Art. 33. 1. Trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di produzione di ciascun olio, e' vietato impiegare nel commercio, nella propaganda e nella pubblicita' dell'olio stesso, per la denominazione di un olio e del rispettivo territorio, qualifiche o termini come "disciplinato" o "regolamentato" o "controllato" o "garantito" o "delimitato" e simili se non per il prodotto cui dette qualifiche spettino in forza della presente legge o dei relativi disciplinari di produzione di cui all'articolo 4.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire trecentomila per ogni quintale o frazione di quintale del prodotto detenuto o venduto.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire trecentomila per ogni quintale o frazione di quintale del prodotto detenuto o venduto.