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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/10/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 24.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1284/2024 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
con sede in Comiso (RG), S.P. Comiso – Chiaramonte km Parte_1 3,700, P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. TA Caramma del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_2 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.05.2024 la ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-000986858, n. OI-000986860 e n. OI- 001321431 notificategli il 19.04.2024, a mezzo delle quali l' le aveva ingiunto, nella qualità CP_2 di obbligata in solido ex art. 6 L. n. 689/1981, il pagamento dei rispettivi importi sanzionatori di € 5.642,24, € 5.642,24 e € 1.097,78, oltre spese, per la reiterata violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, commessa mercé l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative agli anni 2016 e 2017 di cui ai verbali di accertamento prot. n. 6500.18/04/2018.0066784 e prot. n. 6500.18/04/2018.0062782, notificati il 18.04.2018, e prot. n. 6500.24/09/2018.0140718 notificato il 24.09.2018. A sostegno dell'invocato annullamento degli impugnati provvedimenti sanzionatori l'opponente ha inter alia eccepito l'estinzione della pretesa sanzionatoria per decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981 e per compiuto ininterrotto decorso del quinquennio prescrizionale di cui all'art. 28 L. n. 689/1981; ha inoltre deplorato la duplicazione della sanzione irrogata per le omissioni contributive relative al periodo 09/2016 – 11/2016, portata da entrambe le ordinanze ingiunzione n. OI- 000986858 e n. OI-000986860, previa errata indicazione, in quest'ultima, del sig. Controparte_3 quale legale rappresentante della società, carica che il predetto aveva ricoperto solo dal 25.01.2011 al 16.06.2015. Costituitosi in lite, l' ha preliminarmente rappresentato la medio tempore disposta CP_2 archiviazione dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000986860, per annullamento della posizione riferibile al sig. e conseguente venir meno della responsabilità solidale della Controparte_3 società opponente, chiedendo volersi perciò dichiarare la cessazione della materia del contendere in parte qua; ha quindi invocato il rigetto dell'opposizione proposta avverso le restanti OO.II., attesa l'inapplicabilità dell'art. 14 L. n. 689/1981 alla fattispecie sub iudice, la decorrenza del termine di decadenza non coincidendo peraltro con la generica percezione della violazione, ma dovendo essere
“individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito”. Ultimatane la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 24.09.2025.
***
Premessa la cessazione della materia del contendere quanto all'archiviata ordinanza ingiunzione n. OI-000986860, l'opposizione proposta avverso le OI-000986858 e n. OI-001321431 è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso. Deve infatti riconoscersi fondatezza alla formulata eccezione di decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, richiamato dall'art. 9 D.Lvo n. 8/2016, a mente dei cui commi secondo e sesto “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” e “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”, l' avendo notificato all'opponente i verbali di accertamento prot. n. CP_2 6500.18/04/2018.0066784 e prot. n. 6500.24/09/2018.0140718 notificato, posti a fondamento delle O.I. opposte, solo in data 18.04.2018 e 24.09.2018, ovvero ben oltre lo spirare del richiamato termine decadenziale di gg. 90, decorrente dall'accertamento dei contestati illeciti omissivi. Poiché infatti l'illecito di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983 - a mente del quale
“l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione” - può dirsi perfezionato solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto per ciascun anno solare o alla scadenza del termine di invio delle denunce relative allo stesso periodo (ovvero l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, cfr. art. 44, comma nono I° cpv., D.L. n. 269/2003) e poiché l'ultimo versamento nell'anno solare va eseguito entro il 16 dicembre (con la precisazione che, laddove di tratti di lavoratori dipendenti, riguarderà i contributi trattenuti sulla retribuzione di novembre dello stesso anno, cfr. artt. 17 e 18 D.Lvo n. 241/1997 e circolari nn. 79/98 e CP_2 259/98, mentre in caso di lavoratori agricoli riguarderà i contributi trattenuti sulle retribuzioni relative al secondo trimestre dell'anno in corso, cfr. artt. 6, comma 14, D.L. n. 536/1987, 2 D.Lvo. n. 422/1998, 17 e 18 D.Lvo n. 241/1997), deve ritenersi che nel caso di specie, vertendosi in materia di contributi LL.DD. relativi all'anno 2016 e all'anno 2017, successivi cioè all'entrata in vigore del D.Lvo n. 8/2016 del 06.02.2016, l'illecito amministrativo si sia perfezionato con l'omesso versamento dei dovuti contributi infra soglia di rilevanza penale al termine dei due anni solari;
il termine decadenziale de quo ha perciò preso abbrivio dalla verifica dei mancati versamenti e del mancato superamento della soglia di rilevanza penale, già possibile alle date del 31.12.2016 e del 31.12.2017, dovendosi all'uopo unicamente considerare il decorso di un congruo termine per lo svolgimento dell'istruttoria documentale, che nel caso sub iudice - avuto riguardo alla natura omissiva dell'illecito, alla disponibilità, in capo all' , delle informazioni funzionali alle CP_1 verifiche di cui sopra e all'omessa allegazione di complicanze istruttorie atte a prolungare i termini dell'accertamento - appare abbondantemente superato. Attesa la tardiva notificazione dei verbali di accertamento e la conseguente estinzione delle obbligazioni sanzionatorie, le OO.II. opposte vanno annullate, con conseguente condanna dell' , giusta soccombenza, al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata CP_1 in dispositivo avuto riguardo al valore della lite, all'intervenuta riliquidazione della sanzione, all'attività difensiva svolta e alla serialità del contenzioso, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opponente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1284/2024 R.G.; dichiara cessata la materia del contendere quanto all'ordinanza ingiunzione n. OI-000986860; annulla le ordinanze ingiunzione n. OI-000986858 e n. OI-001321431 notificate alla l 19.04.2024; Parte_1 condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in CP_2 complessivi € 2.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. TA Caramma. Così deciso in Ragusa il 24 settembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 24.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1284/2024 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
con sede in Comiso (RG), S.P. Comiso – Chiaramonte km Parte_1 3,700, P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. TA Caramma del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_2 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.05.2024 la ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-000986858, n. OI-000986860 e n. OI- 001321431 notificategli il 19.04.2024, a mezzo delle quali l' le aveva ingiunto, nella qualità CP_2 di obbligata in solido ex art. 6 L. n. 689/1981, il pagamento dei rispettivi importi sanzionatori di € 5.642,24, € 5.642,24 e € 1.097,78, oltre spese, per la reiterata violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, commessa mercé l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative agli anni 2016 e 2017 di cui ai verbali di accertamento prot. n. 6500.18/04/2018.0066784 e prot. n. 6500.18/04/2018.0062782, notificati il 18.04.2018, e prot. n. 6500.24/09/2018.0140718 notificato il 24.09.2018. A sostegno dell'invocato annullamento degli impugnati provvedimenti sanzionatori l'opponente ha inter alia eccepito l'estinzione della pretesa sanzionatoria per decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981 e per compiuto ininterrotto decorso del quinquennio prescrizionale di cui all'art. 28 L. n. 689/1981; ha inoltre deplorato la duplicazione della sanzione irrogata per le omissioni contributive relative al periodo 09/2016 – 11/2016, portata da entrambe le ordinanze ingiunzione n. OI- 000986858 e n. OI-000986860, previa errata indicazione, in quest'ultima, del sig. Controparte_3 quale legale rappresentante della società, carica che il predetto aveva ricoperto solo dal 25.01.2011 al 16.06.2015. Costituitosi in lite, l' ha preliminarmente rappresentato la medio tempore disposta CP_2 archiviazione dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000986860, per annullamento della posizione riferibile al sig. e conseguente venir meno della responsabilità solidale della Controparte_3 società opponente, chiedendo volersi perciò dichiarare la cessazione della materia del contendere in parte qua; ha quindi invocato il rigetto dell'opposizione proposta avverso le restanti OO.II., attesa l'inapplicabilità dell'art. 14 L. n. 689/1981 alla fattispecie sub iudice, la decorrenza del termine di decadenza non coincidendo peraltro con la generica percezione della violazione, ma dovendo essere
“individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito”. Ultimatane la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 24.09.2025.
