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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/02/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria Tedesco ha pronunziato all'udienza del 7.2.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 12457 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Positano;
Ricorrente
E
- in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Mastrorilli;
Convenuto
OGGETTO: liquidazione indennità di accompagnamento dopo omologa.
*******
Con ricorso depositato il 12.10.2024 premetteva che, con decreto di Parte_1
omologa del Tribunale di Bari, emesso in data 3.6.2024 aveva visto accertata la sussistenza del requisito sanitario legittimante la percezione dell'indennità di accompagnamento.
Esponeva che, tuttavia, decorsi 120 giorni dalla richiesta di liquidazione della prestazione, l' convenuto non vi aveva ancora provveduto. CP_2
Instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, rimarcando di aver liquidato CP_1
la prestazione in data 15.10.2024, in data anteriore alla notifica del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006,
n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che l ha provveduto a liquidare e CP_1
corrispondere le spettanze oggetto di domanda giudiziale in data anteriore alla notifica del ricorso introduttivo allo stesso ente.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere parzialmente compensate, nella misura della metà, venendo poste a carico dell per la parte residua. CP_1
Vale, in proposito, quanto chiarito da Cass. n. 803 del 2021, ove infatti si legge: “non vi
è dubbio che la lite sia insorta per la condotta inadempiente dell'Ente … tuttavia, benchè l' sia il responsabile della instaurazione del giudizio (avvenuto con il CP_1
deposito del ricorso), non è privo di rilievo, ai fini della statuizione sulle spese, il fatto che, al momento della notifica dell'atto introduttivo, la parte istante avesse ottenuto il pieno soddisfacimento della pretesa azionata con la domanda giudiziale;
si tratta, a ben vedere, di una situazione suscettibile di valutazione, in parte analoga a quella che il giudice di merito effettua in presenza di una soccombenza reciproca, ove è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente;
è, infatti, coerente con il principio di causalità valorizzare anche la circostanza che il giudizio, divenuto in gran parte superfluo al momento dell'instaurazione del contraddittorio (per avere la parte ottenuto il risultato cui il giudizio medesimo tendeva ovvero l'accertamento sanitario) sia, invece, coltivato al solo fine del recupero delle spese legali;
in tal caso, il giudice, nel valutare, non la misura della soccombenza, totalmente a carico del convenuto, ma l'utilità, in concreto, della prosecuzione del giudizio, legittimamente può regolare le spese di lite tanto in base al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., quanto, a norma dell'art. 92 c.p.c., comma 2, esercitando il potere discrezionale di compensazione totale (con le spese di ciascuna parte che restano a carico di ognuna) o parziale (con la quota non compensata posta a carico della parte convenuta)”.
Si tenga presente, del resto, che la lite è stata instaurata appena scaduto il termine di
120 gg. previsto dalla legge e che il provvedimento di liquidazione da parte dell è CP_1
intervenuto prima che scadesse il termine (comunque ordinatorio) di 5 gg. previsto dall'art. 415 c.p.c. per la fissazione dell'udienza di discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 12457 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da contro l' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 932,50 (pari alla metà di € 1.865,00), oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Bari, 7.2.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco