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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/11/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1069 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1069 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. RENZI FRANCA ( ) CodiceFiscale_2
e
nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. RENZI FRANCA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 10/06/2025 con il quale e Parte_1 Controparte_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 9.09.2010, a Foggia (FG), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i e vivranno separati con l'obbligo del mutuo Parte_2 Controparte_1 rispetto;
2) la casa coniugale condotta in locazione, posta in 47921 Rimini (RN), alla Via Lauro De Bosis n.47 int.
4, con tutti i suoi arredi, resta assegnata alla;
Parte_3
3) I coniugi concordano che il SIG. possa vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1
liberamente quando vorrà, previo preavviso alla madre ed in ogni caso, secondo le seguenti Per_1 modalità: una settimana: dal sabato mattina alla domenica sera, cena inclusa, nonché due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola fino alle 21,00 cena compresa e riaccompagnamento a casa e l'altra) settimana: il mercoledì con pernottamento ed il venerdì dall'uscita da scuola fino alle 21,00, cena inclusa e così di seguito, di settimana in settimana;
7 giorni durante le vacanze di Natale, 3 giorni durante le vacanze di Pasqua e 15 gg, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in un periodo da concordare tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno.
4) i e nel comune esercizio della Parte_4 Controparte_1 responsabilità genitoriale assumeranno le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, istruzione ed educazione di in accordo fra di loro, mentre per quanto riguarda quelle inerenti l'ordinaria Per_1 amministrazione, nei periodi di permanenza del ragazzo presso il padre o la madre, saranno da questi assunte autonomamente.
In ogni caso, i e si terranno Parte_2 Controparte_1 reciprocamente e costantemente aggiornati, anche telefonicamente, sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la sua salute, istruzione ed educazione del figlio;
5) i SIGG.RI SIGG.RI e sono consapevoli che Parte_1 Controparte_1
ha diritto di conservare un rapporto equilibrato e continuativo sia con la madre, sia con il Per_1 padre e relazioni significative con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale e di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi i genitori e si impegnano a garantirgli la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità;
6) i SIGG.RI SIGG.RI e eserciteranno insieme la Parte_1 Controparte_1 responsabilità genitoriale, attuando un progetto educativo condiviso, che tenga conto delle esigenze, delle inclinazioni e dei desideri del figlio, provvedendo, anche in autonomia, alla sua cura, crescita e custodia, tenuto conto anche dei loro concomitanti impegni lavorativi ed extra lavorativi. In ragione di ciò, i coniugi si impegnano a creare le condizioni di coerente stabilità, necessaria per un sereno sviluppo della personalità di , nel rispetto sia delle esigenze affettive ed educative, sia dei ritmi di vita del Per_1 minore, scanditi anche dagli impegni scolastici, extrascolastici, sportivi e ludici ed al fine di “coeducarlo”, adotteranno le più opportune strategie, concordemente pianificate, affinché non sia disorientato da metodi educativi diversi o contradditori dei genitori. Il genitore convivente faciliterà il contatto telefonico con l'altro genitore e con i familiari del genitore non convivente, anche in assenza di quest'ultimo; C
corrisponderà mensilmente alla a titolo Parte_5 Parte_3 di contributo al mantenimento dei figlio minore , entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo Per_1 di € 300,00= (trecento), che si rivaluterà annualmente in base all'ISTAT a decorrere dal 1° giugno 2026.
L'assegno unico universale per il figlio verrà riscosso al 100% dalla e a Parte_3 questo proposito, il si impegna a rilasciare a suo favore, se necessario, Parte_5 tutte le autorizzazioni dovute affinché tale provvidenza venga attribuita integralmente alla moglie;
7) il provvederà, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_5 di , già ad oggi concordate ed in seguito, da concordarsi previamente. Per la loro Per_1 individuazione i coniugi faranno riferimento al vigente Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna
(ALL. 04);
8) le spese mediche straordinarie urgenti, esse saranno anticipate dal genitore che si vedrà costretto ad affrontarle, salvo richiederne poi all'altro il rimborso nella misura percentuale dovuta, dietro presentazione di fattura o di ricevuta. Il rimborso dovrà essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui la spesa viene sostenuta;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e che con la perfetta esecuzione del presente accordo hanno risolto definitivamente ogni questione economica insorta tra di loro in dipendenza del matrimonio e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione;
10)i e si prestano fin d'ora reciproco assenso Parte_2 Controparte_1 al fine del rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti d'identità personale validi per l'espatrio; il medesimo assenso viene prestato dai genitori per il rilascio ed il rinnovo di detti documenti per il figlio;
Per_1
11)le spese legali del presente procedimento restano compensate tra le parti.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Controparte_1 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foggia (FG) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 82 Parte I Anno 2010 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1069 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. RENZI FRANCA ( ) CodiceFiscale_2
e
nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. RENZI FRANCA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 10/06/2025 con il quale e Parte_1 Controparte_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 9.09.2010, a Foggia (FG), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i e vivranno separati con l'obbligo del mutuo Parte_2 Controparte_1 rispetto;
2) la casa coniugale condotta in locazione, posta in 47921 Rimini (RN), alla Via Lauro De Bosis n.47 int.
