Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 26/01/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00490/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04214/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4214 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Paolella, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Asl 106 - PO 1, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenica Coppola e Roberto Verde, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del provvedimento del -OMISSIS- con il quale la P.A ha negato l'accesso a parte della documentazione richiesta;
2) del provvedimento, nel frattempo maturato per silentium (silenzio rigetto - parziale) formatosi sulla istanza di accesso del 3 luglio 2025 formulata dal resistente, nonché per l'accertamento dell'illegittimità dell'atto della P.A., e/o dell'illegittimità dell'inerzia serbata dalla P.A., e/o dell'obbligo della stessa di provvedere sull'istanza parzialmente riscontrata con provvedimento espresso, e del diritto del ricorrente di accedere alla documentazione richiesta con condanna della P.A. agli adempimenti consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 106 - PO 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa OS MA nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente di aver inoltrato alla Asl PO 1 missiva del 3 luglio 2025 finalizzata all’accesso “difensivo” necessario per insistere nelle richieste formulate innanzi al Tribunale di PO ex art. 700 c.p.c (a mezzo ricorso iscritto al n.rg. -OMISSIS-) oltre che nel giudizio di merito.
2. Parte ricorrente ha quindi richiesto l’estrazione di copia dei seguenti documenti:
- A. “apposito Modulo, da allegare alla ricetta del MMG”, redatto per la richiedente, nel quale sono state segnalate “tutte le notizie utili relative al paziente, affinché la visita venga effettuata con celerità” – atto e/o documento espressamente richiamato nel verbale n. 4 del 26 marzo 2018 della Giunta regionale della Campania – Direzione generale per la tutela della salute – Coordinamento del sistema sanitario regionale – Comitato Paritetico Regionale – specialistica ambulatoriale interna – art. 15 A.C.N. 2015;
B. Nota DAP Prot. -OMISSIS- - atto e/o documento espressamente richiamato nel verbale UCAD del -OMISSIS- (convocazione protocollo -OMISSIS-);
C. Nota DAP Prot. -OMISSIS- – classi di priorità - atto e/o documento espressamente richiamato nel verbale UCAD del -OMISSIS- (convocazione protocollo -OMISSIS-);
D. verbale UCAD del -OMISSIS- (convocazione protocollo -OMISSIS-) in forma integrale; E. Disciplinare di organizzazione CUP unico regionale – interventi di sanità digitale rivolta ai cittadini della Regione Campania – Delibera di Giunta Regionale n. -OMISSIS- in forma integrale;
F. ogni altro eventuale atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non noto al richiedente.
3. Significa, quindi, la parte ricorrente che nel riscontrare (a mezzo p.e.c. del -OMISSIS-) l’istanza di accesso l’Asl ha omesso l’ostensione del Modulo da allegare alla ricetta del MMG (finalizzato ad effettuare con celerità la visita medica di interesse di parte ricorrente), e la versione integrale del Disciplinare di Organizzazione CUP unico regionale (D. G.R.C. n. -OMISSIS-), prodotta in forma non integrale nel presupposto giudizio civile ex art. 700 c.p.c, al quale l’istanza di accesso difensivo, come anzidetto, è sostanzialmente strumentale.
4. Precisa, inoltre, che la Asl ha altresì dichiarato di non essere nella disponibilità della Nota DAP Prot. -OMISSIS- atto e/o documento espressamente richiamato nel verbale UCAD del -OMISSIS- (convocazione protocollo -OMISSIS-).
5. Con l’odierno ricorso notificato e depositato il 20 agosto 2025, la ricorrente contesta la comunicazione aslina in epigrafe indicata in quanto ritenuta solo parzialmente satisfattiva pur in assenza di elementi ostativi alla integrale ostensione della documentazione richiesta.
6. Si è costituita in resistenza l’Asl PO 1 depositando, tra l’altro, l’ordinanza di reiezione del ricorso promosso dalla ricorrente ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di PO e memoria difensiva alla quale ha comunque replicato la parte ricorrente con ulteriori difese scritte e documentazione.
7. All’udienza del 21 ottobre 2025 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente il Collegio è dell’avviso che non può essere accolta la richiesta, formulata dalla parte ricorrente, di stralcio della produzione depositata dalla Asl in data 17 ottobre 2025.
9. Preme ricordare che la giurisprudenza in materia ha avuto modo in più occasioni di affermare che nel caso di produzione fuori termine di documenti che, attenendo alla causa, possono essere acquisiti d'ufficio dal giudice, tali documenti possono essere trattenuti, ma è fatta salva la facoltà dell'interessato di chiedere termine per controdedurre, nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, n. 6129 del 2012).
10. Nel caso di specie, invece, la parte ricorrente non ha chiesto né termini per controdedurre né ha inteso comunque impugnare la nota del -OMISSIS-, con la quale l’Asl PO 1 ha ulteriormente specificato, da un lato di non essere in possesso dell’apposito “Modulo” da allegare alla ricetta del medico di medicina generale redatto per la richiedente; dall’altro che per gli atti normativi richiesti gli stessi devono richiedersi all’organo emanante, ovvero desunti dal Bollettino Ufficiale della Regione Campania, sul quale vengono pubblicati, che sono stati trasmessi dalla Asl, seppur in forma incompleta, solo al fine di evitare ulteriori contenziosi con la parte.
11. Ciò detto, deve altresì evidenziarsi che il ricorrente ha comunque prodotto una memoria difensiva e documentazione, sicché anche per tali ragioni il contraddittorio risulta rispettato (in termini, T.A.R. Roma Lazio sez. I, 6 febbraio 2020, n. 1581), tenuto anche conto che in tale sede la ricorrente ipotizza che “probabilmente l’Asl PO 1 Centro non ha redatto tale modulo” da allegare alla ricetta del Medico di Medicina Generale.
12. Escluso uno specifico obbligo ostensivo in relazione alla richiesta di esibizione e copia della delibera di Giunta regionale della Campania (che peraltro l’Asl ha comunque prodotto in giudizio), si osserva, quindi, che l’odierno istante non ha comunque manifestato l’intenzione di proporre querela di falso avverso la nota con la quale il competente dirigente dell’Asl, sotto la sua responsabilità, ha dichiarato, tra l’altro, di non essere in possesso del modello con il quale il medico di medicina generale precisa le ragioni di urgenza della visita specialistica richiesta.
13. In considerazione dell’anzidetta dichiarazione ed essendo stata esperita nel caso in esame azione ex art. 116 c.p.a. (che prescinde comunque dall’accertamento nel merito della pretesa sostanziale sottesa alla richiesta di accesso) non potrebbe essere in ogni caso coercibile in danno della intimata Asl uno specifico obbligo ostensivo essendo comunque l’Amministrazione di fatto impossibilitata al reperimento di – tutti- i documenti non in suo possesso, fatte salve le valutazioni consequenziali di competenza del G.O nel giudizio di merito (peraltro non ancora attivato) successivo all’accertamento ex art. 700 c.p.c.
14. Alla luce di quanto sopra complessivamente osservato, pertanto, il ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ed in parte respinto in quanto infondato.
15. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
16. Quanto alla richiesta di parte ricorrente di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato, il Collegio rileva che con decreti n.-OMISSIS- e n. -OMISSIS- la competente Commissione per il gratuito patrocinio presso il Tar PO ha chiesto alla parte ricorrente di produrre la dichiarazione dei redditi presentata ovvero la certificazione rilasciata dal competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate rispettivamente nell’anno di imposta 2024 (primo decreto) e nell’anno di imposta 2023 e 2024 (secondo decreto), concedendo, in particolare, con il decreto n. -OMISSIS- un ulteriore termine di 40 giorni per il deposito della documentazione mancante.
17. Ciononostante, in data 20 ottobre 2025 la parte ricorrente (che ha depositato solo la CU 2025), premettendo di non essere ancora stata ammessa in via provvisoria al gratuito patrocinio, ha comunque formulato istanza di ammissione “direttamente al giudice che procede” ai sensi dell’art. 126 del d.P.R. n. 115/2002, investendo quindi anche il Collegio della valutazione definitiva di ammissibilità dell’istanza.
18. Orbene, la concessione del patrocinio a spese dello Stato è subordinata all'esistenza dei presupposti di carattere c.d. generale, ossia la non manifesta infondatezza della pretesa e il non superamento di un determinato limite reddituale (cfr. art. 74 e art. 76 D.P.R. n. 115/2002).
19. In particolare, l'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 individua il limite di reddito per essere ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione.
20. Tale norma, in particolare, va interpretata in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione, (in termini, Cassazione civile Sez. II, 1° giugno 2025, n.14727, che richiama Cass. Sez. VI, 21 luglio 2020, n. 15458).
21. Inoltre, in base all’art. 79 comma 3 del citato d.P.R. n. 115/2002, gli interessati, se il giudice procedente o il Consiglio dell'Ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.
22. Alla luce delle anzidette coordinate normative ed ermeneutiche (e in conformità alle richieste istruttorie formulate dalla Commissione per il gratuito patrocinio) sussiste, pertanto, la necessità di acquisire preventivamente la documentazione reddituale ai fini della valutazione di ammissibilità dell’istanza di competenza di questo giudice.
23. Deve, pertanto assegnarsi alla parte istante il termine di 40 (quaranta) giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento, per provvedere a depositare la dichiarazione dei redditi presentata ovvero la certificazione rilasciata dal competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate rispettivamente per l’anno di imposta 2023 (dichiarazione redditi 2024 o attestazione Agenzia delle Entrate) e per l’anno di imposta 2024 (dichiarazione redditi 2025 o attestazione Agenzia delle Entrate) unitamente alla documentazione attestante la fruizione della indennità di accompagnamento invalidi civili indicata dall’istante nella nota di chiarimenti.
24. Tale documentazione verrà esaminata ad una camera di consiglio da fissarsi successivamente al deposito della documentazione richiesta, su specifica istanza del difensore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ed in parte lo respinge in quanto infondato.
Compensa le spese di lite.
Assegna al ricorrente il termine di 40 giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento, per provvedere a depositare la dichiarazione dei redditi presentata ovvero la certificazione rilasciata dal competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate rispettivamente per l’anno di imposta 2024 e per l’anno di imposta 2023, unitamente alla documentazione attestante la percezione della indennità di accompagnamento invalidi civili indicata dall’istante nella nota di chiarimenti;
Rinvia la trattazione dell’istanza sull’ammissione al gratuito patrocinio ad una camera di consiglio da fissarsi successivamente al deposito della documentazione richiesta, da fissarsi previa specifica istanza del difensore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LI PA Di PO, Presidente
OS MA, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS MA | LI PA Di PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.