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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/11/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.L. 1177/2024
VERBALE DELLA CAUSA R.G.L. 1177/2024
Oggi 21/11/2025 innanzi al Giudice ME Papalia sono comparsi:
Per l'avv.to RINALDI GIOVANNI;
Parte_1
Per il funzionario Controparte_1 CP_2
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del
Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso e chiede la condanna alle spese legali;
Parte resistente rinuncia alla chiamata in causa dell'INPS e richiama le conclusioni di cui alla comparsa;
Dopo discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 5 N. R.G.L. 1177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ME Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al n. r.g.l. 1177/2024 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La signora nell'a.s. 2023/2024 ha stipulato con il Parte_1 [...]
un contratto a tempo determinato, venendo assoggettata alla ritenuta previdenziale, Controparte_1 senza beneficiare dello sgravio di cui all'art. 1, commi 180 e 181, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, pur essendo lavoratrice madre di due figli di cui uno di età inferiore a 10 anni. Rilevava che l'esclusione dal beneficio di sgravio dalla contribuzione previdenziale si poneva in contrasto con il divieto di discriminazione, con violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999 sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, traducendosi, peraltro, in un supplemento retributivo rientrante nell'alveo di applicazione degli articoli 153 e 156 del TFUE, e ponendosi in contrasto con gli artt. 20 e 21 della CDFUE. Domandava, quindi, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/23, nella parte in cui limitano lo sgravio contributivo ai soli dipendenti a tempo indeterminato, la condanna del resistente al versamento delle somme CP_1 indebitamente trattenute sino alla concorrenza massima di €.3.000,00.
pagina 2 di 5 Il resiste in giudizio rilevando che parte ricorrente non è beneficiaria dell'esonero CP_1 contributivo previdenziale previsto dall'art. 1, commi 180 e 181 Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio
2024) poiché il rapporto di lavoro è a tempo determinato. Il bonus mamme non configura come
“condizione di impiego” ai sensi del diritto eurounitario, essendo questa collegata al tempo di lavoro, alla retribuzione e alle condizioni psico-fisiche che sono presenti nei luoghi di lavoro mentre lo sgravio contributivo previdenziale non può rientrare, né negli elementi della retribuzione, né negli elementi pensionistici. Essendo il lavoratore esonerato dall'obbligo contributivo previdenziale, è il terzo (datore di lavoro) che se ne assume l'obbligo liberando il debitore originario (lavoratore), vertendosi in ipotesi di un'obbligazione in capo alla lavoratrice che si estingue per remissione su disposizione di legge e con riferimento ad un preciso arco temporale (2024-2026), sì che il beneficio che si riflette sulla retribuzione della lavoratrice non è affatto diretta conseguenza della prestazione lavorativa, né collegato in alcun modo all'attività prestata. Inoltre, non sussiste alcuna violazione del principio di discriminazione in quanto la limitazione dell'esonero contributivo ai dipendenti a tempo indeterminato
è giustificato in virtù dell'orizzonte temporale tanto della prestazione lavorativa (stabile e continuativa presso il medesimo datore di lavoro) quanto della contribuzione al sistema previdenziale. In punto quantum rilevava, in ogni caso, che l'accoglimento della domanda di controparte poteva essere accolta nei limiti della differenza tra l'importo dell'esonero totale previsto dal c.d. bonus mamma, e l'esonero parziale, di cui la medesima ha già beneficiato.
***
Le domande di parte ricorrente sono infondate e non meritano alcun accoglimento.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 159/2025 si è espressa sulla compatibilità del bonus per cui è causa rispetto all'art. 3 della Costituzione – ovvero al principio di irragionevolezza e discriminazione di cui alla Carta Costituzionale – nella parte in cui ha escluso dalla sua applicazione i lavoratori a tempo determinato.
La suddetta pronuncia dopo aver puntualmente ricostruito la disciplina normativa vigente, anche per effetto degli interventi legislativi successivi, sì è espressa per l'inammissibilità della questione di legittimità sollevata.
In particolare, richiamando le partole della Corte:
La tecnica della normazione temporanea e sperimentale ben può essere funzionale a verificare, in relazione alle risorse disponibili, la più adeguata configurazione del beneficio attribuibile, avendo riguardo alla sua entità e ai possibili criteri correlati alla ratio dell'istituto: ovverosia, il numero dei figli, la loro età, il reddito delle destinatarie del beneficio o altri.
pagina 3 di 5 Tuttavia, non può tacersi che le disposizioni di cui all'art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 213 del
2023 presentano – in un contesto di risorse limitate e rispetto al quadro sistematico – diverse criticità.
Non è oggettivamente chiara la loro ratio.
Esse introducono un esonero totale dalla contribuzione che favorisce le categorie più abbienti, data
l'assenza di un limite di reddito o di retribuzione e considerata la sola previsione del tetto massimo di
3.000 euro, ma escludono del tutto la categoria delle madri con contratto di lavoro a tempo determinato;
queste ultime, tuttavia, non sono del tutto pretermesse, sul piano sistematico, in quanto comunque beneficiano, fino a una certa soglia di retribuzione, del generale, ma parziale, esonero contributivo di cui all'art. 1, comma 15 della stessa legge, senza però che venga in considerazione la circostanza del loro essere madri.
La sola categoria del tutto esclusa da ogni beneficio è quindi, in realtà, nell'ambito ora considerato, quella delle madri con contratto di lavoro a tempo determinato la cui retribuzione imponibile mensile supera i 2.692 euro, dove, invece, quelle a tempo indeterminato che superano anch'esse tale importo, data l'alternatività tra l'esonero totale e quello parziale di cui di cui all'art. 1, comma 15, della legge
n. 213 del 2023, non possono cumularli e usufruiscono solo del primo (pari al massimo a 250 euro mensili).
Tuttavia, in questo quadro complessivo sopra descritto, a questa Corte, nonostante le criticità rilevate,
è impedito, nel limite dei suoi poteri, intervenire per estendere la platea delle destinatarie.
Viene peraltro in rilievo che il legislatore si è gradualmente corretto, fino a giungere alla sostanziale parificazione delle fattispecie delle lavoratrici a tempo determinato e indeterminato. Dato normativo, questo, di sicura rilevanza, coerentemente con quanto statuito nei casi decisi da questa Corte con le sentenze n. 75 del 2025, n. 262 del 2020 e n. 187 del 2016.
Per le ragioni esposte, le questioni concernenti l'omessa considerazione – nelle norme censurate – delle lavoratrici madri titolari di contratti a tempo determinato sono inammissibili, a fronte di quella maggiore discrezionalità che deve essere riconosciuta al legislatore nell'ambito di un percorso sperimentale transitorio e caratterizzato da graduali correzioni, fermo restando che non ogni siffatto intervento legislativo può però, per ciò solo, essere considerato costituzionalmente non illegittimo
(sentenza n. 111 del 2024).
Ne consegue che non può ravvisarsi alcuna discriminazione che conduca alla disapplicazione della normativa che ha limitato il beneficio alle lavoratrici a tempo indeterminato in quanto la scelta del legislatore è conforme alla discrezionalità allo stesso spettante nella delimitazione dei soggetti beneficiari del bonus in collegamento con una normazione sperimentale e temporalmente limitata.
pagina 4 di 5 Non si ravvisa, poi, alcuna discriminazione che non sia sorretta da ragioni obiettive secondo la normativa europea. La CGUE ha, infatti, precisato che «una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa in questione, e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui trattasi (sent. del 22 maggio 2014, C-356/12). Per_1
Nel caso di specie non si è trattato di una norma che ha inciso in maniera diretta sulla retribuzione delle lavoratrici differenziandone il trattamento in forza della durata del contratto. Piuttosto la normativa ha inciso – solo temporalmente e con un tetto massimo – sul trattamento previdenziale – limitando il beneficio a quelle lavoratrici che avevano un carattere di continuità a lungo termine nel versamento dei contributi per effetto del contratto a tempo indeterminato;
normativa accompagnata da un limite temporale con successivi interventi di “aggiustamento” del legislatore, sì che quanto compiuto per il suddetto limite temporale risulta sorretta da motivi oggettivi, non escluso peraltro l'ulteriore collegamento in bilanciamento alle risorse pubbliche disponibili, unitamente alla proporzionalità per il limitato periodo temporale.
Si deve, quindi, concludere con il rigetto delle domande di parte ricorrente.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate alla luce della complessità delle questioni giuridiche e del sopravvenire di giurisprudenza determinante nella decisione della lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Rigetta tutte le domande avanzate da;
Parte_1
- Dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ivrea, 21 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa ME Papalia
pagina 5 di 5
VERBALE DELLA CAUSA R.G.L. 1177/2024
Oggi 21/11/2025 innanzi al Giudice ME Papalia sono comparsi:
Per l'avv.to RINALDI GIOVANNI;
Parte_1
Per il funzionario Controparte_1 CP_2
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del
Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso e chiede la condanna alle spese legali;
Parte resistente rinuncia alla chiamata in causa dell'INPS e richiama le conclusioni di cui alla comparsa;
Dopo discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 5 N. R.G.L. 1177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ME Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al n. r.g.l. 1177/2024 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La signora nell'a.s. 2023/2024 ha stipulato con il Parte_1 [...]
un contratto a tempo determinato, venendo assoggettata alla ritenuta previdenziale, Controparte_1 senza beneficiare dello sgravio di cui all'art. 1, commi 180 e 181, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, pur essendo lavoratrice madre di due figli di cui uno di età inferiore a 10 anni. Rilevava che l'esclusione dal beneficio di sgravio dalla contribuzione previdenziale si poneva in contrasto con il divieto di discriminazione, con violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999 sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, traducendosi, peraltro, in un supplemento retributivo rientrante nell'alveo di applicazione degli articoli 153 e 156 del TFUE, e ponendosi in contrasto con gli artt. 20 e 21 della CDFUE. Domandava, quindi, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/23, nella parte in cui limitano lo sgravio contributivo ai soli dipendenti a tempo indeterminato, la condanna del resistente al versamento delle somme CP_1 indebitamente trattenute sino alla concorrenza massima di €.3.000,00.
pagina 2 di 5 Il resiste in giudizio rilevando che parte ricorrente non è beneficiaria dell'esonero CP_1 contributivo previdenziale previsto dall'art. 1, commi 180 e 181 Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio
2024) poiché il rapporto di lavoro è a tempo determinato. Il bonus mamme non configura come
“condizione di impiego” ai sensi del diritto eurounitario, essendo questa collegata al tempo di lavoro, alla retribuzione e alle condizioni psico-fisiche che sono presenti nei luoghi di lavoro mentre lo sgravio contributivo previdenziale non può rientrare, né negli elementi della retribuzione, né negli elementi pensionistici. Essendo il lavoratore esonerato dall'obbligo contributivo previdenziale, è il terzo (datore di lavoro) che se ne assume l'obbligo liberando il debitore originario (lavoratore), vertendosi in ipotesi di un'obbligazione in capo alla lavoratrice che si estingue per remissione su disposizione di legge e con riferimento ad un preciso arco temporale (2024-2026), sì che il beneficio che si riflette sulla retribuzione della lavoratrice non è affatto diretta conseguenza della prestazione lavorativa, né collegato in alcun modo all'attività prestata. Inoltre, non sussiste alcuna violazione del principio di discriminazione in quanto la limitazione dell'esonero contributivo ai dipendenti a tempo indeterminato
è giustificato in virtù dell'orizzonte temporale tanto della prestazione lavorativa (stabile e continuativa presso il medesimo datore di lavoro) quanto della contribuzione al sistema previdenziale. In punto quantum rilevava, in ogni caso, che l'accoglimento della domanda di controparte poteva essere accolta nei limiti della differenza tra l'importo dell'esonero totale previsto dal c.d. bonus mamma, e l'esonero parziale, di cui la medesima ha già beneficiato.
***
Le domande di parte ricorrente sono infondate e non meritano alcun accoglimento.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 159/2025 si è espressa sulla compatibilità del bonus per cui è causa rispetto all'art. 3 della Costituzione – ovvero al principio di irragionevolezza e discriminazione di cui alla Carta Costituzionale – nella parte in cui ha escluso dalla sua applicazione i lavoratori a tempo determinato.
La suddetta pronuncia dopo aver puntualmente ricostruito la disciplina normativa vigente, anche per effetto degli interventi legislativi successivi, sì è espressa per l'inammissibilità della questione di legittimità sollevata.
In particolare, richiamando le partole della Corte:
La tecnica della normazione temporanea e sperimentale ben può essere funzionale a verificare, in relazione alle risorse disponibili, la più adeguata configurazione del beneficio attribuibile, avendo riguardo alla sua entità e ai possibili criteri correlati alla ratio dell'istituto: ovverosia, il numero dei figli, la loro età, il reddito delle destinatarie del beneficio o altri.
pagina 3 di 5 Tuttavia, non può tacersi che le disposizioni di cui all'art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 213 del
2023 presentano – in un contesto di risorse limitate e rispetto al quadro sistematico – diverse criticità.
Non è oggettivamente chiara la loro ratio.
Esse introducono un esonero totale dalla contribuzione che favorisce le categorie più abbienti, data
l'assenza di un limite di reddito o di retribuzione e considerata la sola previsione del tetto massimo di
3.000 euro, ma escludono del tutto la categoria delle madri con contratto di lavoro a tempo determinato;
queste ultime, tuttavia, non sono del tutto pretermesse, sul piano sistematico, in quanto comunque beneficiano, fino a una certa soglia di retribuzione, del generale, ma parziale, esonero contributivo di cui all'art. 1, comma 15 della stessa legge, senza però che venga in considerazione la circostanza del loro essere madri.
La sola categoria del tutto esclusa da ogni beneficio è quindi, in realtà, nell'ambito ora considerato, quella delle madri con contratto di lavoro a tempo determinato la cui retribuzione imponibile mensile supera i 2.692 euro, dove, invece, quelle a tempo indeterminato che superano anch'esse tale importo, data l'alternatività tra l'esonero totale e quello parziale di cui di cui all'art. 1, comma 15, della legge
n. 213 del 2023, non possono cumularli e usufruiscono solo del primo (pari al massimo a 250 euro mensili).
Tuttavia, in questo quadro complessivo sopra descritto, a questa Corte, nonostante le criticità rilevate,
è impedito, nel limite dei suoi poteri, intervenire per estendere la platea delle destinatarie.
Viene peraltro in rilievo che il legislatore si è gradualmente corretto, fino a giungere alla sostanziale parificazione delle fattispecie delle lavoratrici a tempo determinato e indeterminato. Dato normativo, questo, di sicura rilevanza, coerentemente con quanto statuito nei casi decisi da questa Corte con le sentenze n. 75 del 2025, n. 262 del 2020 e n. 187 del 2016.
Per le ragioni esposte, le questioni concernenti l'omessa considerazione – nelle norme censurate – delle lavoratrici madri titolari di contratti a tempo determinato sono inammissibili, a fronte di quella maggiore discrezionalità che deve essere riconosciuta al legislatore nell'ambito di un percorso sperimentale transitorio e caratterizzato da graduali correzioni, fermo restando che non ogni siffatto intervento legislativo può però, per ciò solo, essere considerato costituzionalmente non illegittimo
(sentenza n. 111 del 2024).
Ne consegue che non può ravvisarsi alcuna discriminazione che conduca alla disapplicazione della normativa che ha limitato il beneficio alle lavoratrici a tempo indeterminato in quanto la scelta del legislatore è conforme alla discrezionalità allo stesso spettante nella delimitazione dei soggetti beneficiari del bonus in collegamento con una normazione sperimentale e temporalmente limitata.
pagina 4 di 5 Non si ravvisa, poi, alcuna discriminazione che non sia sorretta da ragioni obiettive secondo la normativa europea. La CGUE ha, infatti, precisato che «una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa in questione, e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui trattasi (sent. del 22 maggio 2014, C-356/12). Per_1
Nel caso di specie non si è trattato di una norma che ha inciso in maniera diretta sulla retribuzione delle lavoratrici differenziandone il trattamento in forza della durata del contratto. Piuttosto la normativa ha inciso – solo temporalmente e con un tetto massimo – sul trattamento previdenziale – limitando il beneficio a quelle lavoratrici che avevano un carattere di continuità a lungo termine nel versamento dei contributi per effetto del contratto a tempo indeterminato;
normativa accompagnata da un limite temporale con successivi interventi di “aggiustamento” del legislatore, sì che quanto compiuto per il suddetto limite temporale risulta sorretta da motivi oggettivi, non escluso peraltro l'ulteriore collegamento in bilanciamento alle risorse pubbliche disponibili, unitamente alla proporzionalità per il limitato periodo temporale.
Si deve, quindi, concludere con il rigetto delle domande di parte ricorrente.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate alla luce della complessità delle questioni giuridiche e del sopravvenire di giurisprudenza determinante nella decisione della lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Rigetta tutte le domande avanzate da;
Parte_1
- Dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ivrea, 21 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa ME Papalia
pagina 5 di 5