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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 12/01/2026, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 449/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IO MAURIZIO, Presidente e Relatore D'ANDREA GIULIO, Giudice MARRONE NICOLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7756/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500001961000 IRPEF-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21718/2025 depositato il 09/12/2025
conclusioni delle parti
Ricorrente voglia compiacersi dichiarare:
In Via Principale
Accertare e dichiarare la nullità del preavviso di fermo per inesistenza delle somme dovute.
- Ci si oppone e disconosce sin d'ora a mente dell'art. 2719 c.c. ad ogni riproduzione in copia di documenti depositati dalla resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione Alla luce di quanto su esposto ed eccepito, la società resistente, ut sopra rappresentata, difesa e domiciliata.
CHIEDE che codesta On.le Commissione, in via preliminare e senza entrare nel merito della questione, accolga le eccezioni preliminari dì inammissibilità e nullità del ricorso nonché le successive sollevate da Agenzia delle Entrate Riscossione per le causali di cui in premessa.
Nel merito, rigetti la domanda introduttiva in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di competenze e spese di lite. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accolto il ricorso, tenere indenne l'Agenzia delle Entrate Riscossione da una eventuale condanna alle spese avendo svolto correttamente il proprio compito istituzionale. Sempre in via subordinata, condanni il solo ente impositore, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, in caso di accoglimento del libello introduttivo.
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate DP II di Napoli Tanto premesso, l'Ufficio chiede
2 a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
- In via pregiudiziale, dichiarare l'estromissione dello scrivente Ufficio dal presente giudizio;
- In via cautelare, il rigetto dell'istanza di sospensione;
- In via principale, il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato ritualmente, impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Napoli II una comunicazione preavviso di fermo 07180202500001961000 art. 86 dpr 602/73 con minaccia di azioni esecutive e cautelari entro 30 gg., deducendo che la resistente legittima l'atto di pagamento notificata per mancato pagamento di cartelle insolute e che avverso il preavviso di fermo si propone opposizione per i seguenti motivi:
1) Eccezione di Nullità per inesistenza del presupposto di cui all'art. 50 co.1 D.P.R. 602/73 per effetto di cartella di pagamento nulle.
Si costituiva ritualmente la Agenzia delle Entrate-Riscossione con memoria di costituzione inviata in via telematica, in via preliminare e senza entrare nel merito della questione, accolga le eccezioni preliminari dì inammissibilità e nullità del ricorso nonché le successive sollevate da Agenzia delle Entrate Riscossione per le causali di cui in premessa. Nel merito, rigetti la domanda introduttiva in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di competenze e spese di lite. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accolto il ricorso, tenere indenne l'Agenzia delle Entrate Riscossione da una eventuale condanna alle spese avendo svolto correttamente il proprio compito istituzionale. Sempre in via subordinata, condanni il solo ente impositore, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, in caso di accoglimento del libello introduttivo.
Si costituiva ritualmente anche Ufficio resistente Agenzia delle Entrate DP II di Napoli che chiedeva in via pregiudiziale, dichiarare l'estromissione dello scrivente Ufficio dal
3 presente giudizio;
in via cautelare, il rigetto dell'istanza di sospensione;
in via principale, il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
All'esito della discussione del ricorso, dopo il rigetto della richiesta di sospensiva, esaminati gli atti e documenti di causa, si decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n.
241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti.
L'atto impugnato, pertanto, contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Sussiste la legittimazione dell'ente impositore, peraltro, alternativa o concorrente con quella del convenuto concessionario per la riscossione.
In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni la cartella per vizi propri o degli atti impositivi presupposti può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore qualora ritenga che i vizi dedotti in giudizio dal contribuente siano tali da coinvolgere anche l'ente creditore (Cass. n. 1532 del 2012; Cass. Sez. Unite, sent. n. 16412/2007).
A fronte dell'eccezione di omessa notifica della cartella e/o dell'intimazione di pagamento, sono gli enti impositori o il concessionario a dover dare prova dell'avvenuta notifica.
4 Orbene, la Società di riscossione si è costituite in via telematica, con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, ha dedotto l'inammissibilità impugnazione del preavviso di fermo amministrativo a fronte di cartelle di pagamento regolarmente notificate. L'ADER ha dimostrato di avere debitamente notificato alla controparte le cartelle di pagamento prodromiche all'AVI impugnata, come da ricevuta di notifica prodotte in giudizio.
Regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato.
Le cartelle contenute nell'atto impugnato sono state regolarmente notificate da ADER. Tramite la notifica della cartella di pagamento, il debitore ha avuto conoscenza dei dati contenuti nel ruolo e a lui relativi.
Nel caso che ci occupa, la Cartella n.07120190093147175000è stata notificata in data 12.9.2019, via pec con affissione presso la Camera di Commercio e successivo avviso.
La cartella n. 7120210060780515000, è stata notificata via pec il 21.6.2022.
La cartella n. 07120220155035788000, è stata notificata via pec il 19.12.2022, lo stesso dicasi perle cartelle n. 07120220157478355000notificata il 12.12.2022 e cartella n. 07120230061373653000notificata via pec il 22.6.2023 nonché cartella n. 07120230073460320000notificata al ricorrente sulla sua pec il 18.7.2023.
La cartella n. 07120230077036772000è stata notificata via pec il 26.7.23, come anche le seguenti cartelle: n. 07120230100483385000del18.10.23, cartella n. 07120230127760588000via pec il 30.1.2024; la cartella n,07120240029878879000èstata notificata via pec il18.4.24; la cartella n.07120240037765784000 notificata via pec 7.4.24; la cartella n. 07120240053946370000è stata notificata 1.4.2024 via pec;
la cartella n. 07120240086241129000è stata notificata via pec il 19.6.24.
Successivamente, sono state notificate al ricorrente, numerose intimazioni di pagamento e cioè:
-Intimazione di pagamento n. 071202390009932519000 notificata via pec il 23.6.2023;
-intimazione di pagamento n. 07120249017451952000 notificata via pec il 25.3.2024; 5 -intimazione di pagamento n. 071202490522094452000 notificata via pec il 22.10.24.
Infine, è stata notificatala comunicazione oggi impugnata sempre via pec, che è stata opposta, sebbene notificata sempre via pec al ricorrente come le suindicate cartelle.
Le avvenute notifiche, pertanto, dei predetti atti rendono legittima le iscrizioni a ruolo nei confronti del ricorrente di tutte le somme indicate nelle cartelle e nella comunicazione di preavviso di fermo.
Dunque, le cartelle in oggetto debitamente notificate non sono state impugnate entro il termine perentorio prescritto dalla legge ovvero dall'art. 24 del D.L.vo. 46/99, ragion per cui, le medesime sono divenute definitive.
Le sentenze della Cassazione nn. 11274/07 e 14692/07, hanno ribadito il carattere perentorio del termine di impugnazione per le opposizioni avverso le cartella esattoriali.
Peraltro, ogni eventuale eccezione diretta a contestare la carente notificazione dell'avviso di accertamento o di eventuali atti interruttivi, si palesa con ogni evidenza inammissibile per tardività in questa sede, stante la corretta notificazione della successiva ingiunzione fiscale.
La misura del “fermo” è stata adottata solo dopo la scadenza del termine che la legge riserva al debitore per adempiere spontaneamente, a seguito della rituale notifica del “preavviso di fermo”.
Inoltre, tenuto conto della regolarità della notifica, si rileva che non sussiste alcun onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa tutte le volte in cui l'opponente si sia limitato a contestare di non aver ricevuto la cartella;
in tal caso resta preclusa anche la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti (Cass. 10326/2014).
Ed anche nei casi in cui abbia contestato la integrità del plico od il suo contenuto, secondo recentissima giurisprudenza di legittimità (Cass. 2016, n. 5397) spetta al contribuente fornire la prova circa l'incompletezza del contenuto del plico.
Il Collegio ritiene di aderire a tale ultimo orientamento consapevole dell'esistenza di orientamento difforme (in base al quale spetta al mittente l'onere di provare il contenuto del
6 plico e, dunque nel caso in cui il contribuente contesti l'integrità o il contenuto della busta della cartella esattoriale, spetta ad Equitalia dimostrare, con la cosiddetta “prova contraria”, cosa la stessa conteneva;
Cass. ord. n. 9533/2015; Cass. sent. n. 4482/2015; Cass. sent. n.
2625/2015).
Peraltro, nel caso in esame non può non valorizzarsi il dato che sulla relata in atti viene espressamente indicato il numero identificativo del documento contenuto nella busta raccomandata che nella fattispecie coincide esattamente con il numero delle cartelle esattoriali cui fa riferimento lo stesso contribuente nel ricorso (vedi in tal senso anche Comm. Trib. Prov. Avellino, 2016, n. 437).
