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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 4403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4403 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1925/25 RG iscritta in data 13.3.25 avente per oggetto: modifica della regolamentazione dei figli naturali
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avv. Angelo Girardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Iannicelli n. 29;
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 30.10.25, all'esito della discussione orale delle parti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., la causa era riservata al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.3.25 , premettendo di aver intrattenuto una relazione Parte_1
Per_ sentimentale con , dalla cui unione era nata (23.12.14), allegando che con Controparte_1 decreto emesso in data 12.10.17 il Tribunale di Salerno disciplinato la responsabilità genitoriale, chiedeva una modifica della regolamentazione vigente. In particolare, allegando l'assenza del padre dalla vita della minore, il suo disinteresse, la mancanza di contribuzione per il mantenimento dal gennaio 2024, chiedeva l'affido esclusivo della minore.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente, sicchè ne veniva dichiarata la contumacia. Disposta l'audizione della ricorrente comparsa, sulle richieste della difesa, il giudice, previa discussione delle parti, rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art.473bis. 22
c.p.c.
Tanto premesso, osserva questo Tribunale che il ricorso è fondato e merita accoglimento, dovendo Per_ così disporsi l'affido super esclusivo di alla madre.
Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente, bensì esclusivo del minore. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
Ebbene, nel caso di specie, la situazione attuale, come evincibile dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, unitamente alla mancata costituzione del resistente, evidenzia un disinteresse del padre Per_ nella gestione della minore. non ha rapporti con il padre (che nelle more ha avuto altre due figlie che, a dire della ricorrente, non vede anche se tra loro le sorelline si conoscono e si frequentano), pur cercando la madre di incentivare una qualche forma di relazione. La madre da sola provveda alla gestione della piccola, avendo da ultimo riscontrato difficoltà anche per le autorizzazioni, tanto che, stante l'assenza del padre, ha ottenuto per la piccola la carta di identità senza possibilità di espatrio.
Il padre non sta corrispondendo alcun mantenimento da diverso tempo, percependo comunque la ricorrente da sola l'assegno unico.
In presenza di tale situazione, emergono gravi carenze genitoriali del resistente che risulta assente Per_ dalla vita di ignorandone anche i bisogni primari, disinteressandosi completamente delle esigenze quotidiane e non contribuendo in modo costante al suo mantenimento.
A fronte di tale situazione il Tribunale ritiene pertanto di dover disporre l'affido super esclusivo della minore alla madre, atteso che l'assenza di rapporti significativi con il padre in modo costante,
l'impossibilità di comunicare con la minore e con la ricorrente rende di fatto la stessa priva delle necessarie conoscenze per poter consapevolmente assumere le decisioni ordinarie relative alla vita della figlia. Il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza ormai consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo;
infatti, integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (sul punto Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
In definitiva, si dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre, riconoscendole altresì la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita del figlio (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero).
Quanto al diritto di visita, si dispone che il padre possa incontrare la minore, quando e se la piccola lo vorrà, non potendo forzarla, stante l'assenza del padre.
Resta ferma, per il resto, la disciplina previgente per gli altri aspetti relativa al mantenimento.
Nulla altro va disposto, se non con riferimento alle spese di lite che vanno poste a carico del resistente, stante la soccombenza (è stata accolta la richiesta di affido esclusivo rafforzato), nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi, stante l'attività processuale compiuta, di cui al DM 55/14 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica del provvedimento emesso in data
12.10.17, dispone l'affido super esclusivo della minore alla madre riconoscendole altresì la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita della figlia (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero); Per_ 2) dispone che il padre possa incontrare la minore liberamente solo se previo consenso di
3) conferma per il resto la previgente regolamentazione;
4) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 27,00 per esborsi ed € 3900,00 per competenze legali oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15%;
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3.11.25 Il Presidente est.
Dr. Ilaria Bianchi