Ordinanza cautelare 27 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/12/2025, n. 9975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9975 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09975/2025REG.PROV.COLL.
N. 04757/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4757 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Fabbrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Fozzer, Sabrina Azzolini, Maria Luisa Torresani, con domicilio eletto presso lo studio Maria Luisa Torresani in Trento, piazza Dante 15;
per la riforma della sentenza breve del T.R.G.A. - Trento n. 00062/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. US LU BA e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha respinto il ricorso proposto da -OMISSIS- contro la Provincia Autonoma di Trento per l’annullamento del provvedimento del Servizio Motorizzazione Civile – Ufficio patenti e trasporto merci del 4 dicembre 2024 avete ad oggetto la revisione della patente di guida del ricorrente; ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso ricorrente per l’annullamento della comunicazione della Polizia stradale del V.C.O. (Verbano – Cusio – Ossola), con sede in Verbania, prot. VBPE30/2022/0086, per difetto di notificazione nei confronti dell’amministrazione che ha adottato l’atto; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti della Provincia resistente.
1.1. In punto di fatto la sentenza premette quanto segue:
- in data 22 aprile 2024, alla parte ricorrente veniva notificato dall’Ufficio patenti della Provincia Autonoma di Bolzano, provincia di residenza del signor -OMISSIS-, il provvedimento che disponeva la revisione della patente di guida, a causa della contestazione della genuinità della prova teorica di esame espletata risultante dalla segnalazione della Polizia stradale di Verbania del 19 ottobre 2023. Successivamente, il competente ufficio provinciale annullava in autotutela il suddetto provvedimento, stante la competenza territoriale a disporre la revisione della patente in capo alla Motorizzazione Civile di Trento, dove il ricorrente aveva espletato le prove d’esame. Pertanto, il Giudice di Pace di Bolzano, presso il quale il ricorrente aveva frattanto instaurato ricorso in opposizione, dichiarava la cessazione della materia del contendere con sentenza n. 212/2024;
- il competente Servizio Motorizzazione Civile della Provincia Autonoma di Trento, a sua volta, con comunicazione notificata in data 3 settembre 2024, avviava il procedimento di revisione della patente nei confronti del ricorrente, sulla scorta della citata segnalazione della Polizia stradale di Verbania, di seguito meglio precisata. Nonostante le osservazioni presentate in data 3 ottobre 2024 dal legale del ricorrente, in data 4 dicembre 2024 l’Amministrazione adottava il provvedimento impugnato in principalità che dispone la revisione della patente.
1.2. La sentenza riporta quindi la motivazione di tale provvedimento, che di seguito si trascrive:
“ Vista la segnalazione prot. VB/PG/010-011 datata 19 ottobre 2023 pervenuta in copia dalla Motorizzazione di Bolzano, con la quale la Sezione Polizia Stradale del V.C.O. -Squadra di Polizia Giudiziaria segnala il conducente in oggetto ai sensi degli art. 121 e 128 del codice della strada in quanto: <durante l’attività di indagine espletata nel corso del Procedimento Penale n. -OMISSIS- della Procura della Repubblica di -OMISSIS-, sono emersi elementi tali da far ritenere che il candidato in oggetto, durante le sedute d’esame teorico a quiz informatizzato per il conseguimento della patente di guida svoltesi presso la vostra sede, abbia utilizzato fraudolentemente strumentazione elettronica vietata. Ritenuto verosimilmente che il medesimo abbia ottenuto l’idoneità alla guida in assenza di una sufficiente conoscenza delle regole del CdS, circostanza che creerebbe serio pregiudizio per la sicurezza della circolazione e l’incolumità degli altri utenti della strada, si richiede a codesto Ufficio di avviare urgentemente la procedura per l’accertamento ex art.128 (rif. Art. 121 CdS), al fine di verificare l’idoneità tecnica alla guida del soggetto indicato in oggetto …>. Successiva comunicazione della Sezione Polizia Stradale del V.C.O. – Squadra di Polizia Giudiziaria, prot. VBPE30/2022/0086 sempre indirizzata alla Motorizzazione di Bolzano in risposta ad ulteriori chiarimenti a seguito di ricorso al Giudice di Pace, si riferiva: a seguito di un’articolata attività d’indagine svolta a partire dall’agosto 2022 e finalizzata alla repressione del fenomeno dello svolgimento illecito degli esami per il conseguimento della patente di guida, questo Ufficio, nel corso del P.P. nr. -OMISSIS- instaurato presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Verbania, deferiva all’A.G. alcuni soggetti coinvolti a vario titolo in tale attività illegale e sequestrava diversi dispositivi telefonici funzionali alla