Art. 15.
Sono esenti da tributi i trasferimenti consensuali di immobili a favore degli eredi legittimi di persone colpite dalle disposizioni razziali effettuate, fino ad un anno dopo la conclusione della pace da coloro i quali furono istituiti eredi dalle dette persone, nelle ipotesi previste dall' art. 30 del decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126 . L'alienante ha diritto al rimborso della tassa di successione pagata, a sua domanda, da presentare entro centottanta giorni dall'avvenuto trasferimento; ed e' tenuto al pagamento del tributo successorio, secondo le norme vigenti, l'erede legittimo in favore del quale avviene il trasferimento.
Sono esenti da tributi i trasferimenti consensuali di immobili a favore degli eredi legittimi di persone colpite dalle disposizioni razziali effettuate, fino ad un anno dopo la conclusione della pace da coloro i quali furono istituiti eredi dalle dette persone, nelle ipotesi previste dall' art. 30 del decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126 . L'alienante ha diritto al rimborso della tassa di successione pagata, a sua domanda, da presentare entro centottanta giorni dall'avvenuto trasferimento; ed e' tenuto al pagamento del tributo successorio, secondo le norme vigenti, l'erede legittimo in favore del quale avviene il trasferimento.