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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 28/01/2026, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 378/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CATENA ROSSELLA, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
DAMBRUOSO STEFANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3638/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9DCRR400127/2025 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per la società Ricorrente_1 S.r.l., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro – giusta procura alle liti depositata separatamente e da considerarsi in calce al presente atto in forza delle disposizioni di legge riguardanti il processo tributario telematico – dal Dott. Difensore_2, e dal Dott. Difensore_1.
Contro
: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano, Ufficio Controlli.
Avverso: l'Atto di recupero N. T9DCRR400127 2025 , notificato in data 04 aprile 2025 dalla Direzione
Provinciale II di Milano – Ufficio controlli, relativo al recupero del credito d'imposta, riferito all'anno 2017, utilizzato in compensazione nell'anno 2018 per l'importo di € 54.450.
Con il citato atto, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, ha determinato a carico della società ricorrente un debito tributario complessivamente ammontante ad € 119.997,6 così composto: -
Importo indebitamente compensato per € 54.450,00; - interessi sull'indebita compensazione per
€ 11.097,60; - sanzioni amministrative per € 54.450,00.
In Fatto: In data 13/12/2024, l'Ufficio ha notificato alla Ricorrente lo schema di atto N. T9DCRR400294-
2024 nel quale sono stati mossi rilievi relativi all'utilizzo di crediti d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo ai sensi della legge N. 190/2014, maturati nel 2017 e compensati nel 2018 dalla Società. Successivamente la Società, ha prodotto le proprie osservazioni in data 11/02/2025. In data 04 aprile 2025, veniva notificato alla Ricorrente – l'atto di recupero in contestazione. N. T9DCRR400127 2025, emesso ai sensi dell'art 38- bis del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Con il suddetto Atto di Recupero, l'Agenzia confermava la contestazione su un importo di crediti di imposta pari a € 54.450,00, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recuperando il credito d'imposta ex art. 1 comma 35 L. n. 190/2014, ritenendolo indebitamente utilizzati. Ad avviso dell'Agenzia, dunque, una parte di credito di imposta ricerca e sviluppo rispetto al totale, e precisamente per un importo pari a Euro 54.450, relativo al periodo d'imposta 2017, sarebbe da considerarsi inesistente.
In primo luogo, l'Ufficio contesta i progetti 1,2, e 3 asserendo che “L'esame della breve relazione sui tre progetti ha evidenziato che sostanzialmente l'attività di ricerca e sviluppo si era già conclusasi in data antecedente al 2017, ma in tale anno, la società ha effettuato miglioramenti come ad esempio l'inserimento del tag microchip, dimensionamento della traversina, dispenser multi uso per altri prodotti. Trattandosi sostanzialmente di modifiche non significative, di per se molto simili a quelli esistenti.”
In secondo luogo, nell'Atto di Recupero l'Ufficio contesta che alcune spese extramuros rendicontate dalla società, non sarebbero utilizzabili nel conteggio del credito per assenza di documentazione a supporto.
Inoltre, nell'Atto di Recupero l'Ufficio disconosce totalmente i costi dell'Amministratore ossia il Sig. Nominativo_1
(e di conseguenza anche il credito d'imposta derivante), asserendo in via del tutto generica che “la
Società non ha prodotto idonea documentazione che dimostri l'attività effettivamente svolta”. In ultimo,
l'Agenzia contesta che la Società avrebbe compensato con riferimento alle posizioni creditorie maturare nel
2017 (compensazioni avvenute nel 2018) un importo pari a Euro 134.299 al posto di Euro 111.605 con una differenza di € 22.694,00. Alla luce di quanto sopra esposto la società ricorrente , ritiene illegittima ed infondata la contestazione dell'avviso di accertamento, per i seguenti.
I.Nullità dell'atto per decorrenza dei termini di accertamento.
II. Illegittimità dell'atto di recupero per carenza di motivazione.
III. Illegittimità dell'atto di recupero per errata determinazione degli importi in esso contenuti.
IV. Illegittimità dell'atto di recupero per carenza di motivazione quando l'Ufficio contesta la significatività dei progetti 1,2 e 3 svolti nel 2017.