Da tanto discende che l'impugnativa del fermo amministrativo è inammissibile e infondata e resta precluso anche l'esame della questione della prescrizione successiva, pure eccepita dal ricorrente.
Il Collegio ritiene di aderire all'orientamento in base al quale l'inammissibilità preclude l'esame della cd. prescrizione successiva della cartella che, peraltro, non risulta chiaramente eccepita in questa sede.
Nel caso di specie la notifica dell'ingiunzione è avvenuta ai sensi della speciale disciplina dettata dall'art. 26 del DPR 602/73, a mente del quale: “La notifica (della cartella esattoriale) può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che: “ La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D. P, R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d. m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio
Banca_1del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell' se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire 7 al mittente” (Cass. civ. Sez. V, 27-05-2011, n. 11708, in CED Cassazione, 2011; conformi: Cass. civ. Sez. V, 17-01-2013, n. 1091, in Fisco on line, 2013; Cass. civ. Sez. V, 19-09-2012,
n. 15746, in GT Riv. Giur. Trib., 2012, 12, 938).
In assenza di querela di falso, pertanto, le predette notifiche devono ritenersi regolarmente eseguite ed andate a buon fine.
Dette notifiche, oltre ad essere avvenute nel rispetto delle norme procedurali in materia di riscossione, hanno determinato in capo al contribuente la piena ed esauriente conoscenza delle indicazioni relative alla natura dei tributi, all'importo, all'oggetto della riscossione, alla autorità alla quale rivolgersi per eventuali contestazioni.
Nessun termine di decadenza o prescrizione si è maturato, nel caso in esame, per consentire di annullare il fermo amministrativo impugnato.
Sono infondate e destituite di fondamento anche tutte le altre deduzioni sollevate dalla difesa della parte ricorrente.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso proposto è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Riguardo al regime delle spese, le stesse vengono liquidate secondo i principi della soccombenza come in separato dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida per ciascun ufficio in Euro 3.000,00, oltre IVA CPA e altri oneri come per legge.
Così deciso in Napoli, il 5 dicembre 2025.
8 Il Presidente estensore dott. Maurizio Stanziola
9
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IO MAURIZIO, Presidente e Relatore D'ANDREA GIULIO, Giudice MARRONE NICOLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7756/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500001961000 IRPEF-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21718/2025 depositato il 09/12/2025
conclusioni delle parti
Ricorrente voglia compiacersi dichiarare:
In Via Principale
Accertare e dichiarare la nullità del preavviso di fermo per inesistenza delle somme dovute.
- Ci si oppone e disconosce sin d'ora a mente dell'art. 2719 c.c. ad ogni riproduzione in copia di documenti depositati dalla resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione Alla luce di quanto su esposto ed eccepito, la società resistente, ut sopra rappresentata, difesa e domiciliata.
CHIEDE che codesta On.le Commissione, in via preliminare e senza entrare nel merito della questione, accolga le eccezioni preliminari dì inammissibilità e nullità del ricorso nonché le successive sollevate da Agenzia delle Entrate Riscossione per le causali di cui in premessa.
Nel merito, rigetti la domanda introduttiva in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di competenze e spese di lite. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accolto il ricorso, tenere indenne l'Agenzia delle Entrate Riscossione da una eventuale condanna alle spese avendo svolto correttamente il proprio compito istituzionale. Sempre in via subordinata, condanni il solo ente impositore, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, in caso di accoglimento del libello introduttivo.
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate DP II di Napoli Tanto premesso, l'Ufficio chiede
2 a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
- In via pregiudiziale, dichiarare l'estromissione dello scrivente Ufficio dal presente giudizio;
- In via cautelare, il rigetto dell'istanza di sospensione;
- In via principale, il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato ritualmente, impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Napoli II una comunicazione preavviso di fermo 07180202500001961000 art. 86 dpr 602/73 con minaccia di azioni esecutive e cautelari entro 30 gg., deducendo che la resistente legittima l'atto di pagamento notificata per mancato pagamento di cartelle insolute e che avverso il preavviso di fermo si propone opposizione per i seguenti motivi:
1) Eccezione di Nullità per inesistenza del presupposto di cui all'art. 50 co.1 D.P.R. 602/73 per effetto di cartella di pagamento nulle.