4, con tutti i suoi arredi, resta assegnata alla;
Parte_3
3) I coniugi concordano che il SIG. possa vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1
liberamente quando vorrà, previo preavviso alla madre ed in ogni caso, secondo le seguenti Per_1 modalità: una settimana: dal sabato mattina alla domenica sera, cena inclusa, nonché due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola fino alle 21,00 cena compresa e riaccompagnamento a casa e l'altra) settimana: il mercoledì con pernottamento ed il venerdì dall'uscita da scuola fino alle 21,00, cena inclusa e così di seguito, di settimana in settimana;
7 giorni durante le vacanze di Natale, 3 giorni durante le vacanze di Pasqua e 15 gg, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in un periodo da concordare tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno.
4) i e nel comune esercizio della Parte_4 Controparte_1 responsabilità genitoriale assumeranno le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, istruzione ed educazione di in accordo fra di loro, mentre per quanto riguarda quelle inerenti l'ordinaria Per_1 amministrazione, nei periodi di permanenza del ragazzo presso il padre o la madre, saranno da questi assunte autonomamente.
In ogni caso, i e si terranno Parte_2 Controparte_1 reciprocamente e costantemente aggiornati, anche telefonicamente, sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la sua salute, istruzione ed educazione del figlio;
5) i SIGG.RI SIGG.RI e sono consapevoli che Parte_1 Controparte_1
ha diritto di conservare un rapporto equilibrato e continuativo sia con la madre, sia con il Per_1 padre e relazioni significative con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale e di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi i genitori e si impegnano a garantirgli la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità;
6) i SIGG.RI SIGG.RI e eserciteranno insieme la Parte_1 Controparte_1 responsabilità genitoriale, attuando un progetto educativo condiviso, che tenga conto delle esigenze, delle inclinazioni e dei desideri del figlio, provvedendo, anche in autonomia, alla sua cura, crescita e custodia, tenuto conto anche dei loro concomitanti impegni lavorativi ed extra lavorativi. In ragione di ciò, i coniugi si impegnano a creare le condizioni di coerente stabilità, necessaria per un sereno sviluppo della personalità di , nel rispetto sia delle esigenze affettive ed educative, sia dei ritmi di vita del Per_1 minore, scanditi anche dagli impegni scolastici, extrascolastici, sportivi e ludici ed al fine di “coeducarlo”, adotteranno le più opportune strategie, concordemente pianificate, affinché non sia disorientato da metodi educativi diversi o contradditori dei genitori. Il genitore convivente faciliterà il contatto telefonico con l'altro genitore e con i familiari del genitore non convivente, anche in assenza di quest'ultimo; C
corrisponderà mensilmente alla a titolo Parte_5 Parte_3 di contributo al mantenimento dei figlio minore , entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo Per_1 di € 300,00= (trecento), che si rivaluterà annualmente in base all'ISTAT a decorrere dal 1° giugno 2026.
L'assegno unico universale per il figlio verrà riscosso al 100% dalla e a Parte_3 questo proposito, il si impegna a rilasciare a suo favore, se necessario, Parte_5 tutte le autorizzazioni dovute affinché tale provvidenza venga attribuita integralmente alla moglie;
7) il provvederà, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_5 di , già ad oggi concordate ed in seguito, da concordarsi previamente. Per la loro Per_1 individuazione i coniugi faranno riferimento al vigente Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna
(ALL. 04);
8) le spese mediche straordinarie urgenti, esse saranno anticipate dal genitore che si vedrà costretto ad affrontarle, salvo richiederne poi all'altro il rimborso nella misura percentuale dovuta, dietro presentazione di fattura o di ricevuta. Il rimborso dovrà essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui la spesa viene sostenuta;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e che con la perfetta esecuzione del presente accordo hanno risolto definitivamente ogni questione economica insorta tra di loro in dipendenza del matrimonio e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione;
10)i e si prestano fin d'ora reciproco assenso Parte_2 Controparte_1 al fine del rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti d'identità personale validi per l'espatrio; il medesimo assenso viene prestato dai genitori per il rilascio ed il rinnovo di detti documenti per il figlio;
Per_1
11)le spese legali del presente procedimento restano compensate tra le parti.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Controparte_1 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foggia (FG) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 82 Parte I Anno 2010 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi