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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/10/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott. Giovanni Magro, ha pronunziato all'udienza del 7.10.2025,
celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4055 del ruolo generale del Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ruotolo presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliato in Casagiove alla via Paolo Borsellino n.
12;
- RICORRENTE -
E
, Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.;
- CONVENUTO CONTUMACE - OGGETTO: riconoscimento in forma specifica della sussistenza del rapporto di impiego e differenze retributive lavoratore extracomunitario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 24.07.2024, esponeva: Parte_1
- che il 19.10.2023 aveva ottenuto il nulla osta al lavoro da parte della Questura
di Salerno, a seguito di richiesta avanzata dallo , in data 12.10.2023, CP_1
finalizzata ad assumerlo alle sue dipendenze con la qualifica di operaio addetto al montaggio e allo smontaggio delle attrezzature circensi;
- che, a fronte di tale istanza ed esaminata la documentazione, l'8.11.2023,
l' aveva autorizzato la sua Controparte_2
assunzione per un periodo di dodici mesi, alle condizioni economiche e normative fissate del CCNL di categoria: retribuzione di € 700,00, per 20 ore settimanali, previo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro in Italia;
- che aveva ottenuto il visto d'ingresso e, in data 1.03.2024, era entrato sul territorio nazionale;
- che, nonostante egli avesse, nelle more, lavorato in nero alle dipendenze di
, quest'ultimo si era immotivatamente rifiutato di Controparte_1
sottoscrivere il suo contratto di assunzione, precludendogli così di perfezionare il titolo di soggiorno, nonché la sua posizione lavorativa e previdenziale;
- che la condotta serbata dalla parte convenuta era stata illegittima e violativa della normativa di cui agli artt. 10 bis, 12, 22 e 24 del D. Lgs n. 286/1998, in quanto aveva reso privo di efficacia il nulla osta al lavoro dipendente da lui ottenuto;
- che, infatti, il permesso di soggiorno a lui rilasciato era condizionato alla stipulazione e all'effettiva esecuzione di un contratto di lavoro subordinato,
anche di tipo stagionale;
- che, quindi, il “promissario” datore di lavoro aveva tenuto un comportamento
contra ius, dal momento che aveva approfittato della sua buona fede,
ingenerando in lui l'aspettativa di regolarizzare la sua posizione impiegatizia;
- che, perciò, lo doveva ritenersi responsabile delle conseguenze CP_1
economiche pregiudizievoli a lui causate.
Tanto premesso adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno Parte_1
affinché accertasse e dichiarasse l'inadempimento posto in essere da
[...]
, in qualità di titolare dell'impresa individuale CP_1 Controparte_1
che gli aveva impedito di regolarizzare la sua posizione in Italia;
la
[...]
sussistenza in forma specifica del rapporto di lavoro stagionale tra la sua persona e quella dello , sino alla scadenza del visto di ingresso e, per CP_1
l'effetto, condannasse il datore alla corresponsione, in suo favore, delle somme a lui spettanti a titolo di differenze retributive, permessi e ferie non goduti,
maturati durante il periodo di lavoro in nero prestato alle sue dipendenze.
Chiedeva, altresì, che la parte convenuta fosse condannata a corrispondergli una somma a titolo di lavoro promesso, nonché a regolarizzare la sua posizione previdenziale, per il periodo stagionale, versando i contributi dovuti per legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti, onorari ed attribuzione.
Il giudice, con provvedimento reso in data 29.07.2024, disponeva la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.
Nonostante la rituale notifica del ricorso, , nella qualità di Controparte_1
titolare del non si costituiva in giudizio, Controparte_1
determinando così il suo stato contumaciale.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, questo
Giudicante - subentrato nella trattazione del presente procedimento in sostituzione del dott. Romano Gibboni, in forza del Decreto n. 183/2025
emesso dal Presidente del Tribunale - ricevute le note a firma del solo procuratore di parte ricorrente, contenenti le sue istanze e conclusioni,
decideva la controversia, dandone comunicazione alla parte costituita per via telematica nel termine codicistico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da è infondato e va rigettato per le ragioni che Parte_1
saranno di seguito illustrate.
Innanzitutto, è opportuno precisare che lo stato contumaciale del convenuto non comporta alcun mutamento nel riparto dell'onere della prova relativamente ai fatti fondanti la pretesa azionata nel presente giudizio;
di talché parte ricorrente è gravata dal dovere di dimostrare la sussistenza del diritto invocato in base alle regole classiche di cui all'art. 2697 cod. civ.
Compiuta tale puntualizzazione, si deve sottolineare che il ricorrente -
extracomunitario entrato in Italia in virtù di nullaosta al lavoro per prima occupazione - ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del suo rapporto lavorativo alle dipendenze della parte convenuta, stante la mancata formalizzazione del contratto di impiego da parte del “promissario” datore,
, nella sua qualità di titolare dell'Impresa individuale Controparte_1 [...]
