –
appellati –
contro
- appellato contumace – Controparte_3
e contro
(C.F. Controparte_4
), in persona del direttore generale dr. , P.IVA_1 Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Gazzi per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
o 0 o
appelli sentenza del Tribunale di Venezia
o 0 o
Conclusioni per e Pt_1 Parte_2
Voglia l'On.le Corte D'Appello di Venezia, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 65/2024 emessa dal Tribunale di
Venezia: - accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 2935 cc, il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione della domanda di risarcimento
2 del danno da perdita del rapporto parentale avanzata iure proprio dai Sigg.
e , coincide con il 18 febbraio 2013, data Parte_1 Parte_2
in cui fu redatta la consulenza medico-legale da parte del dr. Per_2
- conseguentemente, accertare e dichiarare non prescritta la
[...]
predetta azione di risarcimento danni avanzata dai Sigg. e Parte_1
; - per l'effetto, condannare l' Parte_2 [...]
al pagamento, a titolo di risarcimento Controparte_6
del danno da perdita del rapporto parentale, in favore del Sig.
[...]
della somma di euro 183.817,00 ed in favore del Sig. Parte_2 Parte_1
della somma di euro 179.906,00, ovvero della maggiore o minore
[...]
somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4
cpc dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare l'
[...]
al pagamento delle spese Controparte_7
e del compenso professionale del doppio grado di giudizio da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 e da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria, qualora codesta Il.ma Corte
d'Appello dovesse ritenerlo necessario, chiede che la stessa deferisca giuramento suppletorio ex art. 2736 n. 2 cc ai Sigg. , Controparte_2
e sulla seguente circostanza "se sia Controparte_8 Persona_1
vero che hanno notiziato ed aggiornato i Sigg. e Parte_1 [...]
sulla querela sporta contro i sanitari degli Ospedali di DO e Parte_2
AN in data 1 novembre 2008 e sui suoi sviluppi, nonché sui colloqui intervenuti con i sanitari che ebbero in cura la Sig.ra ”. Persona_3
Conclusioni per e CP_1 Parte_3
3 In via principale e nel merito, per l'accoglimento, per i motivi tutti dedotti in atti, del proposto appello e, per l'effetto, per la riforma della sentenza n.
65/2024 emessa dal Tribunale di Venezia;
- sempre in via principale, per l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità dell'
[...]
(allora Controparte_4 [...]
, ora per la morte della Controparte_9 Controparte_6
RA avvenuta in data 13.08.2007, come nei fatti descritti e Persona_3
per l'effetto per la condanna dell'ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei signori e Controparte_1 Parte_3
, in qualità di figli della defunta RA , a titolo di
[...] Persona_3
risarcimento del danno morale ed esistenziale dagli stessi patito, dell'importo complessivo di €. 400.000,00, o in quella somma maggiore o diversa che sarà
ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
- per l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità dell' Controparte_4
(allora
[...] Controparte_9
, ora per la morte della RA
[...] Controparte_6 Persona_3
avvenuta in data 13.08.2007, per la perdita di chance relativa alla possibilità
di sopravvivenza della RA e per l'effetto per la condanna Per_3
dell'ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei sigg. e , in qualità di figli della Controparte_1 Parte_3
defunta RA , a titolo di risarcimento del cd. danno da Persona_3
perdita di chances, che va determinato equitativamente dal giudice tenendo conto delle effettive possibilità di sopravvivenza o di miglioramento della qualità della vita della RA che sarebbero potute Persona_3
4 conseguire a un comportamento non viziato dagli errori medici posti in essere dai medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale di AN e di (ora CP_9 CP_6
3 ) e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le
[...] CP_6
istanze sollevate dall'appellata per tutti i motivi indicati nell'atto di appello.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni , , e CP_2 Pt_4 Parte_5 Pt_6 Parte_7 [...]