stessa; l’attività illecita si concretizzava sistematicamente con le seguenti modalità: un’organizzazione procurava e celava addosso al candidato una micro-telecamera collegata ad un modem video ed un modem audio collegato tramite bluetooth ad un micro-auricolare occultato nell’orecchio, cosicché un suggeritore esterno poteva vedere le immagini dei quiz e riferiva al candidato le risposte esatte. Analizzando il traffico telefonico originato dai codici IMEI degli apparecchi e dalle schede SIM inserite nei dispositivi sequestrati, nonché le celle telefoniche agganciate dagli stessi, si risaliva all’identità di diversi candidati che, in varie province risultavano aver superato l’esame teorico per ottenere la patente di guida in maniera fraudolenta, circostanza accertata verificando l’esistenza di contatti telefonici tra candidati ed utenze dell’organizzazione in concomitanza con le sessioni d’esame. Nello specifico, in data -OMISSIS-, giorni in cui il signor … (titolare della patente -OMISSIS-) superava l’esame teorico per la patente presso la Motorizzazione di Trento, l’utenza telefonica intestata a lui … veniva inserita nel dispositivo dell’organizzazione identificato dall’IMEI … e a partire dalle ore -OMISSIS- instaurava due connessioni internet … tempo sicuramente idoneo a trasferire i dati dei fotogrammi ripresi nel corso della sessione d’esame sostenuta. Nella circostanza la succitata utenza … agganciava i ripetitori ubicati nel territorio del comune di Trento, dove il candidato sosteneva la prova d’esame. Da quanto sopra appare evidente l’attendibilità delle ipotesi investigative avvallate dall’A.G., la quale ha concesso il proprio <nulla osta> al provvedimento ex art. 128, considerato che si possono ritenere pienamente integrati i dubbi richiesti da tale articolo legittimanti la possibilità di revisione del titolo di guida ”.
1.3. Tutto quanto sopra premesso e dato atto dei tre motivi di ricorso (“ 1. Violazione ed errata applicazione dell’art. 128 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada). Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria. Violazione art. 3 L. n. 241/90, eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione. 2. Illegittimità dell’atto per irragionevolezza. 3. Illegittimità dell’atto per eccesso di potere — difetto di motivazione ”), nonché delle argomentazioni difensive della Provincia autonoma di Trento, il Tribunale ha deciso, nel merito, come segue:
- ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada, norma applicata dall’amministrazione provinciale, il provvedimento di revisione della patente ha natura discrezionale, nonché cautelare e preventiva, e non sanzionatoria o punitiva;
- ha precisato che, stante la natura discrezionale del provvedimento, che deve essere adeguatamente motivato, il sindacato del giudice amministrativo sulla sua legittimità incontra il consueto limite del travisamento dei fatti, della sussistenza di palesi errori logici o dell’illogicità manifesta;
- ha ascritto alla fattispecie la posizione del ricorrente, affermando che “ in ragione della segnalazione esposta dalla Polizia Stradale di Verbania, il Servizio Motorizzazione provinciale ha esercitato il potere di disporre la revisione discrezionale della patente, avendo maturato il dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica alla guida, a causa dell’incertezza sulla genuinità delle risposte fornite dal ricorrente ai “quiz” nell’esame teorico derivante dal prospettato uso vietato di strumentazione elettronica ”;
- ha escluso il difetto di istruttoria e di motivazione lamentati nel ricorso circa le ragioni per le quali sarebbero sorti dubbi sulla permanenza dei requisiti tecnici e/o psicofisici in capo al titolare della patente di guida, stanti - quanto all’istruttoria svolta - il contenuto della citata segnalazione della Polizia stradale del 12 ottobre 2023, integrata dalla nota di chiarimenti del 12 giugno 2024, e – quanto alla motivazione – l’esplicitazione della giustificazione della decisione assunta, che riporta anche il riferimento alle osservazioni prospettate dal ricorrente e indica le ragioni per le quali esse non avrebbero potuto portare ad un diverso esito del procedimento;
- ha ritenuto irrilevante, così come da detto provvedimento, la decisione del Giudice di Pace di Bolzano (“ che non è scesa nel merito del ricorso ”) e non condivisibile la valutazione di totale incertezza circa i soggetti coinvolti nella vicenda, sostenuta dal ricorrente in ragione del fatto che egli non compare nell’indagine penale;
- ha concluso che “ l’Amministrazione intimata mediante il provvedimento impugnato ha fatto buon governo del potere affidatole, in conformità con quanto richiesto dalla giurisprudenza consolidata (per un caso analogo a quello in esame si veda la sentenza T.A.R. Veneto, 28 maggio 2020, n. 479, confermata da Cons. Stato. Sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1527) ”.