. Controparte_1
In particolare, il ha dedotto che la violazione dell'impegno contrattuale Pt_1
assunto dalla controparte, ovvero quello di occuparlo per un anno alle sue dipendenze, gli aveva impedito di ottenere il permesso di soggiorno, una volta scaduto il visto di ingresso di cui all'art. 27 D. Lgs n. 286/98.
Ha inoltre chiesto il pagamento delle differenze retributive maturate per il lavoro in nero reso nelle more della stipulazione dell'accordo di lavoro e le altre somme ritenute di giustizia a fronte della condotta antigiuridica tenuta dallo
. CP_1
Dunque, per esplicitare le ragioni della statuizione, appare opportuno richiamare la normativa regolante la fattispecie in esame, così come interpretata dalla giurisprudenza.
Innanzitutto, occorre evidenziare che l'ingresso in Italia per motivi di lavoro di cittadini extra Unione Europea normalmente deve avvenire nel rispetto della programmazione dei flussi migratori, secondo quanto previsto dall'art. 3 D. Lgs.
n. 286/98 (Testo unico immigrazione - TUI).
Al riguardo, Il DPCM del 27 settembre 2023 ha fissato le quote per il triennio
2023 – 2025.
Tuttavia, per taluni lavoratori, in virtù della natura peculiare delle prestazioni da espletare, l'ingresso in Italia può avvenire al di fuori delle quote annue fissate dal governo mediante il Decreto Flussi.
Norma centrale in tal senso è l'art. 27 del D. Lgs n. 286/1998, che regolamenta l'ingresso nello stato italiano per lavoro in casi particolari, prevedendo che: “al
di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati
nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di
attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle
autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per
lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali
in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede
principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione
mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società
italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) I professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un
anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono
in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di
lavoro italiani;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel
regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone
fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente
retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone
fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare
nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto
stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in
Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle
norme internazionali e comunitarie;
i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco
dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia,
ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo
bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti
all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o
società presenti nel territorio italiano;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di
balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese
radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva
professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo
1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti
regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione
europea;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia,
svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate
"alla pari"; r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e
private…”.
Inoltre, il D.L. 22 giugno 2023, n. 75 - convertito, con modificazioni, dalla L. 10
agosto 2023, n. 112 - ha introdotto la lettera i-bis nell'art. 27, comma 1, TUI,
stabilendo che la norma trova applicazione anche per " i lavoratori che siano
stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi
antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da
queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato
redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini
del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel
territorio italiano".
La procedura da seguire, ai fini dell'assunzione dell'extracomunitario e dell'ottenimento da parte sua del permesso di soggiorno prevede che il datore di lavoro/impresa, con sede in Italia, presenti allo Sportello Unico Immigrazione
l'istanza di nullaosta al lavoro per lo straniero che si trovi nelle condizioni indicate, fermo restando il parere preventivo dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro e le verifiche da parte della Questura competente, ai sensi del D.P.R.
n. 394/1999, volte ad accertare che non vi siano motivi ostativi all'ingresso sul territorio nazionale dello straniero.
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione, acquisiti i pareri, rilascia il nulla osta al lavoro, ovvero comunica al datore il rigetto della sua istanza. Entro otto giorni dall'ingresso sul territorio nazionale, il lavoratore, unitamente al datore di lavoro, deve recarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione
per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per effettuare la richiesta di permesso di soggiorno.
Nell'ipotesi in cui, come avvenuto nel caso di specie, il potenziale datore di lavoro si rifiuti di assumere lo straniero extracomunitario (è il caso della mancata stipula del contratto di soggiorno per indisponibilità), quest'ultimo, per non risultare irregolarmente presente sul territorio italiano e conservare comunque il diritto all'assunzione da parte di altri, in base a quanto fissato, in dettaglio, dalla circolare n. 3836 del Ministero dell'Interno del 20 agosto 2007,
può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per “attesa occupazione”,
allegando alla domanda una apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro di formalizzare l'assunzione.
In senso contrario, il visto ottenuto perde efficacia e non è più utilizzabile.
Se, quindi, non avviene la stipulazione dell'accordo di lavoro nei termini descritti, il permesso di soggiorno non può essere rilasciato e l'aspirante lavoratore non può vantare alcun diritto di matrice contrattuale nei confronti del promissario datore. Restano ferme le eventuali responsabilità di quest'ultimo,
da accertare in sede civile e/o penale.
Tali principi sono stati cristallizzati da una recente sentenza del Consiglio di
Stato, avente ad oggetto un visto di ingresso rilasciato allo straniero per lavoro di tipo stagionale che, pur occupandosi principalmente dei profili legati al permesso di soggiorno, torna utile anche per la disamina del tema inerente alla mancata stipula del contratto di lavoro dell'extracomunitario e alle sue conseguenze.
