Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/02/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 09.12.2019 al numero 11765/2019 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2684/2019 (RG n. 8675/19), reso dal
Tribunale di Salerno in data 13.09.2019 e notificato il 07.11.2019;
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE., rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore
Nocera;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dagli Avv. Anna Pisapia e Loreto Controparte_1
D'Aiuto;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter cpc.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 2684/2019 (RG n. 8675/19) reso il 13.09.2019 e notificato il
07.11.2019, veniva ingiunto dal Tribunale di Salerno alla società agricola in Parte_1
persona del legale rappresentante sig. , il pagamento, in favore di Controparte_2 [...] di €30.000,00 oltre interessi come da domanda, spese del procedimento CP_1 monitorio nella misura di €286,00 e onorari di difesa pari a €1305,00 quale somma concessa a titolo di prestito da a mezzo di 3 assegni circolari del Controparte_3 Parte_1
2.11.2011 e mai restituita nonostante i numerosi solleciti effettuati infruttuosamente dalla
1
Con atto di citazione notificato il 06.12.2019 la società agricola nella persona Parte_1
del legale rappresentante proponeva opposizione avverso il suddetto Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 2684/19 di cui chiedeva la revoca stante l'infondatezza della domanda di ingiunzione per insussistenza del diritto dell'opposta a richiedere le somme ingiunte non essendovi alcun rapporto tra e la signora Invero, Parte_1 Controparte_1
l'ingiungente risultava essere la sorella di dei che Parte_2 CP_4
commercializzavano il latte alla per cui la somma richiesta afferiva a rapporti Parte_1 commerciali con l'azienda del fratello che sono stati estinti per partite di commercio reciproche sin dal 2011.
Con comparsa depositata in data 20.05.2020 si costituiva la quale Controparte_1
impugnando e contestando integralmente le avverse deduzioni affermava di non avere alcun fratello che si chiamasse come poteva evincersi dal certificato storico di Parte_2 famiglia versato in atti e pertanto, considerata l'infondatezza dell'opposizione, instava, previa concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto ex art. 648 c.p.c., per il rigetto della proposta opposizione con vittoria di diritti ed onorari e condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza del 09.06.2020 il G.I. confermava la provvisoria esecutività del D.I. ingiuntivo opposto già concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c. e concedeva i richiesti termini perentori di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Ammessa ed espletata la prova orale richiesta dalle parti ed acquisita agli atti la documentazione prodotta, il G.I. rinviava all'udienza del 29.10.2024 per la precisazione delle conclusioni che venivano rassegnate dalle parti nelle note ex art. 127-ter c.p.c., a seguito delle quali con ordinanza dell'11.11.2024 il G.I. tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
2. Prima di passare al merito della controversia, occorre osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul
2 medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Per l'appunto, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 1218 c.c., subisce un'inversione in modo tale che: “In tema di prova dell'inadempimento, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa” (Cass. civ. SS.
UU. n.13533/2001).
3. Nel caso di specie, la domanda formulata da parte attrice, volta alla restituzione, da parte della convenuta, della somma di €30.000,00 trova il proprio fondamento in n.3 assegni circolari del 2.11.2011 la cui emissione fu richiesta dalla opposta in favore della
[...]
e che, appunto, recano a tergo la firma per girata e il timbro della suddetta Parte_3 società. L'attrice sostiene di aver corrisposto nel 2011 la suddetta somma a titolo di prestito alla società agricola Parte_1
Trattandosi di assegni circolari, in ragione della loro piena parificazione al denaro contante
(fondata sulla precostituzione della provvista presso la banca di riferimento), la consegna di un assegno circolare determina l'immediata estinzione delle obbligazioni pecuniarie con effetto liberatorio per il debitore, indipendentemente dall'effettivo incasso del titolo, fermo restando il rischio di inconvertibilità dello stesso, che resta a carico del debitore medesimo
(vedi sul punto Cass. ord. 21053/2024). L'opponente, peraltro, alcuna contestazione ha formulato in merito alla ricezione degli assegni e all'incasso dei medesimi.
Tutto ciò, però, non è sufficiente a ritenere fondata e meritevole di accoglimento la domanda dell'attrice che è tenuta a provare non solo la consegna del denaro ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione. In tal senso si è pronunziata la
Suprema Corte laddove ha affermato che “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, 1° comma, cc tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva
l'obbligo della vantata restituzione” (vedi in tal senso Cass. ord. 27372/2021). Infatti, in caso di contestazione su un contratto di mutuo, l'onere della prova grava sul mutuante, il quale è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma finanche la prova dell'esistenza e della validità del contratto di mutuo in forza del quale è stato erogato un determinato importo. In particolare, come stabilito
3 dalla richiamata pronuncia, ove il convenuto contesti il titolo posto a fondamento della pretesa, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa.
La “datio” di una somma di danaro non vale, di per sé, quindi, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. Ord. 30944/2018).
Secondo la diversa ricostruzione dei fatti proposta dall'opponente e confermata dai n.2 testi indicati, gli assegni circolari in questione furono incassati nell'ambito dei rapporti commerciali instaurati tra e la cooperativa Latte Sele 89 della famiglia di Pt_1 CP_1
In particolare, il teste ha dichiarato che la società Parte_2 Testimone_1
forniva il latte al e, quando vi erano avanzi al Caseificio Pt_1 Parte_4
Torricelle e alla cooperativa Latte Sele 89 della famiglia di CP_1 Parte_2 sebbene non avesse con quest'ultima un rapporto continuativo. L'ultima fornitura di latte alla sarebbe avvenuta a fine maggio 2010 ed i rapporti di dare avere si sarebbero Parte_5
chiusi nel 2011 secondo le articolate vicende riportate dal teste. Va precisato, però, che l'opponente non è stato in grado di dimostrare il collegamento tra e la Controparte_1
cooperativa Latte Sele 89 della famiglia di In ogni caso, come già CP_1 Parte_2
evidenziato, la deduzione di un diverso titolo, ad opera dell'opponente, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova, con la conseguenza l'opposta che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, in ogni caso, il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
4. Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria espletata deve giungersi alla conclusione che l'opposta non abbia ottemperato all'onere probatorio e, prima ancora, di allegazione che la richiamata giurisprudenza di legittimità pone a suo carico.
4 Va osservato, infatti, che nel ricorso per decreto ingiuntivo la ricorrente si limita a dedurre
“La sig.ra concedeva a titolo di prestito la somma di euro 30.000,00 a Controparte_1
mezzo di n. 3 assegni circolari del 2/11/2011 alla società agricola in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t. ”. Controparte_2
Nella comparsa di costituzione e risposta l'opposta non aggiunge nulla alla su descritta narrazione ma finalizza le proprie difese alla stigmatizzazione delle contraddizioni delle difese di controparte, né lo fa con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c., ultimo sbarramento delle allegazioni assertive, che non viene depositata. Deve ritenersi, pertanto, che l'opposta non abbia adeguatamente rappresentato le circostanze di fatto costituenti la genesi del rapporto e quindi del titolo da cui dipende il proprio diritto alla restituzione delle somme asseritamente concesse in prestito.
Nel corso dell'istruttoria è stato escusso un unico teste indicato da parte opposta, la sig.ra
, madre della sig.ra sentita sui capitoli di prova Testimone_2 Controparte_1
articolati nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c.. Tale deposizione poco aggiunge quanto al rapporto tra la e la società opponente, limitandosi, il teste, a CP_1 dichiarare di aver, a sua volta, prestato alla figlia la somma che quest'ultima avrebbe dato al
, con il quale l'opposta non avrebbe mai avuto rapporti di tipo commerciale. Pertanto, CP_2
il prestito che, per quanto sinteticamente dedotto nel ricorso monitorio, sembrerebbe ricondursi ad un non meglio precisato rapporto tra la e la società alla quale CP_1 Pt_1
sono intestati gli assegni, viene riportato dalla teste su un piano di rapporti personali. Desta, però, qualche perplessità la circostanza che, come conferma il teste, ad una semplice richiesta del , la (che non aveva la relativa provvista), “provvedeva immediatamente CP_2 CP_1 ad emettere assegni circolari”, ciò a dimostrazione di uno strettissimo legame con il primo, e che dopo l'erogazione della somma, la “non ha più visto il ”. Va infine CP_1 CP_2
evidenziato che la vicenda narrata dalla opposta non ha alcun riscontro di tipo documentale, oltre ai tre assegni circolari e alla messa in mora che interviene solo nel 2017, a circa sei anni dall'erogazione della somma.
Non ignora, questo Tribunale, quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso
5 concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens
(vedi in tal senso Cass. 27372/21).
Ma nel caso di specie l'opposta non ha offerto neanche gli elementi essenziali per indagare la
“natura del rapporto”, mentre le scarne “circostanze del caso concreto” allegate non possono ritenersi tali da fondare il diritto a ripetere le somme corrisposte.
Per tutto quanto osservato e motivato, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
5. Considerata la controvertibilità in fatto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08) e la reciproica soccombenza, ricorrono i gravi ed eccezionali ragioni che inducono alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 11765/19
R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno lì 26.02.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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