Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00231/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01524/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1524 del 2022, proposto da
HE LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
contro
Comune di Cosenza, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del 19 settembre 2022 del Comune di Cosenza, Dirigente Settore 10 – Urbanistica e Edilizia Privata, ricevuto tramite pec, in pari data, di rigetto della richiesta di rinnovo occupazione suolo pubblico;
- nonché avverso tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso, per quanto di ragione, l'art. 18 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 6 del 27 aprile 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. VI RC e presente il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente Tre A S.r.l. – che gestisce una vendita di giornali a Cosenza – riferisce che:
- dopo 80 anni nella sede originaria, è stata costretta a trasferire l’attività in via Caloprese, ottenendo la concessione di un’area di suolo pubblico di mq 11,88, sul marciapiede antistante a un impianto di distribuzione carburanti, e l’autorizzazione all’uso di espositori mobili, per compensare la riduzione di spazio (rispetto alla localizzazione precedente);
- l’occupazione del suolo pubblico è stata regolata prima con permesso n. 32 del 14 giugno 2017, nel quale si prescriveva che “ al posizionamento della struttura occorreva mantenere una sezione libera minima di m. 1,80 di larghezza dalla pista ciclabile, sgombera da qualsiasi tipo di sporgenza, per il passaggio pedonale, con la possibilità di utilizzare parte dell’aiuola posta sul marciapiede a confine con la recinzione dell’impianto AGIP ”, e successivamente con permesso n. 119 del 14 novembre 2018 e, da ultimo, con permesso straordinario n. 12 del 28 aprile 2021, con scadenza al 30 giugno 2021;
- successivamente, con l’ordinanza n. 3332 del 26 maggio 2022, l'amministrazione comunale ha disposto la revoca della concessione di occupazione e il ripristino dello stato dei luoghi;
- avverso tale ordinanza e l’inerzia sulla successiva istanza di rinnovo presentata il 19 giugno 2022, la società ha proposto ricorso avanti a questo TAR Calabria;
- con sentenza n. 1513 del 9 settembre 2022, questo Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso contro il silenzio, ordinando al Comune di provvedere sull'istanza di rinnovo, mentre ha rigettato la domanda di annullamento dell'ordinanza di rimozione, ritenendo il titolo concessorio comunque già spirato in data 30 giugno 2021;
- nelle more, con verbali n. 05/AA/2022 e 06/AA/2022 dell’8 agosto 2022, la Polizia Municipale ha proceduto a contestare alla ricorrente l’occupazione abusiva dell’area, di cui mq 7,50, mediante bacheche, e mq. 11,34, mediante l’edicola;
- i verbali sono stati impugnati dinanzi al Giudice di Pace;
- infine, con il provvedimento impugnato nel presente giudizio, il Comune di Cosenza ha rigettato l’istanza di rinnovo di occupazione presentata dalla società ricorrente il 19 giugno 2022, richiamando a supporto di tale decisione l’esposto presentato dalla ENI S.p.A., i verbali del Comune di Cosenza n. 05/AA/2022 e n. 06/AA/2022 di accertata occupazione abusiva, la sentenza del TAR Calabria n. 1513 del 9 settembre 2022, la propria precedente ordinanza n. 3332 del 26 maggio 2022 e l’art. 18 del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 27 aprile 2021, che subordina il rilascio della concessione alla condizione che “ l’occupazione non ecceda un terzo della larghezza utile del marciapiedi e comunque garantisca una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria ”.
2. Come anticipato, avverso tale diniego, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, deducendo:
- la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990;
- l’erroneità del presupposto della scadenza della precedente concessione di occupazione di suolo pubblico, al momento della presentazione della richiesta di rinnovo;
- la carenza di istruttoria e motivazione, la contraddittorietà della decisione rispetto alla precedente valutazione effettuata dall’amministrazione, nonché l’erronea applicazione dell’art. 18 del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico.
3. Non si è costituito il Comune di Cosenza, nonostante il ricorso sia stato ritualmente notificato.
4. In data 13 novembre 2025, parte ricorrente ha prodotto copia della sentenza del Consiglio di Stato n. 9857 del 16 novembre 2023, con la quale è stato accolto l’appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza n. 1513 del 9 settembre 2022 e, per l’effetto, annullata l’ordinanza del Comune di Cosenza n. 3332 del 2022 di revoca della concessione di occupazione.
5. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Oggetto della presente controversia è il diniego opposto dal Comune di Cosenza all’istanza di rinnovo della concessione per l’occupazione di suolo pubblico, presentata dalla ricorrente in data 19 giugno 2022
L’amministrazione ha fondato il diniego su una duplice ragione giustificatrice:
- l’intempestività dell'istanza di rinnovo del permesso, presentata il 19 giugno 2022, a fronte di una scadenza fissata al 30 giugno 2021;
- il contrasto con l’art. 18 del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico, il quale subordina il rilascio della concessione alla condizione che “ l’occupazione non ecceda un terzo della larghezza utile del marciapiedi e comunque garantisca una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria ”;
7. In via preliminare, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato ha natura di atto “plurimotivato”. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, laddove un atto sia sorretto da una pluralità di ragioni autonome, è sufficiente che una sola di esse sia legittima e idonea a sorreggere il dispositivo per determinare il rigetto dell’intero gravame (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5).
Nel caso di specie, appare immune dai vizi dedotti la motivazione del provvedimento impugnato, laddove fonda il diniego sul superamento del limite massimo di un terzo della larghezza calpestabile del marciapiede, stabilito dal citato art. 18 del Regolamento comunale.
Parte ricorrente non allega né dimostra l’effettiva conformità dell'occupazione a tale disposizione, limitandosi a contestare genericamente l’accertamento compiuto con i verbali n. 05/AA/2022 e n. 06/AA/2022, dai quali emerge un'occupazione complessiva di 18,84 mq (di cui 7,50 mq per bacheche e 11,34 mq per il chiosco), eccedente la misura consentita.
Né può essere accolta l’interpretazione dell’art. 18 del Regolamento comunale suggerita dalla ricorrente, secondo la quale il limite del “ terzo della larghezza ” non avrebbe carattere assoluto, ma potrebbe essere superato laddove venga garantita l’adeguata circolazione pedonale, circostanza che, invece, non sarebbe stata oggetto di istruttoria.
Al contrario, il Collegio ritiene che il tenore letterale della disposizione sia inequivocabile nel delineare un doppio “vincolo” per l’occupazione dei marciapiedi, ossia:
- il limite massimo di un terzo della larghezza calpestabile, che rappresenta un parametro oggettivo di legittimità dell’occupazione;
- una riduzione del limite di un terzo, qualora ciò sia necessario per garantire “ la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria ”.
Né tale previsione può dirsi eccessivamente restrittiva (come pure sostenuto da parte ricorrente), operando, invece, un ragionevole bilanciamento tra l’esercizio delle attività economiche e la tutela del transito pedonale.
8. A diversa conclusione non si può pervenire neanche muovendo dal presupposto che l’istanza riguarda il rinnovo di una precedente concessione.
Infatti, il procedimento di rinnovo costituisce un procedimento amministrativo autonomo, nel cui ambito l'amministrazione è tenuta a verificare ex novo la sussistenza dei requisiti alla luce della normativa vigente al momento della richiesta. Né l’eventuale pregressa tolleranza di una situazione di fatto difforme dal Regolamento comunale genera in capo al privato un affidamento legittimo alla conservazione dell’errore o dell’irregolarità.
9. Essendo, dunque, la violazione del limite di occupazione stabilito dal citato art. 18 del Regolamento comunale di per sé idonea a sorreggere l’impianto motivazionale del diniego, risulta irrilevante la fondatezza del secondo motivo di ricorso con il quale si sostiene la tempestività dell’istanza di rinnovo, presentata dalla ricorrente in costanza di validità della precedente concessione.
10. Infine, non merita accoglimento neanche il motivo con il quale si deduce la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
Infatti, nel caso di specie, trova applicazione l’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché il diniego assume natura vincolata, essendo, come detto, fondato sul contrasto oggettivo tra l’occupazione di suolo pubblico proposta e il limite stabilito dal citato art. 18 del Regolamento comunale.
Pertanto, poiché il provvedimento non avrebbe potuto condurre a un esito differente, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non può comportare l'annullamento del diniego.
11. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla si dispone per le spese di lite, in considerazione della mancata costituzione del Comune di Cosenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO AL, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
VI RC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI RC | VO AL |
IL SEGRETARIO