Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 15/01/2026, n. 179
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Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione

    La notifica dell'avviso di accertamento è stata ritenuta ritualmente effettuata secondo le procedure previste dall'art. 8, 4° comma, della L. n. 890/1982, con perfezionamento della notifica in data 03/06/2016.

  • Rigettato
    Decadenza dalla pretesa impositiva

    L'avviso di rettifica e liquidazione è stato notificato il 03/06/2016 e la cartella di pagamento è stata notificata il 30/05/2017, entro il termine di un anno. Pertanto, non vi è decadenza.

  • Rigettato
    Nullità della notificazione della cartella di pagamento

    Il contribuente ha notificato il ricorso in data 27/07/2017, entro sessanta giorni dalla notifica della cartella, dimostrando di aver esercitato validamente il proprio diritto di difesa. La notifica ha quindi raggiunto lo scopo.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione della cartella di pagamento

    L'obbligo di motivazione è stato adempiuto dall'agente della riscossione mediante il riferimento agli estremi dell'avviso di rettifica e liquidazione ritualmente notificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 15/01/2026, n. 179
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 179
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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