Si costituiva ritualmente la Agenzia delle Entrate-Riscossione con memoria di costituzione inviata in via telematica, in via preliminare e senza entrare nel merito della questione, accolga le eccezioni preliminari dì inammissibilità e nullità del ricorso nonché le successive sollevate da Agenzia delle Entrate Riscossione per le causali di cui in premessa. Nel merito, rigetti la domanda introduttiva in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di competenze e spese di lite. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accolto il ricorso, tenere indenne l'Agenzia delle Entrate Riscossione da una eventuale condanna alle spese avendo svolto correttamente il proprio compito istituzionale. Sempre in via subordinata, condanni il solo ente impositore, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, in caso di accoglimento del libello introduttivo.
Si costituiva ritualmente anche Ufficio resistente Agenzia delle Entrate DP II di Napoli che chiedeva in via pregiudiziale, dichiarare l'estromissione dello scrivente Ufficio dal
3 presente giudizio;
in via cautelare, il rigetto dell'istanza di sospensione;
in via principale, il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
All'esito della discussione del ricorso, dopo il rigetto della richiesta di sospensiva, esaminati gli atti e documenti di causa, si decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n.
241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti.
L'atto impugnato, pertanto, contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Sussiste la legittimazione dell'ente impositore, peraltro, alternativa o concorrente con quella del convenuto concessionario per la riscossione.
In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni la cartella per vizi propri o degli atti impositivi presupposti può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore qualora ritenga che i vizi dedotti in giudizio dal contribuente siano tali da coinvolgere anche l'ente creditore (Cass. n. 1532 del 2012; Cass. Sez. Unite, sent. n. 16412/2007).
A fronte dell'eccezione di omessa notifica della cartella e/o dell'intimazione di pagamento, sono gli enti impositori o il concessionario a dover dare prova dell'avvenuta notifica.
4 Orbene, la Società di riscossione si è costituite in via telematica, con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, ha dedotto l'inammissibilità impugnazione del preavviso di fermo amministrativo a fronte di cartelle di pagamento regolarmente notificate. L'ADER ha dimostrato di avere debitamente notificato alla controparte le cartelle di pagamento prodromiche all'AVI impugnata, come da ricevuta di notifica prodotte in giudizio.
Regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato.
Le cartelle contenute nell'atto impugnato sono state regolarmente notificate da ADER. Tramite la notifica della cartella di pagamento, il debitore ha avuto conoscenza dei dati contenuti nel ruolo e a lui relativi.
Nel caso che ci occupa, la Cartella n.07120190093147175000è stata notificata in data 12.9.2019, via pec con affissione presso la Camera di Commercio e successivo avviso.
La cartella n. 7120210060780515000, è stata notificata via pec il 21.6.2022.
La cartella n. 07120220155035788000, è stata notificata via pec il 19.12.2022, lo stesso dicasi perle cartelle n. 07120220157478355000notificata il 12.12.2022 e cartella n. 07120230061373653000notificata via pec il 22.6.2023 nonché cartella n. 07120230073460320000notificata al ricorrente sulla sua pec il 18.7.2023.
La cartella n. 07120230077036772000è stata notificata via pec il 26.7.23, come anche le seguenti cartelle: n. 07120230100483385000del18.10.23, cartella n. 07120230127760588000via pec il 30.1.2024; la cartella n,07120240029878879000èstata notificata via pec il18.4.24; la cartella n.07120240037765784000 notificata via pec 7.4.24; la cartella n. 07120240053946370000è stata notificata 1.4.2024 via pec;
la cartella n. 07120240086241129000è stata notificata via pec il 19.6.24.
Successivamente, sono state notificate al ricorrente, numerose intimazioni di pagamento e cioè:
-Intimazione di pagamento n. 071202390009932519000 notificata via pec il 23.6.2023;
-intimazione di pagamento n. 07120249017451952000 notificata via pec il 25.3.2024; 5 -intimazione di pagamento n. 071202490522094452000 notificata via pec il 22.10.24.
Infine, è stata notificatala comunicazione oggi impugnata sempre via pec, che è stata opposta, sebbene notificata sempre via pec al ricorrente come le suindicate cartelle.
Le avvenute notifiche, pertanto, dei predetti atti rendono legittima le iscrizioni a ruolo nei confronti del ricorrente di tutte le somme indicate nelle cartelle e nella comunicazione di preavviso di fermo.
