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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 15/01/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 179/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO AN, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2/2020 depositato il 02/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 361/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 1 e pubblicata il 03/05/2019 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170002475912001 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 2/2020 RGA il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 361/1/2019 della CTP di Foggia, depositata il 03/05/2019, di rigetto del ricorso, con compensazione di spese, avverso la cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, contenente l'iscrizione a ruolo definitivo per mancata impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione n. 20141T001568 che era stato notificato in data
03/06/2016 per compiuta giacenza.
Nel merito, il contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, per l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento, con vittoria delle spese del giudizio di gravame con la contestuale declaratoria della decadenza in capo all'Agenzia delle Entrate della pretesa fiscale.
Con rituali controdeduzioni del 16/01/2020 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Foggia che ha eccepito l'infondatezza dell'avverso appello, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del gravame.
All'udienza del 26/09/2025, sentito il Relatore, sono comparsi per il contribuente il Dott. Nominativo_1, in delega del contribuente sig. Ricorrente_1, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, e il Dott. Nominativo_2
, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che, riportandosi alle controdeduzioni dell'Ufficio, ha concluso per il rigetto dell'appello del contribuente con conferma della sentenza di prime cure.
Terminata la discussione la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo mezzo di gravame il contribuente eccepisce la mancata notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione con la consequenziale invalidità derivata dell'impugnata cartella di pagamento.
La doglianza è infondata.
Come ha puntualmente precisato l'Agenzia delle Entrate con le proprie controdeduzioni, la notifica dell'avviso di accertamento è stata ritualmente effettuata al domicilio del contribuente mediante la procedura di cui all'art. 8, 4° comma, della L. n. 890/1982, trattandosi di notifica effettuata direttamente dall'Agenzia delle
Entrate a mezzo del servizio postale.
Come a tutti noto, l'Amministrazione notificante, ai sensi dell'art., 8, 4° comma, della su richiamata L. n.
890/1982, è tenuta ad effettuare i seguenti adempimenti: 1) immissione del prescritto avviso nella casella postale del contribuente;
2) deposito del plico contenente l'atto oggetto di notifica presso l'Ufficio Postale;
3) invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito.
Osserva il Collegio che, come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Ufficio, tutti e tre detti adempimenti furono puntualmente eseguiti sicchè la doglianza del contribuente, secondo cui sarebbe mancato l'invio di una seconda raccomandata informativa, è del tutto inconsistente. Tanto ove si consideri che l'agente postale notificatore aveva tempestivamente avvisato il contribuente del deposito del plico contenente l'avviso di rettifica con raccomandata a.r. n. 766949560875 in data 24/05/2016.
Ne discende che detta notifica è da ritenersi, di certo, perfezionata in data 03/06/2016 che rappresenta il decimo giorno successivo all'invio della raccomandata informativa, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L. n.
890/1982.
E' pacifico che il contribuente, non avendo ritirato il plico presso l'Ufficio Postale, non può, di certo, solo su tale base, invocare una pretesa nullità della notifica che, in ogni caso, è da ritenersi pienamente valida.
2) Con il secondo mezzo di gravame il contribuente ha eccepito la decadenza dell'Ufficio dalla pretesa impositiva.
Anche tale doglianza è infondata.
Va, infatti, precisato che, come si è visto, l'avviso di rettifica e liquidazione, che costituisce l'atto presupposto dell'impugnata cartella, è stato ritualmente notificato il 03/06/2016 e l'impugnata cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, che rappresenta l'atto consequenziale, è stata, a sua volta, ritualmente notificata al medesimo contribuente in data 30/05/2017, vale a dire a meno di un anno di distanza dal predetto avviso di rettifica e liquidazione.
Pertanto, anche il secondo mezzo di gravame è infondato.
3) Con il terzo mezzo di gravame il contribuente lamenta la nullità della notificazione dell'impugnata cartella.
Va detto, però, che, secondo principi pacifici, alla notificazione delle cartelle di pagamento si applica l'art. 156 c.p.c. che, come a tutti noto, al 3° comma stabilisce che: <la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato>>.
Orbene, nella fattispecie in esame, poiché il contribuente ha notificato il ricorso in data 27/07/2017, vale a dire nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'impugnata cartella, come prescrive l'art. 21 del D.
Lgs. n. 546/1992, deve ritenersi che, essendo stato il contribuente posto nelle condizioni di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, mediante la tempestiva impugnativa di detta cartella, la notificazione della medesima cartella ha pienamente raggiunto lo scopo previsto dalla legge.
Quanto, poi, alla pretesa mancata motivazione dell'impugnata cartella anche tale doglianza è infondata.
Ed infatti, l'obbligo di motivazione è stato validamente adempiuto dall'agente della riscossione mediante il riferimento agli estremi dell'avviso di rettifica e liquidazione ritualmente notificato al medesimo contribuente.
4) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello, proposto dal contribuente Sig. Ricorrente_1, è infondato e va, pertanto, rigettato e, in piena conferma della sentenza di prime cure, va dichiarata la piena legittimità dell'impugnata cartella di pagamento e la validità della sua notificazione.
5) Le spese del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello proposto dal contribuente Sig. Ricorrente_1 e, in conferma della sentenza di prime cure, dichiara la legittimità dell'impugnata cartella di pagamento e la validità della sua notificazione;
condanna il sig. Ricorrente_1 al pagamento delle spese del presente giudizio di gravame che si liquidano in € 1.300,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia.