In quell'occasione, il Supremo Consesso Amministrativo ha rimarcato che il titolo per lavoro stagionale "è rilasciato per l'assunzione dell'extracomunitario
presso uno specifico datore di lavoro e il conseguente permesso di soggiorno
risulta condizionato all'esecuzione di quello specifico contratto di lavoro
subordinato ed all'effettivo espletamento dell'attività lavorativa presso il
predetto datore di lavoro;
di conseguenza, se il contratto di lavoro non è
stipulato, il permesso di soggiorno va legittimamente negato [...] non
sussistono margini per poter ritenere che, ad un extracomunitario, ammesso
peraltro ab imis nel territorio nazionale con visto d'ingresso (solo) stagionale,
possa essere rilasciato alcun'altro permesso di soggiorno, in carenza dei
relativi presupposti di fatto e normativi.
Restano ferme le eventuali responsabilità sussistenti inter partes tra
promissario datore di lavoro e cittadino extracomunitario, circa la mancata
perfezione dell'assunzione, le quali però non incidono sul procedimento di
rilascio del permesso di soggiorno, oramai non più possibile. E, difatti, l'art. 24-
bis, comma 14, del decreto legislativo n. 286, nel caso di attività stagionale,
pur prevede che, in ipotesi di revoca del nulla-osta al lavoro e/o di revoca del
permesso di soggiorno per lavoro stagionale: "il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore un'indennità [...]"; questa è quindi la specifica tutela
prevista dall'ordinamento in consimili evenienze.
Di conseguenza, la mancata instaurazione di alcun rapporto di lavoro
stagionale e di svolgimento di regolare attività lavorativa, sul territorio
nazionale, per almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 24, comma 10, del decreto
legislativo n. 286 cit., non può dar luogo ad alcun un contratto di lavoro a tempo
determinato" (In tal senso, Consiglio di Stato, 4.06.2025, n. 4839).
Ancora, sempre sul punto, la giurisprudenza amministrativa è concorde nell'affermare che: "dal combinato disposto delle norme contenute nell'art. 22
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) e nell'art. 24
(Lavoro stagionale) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in caso di mancata
instaurazione del rapporto di lavoro tra l'immigrato e l'impresa, dopo l'ingresso
dello straniero in Italia, il nulla-osta al lavoro dipendente subordinato, specie
se stagionale, risulta privo di efficacia. Ciò in quanto esso è rilasciato per
l'assunzione dell'extracomunitario presso uno specifico datore di lavoro e il
conseguente permesso di soggiorno risulta condizionato all'esecuzione di
quello specifico contratto di lavoro subordinato ed all'effettivo espletamento
dell'attività lavorativa presso il predetto datore di lavoro;
di conseguenza, in
tale situazione, il permesso di soggiorno va legittimamente negato” (ex multis:
T.A.R. Basilicata, 27 novembre 2008, n. 901; Cons. Stato, sez. III, 15
settembre 2022, n. 8006 e Cons. St., sez. III, ord. 21 ottobre 2022, n. 5053). Orbene, calando i principi normativi e giurisprudenziali espressi alla fattispecie
de qua, è possibile affermare che il ricorrente è rimasto inerte, a fronte della condotta inadempiente del promissario datore di lavoro - tradottasi nella mancata sottoscrizione di un contratto di impiego a tempo determinato con la sua persona - nonostante l'impegno assunto con la richiesta presentata allo
Sportello Unico Immigrazione.
Di conseguenza, le richieste avanzate in questa sede dal non possono Pt_1
trovare accoglimento.
Nello specifico, il 12.10.2023, in qualità di rappresentante legale del
[...]
ha presentato domanda per Controparte_1 Controparte_1
ottenere il nullaosta al lavoro in favore del ricorrente.
A fronte di tale iniziativa, l'8.11.2023, l'Anpal ha autorizzato l'assunzione a tempo determinato del presso la predetta azienda (come lavoro in casi Pt_1
particolari, ex art. 27 TUI), per un tempo di dodici mesi, alle condizioni economiche e normative fissate dal C.C.N.L. di categoria, con una retribuzione mensile lorda di euro 700,00 per 20 ore settimanali, previo permesso di soggiorno per lavoro in Italia. Nel documento si precisa che l'autorizzazione ha durata di 120 giorni dalla data di rilascio e non può essere utilizzata per un diverso rapporto di lavoro (si veda, al riguardo, il doc. denominato nullaosta al lavoro, versati in atti).
In seguito, nonostante gli impegni assunti dall'impresa , non vi è stata CP_1
alcuna stipulazione del contratto di lavoro tra essa e l'attuale ricorrente. Dunque, essendo decorso il termine di 120 giorni fissato dal provvedimento dell'Anpal, il è ormai decaduto dalla possibilità di ottenere un accordo di Pt_1
lavoro subordinato a tempo determinato alle condizioni prescritte e non può di certo ottenerlo in via giudiziale.
Di conseguenza, la sua domanda di riconoscimento in forma specifica della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda convenuta va necessariamente disattesa.
Del pari, priva di fondamento è l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate, a suo dire, in base al lavoro asseritamente reso in nero in favore del , prima che il Controparte_1
legale rappresentante dell'impresa venisse meno all'impegno di occuparlo formalmente alle sue dipendenze.
Invero, già dalla lettura del ricorso e, quindi, in punto di allegazione in sede di ricorso, difettano quegli elementi che avrebbero consentito di concludere per l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto in relazione alla vicenda di specie.
Con riferimento, infatti, al prioritario criterio alla luce del quale dovrebbe potersi ricavare la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato - ossia l'eterodirezione e il controllo datoriale rispetto alla prestazione resa dal lavoratore in riferimento al periodo dato - nulla è stato puntualmente allegato in ricorso dal Singh per quanto concerne l'attività resa, non avendo, neppure sommariamente indicato quale direzione e controllo avrebbe concretamente operato l'asserito datore di lavoro in merito alla prestazione effettuata, chi e in che modo l'avrebbe diretto.
Parimenti del tutto assente è l'allegazione sia in merito all'orario osservato sia in merito alla retribuzione percepita.
In buona sostanza, la natura subordinata del rapporto di lavoro appare, tenuto conto dell'assoluta genericità delle deduzioni attoree, una prospettazione apoditticamente formulata.
Tale assoluta genericità di allegazione è circostanza di per sé sufficiente al fine di determinare il rigetto delle domande attoree, non essendo stato fornito, già
sul piano meramente astratto delle prospettazioni del ricorso, alcun elemento fattuale in virtù del quale poter desumere l'eventuale carattere subordinato della prestazione fornita dal ricorrente.
Il difetto di allegazione relativamente ai fondamentali indici della subordinazione si estende, per evidente processo osmotico, anche ai capitoli di prova articolati in ricorso che risultano parimenti privi di qualsivoglia specificazione in merito all'effettiva natura dipendente dell'attività resa nel corso del tempo, con conseguente inammissibilità e irrilevanza dei medesimi capitoli.
Tanto ha reso superfluo la prova testimoniale e l'interrogatorio formale pur chiesti. Il ricorso non può che essere, allora, rigettato sul punto per l'assorbente e preminente rilievo del difetto di allegazione e prova circa il vincolo della subordinazione.
Da ultimo, in merito alla richiesta avanzata dal Singh di pagamento di una somma a titolo di lavoro promesso, a fronte della mancata stipulazione del contratto di impiego da parte dello , appare opportuno effettuare alcune CP_1
precisazioni.
Al riguardo, si evidenzia che, diversamente da quanto prescritto per il lavoro di tipo stagionale, in base all'art. 24, comma 14, del TUI - in virtù del quale, in caso di revoca del nullaosta per l'attività lavorativa: “il datore di lavoro è tenuto
a versare al lavoratore un'indennità per la cui determinazione si tiene conto
delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non
corrisposte”, l'art. 27 dello stesso Testo Unico, che regolamenta la fattispecie in esame, ossia il visto di ingresso per particolari condizioni di lavoro, non prevede alcuna tutela indennitaria in favore dell'extracomunitario quando il promissario datore si rifiuti di sottoscrivere il contratto di impiego, venendo meno all'impegno assunto in precedenza.
Dunque, ad avviso di questo giudice, non è possibile effettuare un'interpretazione analogica delle due disposizioni, estendendo la tutela indennitaria prevista dal prefato art. 24 all'extracomunitario titolare di visto per casi particolari, di cui all'art. 27, che non ottenga il contratto di impiego. Invero, la situazione dello straniero che entra sul territorio per ragioni peculiari e viene autorizzato al lavoro, non è equiparabile, tout court, a quella di chi è
autorizzato ad entrarvi per effettuare lavoro di tipo stagionale.
La mancata previsione da parte del legislatore di una tutela indennitaria nei casi previsti dall'art. 27 TUI deve, perciò, ritenersi intenzionale e non colmabile con la tecnica dell'analogia legis.
Da ultimo, va precisato che, essendo, come visto, destituite di fondamento le richieste del aventi ad oggetto, rispettivamente, l'accertamento in forma Pt_1
specifica dell'esistenza del suo rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della parte convenuta e la sussistenza dell'attività lavorativa in nero da lui prestata in favore dello , parimenti da rigettare è la domanda CP_1
del ricorrente volta ad ottenere la regolarizzazione della sua posizione previdenziale.
Logico corollario delle argomentazioni innanzi espresse diviene, quindi, il rigetto del ricorso proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
in qualità di legale rappresentante dell'impresa Controparte_1
[...]
