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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1061/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7413/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008514589000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008514589000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008514589000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008514589000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 05 novembre 2024, depositato il 15/11/2024, Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1, per come in atti rappresentato e difeso, proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione nr. 034 2024 9008514589 000 notificatogli ad iniziativa dell'Agente per la riscossione nell'interesse della Regione Calabria ed avente ad oggetto il mancato versamento di tasse automobilistiche anni 2010, 2013, 2014, 2016 di cui a tre cartelle di pagamento;
Deduceva:
l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione triennale, la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici, difetto di motivazione nel calcolo degli interessi.
Concludeva per la declaratoria della nullità dell'atto, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato l'atto, si costituiva l'Agente per la riscossione per resistere all'avverso dedotto, eccependo l'inammissibilità del ricorso per errori nell'identificazione del ricorrente e dei tributi contestati, nonché producendo documentazione attestante la rituale notifica delle cartelle e di precedenti atti interruttivi;
concludendo per il rigetto del ricorso.
Si costituiva la Regione Calabria ente impositore che parimenti resisteva concludendo come in atti.
La controversia all'udienza del 18 febbraio 2026, ove all'esito della camera di consiglio il giudice formulava riserva di deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dal concessionario. Sebbene il ricorso contenga refusi materiali indicanti un soggetto diverso (Nominativo_1) e tributi non oggetto di lite (IRPEF), l'identificazione di Ricorrente_1 quale reale ricorrente e della tassa automobilistica quale oggetto del contendere emerge chiaramente dall'intestazione del ricorso, dai dati anagrafici forniti e dal numero dell'intimazione impugnata, correttamente indicato.
Tali refusi non determinano incertezza assoluta sulla vocatio in ius e sull'oggetto della domanda.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Dalla documentazione versata in atti dall'Agente della Riscossione e di palmare evidenza che gli atti resi dall'agente della riscossione sono stati notificati tramite raccomandata diretta ex art. 26 D.P.R. 602/73, un rito che non richiede relata separata e si perfeziona con la firma dell'avviso di ricevimento dove risulta provata in atti la rituale notifica delle cartelle prodromiche tramite servizio postale diretto ex art. 26 D.P.R.
602/73 (cartelle del 2014 e 2018), la notifica della cartella nr. 034 2014 0029987976 eseguita ex art. 139 c.
p.c. effettuata presso la residenza a familiare in data 07/10/2014 e nr. 034 2018 0012494810 000 (notificata il 24/07/2018).
Risulta, altresì, provata la notifica di una catena interruttiva di atti intermedi: intimazione del 2017, preavviso di fermo del 2018 e, da ultimo, l'avviso di intimazione n. 03420229005033603000 regolarmente notificato l'08/08/2022.
La regolarità delle notifiche postali e il rispetto dei termini interruttivi sono confermati dall'applicazione della sospensione di 85 giorni per l'emergenza COVID-19 (Art. 67 D.L. 18/2020), che ha esteso la validità dell'azione di riscossione.
L' avviso di intimazione n. 03420229005033603000 regolarmente notificato l'08/08/2022, non essendo stato impugnato dal contribuente nel termine decadenziale di sessanta giorni, ha determinato la cristallizzazione del credito tributario.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 6436/2025 e n. 20476/2025), la mancata opposizione dell'intimazione di pagamento preclude la possibilità di eccepire vizi di notifica degli atti precedenti o l'intervenuta prescrizione maturata anteriormente alla sua notifica.
I crediti risultano pertanto certi, liquidi ed esigibili, non essendo decorso il termine triennale tra l'intimazione del 2022 e quella oggetto di odierna impugnazione, tenuto conto della sospensione dei termini legata all'emergenza epidemiologica. Le doglianze relative al calcolo degli interessi risultano generiche e infondate, trattandosi di somme determinate ex lege.
Il ricorso va quindi rigettato;
le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza Sezione II , in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di intimazione nr. 034 2024 9008514589 000, ogni altra domanda, difesa e deduzione disattesa, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti, che si liquidano in complessivi euro
600,00 oltre accessori di legge ove dovuti.
Così deciso in Cosenza, il 18 febbraio 2026.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7413/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008514589000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008514589000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008514589000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008514589000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 05 novembre 2024, depositato il 15/11/2024, Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1, per come in atti rappresentato e difeso, proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione nr. 034 2024 9008514589 000 notificatogli ad iniziativa dell'Agente per la riscossione nell'interesse della Regione Calabria ed avente ad oggetto il mancato versamento di tasse automobilistiche anni 2010, 2013, 2014, 2016 di cui a tre cartelle di pagamento;
Deduceva:
l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione triennale, la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici, difetto di motivazione nel calcolo degli interessi.
Concludeva per la declaratoria della nullità dell'atto, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato l'atto, si costituiva l'Agente per la riscossione per resistere all'avverso dedotto, eccependo l'inammissibilità del ricorso per errori nell'identificazione del ricorrente e dei tributi contestati, nonché producendo documentazione attestante la rituale notifica delle cartelle e di precedenti atti interruttivi;
concludendo per il rigetto del ricorso.
Si costituiva la Regione Calabria ente impositore che parimenti resisteva concludendo come in atti.
La controversia all'udienza del 18 febbraio 2026, ove all'esito della camera di consiglio il giudice formulava riserva di deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dal concessionario. Sebbene il ricorso contenga refusi materiali indicanti un soggetto diverso (Nominativo_1) e tributi non oggetto di lite (IRPEF), l'identificazione di Ricorrente_1 quale reale ricorrente e della tassa automobilistica quale oggetto del contendere emerge chiaramente dall'intestazione del ricorso, dai dati anagrafici forniti e dal numero dell'intimazione impugnata, correttamente indicato.
Tali refusi non determinano incertezza assoluta sulla vocatio in ius e sull'oggetto della domanda.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Dalla documentazione versata in atti dall'Agente della Riscossione e di palmare evidenza che gli atti resi dall'agente della riscossione sono stati notificati tramite raccomandata diretta ex art. 26 D.P.R. 602/73, un rito che non richiede relata separata e si perfeziona con la firma dell'avviso di ricevimento dove risulta provata in atti la rituale notifica delle cartelle prodromiche tramite servizio postale diretto ex art. 26 D.P.R.
602/73 (cartelle del 2014 e 2018), la notifica della cartella nr. 034 2014 0029987976 eseguita ex art. 139 c.
p.c. effettuata presso la residenza a familiare in data 07/10/2014 e nr. 034 2018 0012494810 000 (notificata il 24/07/2018).
Risulta, altresì, provata la notifica di una catena interruttiva di atti intermedi: intimazione del 2017, preavviso di fermo del 2018 e, da ultimo, l'avviso di intimazione n. 03420229005033603000 regolarmente notificato l'08/08/2022.
La regolarità delle notifiche postali e il rispetto dei termini interruttivi sono confermati dall'applicazione della sospensione di 85 giorni per l'emergenza COVID-19 (Art. 67 D.L. 18/2020), che ha esteso la validità dell'azione di riscossione.
L' avviso di intimazione n. 03420229005033603000 regolarmente notificato l'08/08/2022, non essendo stato impugnato dal contribuente nel termine decadenziale di sessanta giorni, ha determinato la cristallizzazione del credito tributario.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 6436/2025 e n. 20476/2025), la mancata opposizione dell'intimazione di pagamento preclude la possibilità di eccepire vizi di notifica degli atti precedenti o l'intervenuta prescrizione maturata anteriormente alla sua notifica.
I crediti risultano pertanto certi, liquidi ed esigibili, non essendo decorso il termine triennale tra l'intimazione del 2022 e quella oggetto di odierna impugnazione, tenuto conto della sospensione dei termini legata all'emergenza epidemiologica. Le doglianze relative al calcolo degli interessi risultano generiche e infondate, trattandosi di somme determinate ex lege.
Il ricorso va quindi rigettato;
le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza Sezione II , in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di intimazione nr. 034 2024 9008514589 000, ogni altra domanda, difesa e deduzione disattesa, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti, che si liquidano in complessivi euro
600,00 oltre accessori di legge ove dovuti.
Così deciso in Cosenza, il 18 febbraio 2026.