Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 3442
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Decorrenza del termine di prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la conoscibilità del danno e la riconducibilità causale all'operato dei sanitari fosse dimostrata dalla presentazione della denuncia querela nel 2007, integrata successivamente, e che tale conoscenza fosse comune ai fratelli, rendendo il diritto prescritto.

  • Rigettato
    Decorrenza del termine di prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la conoscibilità del danno e la riconducibilità causale all'operato dei sanitari fosse dimostrata dalla presentazione della denuncia querela nel 2007, integrata successivamente, e che tale conoscenza fosse comune ai fratelli, rendendo il diritto prescritto.

  • Rigettato
    Decorrenza del termine di prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la conoscibilità del danno e la riconducibilità causale all'operato dei sanitari fosse dimostrata dalla presentazione della denuncia querela nel 2007, integrata successivamente, e che tale conoscenza fosse comune ai fratelli, rendendo il diritto prescritto.

  • Rigettato
    Decorrenza del termine di prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la conoscibilità del danno e la riconducibilità causale all'operato dei sanitari fosse dimostrata dalla presentazione della denuncia querela nel 2007, integrata successivamente, e che tale conoscenza fosse comune ai fratelli, rendendo il diritto prescritto.

  • Rigettato
    Natura della responsabilità e termine di prescrizione

    La Corte ha aderito all'orientamento consolidato di legittimità secondo cui il rapporto contrattuale tra paziente e struttura sanitaria non produce effetti protettivi a favore dei terzi (congiunti), i quali possono agire solo a titolo extracontrattuale. Pertanto, il termine di prescrizione è di 6 anni (per fatto illecito riconducibile al reato di omicidio colposo).

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento del danno da perdita di chance

    La Corte ha ritenuto che la valutazione di tale motivo fosse superflua in quanto il motivo principale relativo alla prescrizione era stato rigettato.

  • Accolto
    Responsabilità della struttura sanitaria

    La sentenza di primo grado ha accolto la domanda di risarcimento danni iure proprio, condannando l'appellata a corrispondere somme specifiche ai congiunti.

  • Accolto
    Responsabilità della struttura sanitaria

    La sentenza di primo grado ha accolto la domanda di risarcimento danni iure proprio, condannando l'appellata a corrispondere somme specifiche ai congiunti.

  • Accolto
    Responsabilità della struttura sanitaria

    La sentenza di primo grado ha accolto la domanda di risarcimento danni iure proprio, condannando l'appellata a corrispondere somme specifiche ai congiunti.

  • Accolto
    Responsabilità della struttura sanitaria

    La sentenza di primo grado ha accolto la domanda di risarcimento danni iure proprio, condannando l'appellata a corrispondere somme specifiche ai congiunti.

  • Accolto
    Responsabilità della struttura sanitaria

    La sentenza di primo grado ha accolto la domanda di risarcimento danni iure proprio, condannando l'appellata a corrispondere somme specifiche ai congiunti.

  • Rigettato
    Espressioni offensive

    La Corte ha ritenuto che gli addebiti, pur accesi, si ponessero nell'ambito della dialettica processuale.

  • Rigettato
    Giuramento suppletorio

    La Corte ha disatteso la richiesta ritenendola inammissibile in quanto uno dei soggetti su cui deferire il giuramento è deceduto e la richiesta è rimessa alla discrezionalità del giudice, non emergendo una semiplena probatio.

  • Rigettato
    Abuso del processo

    La Corte ha disatteso la richiesta in quanto gli appellanti hanno prospettato tesi in fatto e diritto non connotate da colpa o comportamenti manifestamente infondati, rientrando nella normale dialettica processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 3442
    Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
    Numero : 3442
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

    Testo completo