Nulla per le spese di lite essendo il circo convenuto rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 4055 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, promosso da contro Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Salerno, il 7.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott. Giovanni Magro, ha pronunziato all'udienza del 7.10.2025,
celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4055 del ruolo generale del Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ruotolo presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliato in Casagiove alla via Paolo Borsellino n.
12;
- RICORRENTE -
E
, Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.;
- CONVENUTO CONTUMACE - OGGETTO: riconoscimento in forma specifica della sussistenza del rapporto di impiego e differenze retributive lavoratore extracomunitario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 24.07.2024, esponeva: Parte_1
- che il 19.10.2023 aveva ottenuto il nulla osta al lavoro da parte della Questura
di Salerno, a seguito di richiesta avanzata dallo , in data 12.10.2023, CP_1
finalizzata ad assumerlo alle sue dipendenze con la qualifica di operaio addetto al montaggio e allo smontaggio delle attrezzature circensi;
- che, a fronte di tale istanza ed esaminata la documentazione, l'8.11.2023,
l' aveva autorizzato la sua Controparte_2
assunzione per un periodo di dodici mesi, alle condizioni economiche e normative fissate del CCNL di categoria: retribuzione di € 700,00, per 20 ore settimanali, previo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro in Italia;
- che aveva ottenuto il visto d'ingresso e, in data 1.03.2024, era entrato sul territorio nazionale;
- che, nonostante egli avesse, nelle more, lavorato in nero alle dipendenze di
, quest'ultimo si era immotivatamente rifiutato di Controparte_1
sottoscrivere il suo contratto di assunzione, precludendogli così di perfezionare il titolo di soggiorno, nonché la sua posizione lavorativa e previdenziale;
- che la condotta serbata dalla parte convenuta era stata illegittima e violativa della normativa di cui agli artt. 10 bis, 12, 22 e 24 del D. Lgs n. 286/1998, in quanto aveva reso privo di efficacia il nulla osta al lavoro dipendente da lui ottenuto;
- che, infatti, il permesso di soggiorno a lui rilasciato era condizionato alla stipulazione e all'effettiva esecuzione di un contratto di lavoro subordinato,
anche di tipo stagionale;
- che, quindi, il “promissario” datore di lavoro aveva tenuto un comportamento
contra ius, dal momento che aveva approfittato della sua buona fede,
ingenerando in lui l'aspettativa di regolarizzare la sua posizione impiegatizia;
- che, perciò, lo doveva ritenersi responsabile delle conseguenze CP_1
economiche pregiudizievoli a lui causate.
Tanto premesso adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno Parte_1
affinché accertasse e dichiarasse l'inadempimento posto in essere da
[...]
, in qualità di titolare dell'impresa individuale CP_1 Controparte_1
che gli aveva impedito di regolarizzare la sua posizione in Italia;
la
[...]
sussistenza in forma specifica del rapporto di lavoro stagionale tra la sua persona e quella dello , sino alla scadenza del visto di ingresso e, per CP_1
l'effetto, condannasse il datore alla corresponsione, in suo favore, delle somme a lui spettanti a titolo di differenze retributive, permessi e ferie non goduti,
maturati durante il periodo di lavoro in nero prestato alle sue dipendenze.
Chiedeva, altresì, che la parte convenuta fosse condannata a corrispondergli una somma a titolo di lavoro promesso, nonché a regolarizzare la sua posizione previdenziale, per il periodo stagionale, versando i contributi dovuti per legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti, onorari ed attribuzione.
Il giudice, con provvedimento reso in data 29.07.2024, disponeva la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.
Nonostante la rituale notifica del ricorso, , nella qualità di Controparte_1
titolare del non si costituiva in giudizio, Controparte_1
determinando così il suo stato contumaciale.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, questo
Giudicante - subentrato nella trattazione del presente procedimento in sostituzione del dott. Romano Gibboni, in forza del Decreto n. 183/2025
emesso dal Presidente del Tribunale - ricevute le note a firma del solo procuratore di parte ricorrente, contenenti le sue istanze e conclusioni,
decideva la controversia, dandone comunicazione alla parte costituita per via telematica nel termine codicistico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da è infondato e va rigettato per le ragioni che Parte_1
saranno di seguito illustrate.
Innanzitutto, è opportuno precisare che lo stato contumaciale del convenuto non comporta alcun mutamento nel riparto dell'onere della prova relativamente ai fatti fondanti la pretesa azionata nel presente giudizio;
di talché parte ricorrente è gravata dal dovere di dimostrare la sussistenza del diritto invocato in base alle regole classiche di cui all'art. 2697 cod. civ.
Compiuta tale puntualizzazione, si deve sottolineare che il ricorrente -
extracomunitario entrato in Italia in virtù di nullaosta al lavoro per prima occupazione - ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del suo rapporto lavorativo alle dipendenze della parte convenuta, stante la mancata formalizzazione del contratto di impiego da parte del “promissario” datore,
, nella sua qualità di titolare dell'Impresa individuale Controparte_1 [...]
