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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/11/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4406/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA II Sezione civile Verbale della causa n 4406/2022 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 18.11.2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse del in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Calabria, del sig. con l'avv. Parte_2
EP Pustorino, dagli avv.ti Carmelo Matafù e , difensori dell'arch. AL Parte_3
AN, Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II Sezione Civile Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4406/2022 R.G., promossa da
(p. iva ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Giovanna Calabria;
opponente contro
, (c. f.: ), n.q. di titolare dell'omonima Impresa di Pt_2 Parte_2 C.F._1
Costruzioni De EN QU, (p. iva ), rappresentata e difesa dall' avv. EP P.IVA_2
Pustorino; opposto e
contro
AL AN, (c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Matafù C.F._2
e ; Parte_3 terzo chiamato
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione notificato in data 27 settembre 2022, il ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1020/2022 del 19 luglio 2022, emesso da questo Tribunale, con il quale è stato ad esso ingiunto il pagamento di € 25.570,69 oltre interessi come in
1 ricorso nonché spese della procedura, a favore di , n.q. di titolare Parte_2 dell'omonima impresa di costruzioni, quale corrispettivo a saldo della prestazione professionale eseguita in favore dell'Ente per lo svolgimento dei lavori di somma urgenza affidati in seguito al nubifragio avvenuto a il 10 marzo 2010. A fondamento dell'opposizione, l'Ente locale ha Pt_1 esposto che in data 10 marzo 2010, su una parte del territorio del Comune di (e in particolare Pt_1 le zone ricadenti nei Villaggi di Bordonaro Superiore e Inferiore, Cumia, Case Gescal San Giovannello e San Filippo) si era abbattuto un'eccezionale evento alluvionale che aveva causato l'innesco di colate detritiche riversatesi su alcune strade comunali determinando il blocco del transito veicolare e un pregiudizio per l'incolumità pubblica. Al fine di eliminare la situazione di pericolo e ripristinare il normale traffico nelle strade occluse, i tecnici del avevano affidato, Parte_1 fra le altre, in somma urgenza alla , mediante la procedura prevista dall'art. 147 Controparte_1
DPR 554/1999, l'esecuzione dei lavori di rimozione e di pulitura dei detriti riversatisi sulle strade comunali. Nell'occasione veniva contestualmente redatto un verbale di somma urgenza, preventivando una spesa per un importo complessivo di € 26.000,00. I lavori venivano eseguiti e ultimati il giorno 12 marzo 2010. Con nota prot. 63080 del 15/03/2010, il verbale di somma urgenza veniva trasmesso dal R.U.P. al Sindaco p.t. ai fini dell'approvazione di cui al comma 2 dell'art. 147 D.P.R. 554/1999 e perché fosse disposto il relativo impegno di spesa dagli organi competenti. Il R.U.P. Dirigente Arch. AN, in data 19 marzo 2010, approvava la perizia giustificativa prevista dal comma 4 dell'art. 147 D.P.R. 554/1999, computati i lavori in complessivi € 25.782,02. Con nota prot. 72561 del 23/03/2010 trasmessa al Sindaco p.t., il R.U.P. sollecitava un pronto riscontro alla nota prot. 63080 del 15/03/2010, per ottenere nei termini di legge l'approvazione dell'affidamento e disporre il relativo impegno di spesa. L'approvazione dell'affidamento dei lavori veniva apposta in calce al verbale di somma urgenza, ad opera del Sindaco p.t.. Con la Determinazione Dirigenziale n. 19 del 13/04/2010 a firma del Dirigente p.t. dello Staff Protezione Civile e del Sindaco p.t., preso atto del verbale di somma urgenza del 10/03/2010, approvato, e stante la persistente assenza dell'impegno di spesa, si dava mandato all'Area Economico-Finanziaria di impegnare la somma complessiva di € 26.000,00 sul bilancio comunale. Adempimento al quale non si dava seguito, poiché con nota prot. n. 6835/92733 del 20/04/2010 l'Area di Coordinamento Economico Finanziaria, Dipartimento Contabilità Generale Spese, del respingeva la richiesta di impegno delle somme Parte_1 per il pagamento dei lavori eseguiti dall'impresa , in quanto priva di copertura Parte_2 finanziaria. Rilavava, altresì, la violazione della normativa di cui all'art. 191, comma 3, del TUEL. Con nota prot. n. 128453 del 14/05/2010 indirizzata al Dipartimento Contabilità Generale Spese, il R.U.P. sollecitava la regolarizzazione amministrativa e contabile degli interventi. Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 32 del 31/05/2010, preso atto della perizia giustificava del 19/03/2010 approvata, relativa ai lavori di somma urgenza del 10/03/2010, richiamata la nota prot. n. 128453 del 14/05/2010, il Dirigente determinava che si sarebbe proceduto “con successivo provvedimento, e a seguito di individuazione del capitolo di spesa da parte della stazione appaltante, alla relativa liquidazione accompagnata dagli atti contabili dei lavori”. Con nota prot. 249337 del 05/10/2010 venivano trasmessi gli atti relativi alla contabilità dei lavori di somma urgenza eseguiti dalla
[...]
giusto verbale del 10/03/2010, ai fini degli atti di competenza. Tuttavia, Parte_4
l'impegno di spesa con indicazione del capitolo di spesa di imputazione della futura obbligazione non veniva mai assunto. Tanto premesso, l'opponente ha chiesto la revoca e l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 1020/2022, emesso dal Tribunale di Messina, deducendo la nullità del contratto intervenuto con la
2 ditta opposta per mancata forma scritta, richiesta ad substantiam e per la irregolarità della procedura di riconoscimento della spesa- violazione dell'art. 191 del T.U.E.L. Ha eccepito quindi la carenza di legittimazione passiva in capo al con responsabilità diretta del professionista che aveva Pt_1 consentito alla fornitura, Arch. AN, ai sensi dell'art. 191, comma 4 del T.U.E.L, chiedendone anche la chiamata in giudizio;
in subordine ha eccepito la nullità del d.i. opposto per la mancanza dei requisiti e delle condizioni previste di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., nonché ha dedotto l'intervenuta prescrizione degli interessi moratori ex art. 4 del D.lgs. 09/10/2002 n. 231 a decorrere dalla data del 08/05/2013. Con comparsa di costituzione e risposta dell'8 febbraio 2023, la ditta si è Parte_2 costituita in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa l'Arch. AL AN in ragione delle difese avanzate dal (in caso di accertata violazione dell'art. 191 e ss. del TUEL e conseguente Parte_1 impossibilità di imputare all'Ente - anche solo in parte - l'obbligazione dedotta in giudizio) per avere comunque titolo per ottenere da AL AN il pagamento del credito ingiunto nella sua interezza in forza dell'art. 191 comma 4 del TUEL e, conseguentemente, al fine di surrogarsi ex art. 2900 nei diritti di quest' ultimo ad agire nei confronti del per quanto di ragione e Parte_1 competenza e nei limiti dell'arricchimento tratto, ai sensi dell'art. 2041 c.c.. In subordine ha chiesto la condanna del a titolo di responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale Pt_1 rispettivamente ai sensi degli artt. 1337 c.c. e/o 2043 c.c. e in via gradata di ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto obbligatorio diretto tra l' Parte_5
ed il Dirigente del Dipartimento dei servizi di Protezione Civile del Comune di
[...] arch. AL AN, sottoscrittore dell'affidamento dei lavori del 10.3.2010 e R.U.P. del Pt_1 procedimento amministrativo. Per l'effetto condannare quest'ultimo - in via riconvenzionale - al pagamento dell'importo complessivo di € 25.570,69 oltre interessi come per legge sino al soddisfo o in ulteriore subordine, dichiarare il diritto dell' di Parte_5 surrogarsi, ex art. 2900 c.c., nei diritti di quest' ultimo ad agire, per quanto di ragione e competenza e nei limiti dell'arricchimento tratto, nei confronti nel e conseguentemente Parte_1 condannare quest'ultimo al pagamento della somma complessiva di € 25.570,69 oltre interessi. In via di estremo subordine, ritenere e dichiarare che il è comunque obbligato a Parte_1 provvedere in ordine alla richiesta di riconoscimento del debito fuori bilancio dell'
[...]
ai sensi dell'art. 194 lettera e) de TUEL. Parte_5
Con ordinanza del 27 febbraio 2023 è stata autorizzata la chiamata in causa dell'Arch. AN da parte della ditta opposta. Con comparsa di costituzione e risposta del 9 novembre 2023, si è costituito in giudizio AL AN, il quale ha preliminarmente eccepito “la avvenuta prescrizione dei fatti verificatesi a marzo 2010 e invocati a sostegno della responsabilità dell'Arch. AN per decorso del termine quinquennale, ovvero anche decennale, decorrenti dalla data in cui si è stato posto in essere l'affidamento alla ditta ovvero dalla pretesa decadenza”; ha chiesto rigettarsi la Parte_2 chiamata in causa per insussistenza di responsabilità nella condotta tenuta nell'esercizio delle funzioni relativamente alla procedura ex art. 147 del DPR n. 554/1999 per gli interventi di somma urgenza del marzo 2010 e in subordine, attesa la riconosciuta utilità ex art. 194 comma 1 lettera e) del T.U.E.L., e comunque la riconoscibilità, restando a carico del stazione Parte_1 appaltante la debenza di ogni somma richiesta dalla ditta;
infine ha chiesto rigettare le domanda avanzate nell'atto di opposizione cui non ha fatto seguito l'autorizzata chiamata in causa.
3 Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 c. c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, il Giudice ha rinviato la causa per la decisione. L'opposizione svolta dal deve essere rigettata e per l'effetto va confermato il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto. Occorre primariamente sottolineare che l'ente opponente non ha contestato l'esecuzione dei lavori, né l'avvenuto affidamento con procedura di somma urgenza ma l'esistenza di un'obbligazione a suo carico, evidenziando, l'insussistenza di un contratto in forma scritta e dell'impegno di spesa e dell'attestazione di copertura finanziaria. E' un dato di fatto documentato ed incontestato che in occasione dell'evento alluvionale che aveva colpito il territorio di nel marzo 2010, venivano affidati a varie ditte fra cui la ditta opposta, Pt_1 lavori in cd. somma urgenza ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 554/1999. Trova quindi applicazione al caso di specie, ratione temporis, il D.P.R. n. 554 del 1999, art. 147, ora abrogato dalla lett. c) del D.P.R. n. 207 del 2010, art. 358, comma 1, recante il regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/94 (anch'essa abrogata dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 256). Detta norma prevede (per la parte che qui interessa) che in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità (comma 1); il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 (comma 3); il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori (comma 4); qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati (comma 5). La corretta esegesi di tale norma conduce a ritenere che l'opera disposta per ragioni di somma urgenza ma non approvata, non per questo è acquisita gratuitamente al patrimonio dell'ente pubblico, poichè sorge a carico di quest'ultimo un'obbligazione non ex contractu ma ex lege, avente ad oggetto il pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato.( si veda Cassazione civile sez. II, 21/01/2016, n.1073 ). E pertanto deve concludersi che il mancato perfezionamento della fattispecie, da qualsiasi ragione sia dipesa, non fa venir meno il diritto dell'affidatario dell'opera o dei lavori al pagamento nei limiti previsti dalla stessa norma in esame. E ancora nell'espressione "pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato", contenuta nell'art. 147, comma 5 cit., devono includersi tutti i costi di produzione. Tra questi va compresa (oltre alla mano d'opera, ai materiali e alle spese di trasporto) la remunerazione normale dell'attività organizzativa dell'imprenditore affidatario, restando invece escluso ogni margine di compenso imputabile a profitto (quest'ultimo essendo non la remunerazione normale dell'imprenditore ma l'eventuale surplus, di natura lucrativa, tra i costi, che tale remunerazione normale comprendono, e i ricavi).
4 Tale impostazione ha trovato conferma anche in recentissima sentenza della Corte di Cassazione sez. I, 14/09/2025, n.25150 che ha così argomentato:
- sulla differente formulazione dell'art. 191 comma 3 TUEL prima e dopo la modifica apportata nell'anno 2012. L'art. 191, comma 3, TUEL, nella versione vigente dal 13/10/2000 al 7/12/2012, prevede: «Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione». Non si fa alcun riferimento alla disciplina dell'impegno di spesa. Vi è comunque un margine temporale dal momento in cui viene fatta l'ordinazione a terzi, con inizio dei lavori di somma urgenza, e la successiva regolarizzazione, che deve avvenire entro il termine di 30 giorni, prevedendosi che la comunicazione al terzo interessato deve avvenire contestualmente alla regolarizzazione, comportando l'unificazione ed il consolidamento del rapporto. Ben diversa è la disciplina dell'art. 191, comma 3, TUEL, dopo le modifiche apportate nell'anno 2012, prevedendosi in tale ipotesi che «[p]er i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti della accertata necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della delibera consiliare». La norma, dunque, differisce per l'individuazione degli organi che devono procedere alla regolarizzazione, valorizzando la delibera del consiglio comunale, anche se preceduta dall'attestazione della giunta comunale che i fondi previsti specificamente in bilancio non sono sufficienti, oltre che per la previsione dell'impegno di spesa e del possibile intervento del consiglio comunale con riguardo i debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lettera e), TUEL. Resta la discrasia temporale tra il momento di affidamento dell'incarico, con l'ordinazione fatta a terzi, ed il momento della delibera del consiglio comunale per il riconoscimento della spesa, da comunicare contestualmente al terzo interessato.
- L'art. 147 del d.P.R. n. 554 del 1999 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109), presenta poi una netta differenza rispetto all'art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito in legge n. 144 del 1989, che, con riferimento ai lavori di somma urgenza, stabiliva, al comma 3, che «per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro 30 giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza». Nulla stabilendo in ordine al valore delle opere già eseguite. Proprio in ragione di tale distinzione normativa, con riferimento all'art. 23 del d.l. n. 66 del 1989, la Corte aveva ritenuto che, in assenza delle tempestive e necessarie regolarizzazioni, non si configurasse alcun rapporto contrattuale con l'ente territoriale e non spettasse alcunché al soggetto che aveva espletato il servizio ferma restando l'obbligazione a carico della persona fisica che aveva consentito la fornitura (Cass., sez. 3, 28/9/2009, n. 20763; Cass., sez. 1, 3/9/2010, n. 19037). Quando la Corte, invece, si è pronunciata in materia nella vigenza dell'art. 147 del d.P.R. n. 554 del
5 1999, ha stabilito che spetta all'appaltatore, nei casi di lavori di somma urgenza, il valore delle opere effettuate, in carenza di approvazione da parte degli organi dell'ente territoriale (Cass., sez. 2, 21/1/2016, n. 1073; anche Cass., n. 25945 del 2018). Si è ritenuto dunque che, in tema di appalto di opere pubbliche, qualora, ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 554 del 1999 – recante il regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109 del 1994 (applicabile ” ratione temporis “) – sia stata disposta per ragioni di somma urgenza l'immediata esecuzione di lavori, cui non abbia fatto seguito l'approvazione nei termini previsti dalla stessa norma, sorge a carico dell'ente pubblico un'obbligazione” ex lege ” al pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato (inclusi quelli per la mano d'opera, i materiali, le spese di trasporto e la remunerazione normale dell'attività organizzativa), restando invece escluso un compenso imputabile al profitto dell'imprenditore affidatario dei lavori (Cass. n. 1073 del 2016). Occupandosi quindi dell'antinomia tra la disciplina settoriale degli appalti pubblici e quella che regola gli enti locali (la responsabilità del funzionario ex art. 23 del d.l. 66 del 1989 e poi art. 191 TUEL), la Corte ha dato prevalenza alla prima. Le medesime conclusioni valgono anche nel rapporto tra la disciplina settoriale di cui all'art. 176 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli artt. 191 e 194 del TUEL, per lo meno nel testo vigente fino alle modifiche apportate nel 2012. L'art. 176 del d.P.R. n. 207 del 2010 è di contenuto analogo a quello dell'art. 147 del precedente d.P.R. n. 554 del 1999, e la Corte (Cass. n. 1073 del 2016), come detto, ha ritenuto prevalente la disciplina speciale sugli appalti pubblici rispetto a quella degli enti locali (prima l'art. 23, comma 3, d.l. n. 66 del 1989, poi trasfuso nell'art. 191, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000). Il legislatore degli appalti pubblici ha, dunque, dettato una norma speciale per i lavori di somma urgenza che vengono richiesti al privato, senza gara pubblica, per esigenze eccezionali che non possono essere in alcun modo rinviate. La liquidazione delle opere effettivamente realizzate risulta improntata al principio di buona fede e di correttezza nei rapporti contrattuali, al fine di impedire un arricchimento senza causa del comune che ha chiesto al privato di svolgere lavori di somma urgenza. Inoltre la Corte (Cass., sez. 2, 21/1/2016, n. 1073) ha con chiarezza rimarcato che all'interno del pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato, contenuta nel comma 5 dell'art. 147 del d.P.R. n. 554 del 1999, devono includersi tutti i costi di produzione. Tra tali costi vanno ricompresi, oltre alla manodopera, ai materiali alle spese di trasporto, anche la remunerazione normale dell'attività organizzativa dell'imprenditore affidatario, restando invece escluso ogni immagine di compenso imputabile al profitto. Titolo dell'obbligazione dedotta in giudizio non è dunque il contratto di affidamento, ma direttamente la legge di riferimento. Nel caso di specie la ditta ha dunque titolo per ottenere il pagamento delle spese e dei costi (nolo a caldo) sostenuti per l'opera realizzata (nella specie la rimozione dei detriti alluvionali era stata ultimata il 12 marzo 2010) a prescindere dalla osservanza o meno delle stringenti regole procedurali di spesa contenute nell'art. 191 TUIL. Tra l'altro risulta che l'Ente, già il 4.11.2020, aveva inserito tra i debiti fuori bilancio quello vantato dalla tanto da concordare con l'impresa il pagamento. Parte_4
L'Ente opponente, dopo avere affidato con la procedura di somma urgenza nel mese di marzo 2010, i lavori per la rimozione dei detriti alluvionali alle Ditta De QU, e Parte_5 Controparte_2
6 ha provveduto al pagamento del corrispettivo lavori in favore di queste ultime due CP_3
Ditte mediante i mandati di pagamento dell' 11.10.2013 e del 07.01.2013 (allegati agli atti) così di fatto riconoscendo l'utilità degli interventi eseguiti dalle Ditte nel contesto emergenziale del marzo 2010. E ancora il con nota n. 304774 del 14.12.2020, ha revocato la proposta n. Parte_1
243113/2020 di riconoscimento del debito fuori bilancio del credito già formalizzata in favore della con relativa prenotazione di “impegno di spesa” non già per carenza dell' utilitas Controparte_1 dell'opera ma solo per ragioni interne di organizzazione e coordinamento tra gli Uffici ovvero per adeguarsi “ai nuovi indirizzi della Giunta Comunale”. La domanda della Ditta volta ad ottenere il pagamento della somma ingiunta, deve trovare accoglimento nei confronti dell'ente comunale, come richiesta di rimborso delle spese e dei costi sostenuti ai sensi dell'art. 147 comma 5 DPR 554/1999 così come quantificati dai tecnici del
[...] nel documento “conto e valutazione” dei lavori in € 21.132,80 oltre iva[ cfr. doc. 2 Parte_1 comparsa di costituzione e di risposta ove risultano annotati i costi del noleggio a caldo dei mezzi per le giornate di mercoledì 10 e giovedì 11 marzo pari ad € 13.476,80 e quelli sostenuti nella giornata del 12 marzo pari ad € 7.665,00 ]. Va confermato il d.i. opposto anche nella parte in cui ha riconosciuto gli interessi moratori ex art. 4 d.lgs. 231/2002 Parte attrice in senso sostanziale invoca poi l'applicabilità della disciplina in tema di transazioni commerciali, di cui al D. Lgs. n. 231/02. Come è noto, devono intendersi tali, a norma dell'art. 2, co. 1, lett. a) del suddetto decreto, tutte le operazioni economiche e/o finanziarie poste in essere da un soggetto (professionista/imprenditore) in virtù di un rapporto contrattuale, anche se stipulato con la P.A., “che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”. Ad opinione di questo giudicante, non vi sono dubbi che il rapporto dedotto in giudizio sia riconducibile all'ambito della nozione di “transazione commerciale”, con conseguente applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002.(cfr. Tribunale Di Messina, Sentenza n. 518/2023 del 15-03-2023). Sul punto va rigettata la eccepita prescrizione non essendo applicabile ad essi la prescrizione quinquennale degli stessi prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c.: per gli interessi è applicabile solo se l'obbligazione di pagamento è periodica, ossia soggetta a una prestazione che può essere adempiuta solo con il decorso del tempo (obbligazione di durata). Nel caso degli interessi moratori derivanti da ritardato pagamento in ambito di appalti pubblici, questi non sono caratterizzati da periodicità, in quanto sono di fonte legale e diventano esigibili immediatamente a seguito del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto. Con riferimento alle pronunce più recenti, come la sentenza n. 11125/2024, la Corte Cassazione ha ribadito che gli interessi moratori non sono contraddistinti da periodicità, per cui non si applica la prescrizione breve quinquennale. L'unico caso in cui potrebbe esserci una prescrizione più breve è qualora tra le parti sia stato esplicitamente concordato un trattamento autonomo e periodico del debito per gli interessi. E non è questa la circostanza su cui si è chiamati a decidere. Trova allora applicazione la prescrizione decennale che, nella specie, è stata più volte interrotta nel periodo di riferimento. Nel corso del giudizio sono stati, infatti, prodotti gli atti interruttivi della prescrizione da parte della ditta opposta nei confronti della amministrazione comunale (cfr racc. 08.05.2013).
7 In conclusione, non vi è quindi alcuna ragione giuridica tale da determinare l'esistenza di un rapporto obbligatorio diretto tra l' ed il Dirigente del Parte_5
Dipartimento dei servizi di Protezione Civile del Comune di arch. AL AN, Pt_1 sottoscrittore dell'affidamento dei lavori del 10.3.2010 e R.U.P. del procedimento amministrativo e di conseguenza alcuna ragione per condannare quest'ultimo, non potendo ravvisarsi nella ricostruzione dei fatti anche dallo stesso ripercorsa e documentata, alcun inadempimento in capo allo stesso. L'Arch. AN in qualità di R.U.P. ha dato prova di avere seguito l'iter procedurale previsto dall'art 147 del d.P.R. 554/1999 e dall'art. 191 comma 3 del TUEL 2000 nel rispetto dei termini prescritti dalla legge, sottolineando anche mediante solleciti più volte la necessità di approvare l'affidamento dei lavori e l'impegno di spesa. Risulta a questo punto superfluo, pronunciarsi sulle altre domande, che devono ritenersi assorbite. Alla luce di quanto dedotto, ritenuta assorbita ogni altra istanza, eccezione o argomentazione, l'opposizione svolta dal deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, considerate le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che il deve essere condannato al pagamento Parte_1 delle medesime nei confronti di parte opposta. Va condannato altresì il al Parte_1 pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato Arch. AN AL, avendo determinato con il proprio comportamento processuale, la necessità della chiamata in causa da parte dell'opposta, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4406/2022 R.G. promossa dal contro n.q. di titolare dell'omonima Parte_1 Pt_2 Parte_2 impresa e AL AN, così provvede:
1. rigetta l'opposizione svolta e dichiara il diritto della ditta ad ottenere Parte_2 il pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti in somma urgenza a seguito degli eventi alluvionali del 10.3.2010 da parte del per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Messina in data 19 luglio 2022, che dichiara definitivamente esecutivo, e condanna il al pagamento della somma di Parte_1
€ 25.570,69 oltre interessi ex art. 4 dlgvo 231/2002 dalla domanda al soddisfo oltre spese del procedimento monitorio ivi liquidate;
2. accoglie la domanda di cui alla comparsa di intervento dell'Arch. AL AN e dichiara l'insussistenza di responsabilità nella condotta tenuta nell'esercizio delle funzioni relativamente alla procedura ex art. 147 del DPR n. 554/1999 per gli interventi di somma urgenza del marzo 2010 e la non dovutezza di somma alcuna;
3. condanna il al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Parte_1
€ 118,50 per spese vive ed € 3400,00 per compensi, oltre accessori di legge nei confronti di
, n. q di titolare dell'omonima ditta;
Parte_2
8 4. condanna il al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti Parte_1 del terzo chiamato AL AN che si liquidano in € 3400,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 18 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
9
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA II Sezione civile Verbale della causa n 4406/2022 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 18.11.2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse del in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Calabria, del sig. con l'avv. Parte_2
EP Pustorino, dagli avv.ti Carmelo Matafù e , difensori dell'arch. AL Parte_3
AN, Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II Sezione Civile Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4406/2022 R.G., promossa da
(p. iva ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Giovanna Calabria;
opponente contro
, (c. f.: ), n.q. di titolare dell'omonima Impresa di Pt_2 Parte_2 C.F._1
Costruzioni De EN QU, (p. iva ), rappresentata e difesa dall' avv. EP P.IVA_2
Pustorino; opposto e
contro
AL AN, (c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Matafù C.F._2
e ; Parte_3 terzo chiamato
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione notificato in data 27 settembre 2022, il ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1020/2022 del 19 luglio 2022, emesso da questo Tribunale, con il quale è stato ad esso ingiunto il pagamento di € 25.570,69 oltre interessi come in
1 ricorso nonché spese della procedura, a favore di , n.q. di titolare Parte_2 dell'omonima impresa di costruzioni, quale corrispettivo a saldo della prestazione professionale eseguita in favore dell'Ente per lo svolgimento dei lavori di somma urgenza affidati in seguito al nubifragio avvenuto a il 10 marzo 2010. A fondamento dell'opposizione, l'Ente locale ha Pt_1 esposto che in data 10 marzo 2010, su una parte del territorio del Comune di (e in particolare Pt_1 le zone ricadenti nei Villaggi di Bordonaro Superiore e Inferiore, Cumia, Case Gescal San Giovannello e San Filippo) si era abbattuto un'eccezionale evento alluvionale che aveva causato l'innesco di colate detritiche riversatesi su alcune strade comunali determinando il blocco del transito veicolare e un pregiudizio per l'incolumità pubblica. Al fine di eliminare la situazione di pericolo e ripristinare il normale traffico nelle strade occluse, i tecnici del avevano affidato, Parte_1 fra le altre, in somma urgenza alla , mediante la procedura prevista dall'art. 147 Controparte_1
DPR 554/1999, l'esecuzione dei lavori di rimozione e di pulitura dei detriti riversatisi sulle strade comunali. Nell'occasione veniva contestualmente redatto un verbale di somma urgenza, preventivando una spesa per un importo complessivo di € 26.000,00. I lavori venivano eseguiti e ultimati il giorno 12 marzo 2010. Con nota prot. 63080 del 15/03/2010, il verbale di somma urgenza veniva trasmesso dal R.U.P. al Sindaco p.t. ai fini dell'approvazione di cui al comma 2 dell'art. 147 D.P.R. 554/1999 e perché fosse disposto il relativo impegno di spesa dagli organi competenti. Il R.U.P. Dirigente Arch. AN, in data 19 marzo 2010, approvava la perizia giustificativa prevista dal comma 4 dell'art. 147 D.P.R. 554/1999, computati i lavori in complessivi € 25.782,02. Con nota prot. 72561 del 23/03/2010 trasmessa al Sindaco p.t., il R.U.P. sollecitava un pronto riscontro alla nota prot. 63080 del 15/03/2010, per ottenere nei termini di legge l'approvazione dell'affidamento e disporre il relativo impegno di spesa. L'approvazione dell'affidamento dei lavori veniva apposta in calce al verbale di somma urgenza, ad opera del Sindaco p.t.. Con la Determinazione Dirigenziale n. 19 del 13/04/2010 a firma del Dirigente p.t. dello Staff Protezione Civile e del Sindaco p.t., preso atto del verbale di somma urgenza del 10/03/2010, approvato, e stante la persistente assenza dell'impegno di spesa, si dava mandato all'Area Economico-Finanziaria di impegnare la somma complessiva di € 26.000,00 sul bilancio comunale. Adempimento al quale non si dava seguito, poiché con nota prot. n. 6835/92733 del 20/04/2010 l'Area di Coordinamento Economico Finanziaria, Dipartimento Contabilità Generale Spese, del respingeva la richiesta di impegno delle somme Parte_1 per il pagamento dei lavori eseguiti dall'impresa , in quanto priva di copertura Parte_2 finanziaria. Rilavava, altresì, la violazione della normativa di cui all'art. 191, comma 3, del TUEL. Con nota prot. n. 128453 del 14/05/2010 indirizzata al Dipartimento Contabilità Generale Spese, il R.U.P. sollecitava la regolarizzazione amministrativa e contabile degli interventi. Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 32 del 31/05/2010, preso atto della perizia giustificava del 19/03/2010 approvata, relativa ai lavori di somma urgenza del 10/03/2010, richiamata la nota prot. n. 128453 del 14/05/2010, il Dirigente determinava che si sarebbe proceduto “con successivo provvedimento, e a seguito di individuazione del capitolo di spesa da parte della stazione appaltante, alla relativa liquidazione accompagnata dagli atti contabili dei lavori”. Con nota prot. 249337 del 05/10/2010 venivano trasmessi gli atti relativi alla contabilità dei lavori di somma urgenza eseguiti dalla
[...]
giusto verbale del 10/03/2010, ai fini degli atti di competenza. Tuttavia, Parte_4
l'impegno di spesa con indicazione del capitolo di spesa di imputazione della futura obbligazione non veniva mai assunto. Tanto premesso, l'opponente ha chiesto la revoca e l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 1020/2022, emesso dal Tribunale di Messina, deducendo la nullità del contratto intervenuto con la
2 ditta opposta per mancata forma scritta, richiesta ad substantiam e per la irregolarità della procedura di riconoscimento della spesa- violazione dell'art. 191 del T.U.E.L. Ha eccepito quindi la carenza di legittimazione passiva in capo al con responsabilità diretta del professionista che aveva Pt_1 consentito alla fornitura, Arch. AN, ai sensi dell'art. 191, comma 4 del T.U.E.L, chiedendone anche la chiamata in giudizio;
in subordine ha eccepito la nullità del d.i. opposto per la mancanza dei requisiti e delle condizioni previste di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., nonché ha dedotto l'intervenuta prescrizione degli interessi moratori ex art. 4 del D.lgs. 09/10/2002 n. 231 a decorrere dalla data del 08/05/2013. Con comparsa di costituzione e risposta dell'8 febbraio 2023, la ditta si è Parte_2 costituita in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa l'Arch. AL AN in ragione delle difese avanzate dal (in caso di accertata violazione dell'art. 191 e ss. del TUEL e conseguente Parte_1 impossibilità di imputare all'Ente - anche solo in parte - l'obbligazione dedotta in giudizio) per avere comunque titolo per ottenere da AL AN il pagamento del credito ingiunto nella sua interezza in forza dell'art. 191 comma 4 del TUEL e, conseguentemente, al fine di surrogarsi ex art. 2900 nei diritti di quest' ultimo ad agire nei confronti del per quanto di ragione e Parte_1 competenza e nei limiti dell'arricchimento tratto, ai sensi dell'art. 2041 c.c.. In subordine ha chiesto la condanna del a titolo di responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale Pt_1 rispettivamente ai sensi degli artt. 1337 c.c. e/o 2043 c.c. e in via gradata di ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto obbligatorio diretto tra l' Parte_5
ed il Dirigente del Dipartimento dei servizi di Protezione Civile del Comune di
[...] arch. AL AN, sottoscrittore dell'affidamento dei lavori del 10.3.2010 e R.U.P. del Pt_1 procedimento amministrativo. Per l'effetto condannare quest'ultimo - in via riconvenzionale - al pagamento dell'importo complessivo di € 25.570,69 oltre interessi come per legge sino al soddisfo o in ulteriore subordine, dichiarare il diritto dell' di Parte_5 surrogarsi, ex art. 2900 c.c., nei diritti di quest' ultimo ad agire, per quanto di ragione e competenza e nei limiti dell'arricchimento tratto, nei confronti nel e conseguentemente Parte_1 condannare quest'ultimo al pagamento della somma complessiva di € 25.570,69 oltre interessi. In via di estremo subordine, ritenere e dichiarare che il è comunque obbligato a Parte_1 provvedere in ordine alla richiesta di riconoscimento del debito fuori bilancio dell'
[...]
ai sensi dell'art. 194 lettera e) de TUEL. Parte_5
Con ordinanza del 27 febbraio 2023 è stata autorizzata la chiamata in causa dell'Arch. AN da parte della ditta opposta. Con comparsa di costituzione e risposta del 9 novembre 2023, si è costituito in giudizio AL AN, il quale ha preliminarmente eccepito “la avvenuta prescrizione dei fatti verificatesi a marzo 2010 e invocati a sostegno della responsabilità dell'Arch. AN per decorso del termine quinquennale, ovvero anche decennale, decorrenti dalla data in cui si è stato posto in essere l'affidamento alla ditta ovvero dalla pretesa decadenza”; ha chiesto rigettarsi la Parte_2 chiamata in causa per insussistenza di responsabilità nella condotta tenuta nell'esercizio delle funzioni relativamente alla procedura ex art. 147 del DPR n. 554/1999 per gli interventi di somma urgenza del marzo 2010 e in subordine, attesa la riconosciuta utilità ex art. 194 comma 1 lettera e) del T.U.E.L., e comunque la riconoscibilità, restando a carico del stazione Parte_1 appaltante la debenza di ogni somma richiesta dalla ditta;
infine ha chiesto rigettare le domanda avanzate nell'atto di opposizione cui non ha fatto seguito l'autorizzata chiamata in causa.
3 Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 c. c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, il Giudice ha rinviato la causa per la decisione. L'opposizione svolta dal deve essere rigettata e per l'effetto va confermato il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto. Occorre primariamente sottolineare che l'ente opponente non ha contestato l'esecuzione dei lavori, né l'avvenuto affidamento con procedura di somma urgenza ma l'esistenza di un'obbligazione a suo carico, evidenziando, l'insussistenza di un contratto in forma scritta e dell'impegno di spesa e dell'attestazione di copertura finanziaria. E' un dato di fatto documentato ed incontestato che in occasione dell'evento alluvionale che aveva colpito il territorio di nel marzo 2010, venivano affidati a varie ditte fra cui la ditta opposta, Pt_1 lavori in cd. somma urgenza ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 554/1999. Trova quindi applicazione al caso di specie, ratione temporis, il D.P.R. n. 554 del 1999, art. 147, ora abrogato dalla lett. c) del D.P.R. n. 207 del 2010, art. 358, comma 1, recante il regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/94 (anch'essa abrogata dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 256). Detta norma prevede (per la parte che qui interessa) che in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità (comma 1); il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 (comma 3); il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori (comma 4); qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati (comma 5). La corretta esegesi di tale norma conduce a ritenere che l'opera disposta per ragioni di somma urgenza ma non approvata, non per questo è acquisita gratuitamente al patrimonio dell'ente pubblico, poichè sorge a carico di quest'ultimo un'obbligazione non ex contractu ma ex lege, avente ad oggetto il pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato.( si veda Cassazione civile sez. II, 21/01/2016, n.1073 ). E pertanto deve concludersi che il mancato perfezionamento della fattispecie, da qualsiasi ragione sia dipesa, non fa venir meno il diritto dell'affidatario dell'opera o dei lavori al pagamento nei limiti previsti dalla stessa norma in esame. E ancora nell'espressione "pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato", contenuta nell'art. 147, comma 5 cit., devono includersi tutti i costi di produzione. Tra questi va compresa (oltre alla mano d'opera, ai materiali e alle spese di trasporto) la remunerazione normale dell'attività organizzativa dell'imprenditore affidatario, restando invece escluso ogni margine di compenso imputabile a profitto (quest'ultimo essendo non la remunerazione normale dell'imprenditore ma l'eventuale surplus, di natura lucrativa, tra i costi, che tale remunerazione normale comprendono, e i ricavi).
4 Tale impostazione ha trovato conferma anche in recentissima sentenza della Corte di Cassazione sez. I, 14/09/2025, n.25150 che ha così argomentato:
- sulla differente formulazione dell'art. 191 comma 3 TUEL prima e dopo la modifica apportata nell'anno 2012. L'art. 191, comma 3, TUEL, nella versione vigente dal 13/10/2000 al 7/12/2012, prevede: «Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione». Non si fa alcun riferimento alla disciplina dell'impegno di spesa. Vi è comunque un margine temporale dal momento in cui viene fatta l'ordinazione a terzi, con inizio dei lavori di somma urgenza, e la successiva regolarizzazione, che deve avvenire entro il termine di 30 giorni, prevedendosi che la comunicazione al terzo interessato deve avvenire contestualmente alla regolarizzazione, comportando l'unificazione ed il consolidamento del rapporto. Ben diversa è la disciplina dell'art. 191, comma 3, TUEL, dopo le modifiche apportate nell'anno 2012, prevedendosi in tale ipotesi che «[p]er i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti della accertata necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della delibera consiliare». La norma, dunque, differisce per l'individuazione degli organi che devono procedere alla regolarizzazione, valorizzando la delibera del consiglio comunale, anche se preceduta dall'attestazione della giunta comunale che i fondi previsti specificamente in bilancio non sono sufficienti, oltre che per la previsione dell'impegno di spesa e del possibile intervento del consiglio comunale con riguardo i debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lettera e), TUEL. Resta la discrasia temporale tra il momento di affidamento dell'incarico, con l'ordinazione fatta a terzi, ed il momento della delibera del consiglio comunale per il riconoscimento della spesa, da comunicare contestualmente al terzo interessato.
- L'art. 147 del d.P.R. n. 554 del 1999 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109), presenta poi una netta differenza rispetto all'art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito in legge n. 144 del 1989, che, con riferimento ai lavori di somma urgenza, stabiliva, al comma 3, che «per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro 30 giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza». Nulla stabilendo in ordine al valore delle opere già eseguite. Proprio in ragione di tale distinzione normativa, con riferimento all'art. 23 del d.l. n. 66 del 1989, la Corte aveva ritenuto che, in assenza delle tempestive e necessarie regolarizzazioni, non si configurasse alcun rapporto contrattuale con l'ente territoriale e non spettasse alcunché al soggetto che aveva espletato il servizio ferma restando l'obbligazione a carico della persona fisica che aveva consentito la fornitura (Cass., sez. 3, 28/9/2009, n. 20763; Cass., sez. 1, 3/9/2010, n. 19037). Quando la Corte, invece, si è pronunciata in materia nella vigenza dell'art. 147 del d.P.R. n. 554 del
5 1999, ha stabilito che spetta all'appaltatore, nei casi di lavori di somma urgenza, il valore delle opere effettuate, in carenza di approvazione da parte degli organi dell'ente territoriale (Cass., sez. 2, 21/1/2016, n. 1073; anche Cass., n. 25945 del 2018). Si è ritenuto dunque che, in tema di appalto di opere pubbliche, qualora, ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 554 del 1999 – recante il regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109 del 1994 (applicabile ” ratione temporis “) – sia stata disposta per ragioni di somma urgenza l'immediata esecuzione di lavori, cui non abbia fatto seguito l'approvazione nei termini previsti dalla stessa norma, sorge a carico dell'ente pubblico un'obbligazione” ex lege ” al pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato (inclusi quelli per la mano d'opera, i materiali, le spese di trasporto e la remunerazione normale dell'attività organizzativa), restando invece escluso un compenso imputabile al profitto dell'imprenditore affidatario dei lavori (Cass. n. 1073 del 2016). Occupandosi quindi dell'antinomia tra la disciplina settoriale degli appalti pubblici e quella che regola gli enti locali (la responsabilità del funzionario ex art. 23 del d.l. 66 del 1989 e poi art. 191 TUEL), la Corte ha dato prevalenza alla prima. Le medesime conclusioni valgono anche nel rapporto tra la disciplina settoriale di cui all'art. 176 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli artt. 191 e 194 del TUEL, per lo meno nel testo vigente fino alle modifiche apportate nel 2012. L'art. 176 del d.P.R. n. 207 del 2010 è di contenuto analogo a quello dell'art. 147 del precedente d.P.R. n. 554 del 1999, e la Corte (Cass. n. 1073 del 2016), come detto, ha ritenuto prevalente la disciplina speciale sugli appalti pubblici rispetto a quella degli enti locali (prima l'art. 23, comma 3, d.l. n. 66 del 1989, poi trasfuso nell'art. 191, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000). Il legislatore degli appalti pubblici ha, dunque, dettato una norma speciale per i lavori di somma urgenza che vengono richiesti al privato, senza gara pubblica, per esigenze eccezionali che non possono essere in alcun modo rinviate. La liquidazione delle opere effettivamente realizzate risulta improntata al principio di buona fede e di correttezza nei rapporti contrattuali, al fine di impedire un arricchimento senza causa del comune che ha chiesto al privato di svolgere lavori di somma urgenza. Inoltre la Corte (Cass., sez. 2, 21/1/2016, n. 1073) ha con chiarezza rimarcato che all'interno del pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato, contenuta nel comma 5 dell'art. 147 del d.P.R. n. 554 del 1999, devono includersi tutti i costi di produzione. Tra tali costi vanno ricompresi, oltre alla manodopera, ai materiali alle spese di trasporto, anche la remunerazione normale dell'attività organizzativa dell'imprenditore affidatario, restando invece escluso ogni immagine di compenso imputabile al profitto. Titolo dell'obbligazione dedotta in giudizio non è dunque il contratto di affidamento, ma direttamente la legge di riferimento. Nel caso di specie la ditta ha dunque titolo per ottenere il pagamento delle spese e dei costi (nolo a caldo) sostenuti per l'opera realizzata (nella specie la rimozione dei detriti alluvionali era stata ultimata il 12 marzo 2010) a prescindere dalla osservanza o meno delle stringenti regole procedurali di spesa contenute nell'art. 191 TUIL. Tra l'altro risulta che l'Ente, già il 4.11.2020, aveva inserito tra i debiti fuori bilancio quello vantato dalla tanto da concordare con l'impresa il pagamento. Parte_4
L'Ente opponente, dopo avere affidato con la procedura di somma urgenza nel mese di marzo 2010, i lavori per la rimozione dei detriti alluvionali alle Ditta De QU, e Parte_5 Controparte_2
6 ha provveduto al pagamento del corrispettivo lavori in favore di queste ultime due CP_3
Ditte mediante i mandati di pagamento dell' 11.10.2013 e del 07.01.2013 (allegati agli atti) così di fatto riconoscendo l'utilità degli interventi eseguiti dalle Ditte nel contesto emergenziale del marzo 2010. E ancora il con nota n. 304774 del 14.12.2020, ha revocato la proposta n. Parte_1
243113/2020 di riconoscimento del debito fuori bilancio del credito già formalizzata in favore della con relativa prenotazione di “impegno di spesa” non già per carenza dell' utilitas Controparte_1 dell'opera ma solo per ragioni interne di organizzazione e coordinamento tra gli Uffici ovvero per adeguarsi “ai nuovi indirizzi della Giunta Comunale”. La domanda della Ditta volta ad ottenere il pagamento della somma ingiunta, deve trovare accoglimento nei confronti dell'ente comunale, come richiesta di rimborso delle spese e dei costi sostenuti ai sensi dell'art. 147 comma 5 DPR 554/1999 così come quantificati dai tecnici del
[...] nel documento “conto e valutazione” dei lavori in € 21.132,80 oltre iva[ cfr. doc. 2 Parte_1 comparsa di costituzione e di risposta ove risultano annotati i costi del noleggio a caldo dei mezzi per le giornate di mercoledì 10 e giovedì 11 marzo pari ad € 13.476,80 e quelli sostenuti nella giornata del 12 marzo pari ad € 7.665,00 ]. Va confermato il d.i. opposto anche nella parte in cui ha riconosciuto gli interessi moratori ex art. 4 d.lgs. 231/2002 Parte attrice in senso sostanziale invoca poi l'applicabilità della disciplina in tema di transazioni commerciali, di cui al D. Lgs. n. 231/02. Come è noto, devono intendersi tali, a norma dell'art. 2, co. 1, lett. a) del suddetto decreto, tutte le operazioni economiche e/o finanziarie poste in essere da un soggetto (professionista/imprenditore) in virtù di un rapporto contrattuale, anche se stipulato con la P.A., “che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”. Ad opinione di questo giudicante, non vi sono dubbi che il rapporto dedotto in giudizio sia riconducibile all'ambito della nozione di “transazione commerciale”, con conseguente applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002.(cfr. Tribunale Di Messina, Sentenza n. 518/2023 del 15-03-2023). Sul punto va rigettata la eccepita prescrizione non essendo applicabile ad essi la prescrizione quinquennale degli stessi prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c.: per gli interessi è applicabile solo se l'obbligazione di pagamento è periodica, ossia soggetta a una prestazione che può essere adempiuta solo con il decorso del tempo (obbligazione di durata). Nel caso degli interessi moratori derivanti da ritardato pagamento in ambito di appalti pubblici, questi non sono caratterizzati da periodicità, in quanto sono di fonte legale e diventano esigibili immediatamente a seguito del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto. Con riferimento alle pronunce più recenti, come la sentenza n. 11125/2024, la Corte Cassazione ha ribadito che gli interessi moratori non sono contraddistinti da periodicità, per cui non si applica la prescrizione breve quinquennale. L'unico caso in cui potrebbe esserci una prescrizione più breve è qualora tra le parti sia stato esplicitamente concordato un trattamento autonomo e periodico del debito per gli interessi. E non è questa la circostanza su cui si è chiamati a decidere. Trova allora applicazione la prescrizione decennale che, nella specie, è stata più volte interrotta nel periodo di riferimento. Nel corso del giudizio sono stati, infatti, prodotti gli atti interruttivi della prescrizione da parte della ditta opposta nei confronti della amministrazione comunale (cfr racc. 08.05.2013).
7 In conclusione, non vi è quindi alcuna ragione giuridica tale da determinare l'esistenza di un rapporto obbligatorio diretto tra l' ed il Dirigente del Parte_5
Dipartimento dei servizi di Protezione Civile del Comune di arch. AL AN, Pt_1 sottoscrittore dell'affidamento dei lavori del 10.3.2010 e R.U.P. del procedimento amministrativo e di conseguenza alcuna ragione per condannare quest'ultimo, non potendo ravvisarsi nella ricostruzione dei fatti anche dallo stesso ripercorsa e documentata, alcun inadempimento in capo allo stesso. L'Arch. AN in qualità di R.U.P. ha dato prova di avere seguito l'iter procedurale previsto dall'art 147 del d.P.R. 554/1999 e dall'art. 191 comma 3 del TUEL 2000 nel rispetto dei termini prescritti dalla legge, sottolineando anche mediante solleciti più volte la necessità di approvare l'affidamento dei lavori e l'impegno di spesa. Risulta a questo punto superfluo, pronunciarsi sulle altre domande, che devono ritenersi assorbite. Alla luce di quanto dedotto, ritenuta assorbita ogni altra istanza, eccezione o argomentazione, l'opposizione svolta dal deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, considerate le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che il deve essere condannato al pagamento Parte_1 delle medesime nei confronti di parte opposta. Va condannato altresì il al Parte_1 pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato Arch. AN AL, avendo determinato con il proprio comportamento processuale, la necessità della chiamata in causa da parte dell'opposta, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4406/2022 R.G. promossa dal contro n.q. di titolare dell'omonima Parte_1 Pt_2 Parte_2 impresa e AL AN, così provvede:
1. rigetta l'opposizione svolta e dichiara il diritto della ditta ad ottenere Parte_2 il pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti in somma urgenza a seguito degli eventi alluvionali del 10.3.2010 da parte del per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Messina in data 19 luglio 2022, che dichiara definitivamente esecutivo, e condanna il al pagamento della somma di Parte_1
€ 25.570,69 oltre interessi ex art. 4 dlgvo 231/2002 dalla domanda al soddisfo oltre spese del procedimento monitorio ivi liquidate;
2. accoglie la domanda di cui alla comparsa di intervento dell'Arch. AL AN e dichiara l'insussistenza di responsabilità nella condotta tenuta nell'esercizio delle funzioni relativamente alla procedura ex art. 147 del DPR n. 554/1999 per gli interventi di somma urgenza del marzo 2010 e la non dovutezza di somma alcuna;
3. condanna il al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Parte_1
€ 118,50 per spese vive ed € 3400,00 per compensi, oltre accessori di legge nei confronti di
, n. q di titolare dell'omonima ditta;
Parte_2
8 4. condanna il al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti Parte_1 del terzo chiamato AL AN che si liquidano in € 3400,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 18 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
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