Parte_8
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, a conferma della sentenza impugnata n. 65/2024 del Tribunale di Venezia, pronunciata in data 04.11.2023 e pubblicata il 09.01.2024, così giudicare Nel merito: - Confermarsi
l'impugnata sentenza nella parte in cui accerta la piena ed esclusiva responsabilità dei sanitari dell' Controparte_4
per la morte della RA e, di conseguenza,
[...] Persona_3
confermare la parte nella quale accoglie la domanda di risarcimento danni jure proprio formulata dai signori , , Controparte_2 Parte_4 Per_1
e condannando l'appellata a
[...] Parte_5 Controparte_9
corrispondere a favore dei signori la somma di euro Controparte_2
159.915,66, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
ad la somma di euro 159.915,66, oltre interessi legali dalla Parte_4
data della presente decisione al saldo;
a la somma di euro Persona_1
167.184,55 oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
ad la somma di euro 174.453,41, oltre interessi legali Controparte_8
dalla data della presente decisione al saldo. - Voglia l'Ecc.ma Corte
5 d'Appello, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., disporre la cancellazione delle espressioni sconvenenti ed offensive proferite nei confronti della RA
e contenute nelle note scritte datate 15.11.2024 e Parte_5
depositate in data 17.11.2024 dai signori e , con Pt_1 Parte_2
consequenziale assegnazione di una somma che vorrà quantificare secondo equità a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto. In via istruttoria: - Si richiamano tutte le istanze istruttorie non ammesse in primo grado. - Rigettare la richiesta di deferimento di giuramento suppletorio ex art. 2736, n. 2 c.c. così come formulata dai signori e , Parte_1 Parte_2
in quanto, del tutto inammissibile, irrituale, contrario a prova scritta e introduttivo di elementi nuovi non ammissibili in sede di appello, come già
ampiamente argomentato nella comparsa di costituzione in appello datata
28.10.2024. In ogni caso: - Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio con distrazione degli stessi in favore del patrocinatore degli appellati che dichiara di averle anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Conclusioni per l' Controparte_10
Nel merito: in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348
bis c.p.c. per le ragioni indicate in atti;
in via principale: -rigettare, per i motivi tutti in atti, il gravame proposto dai signori e Parte_2 Parte_1
in quanto infondato in fatto e diritto, rigettandosi interamente le
[...]
pretese dagli stessi addotti confermandosi la sentenza impugnata;
-
condannarsi e ex art. 96 c.p.c., al Parte_2 Parte_1
risarcimento dei danni ai sensi del 1° comma della citata norma e, comunque,
al pagamento a favore di 3 di una somma equitativamente CP_10 CP_6
determinata, ai sensi del 3° comma dell'art. 96 c.p.c.. - in subordine: nella
6 denegata ipotesi di accoglimento del gravame, ridursi le pretese degli appellanti a quanto di diritto e di ragione. In ogni caso riproposte ex art. 346
Co c.p.c. tutte le deduzioni, difese, eccezioni e istanze già formulate da CP_10
3 negli atti di primo grado. In via istruttoria: rigettarsi l'istanza di ammissione
[...]
del giuramento suppletorio per le ragioni tutte indicate in atti. Spese ed onorari del presente grado rifusi.
Con riferimento alla causa n. 1213/2024 RG. Nel merito: in via preliminare:
dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per le ragioni indicate in atti;
in via principale: rigettarsi, per i motivi tutti in atti, il gravame proposto dai signori e in quanto infondato Controparte_1 Parte_3
in fatto e diritto, rigettandosi interamente le pretese dagli stessi addotte e confermandosi la sentenza impugnata;
- in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, ridursi le pretese degli appellanti a quanto di diritto e di ragione. In ogni caso riproposte ex art. 346 c.p.c. tutte le deduzioni,
CP_ difese, eccezioni e istanze già formulate da negli atti di primo CP_10
grado. Spese ed onorari del presente grado rifusi.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 4 luglio 2024 (n. 1163/2024 r.g.) e Pt_1
evocavano l' Parte_2 Controparte_4
nonché , e
[...] CP_2 Pt_4 Parte_5 Pt_6
, e gli ultimi eredi di
[...] Parte_7 Parte_8 Per_1
, nonché e avanti la
[...] Controparte_3 CP_1 Parte_3
Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 95/2024 del Tribunale
lagunare (pubblicata il 9 gennaio 2024, non notificata) che nel giudizio per il risarcimento dei danni non patrimoniali derivati dal decesso della madre
7 (il 13 agosto 2007) per imperizia dei sanitari dell'Ospedale di Persona_3
DO - AN (VE), aveva rigettato la domanda per prescrizione del diritto,
accogliendola per altri attori ( , , e CP_2 Pt_4 Per_1 CP_8
) con compensazione delle spese ma con addebito all di
[...] CP_9
quelle di c.t.u.. Deducevano l'errore del primo giudice per aver fatto decorrere il termine di prescrizione dal giorno dalla presentazione della denuncia querela in sede penale, nel 2007 e non da quello, posteriore traibile, dalla consulenza di parte del dr. (18 febbraio 2013) posto che in tale Per_2
momento avevano avuto conoscenza della riconducibilità causale del decesso alla colpa dei sanitari. Chiedevano il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Si costituiva l' contestando il Controparte_4
gravame anche per inammissibilità e chiedendone il rigetto nel merito e rilevando che gli appellanti, già dal momento della presentazione della denuncia querela erano a conoscenza delle cause del decesso della madre come stabilito in sentenza. Chiedeva la condanna ex art. 96 Cod. proc. Civ..