. Controparte_1
In particolare, il ha dedotto che la violazione dell'impegno contrattuale Pt_1
assunto dalla controparte, ovvero quello di occuparlo per un anno alle sue dipendenze, gli aveva impedito di ottenere il permesso di soggiorno, una volta scaduto il visto di ingresso di cui all'art. 27 D. Lgs n. 286/98.
Ha inoltre chiesto il pagamento delle differenze retributive maturate per il lavoro in nero reso nelle more della stipulazione dell'accordo di lavoro e le altre somme ritenute di giustizia a fronte della condotta antigiuridica tenuta dallo
. CP_1
Dunque, per esplicitare le ragioni della statuizione, appare opportuno richiamare la normativa regolante la fattispecie in esame, così come interpretata dalla giurisprudenza.
Innanzitutto, occorre evidenziare che l'ingresso in Italia per motivi di lavoro di cittadini extra Unione Europea normalmente deve avvenire nel rispetto della programmazione dei flussi migratori, secondo quanto previsto dall'art. 3 D. Lgs.
n. 286/98 (Testo unico immigrazione - TUI).
Al riguardo, Il DPCM del 27 settembre 2023 ha fissato le quote per il triennio
2023 – 2025.
Tuttavia, per taluni lavoratori, in virtù della natura peculiare delle prestazioni da espletare, l'ingresso in Italia può avvenire al di fuori delle quote annue fissate dal governo mediante il Decreto Flussi.
Norma centrale in tal senso è l'art. 27 del D. Lgs n. 286/1998, che regolamenta l'ingresso nello stato italiano per lavoro in casi particolari, prevedendo che: “al
di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati
nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di
attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle
autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per
lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali
in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede
principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione
mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società
italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) I professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un
anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono
in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di
lavoro italiani;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel
regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone
fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente
retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone
fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare
nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto
stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in
Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle
norme internazionali e comunitarie;
i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco
dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia,
ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo
bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti
all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o
società presenti nel territorio italiano;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di
balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese
radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva
professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo
1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti
regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione
europea;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia,
svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate
"alla pari"; r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e
private…”.
Inoltre, il D.L. 22 giugno 2023, n. 75 - convertito, con modificazioni, dalla L. 10
agosto 2023, n. 112 - ha introdotto la lettera i-bis nell'art. 27, comma 1, TUI,
stabilendo che la norma trova applicazione anche per " i lavoratori che siano
stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi
antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da
queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato
redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini
del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel
territorio italiano".
La procedura da seguire, ai fini dell'assunzione dell'extracomunitario e dell'ottenimento da parte sua del permesso di soggiorno prevede che il datore di lavoro/impresa, con sede in Italia, presenti allo Sportello Unico Immigrazione
l'istanza di nullaosta al lavoro per lo straniero che si trovi nelle condizioni indicate, fermo restando il parere preventivo dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro e le verifiche da parte della Questura competente, ai sensi del D.P.R.
n. 394/1999, volte ad accertare che non vi siano motivi ostativi all'ingresso sul territorio nazionale dello straniero.
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione, acquisiti i pareri, rilascia il nulla osta al lavoro, ovvero comunica al datore il rigetto della sua istanza. Entro otto giorni dall'ingresso sul territorio nazionale, il lavoratore, unitamente al datore di lavoro, deve recarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione
per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per effettuare la richiesta di permesso di soggiorno.
Nell'ipotesi in cui, come avvenuto nel caso di specie, il potenziale datore di lavoro si rifiuti di assumere lo straniero extracomunitario (è il caso della mancata stipula del contratto di soggiorno per indisponibilità), quest'ultimo, per non risultare irregolarmente presente sul territorio italiano e conservare comunque il diritto all'assunzione da parte di altri, in base a quanto fissato, in dettaglio, dalla circolare n. 3836 del Ministero dell'Interno del 20 agosto 2007,
può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per “attesa occupazione”,
allegando alla domanda una apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro di formalizzare l'assunzione.
In senso contrario, il visto ottenuto perde efficacia e non è più utilizzabile.
Se, quindi, non avviene la stipulazione dell'accordo di lavoro nei termini descritti, il permesso di soggiorno non può essere rilasciato e l'aspirante lavoratore non può vantare alcun diritto di matrice contrattuale nei confronti del promissario datore. Restano ferme le eventuali responsabilità di quest'ultimo,
da accertare in sede civile e/o penale.
Tali principi sono stati cristallizzati da una recente sentenza del Consiglio di
Stato, avente ad oggetto un visto di ingresso rilasciato allo straniero per lavoro di tipo stagionale che, pur occupandosi principalmente dei profili legati al permesso di soggiorno, torna utile anche per la disamina del tema inerente alla mancata stipula del contratto di lavoro dell'extracomunitario e alle sue conseguenze.
In quell'occasione, il Supremo Consesso Amministrativo ha rimarcato che il titolo per lavoro stagionale "è rilasciato per l'assunzione dell'extracomunitario
presso uno specifico datore di lavoro e il conseguente permesso di soggiorno
risulta condizionato all'esecuzione di quello specifico contratto di lavoro
subordinato ed all'effettivo espletamento dell'attività lavorativa presso il
predetto datore di lavoro;
di conseguenza, se il contratto di lavoro non è
stipulato, il permesso di soggiorno va legittimamente negato [...] non
sussistono margini per poter ritenere che, ad un extracomunitario, ammesso
peraltro ab imis nel territorio nazionale con visto d'ingresso (solo) stagionale,
possa essere rilasciato alcun'altro permesso di soggiorno, in carenza dei
relativi presupposti di fatto e normativi.
Restano ferme le eventuali responsabilità sussistenti inter partes tra
promissario datore di lavoro e cittadino extracomunitario, circa la mancata
perfezione dell'assunzione, le quali però non incidono sul procedimento di
rilascio del permesso di soggiorno, oramai non più possibile. E, difatti, l'art. 24-
bis, comma 14, del decreto legislativo n. 286, nel caso di attività stagionale,
pur prevede che, in ipotesi di revoca del nulla-osta al lavoro e/o di revoca del
permesso di soggiorno per lavoro stagionale: "il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore un'indennità [...]"; questa è quindi la specifica tutela
prevista dall'ordinamento in consimili evenienze.
Di conseguenza, la mancata instaurazione di alcun rapporto di lavoro
stagionale e di svolgimento di regolare attività lavorativa, sul territorio
nazionale, per almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 24, comma 10, del decreto
legislativo n. 286 cit., non può dar luogo ad alcun un contratto di lavoro a tempo
determinato" (In tal senso, Consiglio di Stato, 4.06.2025, n. 4839).
Ancora, sempre sul punto, la giurisprudenza amministrativa è concorde nell'affermare che: "dal combinato disposto delle norme contenute nell'art. 22
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) e nell'art. 24
(Lavoro stagionale) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in caso di mancata
instaurazione del rapporto di lavoro tra l'immigrato e l'impresa, dopo l'ingresso
dello straniero in Italia, il nulla-osta al lavoro dipendente subordinato, specie
se stagionale, risulta privo di efficacia. Ciò in quanto esso è rilasciato per
l'assunzione dell'extracomunitario presso uno specifico datore di lavoro e il
conseguente permesso di soggiorno risulta condizionato all'esecuzione di
quello specifico contratto di lavoro subordinato ed all'effettivo espletamento
dell'attività lavorativa presso il predetto datore di lavoro;
di conseguenza, in
tale situazione, il permesso di soggiorno va legittimamente negato” (ex multis:
T.A.R. Basilicata, 27 novembre 2008, n. 901; Cons. Stato, sez. III, 15
settembre 2022, n. 8006 e Cons. St., sez. III, ord. 21 ottobre 2022, n. 5053). Orbene, calando i principi normativi e giurisprudenziali espressi alla fattispecie
de qua, è possibile affermare che il ricorrente è rimasto inerte, a fronte della condotta inadempiente del promissario datore di lavoro - tradottasi nella mancata sottoscrizione di un contratto di impiego a tempo determinato con la sua persona - nonostante l'impegno assunto con la richiesta presentata allo
Sportello Unico Immigrazione.
Di conseguenza, le richieste avanzate in questa sede dal non possono Pt_1
trovare accoglimento.
Nello specifico, il 12.10.2023, in qualità di rappresentante legale del
[...]
ha presentato domanda per Controparte_1 Controparte_1
ottenere il nullaosta al lavoro in favore del ricorrente.
A fronte di tale iniziativa, l'8.11.2023, l'Anpal ha autorizzato l'assunzione a tempo determinato del presso la predetta azienda (come lavoro in casi Pt_1
particolari, ex art. 27 TUI), per un tempo di dodici mesi, alle condizioni economiche e normative fissate dal C.C.N.L. di categoria, con una retribuzione mensile lorda di euro 700,00 per 20 ore settimanali, previo permesso di soggiorno per lavoro in Italia. Nel documento si precisa che l'autorizzazione ha durata di 120 giorni dalla data di rilascio e non può essere utilizzata per un diverso rapporto di lavoro (si veda, al riguardo, il doc. denominato nullaosta al lavoro, versati in atti).
In seguito, nonostante gli impegni assunti dall'impresa , non vi è stata CP_1
alcuna stipulazione del contratto di lavoro tra essa e l'attuale ricorrente. Dunque, essendo decorso il termine di 120 giorni fissato dal provvedimento dell'Anpal, il è ormai decaduto dalla possibilità di ottenere un accordo di Pt_1
lavoro subordinato a tempo determinato alle condizioni prescritte e non può di certo ottenerlo in via giudiziale.
Di conseguenza, la sua domanda di riconoscimento in forma specifica della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda convenuta va necessariamente disattesa.
Del pari, priva di fondamento è l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate, a suo dire, in base al lavoro asseritamente reso in nero in favore del , prima che il Controparte_1
legale rappresentante dell'impresa venisse meno all'impegno di occuparlo formalmente alle sue dipendenze.
Invero, già dalla lettura del ricorso e, quindi, in punto di allegazione in sede di ricorso, difettano quegli elementi che avrebbero consentito di concludere per l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto in relazione alla vicenda di specie.
Con riferimento, infatti, al prioritario criterio alla luce del quale dovrebbe potersi ricavare la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato - ossia l'eterodirezione e il controllo datoriale rispetto alla prestazione resa dal lavoratore in riferimento al periodo dato - nulla è stato puntualmente allegato in ricorso dal Singh per quanto concerne l'attività resa, non avendo, neppure sommariamente indicato quale direzione e controllo avrebbe concretamente operato l'asserito datore di lavoro in merito alla prestazione effettuata, chi e in che modo l'avrebbe diretto.
Parimenti del tutto assente è l'allegazione sia in merito all'orario osservato sia in merito alla retribuzione percepita.
In buona sostanza, la natura subordinata del rapporto di lavoro appare, tenuto conto dell'assoluta genericità delle deduzioni attoree, una prospettazione apoditticamente formulata.
Tale assoluta genericità di allegazione è circostanza di per sé sufficiente al fine di determinare il rigetto delle domande attoree, non essendo stato fornito, già
sul piano meramente astratto delle prospettazioni del ricorso, alcun elemento fattuale in virtù del quale poter desumere l'eventuale carattere subordinato della prestazione fornita dal ricorrente.
Il difetto di allegazione relativamente ai fondamentali indici della subordinazione si estende, per evidente processo osmotico, anche ai capitoli di prova articolati in ricorso che risultano parimenti privi di qualsivoglia specificazione in merito all'effettiva natura dipendente dell'attività resa nel corso del tempo, con conseguente inammissibilità e irrilevanza dei medesimi capitoli.
Tanto ha reso superfluo la prova testimoniale e l'interrogatorio formale pur chiesti. Il ricorso non può che essere, allora, rigettato sul punto per l'assorbente e preminente rilievo del difetto di allegazione e prova circa il vincolo della subordinazione.
Da ultimo, in merito alla richiesta avanzata dal Singh di pagamento di una somma a titolo di lavoro promesso, a fronte della mancata stipulazione del contratto di impiego da parte dello , appare opportuno effettuare alcune CP_1
precisazioni.
Al riguardo, si evidenzia che, diversamente da quanto prescritto per il lavoro di tipo stagionale, in base all'art. 24, comma 14, del TUI - in virtù del quale, in caso di revoca del nullaosta per l'attività lavorativa: “il datore di lavoro è tenuto
a versare al lavoratore un'indennità per la cui determinazione si tiene conto
delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non
corrisposte”, l'art. 27 dello stesso Testo Unico, che regolamenta la fattispecie in esame, ossia il visto di ingresso per particolari condizioni di lavoro, non prevede alcuna tutela indennitaria in favore dell'extracomunitario quando il promissario datore si rifiuti di sottoscrivere il contratto di impiego, venendo meno all'impegno assunto in precedenza.
Dunque, ad avviso di questo giudice, non è possibile effettuare un'interpretazione analogica delle due disposizioni, estendendo la tutela indennitaria prevista dal prefato art. 24 all'extracomunitario titolare di visto per casi particolari, di cui all'art. 27, che non ottenga il contratto di impiego. Invero, la situazione dello straniero che entra sul territorio per ragioni peculiari e viene autorizzato al lavoro, non è equiparabile, tout court, a quella di chi è
autorizzato ad entrarvi per effettuare lavoro di tipo stagionale.
La mancata previsione da parte del legislatore di una tutela indennitaria nei casi previsti dall'art. 27 TUI deve, perciò, ritenersi intenzionale e non colmabile con la tecnica dell'analogia legis.
Da ultimo, va precisato che, essendo, come visto, destituite di fondamento le richieste del aventi ad oggetto, rispettivamente, l'accertamento in forma Pt_1
specifica dell'esistenza del suo rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della parte convenuta e la sussistenza dell'attività lavorativa in nero da lui prestata in favore dello , parimenti da rigettare è la domanda CP_1
del ricorrente volta ad ottenere la regolarizzazione della sua posizione previdenziale.
Logico corollario delle argomentazioni innanzi espresse diviene, quindi, il rigetto del ricorso proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
in qualità di legale rappresentante dell'impresa Controparte_1
[...]
Nulla per le spese di lite essendo il circo convenuto rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 4055 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, promosso da contro Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Salerno, il 7.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Magro