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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/11/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 2712/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.ti GULOTTA ANTONIO WALTER e MARIANI LUCA) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CERNIGLIARO DELIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.07.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 08.10.2025 per il deposito di note.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è invalida civile nella misura del 76%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del
20/05/2022 (cfr. CTU in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è Parte_1 invalida civile nella misura del 76% e, pertanto, possiede il requisito sanitario per ottenere il beneficio dell'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (20/05/2022); condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800,00, CP_1 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 08.10.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 2712/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.ti GULOTTA ANTONIO WALTER e MARIANI LUCA) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CERNIGLIARO DELIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.07.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 08.10.2025 per il deposito di note.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è invalida civile nella misura del 76%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del
20/05/2022 (cfr. CTU in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è Parte_1 invalida civile nella misura del 76% e, pertanto, possiede il requisito sanitario per ottenere il beneficio dell'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (20/05/2022); condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800,00, CP_1 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 08.10.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)