Si costituivano , e Controparte_2 Parte_4 Parte_5
, e (gli ultimi quali Parte_6 Parte_7 Parte_8
di eredi di ) concludendo per la conferma della sentenza e Persona_1
rilevando che la prescrizione avrebbe potuto aver durata decennale per la responsabilità contrattuale.
Non si costituiva che rimaneva contumace. Controparte_3
Con successivo atto di citazione notificato il 8 luglio 2024 (n. 1213/2024 r.g.)
e evocavano l' Controparte_1 Parte_3 Controparte_4
nonché , Controparte_2 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, e
[...] Parte_7 Parte_8 Controparte_3
8 nonché e avanti la Corte d'Appello Parte_1 Parte_2
impugnando la medesima sentenza n. 65/2024 del Tribunale di Venezia e chiedendone la riforma con l'accoglimento delle pretese risarcitorie.
Lamentavano l'errore per esser stato ritenuto il termine quinquennale di prescrizione invece di quello decennale da contratto e chiedevano la riforma anche in ordine al danno non patrimoniale per perdita di chance.
Si costituiva l' Controparte_4
contestando il gravame e chiedendone la reiezione anche per inammissibilità.
Si costituivano , e CP_2 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e concludendo per la conferma della Parte_7 Parte_8
sentenza e rilevando che la prescrizione avrebbe potuto aver natura contrattuale quindi durata decennale.
Le cause venivano riunite e poi trattenute in decisione all'esito dell'udienza del 10 dicembre 2025 con l'assegnazione, a ritroso, dei termini per memorie di precisazione delle conclusioni e per gli scritti conclusivi.
2.1.- Osserva la Corte.
Gli appelli sono infondati e vanno rigettati con la condanna degli appellanti alle spese del grado a favore dell' . Nulla nei restanti Controparte_4
rapporti posto che la citazione in appello dei consorti , e CP_2 Pt_4
e Parte_5 Pt_6 Parte_7 Parte_8
vincitori in primo grado è avvenuta solo ai fini della litis denuntiatio. Infatti,
avverso i predetti, gli atti d'appello non si sono indirizzati. Nulla quanto al rapporto con che non si è costituito. Controparte_3
2.2.- Non si ritiene, invece, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della Suprema Corte, di poter liquidare i compensi per la fase
9 istruttoria, giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante: la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M.
10.3.14 n. 55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale: non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
3.- Il Tribunale accolse in parte le domande risarcitorie dei consorti , Pt_5
per la morte della madre avvenuta il 13 agosto 2007, accertando che il decesso era da ascrivere alla esclusiva responsabilità dei sanitari dell'
[...]
condannata ai danni per perdita del Controparte_4
rapporto parentale iure proprio a favore di in € 159.915,66; Controparte_2
di in €. 159.915,66, di in € 167.184,55, di Parte_4 Persona_1
10 in €. 174.453,41, oltre interessi legali dalla sentenza al Controparte_8
saldo. Il tutto in quanto:
-) la responsabilità della struttura sanitaria e dei medici per i danni da perdita del rapporto parentale invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto era qualificabile come extracontrattuale, dal momento che il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente e che i parenti non rientravano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto";
-) era fondata l'eccezione di prescrizione del diritto per la pretesa risarcitoria
iure proprio di , Parte_2 Controparte_1 Parte_1
e Parte_3 Controparte_3
-) trattandosi di responsabilità extracontrattuale, fondata su fattispecie di reato
(omicidio colposo) il termine di prescrizione era di anni 6 ed era decorso al momento del primo atto interruttivo per gli attori , Parte_2 CP_1
e costituito dall'invito alla mediazione posto che le Pt_1 Parte_3
raccomandate antecedenti risultano inviate unicamente per conto di , CP_2
e ; CP_8 Pt_4 Persona_1
-) per non vi era prova di atti interruttivi della prescrizione Controparte_3
prima del giudizio;
-) non era giustificata la tesi attorea secondo la quale il dies a quo del termine di prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla data di redazione della perizia di parte del dott. (18 febbraio 2013), posto che dal Persona_2
contenuto degli atti del procedimento penale apertosi nei confronti del personale sanitario occupatosi della si evinceva come, già nel 2007, Per_3
, e avevano percepito (o potuto Parte_2 CP_1 Pt_1 Parte_3
11 percepire con ordinaria diligenza) la riconducibilità causale del decesso della madre alla condotta negligente del personale sanitario;
-) quanto a il primo atto interruttivo – ossia l'introduzione Controparte_3
del presente giudizio – era avvenuto oltre sei anni dopo la redazione della perizia da parte del Dott. Per_2
-) la domanda di risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale iure proprio proposta da , , e Parte_2 CP_1 Pt_1 Pt_3 CP_3
era da rigettate perché il diritto si era prescritto;
[...]
-) era da rigettare la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori
iure hereditatis poiché – anche a prescindere dalla legittimazione attiva dei predetti – la riconducibilità causale del decesso della alla condotta dei Per_3
sanitari della struttura convenuta escludeva ex se la configurabilità in capo alla paziente di un danno da perdita di chance di sopravvivenza.
4.1.- e hanno impugnato la sentenza lamentando Pt_1 Parte_2
l'errato accertamento della decorrenza della prescrizione. e CP_1 Pt_3
hanno impugnato la sentenza contrastando l'accertamento della
[...]
prescrizione ritenuta decennale e da contratto e non quinquennale o da fatto illecito e dolendosi, altresì, del mancato riconoscimento dei danni da perdita di chance.
4.2.- I motivi appaiono infondati. Il tutto esime dalla valutazione della censura volta al riconoscimento dei danni anche da perdita di chance.
4.3.1.- e hanno censurato l'accertamento della CP_1 Parte_3
prescrizione rilevando che la stessa avrebbe dovuto essere ancorata alla disciplina contrattuale, da contatto sociale, con il diverso termine decennale
12 e non a quella dell'illecito extracontrattuale richiamando anche una sentenza del tribunale di Venezia (10 gennaio 2022).
La Corte d'appello non condivide tale ricostruzione ed aderisce all'indirizzo consolidato di legittimità per il quale (Cass. sentenza n. 11320 del 7 aprile
2022) il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372,
comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. Il
rapporto contrattuale (Cass. sentenza n. 14615 del 9 luglio 2020) tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito,
che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. Non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità
dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti (Cass., Sez.
13 III, 8 luglio 2020, n. 14258 e Cass. Sez. III, 8 maggio 2012, n. 6914). Deriva
che il motivo d'appello va disatteso.
4.3.2.- Il termine di prescrizione è di anni 6 (per fatto illecito riconducibile al reato di omicidio colposo).
4.4.1. - Il motivo svolto da e , pone critica alla Pt_1 Parte_2
sentenza per la decorrenza della prescrizione ancorata dal primo giudice al momento della presentazione della denuncia querela in sede penale. Gli
appellanti riportano tale termine, invece, alla redazione della perizia di parte del dr. (18 febbraio 2013) assumendo che solo in tale momento Per_2
avevano appreso le cause del decesso riconducibili all'operato dei sanitari.
