Articolo 115 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 114
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25 aprile 1981
Art. 115. (Copertura dell'onere finanziario).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in ragione di anno in lire 205 miliardi, si provvede nell'anno finanziario 1981 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando, quanto a lire 200 miliardi, lo specifico accantonamento e quanto a lire 5 miliardi una quota dell'accantonamento: "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 25 aprile 1981