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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/12/2024, n. 47321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47321 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 47321 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 21/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze - in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 06/12/2018 e in accoglimento parziale dell'impugnazione proposta dal p.m. - ha dichiarato NC BI responsabile del reato ascritto al capo a), ai sensi dell'art.624 cod.pen. e, applicata la contestata recidiva, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed € 250,00 di multa;
in relazione a un capo di imputazione nel quale era stato ascritto al suddetto (in concorso con EL EA, assolto in primo grado con pronuncia confermata in appello) di essersi impossessato di tre veicoli ivi specificati in uso alla TU Parts S.r.l. e di proprietà della TU s.r.I.. La Corte territoriale ha premesso che, avverso la sentenza di assoluzione, aveva proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, ivi deducendo un'errata valutazione delle prove ai sensi dell'art.192 cod.proc.pen.. Ha quindi preliminarmente rilevato che, pur essendo l'impugnazione stata proposta dalla pubblica accusa, non era necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, atteso che alla stessa occorreva procedere nelle sole ipotesi in cui fosse stata desunta, in ordine alla prova predetta, una valutazione difforme rispetto a quella ritenuta doverosa. In punto di fatto, ha ritenuto provata la penale responsabilità del BI;
ha esposto che, dalla documentazione in atti, era pacifico che il 18/11/2015 l'imputato, definendosi come "proprietario non intestatario" avesse ceduto a CO TO CH tre autocarri, coincidenti con quelli che OR IN (responsabile della TU s.r.I.) e altri testi ascoltati avevano riferito essere parcheggiati da tempo nel piazzale della società proprietaria e poi non più rinvenuti alla data del 30/11/2015; ha quindi dedotto che la responsabilità del BI potesse essere affermata sotto il profilo logico emergendo indizi gravi, precisi e concordanti;
imponendo peraltro tale ricostruzione l'esclusione delle aggravanti contestate ai sensi dell'art.625, nn.5 e 7, cod.pen., non emergendo che il furto fosse stato commesso in concorso con altre persone e su beni esposti alla pubblica fede;
ritenendo invece sussistente la contestata recidiva, attese le plurime condanne riportate dall'imputato per reati contro il patrimonio. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NC BI, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di 2 impugnazione, con il quale ha dedotto la nullità della sentenza per la violazione dell'art.603, comma 3bis, cod.proc.pen.. Ha dedotto che la Corte d'appello aveva riformato la sentenza di assoluzione emessa all'esito del primo grado di giudizio senza però procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi della suddetta disposizione, con specifico riferimento alle prove dichiarative assunte di fronte al giudice a quo;
avendo la Corte attribuito decisiva rilevanza alla circostanza attinente alla localizzazione dell'imputato nell'area del piazzale ove erano stati parcheggiati gli automezzi sottratti;
ragione per la quale si sarebbe rese necessaria la rinnovazione della prova dichiarativa, con specifico riferimento a quella resa da OR IN e avente a oggetto i rapporti commerciali intercorrenti tra gli imputati e la TU s.r.I.. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Ì-/ 2. Con l'unitario motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto la violazione della legge processuale derivante dalla omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel grado di appello;
tanto in relazione al disposto dell'art.603, comma 3bis, cod.proc.pen. (inserito dall'arti, comma 58, della I. 23 giugno 2017, n.103), ai sensi del quale, nel testo applicabile ratione temporis: «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione d ibattimenta le». Disposizione che, a propria volta, ha fatto seguito all'arresto espresso da Sez.U, n.27620 del 28/04/2016, Dasgupta, RV. 267487 - 01, nel quale è stato rilevato che la previsione contenuta nell'art.6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, con cui si 3 adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado;
prove decisive, a propria volta, identificabili in quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, abbiano determinato o anche solo contribuito a determinare un esito liberatorio e che, espunte dal complesso, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello nell'alternativa tra proscioglimento e condanna;
ovvero in quelle che, ritenute di non idoneo valore probatorio dal giudice di primo grado, siano - nella prospettiva dell'appellante - rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini di una pronuncia di condanna. 3. La portata dell'innovazione introdotta - dapprima per effetto del citato arresto delle Sezioni Unite e poi dall'introduzione dell'art.603, comma 3bis, cod.proc.pen., è stata poi oggetto di ulteriori chiarimenti da parte della giurisprudenza di questa Corte. In particolare, è stato precisato che «Il nuovo quadro normativo risultante dai numerosi innesti operati per effetto della legge n. 103 del 2017 non impone affatto di ritenere che il giudice di appello sia obbligato a disporre una rinnovazione generale ed incondizionata dell'attività istruttoria svolta in primo grado, ben potendo quest'ultima essere concentrata solo sulla fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte del pubblico ministero attraverso la richiesta di una nuova valutazione da parte del giudice di appello, operando poi, nel caso in cui a seguito di tale rinnovazione dovesse apparire "assolutamente necessario" lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la disciplina ordinaria prevista dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431 - 01, al punto 7.2. del "considerato in diritto"); e che, quindi, il giudice d'appello non è tenuto a procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa qualora non vengano messi in dubbio la credibilità dei testi o il contenuto delle loro deposizioni, ma la decisione in sede di gravame sia invece fondata solo su una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio utilizzato in primo grado (Sez. 5, n. 53415 del 18/06/2018, Boggi, Rv. 274593; Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Prundaru, Rv. 276050; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 20019, P., Rv. 276318). 4 4. Ciò premesso, deve ritenersi che - nel caso di specie - il giudice di secondo grado non fosse tenuto a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in senso propedeutico alla riforma della pronuncia di assoluzione. Si vede difatti in una fattispecie in cui, la Corte territoriale non ha fondato le proprie conclusioni su una rivalutazione del contenuto della prova dichiarativa bensì ha proceduto a una complessiva e nuova analisi del materiale probatorio prescindendo da qualsiasi considerazione in ordine alla credibilità dei testi o al contenuto delle loro dichiarazioni. Giungendo, in particolare, a un giudizio di responsabilità sulla base di ulteriori elementi - diversi dalle prove dichiarative - emersi nel corso del primo grado di giudizio e fondati sulla avvenuta localizzazione del BI sul piazzale ove erano custoditi gli autocarri oggetto di sottrazione, alla data del 13/11/2015 e alla prossimità della localizzazione medesima con il successivo atto di cessione del 18/11/2015, in cui l'imputato stesso si era qualificato come "proprietario non intestatario"; giungendo a una valutazione di responsabilità fondata sull'applicazione delle regole logiche prescindente dal contenuto delle prove dichiarative, ipotesi, quindi, in cui non si pone alcuna questione in ordine alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 novembre 2024 Il Consi fere estensore Il Prdsidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 47321 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 21/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze - in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 06/12/2018 e in accoglimento parziale dell'impugnazione proposta dal p.m. - ha dichiarato NC BI responsabile del reato ascritto al capo a), ai sensi dell'art.624 cod.pen. e, applicata la contestata recidiva, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed € 250,00 di multa;
in relazione a un capo di imputazione nel quale era stato ascritto al suddetto (in concorso con EL EA, assolto in primo grado con pronuncia confermata in appello) di essersi impossessato di tre veicoli ivi specificati in uso alla TU Parts S.r.l. e di proprietà della TU s.r.I.. La Corte territoriale ha premesso che, avverso la sentenza di assoluzione, aveva proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, ivi deducendo un'errata valutazione delle prove ai sensi dell'art.192 cod.proc.pen.. Ha quindi preliminarmente rilevato che, pur essendo l'impugnazione stata proposta dalla pubblica accusa, non era necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, atteso che alla stessa occorreva procedere nelle sole ipotesi in cui fosse stata desunta, in ordine alla prova predetta, una valutazione difforme rispetto a quella ritenuta doverosa. In punto di fatto, ha ritenuto provata la penale responsabilità del BI;
ha esposto che, dalla documentazione in atti, era pacifico che il 18/11/2015 l'imputato, definendosi come "proprietario non intestatario" avesse ceduto a CO TO CH tre autocarri, coincidenti con quelli che OR IN (responsabile della TU s.r.I.) e altri testi ascoltati avevano riferito essere parcheggiati da tempo nel piazzale della società proprietaria e poi non più rinvenuti alla data del 30/11/2015; ha quindi dedotto che la responsabilità del BI potesse essere affermata sotto il profilo logico emergendo indizi gravi, precisi e concordanti;
imponendo peraltro tale ricostruzione l'esclusione delle aggravanti contestate ai sensi dell'art.625, nn.5 e 7, cod.pen., non emergendo che il furto fosse stato commesso in concorso con altre persone e su beni esposti alla pubblica fede;
ritenendo invece sussistente la contestata recidiva, attese le plurime condanne riportate dall'imputato per reati contro il patrimonio. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NC BI, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di 2 impugnazione, con il quale ha dedotto la nullità della sentenza per la violazione dell'art.603, comma 3bis, cod.proc.pen.. Ha dedotto che la Corte d'appello aveva riformato la sentenza di assoluzione emessa all'esito del primo grado di giudizio senza però procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi della suddetta disposizione, con specifico riferimento alle prove dichiarative assunte di fronte al giudice a quo;
avendo la Corte attribuito decisiva rilevanza alla circostanza attinente alla localizzazione dell'imputato nell'area del piazzale ove erano stati parcheggiati gli automezzi sottratti;
ragione per la quale si sarebbe rese necessaria la rinnovazione della prova dichiarativa, con specifico riferimento a quella resa da OR IN e avente a oggetto i rapporti commerciali intercorrenti tra gli imputati e la TU s.r.I.. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Ì-/ 2. Con l'unitario motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto la violazione della legge processuale derivante dalla omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel grado di appello;
tanto in relazione al disposto dell'art.603, comma 3bis, cod.proc.pen. (inserito dall'arti, comma 58, della I. 23 giugno 2017, n.103), ai sensi del quale, nel testo applicabile ratione temporis: «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione d ibattimenta le». Disposizione che, a propria volta, ha fatto seguito all'arresto espresso da Sez.U, n.27620 del 28/04/2016, Dasgupta, RV. 267487 - 01, nel quale è stato rilevato che la previsione contenuta nell'art.6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, con cui si 3 adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado;
prove decisive, a propria volta, identificabili in quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, abbiano determinato o anche solo contribuito a determinare un esito liberatorio e che, espunte dal complesso, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello nell'alternativa tra proscioglimento e condanna;
ovvero in quelle che, ritenute di non idoneo valore probatorio dal giudice di primo grado, siano - nella prospettiva dell'appellante - rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini di una pronuncia di condanna. 3. La portata dell'innovazione introdotta - dapprima per effetto del citato arresto delle Sezioni Unite e poi dall'introduzione dell'art.603, comma 3bis, cod.proc.pen., è stata poi oggetto di ulteriori chiarimenti da parte della giurisprudenza di questa Corte. In particolare, è stato precisato che «Il nuovo quadro normativo risultante dai numerosi innesti operati per effetto della legge n. 103 del 2017 non impone affatto di ritenere che il giudice di appello sia obbligato a disporre una rinnovazione generale ed incondizionata dell'attività istruttoria svolta in primo grado, ben potendo quest'ultima essere concentrata solo sulla fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte del pubblico ministero attraverso la richiesta di una nuova valutazione da parte del giudice di appello, operando poi, nel caso in cui a seguito di tale rinnovazione dovesse apparire "assolutamente necessario" lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la disciplina ordinaria prevista dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431 - 01, al punto 7.2. del "considerato in diritto"); e che, quindi, il giudice d'appello non è tenuto a procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa qualora non vengano messi in dubbio la credibilità dei testi o il contenuto delle loro deposizioni, ma la decisione in sede di gravame sia invece fondata solo su una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio utilizzato in primo grado (Sez. 5, n. 53415 del 18/06/2018, Boggi, Rv. 274593; Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Prundaru, Rv. 276050; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 20019, P., Rv. 276318). 4 4. Ciò premesso, deve ritenersi che - nel caso di specie - il giudice di secondo grado non fosse tenuto a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in senso propedeutico alla riforma della pronuncia di assoluzione. Si vede difatti in una fattispecie in cui, la Corte territoriale non ha fondato le proprie conclusioni su una rivalutazione del contenuto della prova dichiarativa bensì ha proceduto a una complessiva e nuova analisi del materiale probatorio prescindendo da qualsiasi considerazione in ordine alla credibilità dei testi o al contenuto delle loro dichiarazioni. Giungendo, in particolare, a un giudizio di responsabilità sulla base di ulteriori elementi - diversi dalle prove dichiarative - emersi nel corso del primo grado di giudizio e fondati sulla avvenuta localizzazione del BI sul piazzale ove erano custoditi gli autocarri oggetto di sottrazione, alla data del 13/11/2015 e alla prossimità della localizzazione medesima con il successivo atto di cessione del 18/11/2015, in cui l'imputato stesso si era qualificato come "proprietario non intestatario"; giungendo a una valutazione di responsabilità fondata sull'applicazione delle regole logiche prescindente dal contenuto delle prove dichiarative, ipotesi, quindi, in cui non si pone alcuna questione in ordine alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 novembre 2024 Il Consi fere estensore Il Prdsidente