2. Il signor -OMISSIS- ha proposto appello con tre motivi.
La Provincia Autonoma di Trento si è costituita per resistere all’appello.
2.1. Con ordinanza cautelare del 27 giugno 2025, n. 2344 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza.
2.2. All’udienza del 6 novembre 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, senza discussione, previo deposito di memorie e repliche delle parti (queste ultime vertenti sulla tempestività del deposito della memoria difensiva dell’appellante; questione, dalla quale si può prescindere attesa la portata della memoria meramente riepilogativa dell’atto di appello).
3. Col primo motivo è censurata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto avverso la segnalazione della Polizia Stradale del V.C.O. per la mancata notificazione del ricorso a tale amministrazione.
3.1. L’appellante assume che non sarebbe stata contestata “ la segnalazione, bensì l’utilizzo che si è fatto di questa da parte dell’ente che poi ha emanato il provvedimento ” e chiede perciò la riforma del capo di sentenza.
3.2. Il motivo non merita accoglimento.
Il ricorso di primo grado contempla espressamente tra i provvedimenti impugnati “ la comunicazione n. della Polizia Stradale del V.C.O. – Squadra di Polizia Giudiziaria, prot. VBPE30/2022/0086 citata nel provvedimento che dispone la revisione della patente ” e si conclude con la richiesta di annullamento anche di tale comunicazione.
La dichiarazione di inammissibilità della sentenza è da intendersi perciò riferita a tale richiesta di annullamento ed è conforme a quanto disposto dall’art. 41, comma 2, c.p.a. secondo cui “ qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato […] ”.
3.3. Qualora, poi, l’intenzione del ricorrente fosse stata quella di contestare l’<<utilizzo>> della comunicazione della Polizia Stradale di Verbania da parte della Provincia di Trento, amministrazione che ha emesso l’atto di revisione della patente di guida, sarebbe stata sufficiente l’impugnazione di quest’ultima per difetto di istruttoria, così come d’altronde proposta.
3.4. Il primo motivo di appello va quindi respinto.
4. Col secondo motivo si sostiene il contrasto tra quanto ritenuto, in diritto, dal Tribunale Regionale della Giustizia Autonoma di Trento e quanto affermato da questo Consiglio di Stato, V, 23 ottobre 2024, n. 8489, che, in un caso analogo, ha ritenuto che l’art. 128, comma 1, del Codice della Strada, su cui il Tribunale ha basato la decisione, si applica solo in presenza di circostanze sopravvenute al titolo abilitativo, idonee a fondare dubbi sulla capacità di guida dell’interessato.
Poiché tali circostanze sopravvenute sarebbero insussistenti in capo al ricorrente, se ne deduce l’illegittimità del provvedimento di revisione della patente emesso dalla Motorizzazione di Trento e si chiede la riforma della sentenza appellata.
Il motivo non merita accoglimento.
4.1. Va premesso che esso non muove alcuna critica alla sentenza in merito al rigetto dei motivi di ricorso concernenti il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento di revisione della patente in punto di accertamento dei fatti e della loro riferibilità all’odierno appellante.
4.2. La quaestio iuris posta in appello attiene piuttosto all’interpretazione dell’art. 128 ( Revisione della patente di guida ), comma 1 (secondo cui “ Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente. ”), in particolare in relazione a quanto previsto dall’art. 121 ( Esame di idoneità , volto a conseguire, ai sensi del comma 1, “ l’idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida ” mediante superamento di “ una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni ”, cioè degli esami disciplinati dai commi successivi) del Codice della strada di cui al d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod.
In proposito si contrappongono i seguenti due indirizzi interpretativi:
- secondo una lettura rigorosamente letterale dell’art. 128, la revisione della patente di guida potrebbe essere disposta soltanto nel caso in cui i dubbi, riguardanti la “persistenza” dei requisiti fisici e psichici e di idoneità prescritti, sorgano successivamente all’ottenimento del titolo abilitativo, cioè in conseguenza di eventi verificatisi dopo il rilascio della patente; invece, in caso di dubbi determinati dall’irregolare espletamento dell’esame di idoneità di cui all’art. 121, potrebbe tutt’al più operare l’istituto dell’annullamento della patente di guida (così Cons. Stato, V, 10 ottobre 2024, n. 8489, invocata dall’appellante);
- secondo una lettura teleologica e sistematica dell’art. 128, la revisione della patente di guida può essere disposta anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio, perché la natura dell’istituto è cautelare e preventiva, rispondendo alla ratio di sottoporre il destinatario ad una rinnovata verifica della persistente idoneità psicofisica e tecnica alla guida, per garantire la sicurezza della circolazione stradale, in presenza di dubbi idonei a legittimare l’esercizio del corrispondente potere discrezionale dell’amministrazione (così Cons. Stato, V, 22 febbraio 2021, n. 1527, riportata dal giudice a quo ed invocata dalla Provincia appellata).
4.3. Il Collegio ritiene che, malgrado si tratti dell’indirizzo interpretativo meno recente, vada preferito quest’ultimo, per due convergenti ordini di ragioni.
4.3.1. In primo luogo, l’ampia discrezionalità riconosciuta dalla norma all’amministrazione, unitamente a detta finalità di garantire la sicurezza della circolazione stradale - in presenza di meri “dubbi”, quindi anche di circostanze non compiutamente accertate - induce a superare il significato letterale del riferimento normativo alla “persistenza” dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. Piuttosto, la norma è interpretabile nel senso che qualsiasi evento, sopravvenuto al rilascio del titolo abilitativo, consente di “revisionare” quest’ultimo, quindi: nel caso di dubbi sui “requisiti fisici e psichici richiesti”, di disporre la sottoposizione del titolare a visita medica; nel caso di dubbi sulla “idoneità tecnica”, di nuovamente verificarne “le capacità e i comportamenti” o di controllarne le “cognizioni” (arg. ex art. 121).
In entrambi i casi, il provvedimento di revisione presuppone che l’evento -quest’ultimo, sopravvenuto al rilascio della patente- sia tale da far emergere un ragionevole dubbio sul fatto che sia in pericolo la sicurezza della circolazione stradale, senza che all’uopo occorra né un accertamento definitivo circa la violazione di norme sulla circolazione stradale o di altre norme di legge (ivi comprese quelle penali, cfr. Cons. Stato, sez. I, 21 maggio 2020, n. 935), né la certezza in ordine all’inesistenza - originaria o sopravvenuta - dei requisiti fisico-psichici o di idoneità (cfr. Cons. Stato, V, 7 novembre 2022, n. 9788).
Detta conclusione è coerente con la consolidata giurisprudenza secondo la quale l’istituto della revisione della patente costituisce un provvedimento amministrativo, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale, non avente natura di sanzione amministrativa, sia pure accessoria (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5682), adottabile in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sull'idoneità psicofisica o tecnica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2021, n. 44).
4.3.2. In secondo luogo, il provvedimento alternativo, indicato nel citato precedente giurisprudenziale del 2024 come “annullamento” della patente di guida, è qualificato dal legislatore come “revoca” della patente, negli artt. 130 e 219 del Codice della Strada. La differenza tra “revisione” e “revoca” della patente di guida, quale emerge dal confronto tra l’art. 128 e questi ultimi due articoli, non consiste nella natura originaria o sopravvenuta del presupposto rilevante ai fini dell’una e/o dell’altra, quanto nella differente natura dei due istituti; segnatamente: la revisione, a natura cautelare e preventiva, perciò finalizzata alle nuove verifiche sopra dette, senza nemmeno, nelle more, la sospensione necessaria della patente; la revoca, a natura afflittiva o sanzionatoria, finalizzata al ritiro della patente quando la revisione abbia dato esito negativo (cioè si sia passati dal dubbio sui requisiti fisico-psichici o di idoneità, alla certezza della loro inesistenza attuale) ovvero quando è prevista come sanzione amministrativa accessoria.
4.4. Nei confronti dei titolari di patente di guida è, in definitiva, più favorevole l’interpretazione che, in fattispecie quale quella oggetto del presente giudizio, induce a ritenere praticabile l’istituto della revisione piuttosto che quello della revoca.
Essa è inoltre più coerente col principio di tassatività delle sanzioni amministrative, poiché l’interpretazione contraria finirebbe per introdurre nell’ordinamento una sanzione amministrativa non prevista dalla legge.
4.5. Il secondo motivo di appello va respinto.
5. Col terzo motivo è censurata la condanna al pagamento delle spese del primo grado, con richiesta di compensazione sia per il primo che per il secondo grado.
5.1. Il motivo va respinto, con riguardo alla condanna alle spese del primo grado di giudizio.
La sentenza è conforme agli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. poiché la regola da applicare è la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio ed il ricorrente è stato soccombente in primo grado.
6. In conclusione, l’appello va respinto.
6.1. L’evidenziato contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione dell’art. 128 del Codice della Strada rende di giustizia la compensazione tra le parti delle spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EG SA, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
US LU BA, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US LU BA | EG SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.