Così deciso in Foggia il 26 settembre 2025
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO AN, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2/2020 depositato il 02/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 361/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 1 e pubblicata il 03/05/2019 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170002475912001 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 2/2020 RGA il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 361/1/2019 della CTP di Foggia, depositata il 03/05/2019, di rigetto del ricorso, con compensazione di spese, avverso la cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, contenente l'iscrizione a ruolo definitivo per mancata impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione n. 20141T001568 che era stato notificato in data
03/06/2016 per compiuta giacenza.
Nel merito, il contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, per l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento, con vittoria delle spese del giudizio di gravame con la contestuale declaratoria della decadenza in capo all'Agenzia delle Entrate della pretesa fiscale.
Con rituali controdeduzioni del 16/01/2020 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Foggia che ha eccepito l'infondatezza dell'avverso appello, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del gravame.
All'udienza del 26/09/2025, sentito il Relatore, sono comparsi per il contribuente il Dott. Nominativo_1, in delega del contribuente sig. Ricorrente_1, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, e il Dott. Nominativo_2
, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che, riportandosi alle controdeduzioni dell'Ufficio, ha concluso per il rigetto dell'appello del contribuente con conferma della sentenza di prime cure.
Terminata la discussione la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo mezzo di gravame il contribuente eccepisce la mancata notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione con la consequenziale invalidità derivata dell'impugnata cartella di pagamento.
La doglianza è infondata.
Come ha puntualmente precisato l'Agenzia delle Entrate con le proprie controdeduzioni, la notifica dell'avviso di accertamento è stata ritualmente effettuata al domicilio del contribuente mediante la procedura di cui all'art. 8, 4° comma, della L. n. 890/1982, trattandosi di notifica effettuata direttamente dall'Agenzia delle
Entrate a mezzo del servizio postale.
Come a tutti noto, l'Amministrazione notificante, ai sensi dell'art., 8, 4° comma, della su richiamata L. n.
890/1982, è tenuta ad effettuare i seguenti adempimenti: 1) immissione del prescritto avviso nella casella postale del contribuente;
2) deposito del plico contenente l'atto oggetto di notifica presso l'Ufficio Postale;
3) invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito.
Osserva il Collegio che, come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Ufficio, tutti e tre detti adempimenti furono puntualmente eseguiti sicchè la doglianza del contribuente, secondo cui sarebbe mancato l'invio di una seconda raccomandata informativa, è del tutto inconsistente. Tanto ove si consideri che l'agente postale notificatore aveva tempestivamente avvisato il contribuente del deposito del plico contenente l'avviso di rettifica con raccomandata a.r. n. 766949560875 in data 24/05/2016.
Ne discende che detta notifica è da ritenersi, di certo, perfezionata in data 03/06/2016 che rappresenta il decimo giorno successivo all'invio della raccomandata informativa, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L. n.
890/1982.
E' pacifico che il contribuente, non avendo ritirato il plico presso l'Ufficio Postale, non può, di certo, solo su tale base, invocare una pretesa nullità della notifica che, in ogni caso, è da ritenersi pienamente valida.
2) Con il secondo mezzo di gravame il contribuente ha eccepito la decadenza dell'Ufficio dalla pretesa impositiva.
Anche tale doglianza è infondata.
Va, infatti, precisato che, come si è visto, l'avviso di rettifica e liquidazione, che costituisce l'atto presupposto dell'impugnata cartella, è stato ritualmente notificato il 03/06/2016 e l'impugnata cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, che rappresenta l'atto consequenziale, è stata, a sua volta, ritualmente notificata al medesimo contribuente in data 30/05/2017, vale a dire a meno di un anno di distanza dal predetto avviso di rettifica e liquidazione.
Pertanto, anche il secondo mezzo di gravame è infondato.
3) Con il terzo mezzo di gravame il contribuente lamenta la nullità della notificazione dell'impugnata cartella.
Va detto, però, che, secondo principi pacifici, alla notificazione delle cartelle di pagamento si applica l'art. 156 c.p.c. che, come a tutti noto, al 3° comma stabilisce che: <la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato>>.
Orbene, nella fattispecie in esame, poiché il contribuente ha notificato il ricorso in data 27/07/2017, vale a dire nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'impugnata cartella, come prescrive l'art. 21 del D.
Lgs. n. 546/1992, deve ritenersi che, essendo stato il contribuente posto nelle condizioni di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, mediante la tempestiva impugnativa di detta cartella, la notificazione della medesima cartella ha pienamente raggiunto lo scopo previsto dalla legge.
Quanto, poi, alla pretesa mancata motivazione dell'impugnata cartella anche tale doglianza è infondata.
Ed infatti, l'obbligo di motivazione è stato validamente adempiuto dall'agente della riscossione mediante il riferimento agli estremi dell'avviso di rettifica e liquidazione ritualmente notificato al medesimo contribuente.
4) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello, proposto dal contribuente Sig. Ricorrente_1, è infondato e va, pertanto, rigettato e, in piena conferma della sentenza di prime cure, va dichiarata la piena legittimità dell'impugnata cartella di pagamento e la validità della sua notificazione.
5) Le spese del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello proposto dal contribuente Sig. Ricorrente_1 e, in conferma della sentenza di prime cure, dichiara la legittimità dell'impugnata cartella di pagamento e la validità della sua notificazione;
condanna il sig. Ricorrente_1 al pagamento delle spese del presente giudizio di gravame che si liquidano in € 1.300,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia.
Così deciso in Foggia il 26 settembre 2025