Dunque, le cartelle in oggetto debitamente notificate non sono state impugnate entro il termine perentorio prescritto dalla legge ovvero dall'art. 24 del D.L.vo. 46/99, ragion per cui, le medesime sono divenute definitive.
Le sentenze della Cassazione nn. 11274/07 e 14692/07, hanno ribadito il carattere perentorio del termine di impugnazione per le opposizioni avverso le cartella esattoriali.
Peraltro, ogni eventuale eccezione diretta a contestare la carente notificazione dell'avviso di accertamento o di eventuali atti interruttivi, si palesa con ogni evidenza inammissibile per tardività in questa sede, stante la corretta notificazione della successiva ingiunzione fiscale.
La misura del “fermo” è stata adottata solo dopo la scadenza del termine che la legge riserva al debitore per adempiere spontaneamente, a seguito della rituale notifica del “preavviso di fermo”.
Inoltre, tenuto conto della regolarità della notifica, si rileva che non sussiste alcun onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa tutte le volte in cui l'opponente si sia limitato a contestare di non aver ricevuto la cartella;
in tal caso resta preclusa anche la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti (Cass. 10326/2014).
Ed anche nei casi in cui abbia contestato la integrità del plico od il suo contenuto, secondo recentissima giurisprudenza di legittimità (Cass. 2016, n. 5397) spetta al contribuente fornire la prova circa l'incompletezza del contenuto del plico.
Il Collegio ritiene di aderire a tale ultimo orientamento consapevole dell'esistenza di orientamento difforme (in base al quale spetta al mittente l'onere di provare il contenuto del
6 plico e, dunque nel caso in cui il contribuente contesti l'integrità o il contenuto della busta della cartella esattoriale, spetta ad Equitalia dimostrare, con la cosiddetta “prova contraria”, cosa la stessa conteneva;
Cass. ord. n. 9533/2015; Cass. sent. n. 4482/2015; Cass. sent. n.
2625/2015).
Peraltro, nel caso in esame non può non valorizzarsi il dato che sulla relata in atti viene espressamente indicato il numero identificativo del documento contenuto nella busta raccomandata che nella fattispecie coincide esattamente con il numero delle cartelle esattoriali cui fa riferimento lo stesso contribuente nel ricorso (vedi in tal senso anche Comm. Trib. Prov. Avellino, 2016, n. 437).
Da tanto discende che l'impugnativa del fermo amministrativo è inammissibile e infondata e resta precluso anche l'esame della questione della prescrizione successiva, pure eccepita dal ricorrente.
Il Collegio ritiene di aderire all'orientamento in base al quale l'inammissibilità preclude l'esame della cd. prescrizione successiva della cartella che, peraltro, non risulta chiaramente eccepita in questa sede.
Nel caso di specie la notifica dell'ingiunzione è avvenuta ai sensi della speciale disciplina dettata dall'art. 26 del DPR 602/73, a mente del quale: “La notifica (della cartella esattoriale) può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che: “ La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D. P, R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d. m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio
Banca_1del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell' se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire 7 al mittente” (Cass. civ. Sez. V, 27-05-2011, n. 11708, in CED Cassazione, 2011; conformi: Cass. civ. Sez. V, 17-01-2013, n. 1091, in Fisco on line, 2013; Cass. civ. Sez. V, 19-09-2012,
n. 15746, in GT Riv. Giur. Trib., 2012, 12, 938).
In assenza di querela di falso, pertanto, le predette notifiche devono ritenersi regolarmente eseguite ed andate a buon fine.
Dette notifiche, oltre ad essere avvenute nel rispetto delle norme procedurali in materia di riscossione, hanno determinato in capo al contribuente la piena ed esauriente conoscenza delle indicazioni relative alla natura dei tributi, all'importo, all'oggetto della riscossione, alla autorità alla quale rivolgersi per eventuali contestazioni.
Nessun termine di decadenza o prescrizione si è maturato, nel caso in esame, per consentire di annullare il fermo amministrativo impugnato.
Sono infondate e destituite di fondamento anche tutte le altre deduzioni sollevate dalla difesa della parte ricorrente.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso proposto è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Riguardo al regime delle spese, le stesse vengono liquidate secondo i principi della soccombenza come in separato dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida per ciascun ufficio in Euro 3.000,00, oltre IVA CPA e altri oneri come per legge.
Così deciso in Napoli, il 5 dicembre 2025.
8 Il Presidente estensore dott. Maurizio Stanziola
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