4.4.2.- La tesi appare infondata in diritto e fatto.
4.4.3.- Sotto il primo profilo si osserva che (Cass. sentenza n. 29859 del 27
ottobre 2023) il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario;
il relativo accertamento è oggetto di un giudizio di fatto, censurabile in cassazione nei limiti di cui all'art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c.. Già con la sentenza n. 576/2008 delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione, si è consolidato l'orientamento in tema di individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (exordium
praescriptionis). A dover esser risarcito, infatti, non è l'evento di danno in sé
14 (ossia il fatto dannoso come accadimento naturale), bensì il danno che si esteriorizza e cioè allorquando diviene “oggettivamente percepibile e riconoscibile” anche in relazione alla sua rilevanza giuridica. L'art. 2947,
comma primo, c.c. è norma introduce un principio di carattere mobile.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dal momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì dal momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica;
un danno ingiusto, cioè, che non soltanto sia
“oggettivamente percepibile” all'esterno (elemento della conoscibilità del danno), ma che – attraverso parametri oggettivi quali la diligenza esigibile all'uomo medio e il livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico – possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa/dolosa di un terzo (requisito della rapportabilità causale).
Il principio della conoscibilità del danno nella sua dimensione giuridica trova applicazione, ai fini dell'individuazione dell'exordium praescriptionis, in tutti i casi di esercizio del diritto al risarcimento del danno, con la precisazione, tuttavia, che il carattere mobile dell'iniziale dies a quo e il suo
“spostamento in avanti” si giustificherà nelle ipotesi in cui sia dato scindere,
sotto il profilo temporale, il momento dell'accadimento materiale dell'evento di danno e il diverso momento della “esteriorizzazione del danno” nei termini sopra precisati. Infatti, è solo in questi casi - a differenza di quelli in cui si possa apprezzare la coincidenza tra la verificazione dell'evento di danno e la conoscibilità del danno ingiusto patito -, che l'individuazione di un “dies a quo mobile” è sorretto dalla ratio di evitare che il termine di prescrizione inizi a decorrere in assenza della percezione di aver subito un danno ingiusto.
15 4.4.4.- Il requisito della conoscibilità del danno e della riconduzione causale ad una data scaturigine, non necessariamente deve operare con riferimento ad una perizia di parte (come, in dati casi, per la responsabilità negli appalti o nei contratti d'opera) soprattutto ove la conoscibilità del danno e la sua riconduzione ad un comportamento dei sanitari, risulti antecedente e dimostrata aliunde, secondo la diligenza esigibile all'uomo medio e il livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico.
4.4.5.- In capo agli appellanti la conoscibilità del danno in morte della madre avvenuta il 13 agosto 2007 e la riconducibilità del decesso all'agire imperito dei sanitari dell'ospedale di – AN, può essere fatta decorrere ex art. CP_9
2935 Cod. Civ. dal momento della presentazione della denuncia in sede penale ad opera di avanti i carabinieri della stazione di Controparte_1
ZA SA AR (BS) il 10-11 novembre 2007,
4.4.6.- Nel primo grado, già con la citazione, gli appellanti avevano richiamato e poi dimesso la denuncia querela proposta da Controparte_2
contro i sanitari in tal modo intendendo valorizzarla ai fini del giudizio. E
precisamente, con la comparsa conclusionale, tutti gli appellanti avevano chiarito che il denunciante aveva agito rappresentandoli “I figli della RA
, affranti e sconcertati per una morte improvvisa e del tutto Persona_3
inaspettata, decidevano di agire per ottenere giustizia e per sapere se la madre fosse stata vittima di un errore medico e/o diagnostico. In particolare, CP_2
, facendosi portavoce della volontà degli altri fratelli, in data
[...]
01.11.2007, presentava formale denuncia querela presso la Caserma dei
Carabinieri di ZA SA AR (BS) nei confronti del personale medico dell'Ospedale di DO e di AN, ma in data 03.09.2008, il Pubblico
16 Ministero dr. Antonio Pastore, Sost. Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia, formulava richiesta di archiviazione. Cosicché, in data
04.11.2008, il Giudice per le Indagini Preliminari, nella persona del Dott.
AN Gallo, emetteva decreto di archiviazione su richiesta del
Pubblico Ministero dr. Antonio Pastore”
L'ammissione costituisce elemento indiziario liberamente valutabile in quanto contenuta in uno scritto difensivo sottoscritto e fatto proprio dal difensore degli appellanti (Cass. ordinanza n. 23634 del 28 settembre 2018;
Cass. n. 20701/2007; Cass. n. 319 del 2004; Cass. n. 15760 del 2001). Tale
ammissione, valutata in una agli ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti nel singolo e nel complesso, consente di ritenere raggiunta la prova del fatto che gli odierni appellanti, già al momento della denuncia penale, erano esattamente a conoscenza del decesso della madre riconducibile all'operato imperito dei sanitari.
4.4.7.- Il 11 novembre 2007, giorno successivo alla presentazione della querela, si era ripresentato al Comando della Caserma dei Controparte_2
Carabinieri di ZA SA AR (BS) per integrare la denuncia dichiarando “…mia madre è morta il 13/8/2007 a causa di Persona_3
gravi errori, imprudenza, imperizia e negligenza del personale medico dell'ospedale di e di AN (VE), come si può evincere dagli atti ivi CP_9
allegati e dai risultati dell'autopsia, nonché dalle affermazioni fatte dal medico del reparto nefrologico dell'Ospedale di DO, supportate dalle nozioni scientifico sanitarie relative alla pericardite che corrispondono ai sintomi sofferti dalla de cuius”. Inoltre, precisando che i fatti erano “tutti di completa conoscenza in quanto vissuti” anche da e dal Parte_5
17 di lei marito. Dalla integrazione risulta che era a Controparte_1
conoscenza diretta dei fatti “la comunicazione verbale dell'esito dell'autopsia e l'affermazione che, in sintesi, bastava individuare la pericardite per evitare il tamponamento cardiaco, fatta dal medico di turno è stata fatta alla presenza di me sottoscritto , già generalizzato in premessa, e di mio Controparte_2
RA . Dalla integrazione della denuncia si evince Controparte_1
inoltre che , e erano a conoscenza solo Pt_1 Parte_2 Parte_3
indiretta dei fatti.
Dalla citazione del primo grado, sottoscritta (essendo stato allegato il mandato in calce) risulta che “Tutti i figli della RA , in quei giorni Per_3
(n.d.r.: i giorni del ricovero della madre) erano in contatto telefonico continuo con coloro che residenti con la madre o nella zona più vicina, erano accorsi personalmente dalla madre, ma quando le sue condizioni peggiorarono decisero di partire urgentemente…” e che la era solita chiamare Per_3
telefonicamente tutti i figli e “riunirli nelle festività natalizie, pasquali, ed ogni volta durante l'anno” e che “dopo la sua morte, gli odierni attori hanno tenuto unita la famiglia, ma la sofferenza per la mancanze adi una madre …
li ha accompagnati per lungo tempo, specialmente nei momenti in cui erano abituati a riunirsi per condividere periodi di festa o vacanze insieme” e che
“l'inteso vincolo familiare, il legame affettivo e profondo che univa tutti i figli della RA alla loro madre ancora oggi li porta a riunirsi spesso Per_3
in ricordo della madre” a negare, dunque, il conflitto tra i fratelli e la tesi della mancata conoscenza della situazione della madre.
Gli attori affermavano in primo grado oltretutto: “Tutti i figli della RA
, in quei giorni erano in contatto telefonico continuo con coloro che Per_3
18 residenti con la madre o nella zona più vicina, erano accorsi personalmente dalla madre, ma quando le sue condizioni peggiorarono decisero di partire urgentemente…”
4.4.8.- L'integrazione della denuncia del 11 novembre 2007 è stata prodotta già in primo grado ed è stata richiamata a giustificazione delle domande.
4.4.9.- Gli elementi indiziari di cui sopra, appaiono nel singolo e nel complesso gravi, perché dotati di inferenza importante dato che afferiscono ad atti e documenti fatti esplicitamente valere con le difese per l'accoglimento delle domande;
in quanto tra loro conformi e dunque sostanzialmente concordanti ed in quanto tra loro dotati di specificità e privi di fratture logiche.