***
Premessa la cessazione della materia del contendere quanto all'archiviata ordinanza ingiunzione n. OI-000986860, l'opposizione proposta avverso le OI-000986858 e n. OI-001321431 è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso. Deve infatti riconoscersi fondatezza alla formulata eccezione di decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, richiamato dall'art. 9 D.Lvo n. 8/2016, a mente dei cui commi secondo e sesto “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” e “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”, l' avendo notificato all'opponente i verbali di accertamento prot. n. CP_2 6500.18/04/2018.0066784 e prot. n. 6500.24/09/2018.0140718 notificato, posti a fondamento delle O.I. opposte, solo in data 18.04.2018 e 24.09.2018, ovvero ben oltre lo spirare del richiamato termine decadenziale di gg. 90, decorrente dall'accertamento dei contestati illeciti omissivi. Poiché infatti l'illecito di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983 - a mente del quale
“l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione” - può dirsi perfezionato solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto per ciascun anno solare o alla scadenza del termine di invio delle denunce relative allo stesso periodo (ovvero l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, cfr. art. 44, comma nono I° cpv., D.L. n. 269/2003) e poiché l'ultimo versamento nell'anno solare va eseguito entro il 16 dicembre (con la precisazione che, laddove di tratti di lavoratori dipendenti, riguarderà i contributi trattenuti sulla retribuzione di novembre dello stesso anno, cfr. artt. 17 e 18 D.Lvo n. 241/1997 e circolari nn. 79/98 e CP_2 259/98, mentre in caso di lavoratori agricoli riguarderà i contributi trattenuti sulle retribuzioni relative al secondo trimestre dell'anno in corso, cfr. artt. 6, comma 14, D.L. n. 536/1987, 2 D.Lvo. n. 422/1998, 17 e 18 D.Lvo n. 241/1997), deve ritenersi che nel caso di specie, vertendosi in materia di contributi LL.DD. relativi all'anno 2016 e all'anno 2017, successivi cioè all'entrata in vigore del D.Lvo n. 8/2016 del 06.02.2016, l'illecito amministrativo si sia perfezionato con l'omesso versamento dei dovuti contributi infra soglia di rilevanza penale al termine dei due anni solari;
il termine decadenziale de quo ha perciò preso abbrivio dalla verifica dei mancati versamenti e del mancato superamento della soglia di rilevanza penale, già possibile alle date del 31.12.2016 e del 31.12.2017, dovendosi all'uopo unicamente considerare il decorso di un congruo termine per lo svolgimento dell'istruttoria documentale, che nel caso sub iudice - avuto riguardo alla natura omissiva dell'illecito, alla disponibilità, in capo all' , delle informazioni funzionali alle CP_1 verifiche di cui sopra e all'omessa allegazione di complicanze istruttorie atte a prolungare i termini dell'accertamento - appare abbondantemente superato. Attesa la tardiva notificazione dei verbali di accertamento e la conseguente estinzione delle obbligazioni sanzionatorie, le OO.II. opposte vanno annullate, con conseguente condanna dell' , giusta soccombenza, al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata CP_1 in dispositivo avuto riguardo al valore della lite, all'intervenuta riliquidazione della sanzione, all'attività difensiva svolta e alla serialità del contenzioso, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opponente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1284/2024 R.G.; dichiara cessata la materia del contendere quanto all'ordinanza ingiunzione n. OI-000986860; annulla le ordinanze ingiunzione n. OI-000986858 e n. OI-001321431 notificate alla l 19.04.2024; Parte_1 condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in CP_2 complessivi € 2.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. TA Caramma. Così deciso in Ragusa il 24 settembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella