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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/09/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.4744/25 R.G. SEZ. LAV.
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
Esaminati gli atti di causa e a scioglimento della riserva incamerata all'esito dell'udienza in presenza del 3.9.2025; premesso che si verte in tema di ricorso ex art. 700 C.P.C., preso in carico dalla cancelleria il giorno 27.08.2025, veicolato nell'interesse di e per Parte_1 essa del suo procuratore generale avente ad oggetto l'erogazione Controparte_1 immediata, ad opera di capofila SAN GIUSEPPE Parte_2
VESUVIANO, della somma di euro 14.400,00 a titolo di “assegno di cura” per il periodo settembre 2024-agosto 2025, oltre ai ratei maturandi;
dato atto della intervenuta costituzione del , Controparte_2 quale ente capofila di AMBITO TERR. , resistente alla avversa iniziativa giudiziale sia CP_3 sotto il profilo del “fumus” che del “periculum”;
RILEVA ed OSSERVA
(1)
Per come è noto i presupposti della iniziativa inerente la c.d. cautela urgente ruotano intorno ai concetti della fondatezza della pretesa azionata siccome desumibile all'esito di una delibazione sommaria della vicenda e della necessità di un intervento giurisdizionale non dilazionabile nel tempo alla stregua dei parametri di riferimento costituiti dalla normale progressione del processo.
L'analisi cui è chiamato il Giudice deve restare rigorosamente ancorata a detta sponda valutativa atteso il carattere non ordinario di un meccanismo chiaramente diretto verso una decisione assunta senza le garanzie proprie della istruzione.
Nel caso di specie deve ulteriormente precisarsi che l'iniziativa urgente muove dalla premessa del pregresso scrutinio della vicenda di causa ad opera di questo Tribunale.
1 Risulta, infatti, per tabulas che prima in sede di reclamo e poi in diretta evasione di analogo ricorso ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA si è espresso a favore di similari istanze di parte ricorrente con provvedimenti risalenti al 2 ottobre 2019 e al 14 ottobre 2024.
A tanto deve aggiungersi che le ragioni di opposizione formalizzate dall'ente convenuto non attengono ai profili fattuali della vicenda.
Può, pertanto, ritenersi pacifica inter partes la premessa storico-fattuale e medico- sanitaria da cui si origina l'iniziativa urgente in disamina, costituita dalle condizioni di salute della sig.ra affetta da SLA e in una situazione di completa Parte_1 non autosufficienza, e dal suo diritto all'assistenza stabilita dalla normativa vigente, nelle forme previste per le persone con disabilità gravissima.
(2)
In fatto, assume l'istante che, dopo avere dato seguito al provvedimento cautelare del G.U.L. in data 10 ottobre 2024, il non ha più Controparte_2 versato alla sig.ra l'assegno di assistenza di cui aveva ed ha diritto sulla Parte_1 base di una condizione clinico-menomativa immutata nel tempo. Aggiunge, inoltre, che il nemmeno ha provveduto all'assistenza domiciliare “sostitutiva”. CP_2
Obietta di contro l'ente convenuto che non esiste un diritto soggettivo alla erogazione perpetua dell'assegno di assistenza, trattandosi di una modalità di intervento sostituibile dall'assistenza domiciliare integrata che sarebbe stata realmente assicurata alla odierna ricorrente.
La questione da risolvere, ad avviso del Giudice, concerne quindi non il diritto dell'istante alla perdurante assistenza prevista per le persone completamente non autosufficienti, già prese in carico dall'apposito Fondo (FNA), ma le modalità attraverso cui una tale assistenza deve -necessariamente- essere assicurata.
(3)
A ben vedere, la ricorrente non contesta la prospettazione di controparte limitandosi ad evidenziare che, a decorrere dal mese di settembre 2024, sarebbe rimasta priva di qualsivoglia forma di assistenza.
Ora, lo scrutinio delle risultanze di causa conduce verso il seguente scenario.
Nella immutata situazione fotografata dal provvedimento del Giudice dell'ottobre
2024, cui l'ente convenuto ha dato puntuale esecuzione erogando l'importo indicato a copertura del periodo gennaio-agosto 2024, la sig.ra non ha più ricevuto Parte_1
l'assegno di assistenza. Il dato non è controverso.
2 Resta, tuttavia, allegato e documentato che con verbale UVI dell'1 luglio 2025, non contestato dalla parte ricorrente, veniva stilato il programma di cure domiciliari sostitutive per la durata di 180 giorni, comprensivo di “visite specialistiche al bisogno”, peraltro adottato sulla premessa, anch'essa incontestata, del rifiuto opposto dall'avente diritto all'assistenza infermieristica che pure era stata prospettata.
Naturalmente, a fronte della posizione assunta dall'istante non rientra nel presente contenzioso la questione della idoneità del citato programma sostitutivo, mai posta dalla parte interessata.
Ciò che viene in rilievo è la circostanza obiettiva del delineato sostegno assistenziale domiciliare “diretto” sostitutivo dell'assegno rivendicato. A fronte del quale parte ricorrente
-ripetesi- si è limitata a paventare il perdurare di una situazione di inerzia, documentalmente insostenibile.
Ebbene, l'impianto normativo di riferimento rimanda a forme di assistenza variegate fra le quali è ricompresa quella “economica”.
Se non che tale forma di assistenza può, ed in certi casi “deve”, essere sostituita dall'assistenza domiciliare diretta che garantisce le stesse finalità di quella “monetaria”.
Fra i parametri di riferimento della “scelta” che può operare l'ente a ciò preposto rientrano le disponibilità finanziarie e il numero di utenti da soccorrere.
Nel caso di specie, a fronte di allegazioni attoree che paventano un determinato flusso finanziario, parte resistente non ha preso posizione mirata né ha documentato situazioni ostative.
Questo, tuttavia, non trasforma l'opzione dell'ente in un obbligo incondizionato a perpetuare la forma di assistenza “monetaria”.
(4)
Naturalmente la situazione appena accertata resta riferibile al solo periodo successivo al 30 giugno 2025.
Per quello pregresso ricorre ad avviso del Giudice il requisito del “fumus”.
Ed invero, da settembre 2024 a giugno 2025 non è documentata alcuna forma di assistenza domiciliare, laddove, per come già segnalato, è pacifica inter partes la mancata erogazione dell'assegno.
In argomento, i rilievi del non sono condivisibili. CP_2
In termini pratici, ciò significa che, esaurita la prima annualità finanziata con il FNA 2022, la sig.ra è stata instradata verso le forme di assistenza domiciliare integrata Parte_1 garantite dal sistema territoriale: ad esempio, l'attivazione di operatori socio-sanitari a domicilio per un monte ore congruo alle sue esigenze, in coordinamento con il Distretto
3 Sanitario ASL (essendo l'integrazione socio-sanitaria un pilastro dei LEA e LEPS in materia di non autosufficienza). L'Unità di Valutazione Integrata ha rivalutato il caso e aggiornato il PAI della ricorrente in data 1/07/2025 (verbale UVI di aggiornamento), confermando la necessità di un'assistenza continuativa e indicando le modalità di intervento più opportune. Sulla base di tale rivalutazione, si è attivato Parte_2 per assicurare le prestazioni domiciliari necessarie, utilizzando le risorse disponibili sull'annualità FNA 2023/2024 (nel frattempo ripartite dalla Regione con D.D. n. 172 del
14/01/2025, a seguito della DGR 70/2024).
…
Va sottolineato che la ricorrente non contesta di aver già usufruito dell'assegno di cura per
12 mensilità, né allega che vi fosse un formale provvedimento di proroga del contributo oltre tale termine. In assenza di un titolo che legittimi ulteriori erogazioni in suo favore, la richiesta di pagamento formulata in giudizio si configura in realtà come un tentativo di ottenere ex post un'estensione del beneficio al di fuori delle regole prestabilite. Il riferimento, da parte ricorrente, alla tutela dell'“assistenza obbligatoria” ed il ricorso allo strumento cautelare ex art. 700 c.p.c. appaiono dunque strumentali e non pertinenti: si cerca di far passare come leso un preteso diritto soggettivo ad una prestazione economica continuativa, laddove invece l'obbligo dell'ente pubblico si esauriva (quanto alla componente monetaria) nell'erogazione già avvenuta durante il primo anno di programmazione. Nessun credito ulteriore può dirsi maturato in capo all'istante per il periodo dal novembre 2023 in poi, non essendo intervenuto alcun nuovo provvedimento attributivo di assegno per la seconda annualità alle medesime condizioni della prima. Al contrario, l'unica legittima aspettativa dell'assistita – in linea con la disciplina applicabile – era quella di continuare a ricevere assistenza, ma tramite modalità eventualmente diverse
(ossia servizi domiciliari) una volta esaurito il ciclo del contributo indiretto. Si rileva, peraltro, che l'Ambito resistente non ha affatto negato o interrotto l'assistenza alla sig.ra
, bensì ne ha modulato la forma secondo quanto prescritto dal regolatore Parte_1 regionale.>
Una tale prospettazione urta contro le evenienze di causa che attestano la perdurante erogazione dell'assegno di assistenza fino al mese di agosto 2024 avendo l'Amministrazione convenuta ritenuto di non “impugnare” il provvedimento urgente del
Giudice di TORRE ANNUNZIATA dando esecuzione alle determinazioni in esso contenute.
Il che implica, ineludibilmente, un'inerzia assistenziale protrattasi da settembre 2024 a giugno 2025 (compresi), dovendosi nuovamente segnalare, a fronte di una situazione
4 clinico-menomativa inalterata, l'assenza di una valida piattaforma documentale idonea a confortare il contrario assunto del puntualmente ex adverso contestato. CP_2
Essendo pacifico che l'importo dell'assegno mensile è pari ad euro 1.200,00, residua in favore della parte ricorrente un credito pari ad euro 12.000,00.
A margine va confutato, almeno da una prospettiva processuale, il rilievo
“sostanziale” dell'Amministrazione a tenore del quale la mancata rendicontazione degli importi già corrisposti in favore della sig.ra osta alla ulteriore erogazione di Parte_1 nuove somme di danaro.
Anche a voler prescindere dal fatto che una tale considerazione avrebbe imposto all'ente convenuto di “impugnare” il provvedimento urgente dell'ottobre 2024, al quale invece si è data esecuzione, va segnalato che non vi è prova documentale del recapito alla parte ricorrente dell'istanza di rendicontazione prodotta.
A ciò aggiungasi che resta arduo condividere anche “in diritto” l'assunto del alla CP_2 luce delle dedotte “linee guida regionali”. Queste, nella chiave interpretativa valorizzata dall'ente convenuto, prevedono la “facoltà di attivare, in caso di inadempienza o irregolarità, il procedimento di decadenza dal beneficio eventualmente accordato”.
Procedimento del quale non resta traccia (né allegazione) alcuna nella vicenda de qua.
(5)
Quanto al periculum in mora si osserva che le obiezioni veicolate dalla resistente
Amministrazione oscurano un dato fondamentale.
Per come precisato dallo stesso ente convenuto, l'assegno di che trattasi è uno strumento di assistenza domiciliare indiretta, non una integrazione al reddito familiare.
Consegue che il parametro di riferimento non è costituito dall'importo rivendicato e nemmeno dalla possibilità di una eventuale azione ordinaria risarcitoria, restando piuttosto individuabile nella funzione attribuita alla erogazione. Che, evidentemente, rimanda alla tutela, sia essa diretta che indiretta, del diritto alla salute nelle variegate sue componenti.
Precisa all'uopo nuovamente l'ente convenuto che l'assegno di cura costituisce un contributo economico erogato all'assistito o alla sua famiglia affinchè provveda ad acquistare autonomamente servizi di assistenza domiciliare.
Pare allora difficilmente contestabile, a fronte di una situazione familiare economico- patrimoniale allegata e documentata in termini di criticità quanto meno “relativa”, a ben vedere non contrastata dall'ente convenuto, che l'attesa di un ordinario giudizio di cognizione non è coerente con le finalità dell'erogazione. Che, da altra prospettiva, non può essere sostituita, ora per allora, dalle forme di assistenza domiciliare diretta.
La domanda attorea, va, pertanto, accolta nei termini appena delineati.
5 Le spese di lite, cui il Giudice deve determinarsi per la potenziale “definitività” della presente fase, accedono al principio della -parziale- soccombenza dell'Amministrazione.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, così provvede in esito alla fase cautelare innescata dalla iniziativa di urgenza di e per essa del suo procuratore generale Parte_1 Controparte_1 condanna la parte resistente alle erogazione della somma di euro 12.000,00 in favore della parte ricorrente per la causale in motivazione esplicitata;
condanna, altresì, l'Amministrazione convenuta alle spese di lite della presente fase che, già compensate nella misura del 20%, si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 1.050,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
Si comunichi.
TORRE ANNUNZIATA, 8/9/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
6
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
Esaminati gli atti di causa e a scioglimento della riserva incamerata all'esito dell'udienza in presenza del 3.9.2025; premesso che si verte in tema di ricorso ex art. 700 C.P.C., preso in carico dalla cancelleria il giorno 27.08.2025, veicolato nell'interesse di e per Parte_1 essa del suo procuratore generale avente ad oggetto l'erogazione Controparte_1 immediata, ad opera di capofila SAN GIUSEPPE Parte_2
VESUVIANO, della somma di euro 14.400,00 a titolo di “assegno di cura” per il periodo settembre 2024-agosto 2025, oltre ai ratei maturandi;
dato atto della intervenuta costituzione del , Controparte_2 quale ente capofila di AMBITO TERR. , resistente alla avversa iniziativa giudiziale sia CP_3 sotto il profilo del “fumus” che del “periculum”;
RILEVA ed OSSERVA
(1)
Per come è noto i presupposti della iniziativa inerente la c.d. cautela urgente ruotano intorno ai concetti della fondatezza della pretesa azionata siccome desumibile all'esito di una delibazione sommaria della vicenda e della necessità di un intervento giurisdizionale non dilazionabile nel tempo alla stregua dei parametri di riferimento costituiti dalla normale progressione del processo.
L'analisi cui è chiamato il Giudice deve restare rigorosamente ancorata a detta sponda valutativa atteso il carattere non ordinario di un meccanismo chiaramente diretto verso una decisione assunta senza le garanzie proprie della istruzione.
Nel caso di specie deve ulteriormente precisarsi che l'iniziativa urgente muove dalla premessa del pregresso scrutinio della vicenda di causa ad opera di questo Tribunale.
1 Risulta, infatti, per tabulas che prima in sede di reclamo e poi in diretta evasione di analogo ricorso ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA si è espresso a favore di similari istanze di parte ricorrente con provvedimenti risalenti al 2 ottobre 2019 e al 14 ottobre 2024.
A tanto deve aggiungersi che le ragioni di opposizione formalizzate dall'ente convenuto non attengono ai profili fattuali della vicenda.
Può, pertanto, ritenersi pacifica inter partes la premessa storico-fattuale e medico- sanitaria da cui si origina l'iniziativa urgente in disamina, costituita dalle condizioni di salute della sig.ra affetta da SLA e in una situazione di completa Parte_1 non autosufficienza, e dal suo diritto all'assistenza stabilita dalla normativa vigente, nelle forme previste per le persone con disabilità gravissima.
(2)
In fatto, assume l'istante che, dopo avere dato seguito al provvedimento cautelare del G.U.L. in data 10 ottobre 2024, il non ha più Controparte_2 versato alla sig.ra l'assegno di assistenza di cui aveva ed ha diritto sulla Parte_1 base di una condizione clinico-menomativa immutata nel tempo. Aggiunge, inoltre, che il nemmeno ha provveduto all'assistenza domiciliare “sostitutiva”. CP_2
Obietta di contro l'ente convenuto che non esiste un diritto soggettivo alla erogazione perpetua dell'assegno di assistenza, trattandosi di una modalità di intervento sostituibile dall'assistenza domiciliare integrata che sarebbe stata realmente assicurata alla odierna ricorrente.
La questione da risolvere, ad avviso del Giudice, concerne quindi non il diritto dell'istante alla perdurante assistenza prevista per le persone completamente non autosufficienti, già prese in carico dall'apposito Fondo (FNA), ma le modalità attraverso cui una tale assistenza deve -necessariamente- essere assicurata.
(3)
A ben vedere, la ricorrente non contesta la prospettazione di controparte limitandosi ad evidenziare che, a decorrere dal mese di settembre 2024, sarebbe rimasta priva di qualsivoglia forma di assistenza.
Ora, lo scrutinio delle risultanze di causa conduce verso il seguente scenario.
Nella immutata situazione fotografata dal provvedimento del Giudice dell'ottobre
2024, cui l'ente convenuto ha dato puntuale esecuzione erogando l'importo indicato a copertura del periodo gennaio-agosto 2024, la sig.ra non ha più ricevuto Parte_1
l'assegno di assistenza. Il dato non è controverso.
2 Resta, tuttavia, allegato e documentato che con verbale UVI dell'1 luglio 2025, non contestato dalla parte ricorrente, veniva stilato il programma di cure domiciliari sostitutive per la durata di 180 giorni, comprensivo di “visite specialistiche al bisogno”, peraltro adottato sulla premessa, anch'essa incontestata, del rifiuto opposto dall'avente diritto all'assistenza infermieristica che pure era stata prospettata.
Naturalmente, a fronte della posizione assunta dall'istante non rientra nel presente contenzioso la questione della idoneità del citato programma sostitutivo, mai posta dalla parte interessata.
Ciò che viene in rilievo è la circostanza obiettiva del delineato sostegno assistenziale domiciliare “diretto” sostitutivo dell'assegno rivendicato. A fronte del quale parte ricorrente
-ripetesi- si è limitata a paventare il perdurare di una situazione di inerzia, documentalmente insostenibile.
Ebbene, l'impianto normativo di riferimento rimanda a forme di assistenza variegate fra le quali è ricompresa quella “economica”.
Se non che tale forma di assistenza può, ed in certi casi “deve”, essere sostituita dall'assistenza domiciliare diretta che garantisce le stesse finalità di quella “monetaria”.
Fra i parametri di riferimento della “scelta” che può operare l'ente a ciò preposto rientrano le disponibilità finanziarie e il numero di utenti da soccorrere.
Nel caso di specie, a fronte di allegazioni attoree che paventano un determinato flusso finanziario, parte resistente non ha preso posizione mirata né ha documentato situazioni ostative.
Questo, tuttavia, non trasforma l'opzione dell'ente in un obbligo incondizionato a perpetuare la forma di assistenza “monetaria”.
(4)
Naturalmente la situazione appena accertata resta riferibile al solo periodo successivo al 30 giugno 2025.
Per quello pregresso ricorre ad avviso del Giudice il requisito del “fumus”.
Ed invero, da settembre 2024 a giugno 2025 non è documentata alcuna forma di assistenza domiciliare, laddove, per come già segnalato, è pacifica inter partes la mancata erogazione dell'assegno.
In argomento, i rilievi del non sono condivisibili. CP_2
In termini pratici, ciò significa che, esaurita la prima annualità finanziata con il FNA 2022, la sig.ra è stata instradata verso le forme di assistenza domiciliare integrata Parte_1 garantite dal sistema territoriale: ad esempio, l'attivazione di operatori socio-sanitari a domicilio per un monte ore congruo alle sue esigenze, in coordinamento con il Distretto
3 Sanitario ASL (essendo l'integrazione socio-sanitaria un pilastro dei LEA e LEPS in materia di non autosufficienza). L'Unità di Valutazione Integrata ha rivalutato il caso e aggiornato il PAI della ricorrente in data 1/07/2025 (verbale UVI di aggiornamento), confermando la necessità di un'assistenza continuativa e indicando le modalità di intervento più opportune. Sulla base di tale rivalutazione, si è attivato Parte_2 per assicurare le prestazioni domiciliari necessarie, utilizzando le risorse disponibili sull'annualità FNA 2023/2024 (nel frattempo ripartite dalla Regione con D.D. n. 172 del
14/01/2025, a seguito della DGR 70/2024).
…
Va sottolineato che la ricorrente non contesta di aver già usufruito dell'assegno di cura per
12 mensilità, né allega che vi fosse un formale provvedimento di proroga del contributo oltre tale termine. In assenza di un titolo che legittimi ulteriori erogazioni in suo favore, la richiesta di pagamento formulata in giudizio si configura in realtà come un tentativo di ottenere ex post un'estensione del beneficio al di fuori delle regole prestabilite. Il riferimento, da parte ricorrente, alla tutela dell'“assistenza obbligatoria” ed il ricorso allo strumento cautelare ex art. 700 c.p.c. appaiono dunque strumentali e non pertinenti: si cerca di far passare come leso un preteso diritto soggettivo ad una prestazione economica continuativa, laddove invece l'obbligo dell'ente pubblico si esauriva (quanto alla componente monetaria) nell'erogazione già avvenuta durante il primo anno di programmazione. Nessun credito ulteriore può dirsi maturato in capo all'istante per il periodo dal novembre 2023 in poi, non essendo intervenuto alcun nuovo provvedimento attributivo di assegno per la seconda annualità alle medesime condizioni della prima. Al contrario, l'unica legittima aspettativa dell'assistita – in linea con la disciplina applicabile – era quella di continuare a ricevere assistenza, ma tramite modalità eventualmente diverse
(ossia servizi domiciliari) una volta esaurito il ciclo del contributo indiretto. Si rileva, peraltro, che l'Ambito resistente non ha affatto negato o interrotto l'assistenza alla sig.ra
, bensì ne ha modulato la forma secondo quanto prescritto dal regolatore Parte_1 regionale.>
Una tale prospettazione urta contro le evenienze di causa che attestano la perdurante erogazione dell'assegno di assistenza fino al mese di agosto 2024 avendo l'Amministrazione convenuta ritenuto di non “impugnare” il provvedimento urgente del
Giudice di TORRE ANNUNZIATA dando esecuzione alle determinazioni in esso contenute.
Il che implica, ineludibilmente, un'inerzia assistenziale protrattasi da settembre 2024 a giugno 2025 (compresi), dovendosi nuovamente segnalare, a fronte di una situazione
4 clinico-menomativa inalterata, l'assenza di una valida piattaforma documentale idonea a confortare il contrario assunto del puntualmente ex adverso contestato. CP_2
Essendo pacifico che l'importo dell'assegno mensile è pari ad euro 1.200,00, residua in favore della parte ricorrente un credito pari ad euro 12.000,00.
A margine va confutato, almeno da una prospettiva processuale, il rilievo
“sostanziale” dell'Amministrazione a tenore del quale la mancata rendicontazione degli importi già corrisposti in favore della sig.ra osta alla ulteriore erogazione di Parte_1 nuove somme di danaro.
Anche a voler prescindere dal fatto che una tale considerazione avrebbe imposto all'ente convenuto di “impugnare” il provvedimento urgente dell'ottobre 2024, al quale invece si è data esecuzione, va segnalato che non vi è prova documentale del recapito alla parte ricorrente dell'istanza di rendicontazione prodotta.
A ciò aggiungasi che resta arduo condividere anche “in diritto” l'assunto del alla CP_2 luce delle dedotte “linee guida regionali”. Queste, nella chiave interpretativa valorizzata dall'ente convenuto, prevedono la “facoltà di attivare, in caso di inadempienza o irregolarità, il procedimento di decadenza dal beneficio eventualmente accordato”.
Procedimento del quale non resta traccia (né allegazione) alcuna nella vicenda de qua.
(5)
Quanto al periculum in mora si osserva che le obiezioni veicolate dalla resistente
Amministrazione oscurano un dato fondamentale.
Per come precisato dallo stesso ente convenuto, l'assegno di che trattasi è uno strumento di assistenza domiciliare indiretta, non una integrazione al reddito familiare.
Consegue che il parametro di riferimento non è costituito dall'importo rivendicato e nemmeno dalla possibilità di una eventuale azione ordinaria risarcitoria, restando piuttosto individuabile nella funzione attribuita alla erogazione. Che, evidentemente, rimanda alla tutela, sia essa diretta che indiretta, del diritto alla salute nelle variegate sue componenti.
Precisa all'uopo nuovamente l'ente convenuto che l'assegno di cura costituisce un contributo economico erogato all'assistito o alla sua famiglia affinchè provveda ad acquistare autonomamente servizi di assistenza domiciliare.
Pare allora difficilmente contestabile, a fronte di una situazione familiare economico- patrimoniale allegata e documentata in termini di criticità quanto meno “relativa”, a ben vedere non contrastata dall'ente convenuto, che l'attesa di un ordinario giudizio di cognizione non è coerente con le finalità dell'erogazione. Che, da altra prospettiva, non può essere sostituita, ora per allora, dalle forme di assistenza domiciliare diretta.
La domanda attorea, va, pertanto, accolta nei termini appena delineati.
5 Le spese di lite, cui il Giudice deve determinarsi per la potenziale “definitività” della presente fase, accedono al principio della -parziale- soccombenza dell'Amministrazione.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, così provvede in esito alla fase cautelare innescata dalla iniziativa di urgenza di e per essa del suo procuratore generale Parte_1 Controparte_1 condanna la parte resistente alle erogazione della somma di euro 12.000,00 in favore della parte ricorrente per la causale in motivazione esplicitata;
condanna, altresì, l'Amministrazione convenuta alle spese di lite della presente fase che, già compensate nella misura del 20%, si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 1.050,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
Si comunichi.
TORRE ANNUNZIATA, 8/9/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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