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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 8156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8156 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15391/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L., letti gli atti del procedimento n. 15391 r.g. 2023 pendente tra (Avv. Parte_1
LI AT MI) e , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (propri funzionari delegati ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c.) ed avente ad oggetto il pagamento delle spettanze riconosciute giudizialmente;
lette le note depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.; rilevato che la parte ricorrente ha puntualmente dimostrato la fondatezza del diritto azionato, avendo depositato le sentenze con cui viene ricostruita la carriera della ricorrente;
rilevato che la parte ricorrente ha altresì puntualmente argomentato in ordine all'incompletezza dei conteggi effettuati da parte datoriale, e che dette contestazioni attoree appaiono condivisibili avendo parte ricorrente iniziato la propria carriera nel 1993 ed avendo invece parte datoriale datato la ricostruzione di carriera fini economici a decorrere dal 2004;
rilevato che, sulla base delle argomentazioni che precedono, la domanda di accertamento del diritto della ricorrente al pagamento integrale degli emolumenti previsti a seguito della riconosciuta ricostruzione di carriera deve essere accolta;
rilevato che per tutto quanto sopra precede il ricorso va accolto con la condanna del convenuto al pagamento delle somme indicate in note scritte sostitutive di CP_1 udienza (71.411,48) previa detrazione di quanto pacificamente pagato dall'amministrazione (9.103,38) e non detratto nei conteggi sindacali allegati, per un importo pari a euro 62.308,10 oltre accessori come per legge, evidenziando che le somme via via indicate dalla ricorrente sono del tutto incontestate e che in ogni caso appaiono congruamente elaborate sia in riferimento ai criteri di calcolo sia in riferimento agli elementi presi in considerazione nei conteggi;
rilevato per quanto concerne le spese di lite che le stesse sono regolate dal principio di soccombenza e si liquidano e distraggono come nel dettaglio del dispositivo che segue;
p.q.m.
definitivamente pronunciando e ogni altra difesa, eccezione e richiesta rigettando, così provvede: pagina 1 di 2 condanna il convenuto al pagamento, per i titoli di cui in motivazione, in CP_1 favore della ricorrente della somma di euro 62.308,10, oltre accessori come per legge;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in misura pari a euro 6.580,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Roma, 3.1.2025
Il G.L.
P. IN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L., letti gli atti del procedimento n. 15391 r.g. 2023 pendente tra (Avv. Parte_1
LI AT MI) e , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (propri funzionari delegati ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c.) ed avente ad oggetto il pagamento delle spettanze riconosciute giudizialmente;
lette le note depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.; rilevato che la parte ricorrente ha puntualmente dimostrato la fondatezza del diritto azionato, avendo depositato le sentenze con cui viene ricostruita la carriera della ricorrente;
rilevato che la parte ricorrente ha altresì puntualmente argomentato in ordine all'incompletezza dei conteggi effettuati da parte datoriale, e che dette contestazioni attoree appaiono condivisibili avendo parte ricorrente iniziato la propria carriera nel 1993 ed avendo invece parte datoriale datato la ricostruzione di carriera fini economici a decorrere dal 2004;
rilevato che, sulla base delle argomentazioni che precedono, la domanda di accertamento del diritto della ricorrente al pagamento integrale degli emolumenti previsti a seguito della riconosciuta ricostruzione di carriera deve essere accolta;
rilevato che per tutto quanto sopra precede il ricorso va accolto con la condanna del convenuto al pagamento delle somme indicate in note scritte sostitutive di CP_1 udienza (71.411,48) previa detrazione di quanto pacificamente pagato dall'amministrazione (9.103,38) e non detratto nei conteggi sindacali allegati, per un importo pari a euro 62.308,10 oltre accessori come per legge, evidenziando che le somme via via indicate dalla ricorrente sono del tutto incontestate e che in ogni caso appaiono congruamente elaborate sia in riferimento ai criteri di calcolo sia in riferimento agli elementi presi in considerazione nei conteggi;
rilevato per quanto concerne le spese di lite che le stesse sono regolate dal principio di soccombenza e si liquidano e distraggono come nel dettaglio del dispositivo che segue;
p.q.m.
definitivamente pronunciando e ogni altra difesa, eccezione e richiesta rigettando, così provvede: pagina 1 di 2 condanna il convenuto al pagamento, per i titoli di cui in motivazione, in CP_1 favore della ricorrente della somma di euro 62.308,10, oltre accessori come per legge;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in misura pari a euro 6.580,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Roma, 3.1.2025
Il G.L.
P. IN
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