Gli stessi dimostrano il fatto ignoto secondo l'id quod plerunque accidit,
rapportato alle conoscenze mediamente esigibili nel momento. Dimostrano la conoscenza in capo ai fratelli della riconducibilità del decesso della Pt_5
madre ad imperizia medica dei sanitari.
Lo stesso riferimento, operato nella integrazione della denuncia, all'esame autoptico con i suoi esiti, comprova il rapporto stretto e di vicinanza dei fratelli e delle sorelle con la madre al di là della distanza geografica, e le relazioni tra i consorti attori, in una con le stesse ammissioni svolte negli atti,
comprovano che già al momento della presentazione della denuncia in sede penale da un solo RA , era avvenuta in rappresentanza Controparte_2
degli altri, in capo ai quali vi era piena conoscenza del decesso della madre e della riconducibilità causale dello stesso all'opera imperita dei medici degli ospedali di DO – AN. E poiché dal momento della integrazione della querela denuncia del 11 novembre 2007 al momento della notifica della mediazione (11 febbraio 2016) come incontestabilmente stabilito in sentenza
19 è decorso il termine di prescrizione del diritto di anni 6 non resta che rigettare il motivo.
5.- Il tutto esimie dalla valutazione del secondo motivo, anche dei consorti e , per il risarcimento dei danni anche perdita di chance. Parte_2 Pt_3
6.- L'istanza per la cancellazione delle frasi offensive con la condanna,
riferita alla condotta degli appellanti e per frasi Pt_1 Parte_2
sconvenienti contro non appare fondata in quanto gli Parte_5
addebiti per falsità ed altro, pur accesi, si pongono nell'ambito della dialettica processuale.
7.- Va disattesa l'istanza di parte appellante per il deferimento del giuramento suppletorio ad , e sulla seguente CP_2 CP_8 Persona_1
circostanza "se sia vero che hanno notiziato ed aggiornato i Sigg. Parte_1
e sulla querela sporta contro i sanitari degli
[...] Parte_2
Ospedali di DO e AN in data 1 novembre 2008 e sui suoi sviluppi,
nonché sui colloqui intervenuti con i sanitari che ebbero in cura la Sig.ra
”. Persona_3
Innanzi tutto perché è deceduto e perché (Cass. sentenza n. Persona_1
21235 del 20 ottobre 2016) il giuramento suppletorio ai sensi dell'art. 2736,
n. 2, c.c. è deferibile d'ufficio ed è quindi oggetto di un potere pienamente discrezionale del giudice, il cui esercizio la parte può solo sollecitare, sicchè
qui, ove la prova per presunzioni risulta offerta validamente, non emergendo una semiplena probatio, la richiesta appare infondata nel merito.
8.- Va disattesa l'istanza dell' per la condanna degli appellanti CP_9
e ex art. 96 1^ e 3^ co. Cod. proc. Civ. in quanto Pt_1 Parte_2
(Cass. S.U. ordinanza n. 25041 del 16 settembre 2021) tale accertamento
20 discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1,
l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale. Il tutto non appare nel caso ove gli appellanti hanno prospettato tesi in fatto e diritto non denotanti colpa o integranti comportamenti manifestamente infondati,
proprio perché connaturate alla normale, ordinaria, dialettica processuale.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da e e da e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
contro , Parte_3 Controparte_2 Parte_4 Parte_5
nonché , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
eredi di , e contro Persona_1 Controparte_3 [...]
, così provvede: Controparte_6
rigetta gli appelli ed ogni diversa istanza;
condanna gli appellanti e alle spese a favore Parte_2 Parte_1
dell' in € 14.239 per compensi oltre ad iva se dovuta, Controparte_4
cpa e spese generali del 15%;
condanna gli appellanti e alle spese a favore CP_1 Parte_3
dell' in € 14.239 per compensi oltre ad iva se dovuta, Controparte_4
cpa e spese generali del 15%;
nulla per le spese nei restanti rapporti;
dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti,
21 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 17 dicembre 2025
Il Giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
22