V. Illegittimità dell'atto di recupero per carenza di motivazione quando l'Ufficio contesta il credito maturato sulle spese extramuros.
VI. Illegittimità dell'atto di recupero per carenza di motivazione quando l'Ufficio contesta l'attività svolta dall'amministratore
VII. Illegittimità dell'atto di recupero quando l'Ufficio contesta l'errata indicazione in dichiarazione degli importi relativi al credito maturato.
VIII. Illegittimità dell'atto di recupero per errata applicazione delle sanzioni.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
La DP II di Milano, ritualmente costituitasi con controdeduzioni resisteva e contestava tutte le censure della ricorrente, in quanto infondate. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In fatto precisa: Dal controllo sui modelli di pagamento unificato F24, acquisiti al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria nell'anno 2018, risulta l'utilizzo di importi a credito in compensazione per
€ 111.604,98, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per meglio approfondire l'attività svolta di ricerca e sviluppo, l'Ufficio, in data 9/9/2021, ha notificato alla Parte il questionario n.
1430/2024, con il quale ha chiesto di produrre precisa documentazione.
La Società produceva la documentazione in data 10 e 18 ottobre 2021, e l'esame della stessa è stata rivolta dapprima al rispetto del requisito relativo all'incremento della media degli investimenti realizzati nell'anno in esame rispetto al triennio 2012-2014, come da tabella riprodotta. In seguito, l'Ufficio ha approfondito lo svolgimento dei progetti realizzati l'anno precedente a cui il credito di imposta si riferiva, e in particolare i progetti (1,2,3,4,6,8,10,11 come da atto di recupero doc. 1 avversario prodotto pag. 4). La società opera nel settore della progettazione di stampi ed articoli plastici, sviluppando progetti eco sostenibili con la scelta di nuovi materiali e riciclaggio dei rifiuti plastici.
L'Ufficio ha successivamente esaminato i costi imputati alla ricerca e sviluppo, suddivisi in costi per il personale interno impiegato (costi intra-muros) e costi relativi a contratti di ricerca (costi extra-muros) e costi per acquisizione competenze tecniche e industriali. I costi relativi al personale impiegato per complessivi
€ 104.657,62.
L'Ufficio esaminando i tre progetti ha evidenziato che l'attività di ricerca e sviluppo si era già conclusa in data antecedente al 2017, ma in tale anno, la società ha effettuato solo miglioramenti come, ad esempio,
l'inserimento del tag microchip, dimensionamento della traversina, dispenser multiuso per altri prodotti.
Trattasi sostanzialmente di modifiche non significative, di per sé molto simili a quelli esistenti. Come previsto dallo stesso art. 1 c. 35 L.190/20141, e norme connesse. “Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti”.
Tra l'altro la relazione scarna, l'assenza di documentazione a supporto e le spese extramuros non particolarmente dettagliate (vedasi contratto e fattura Nominativo_2 e Società_1).
Pertanto, i costi del personale pari ad € 35.995,31 ed i costi per contratti di ricerca pari ad € 12.076,90, per complessivi € 48.072,21, non sono ammissibili e quindi il credito derivante, nella misura del 50% ovvero
€ 24.036,10, è inesistente, per mancanza del presupposto oggettivo nell'ambito dell'agevolazione sui crediti per attività di ricerca e sviluppo. Nel rispetto dell'art. 6 bis della legge 212/2000, l'Ufficio ha notificato alla società, il 13/12/2024, lo schema d'atto T9DCRR400294-2024 (prot. 397847/2024) per i suddetti crediti inesistenti pari ad € 54.450,00.
Risulta infondata la prima censura, trattandosi di utilizzo indebitamente in compensazione di crediti inesistenti
(ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n. 241/1997), trovasi applicazione il più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27, comma 16, DL n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, DLgs. n. 471 del 1997, come modificato dal DLgs. n. 158 del 2015.
Per i restanti motivi di doglianza, Resiste e contesta quanto dedotto dalla ricorrenteper ogni motivo in modo puntuale e conclude d rigettare il ricorso e condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
Questa Corte con ordinanza del 10/11/25 dep. 11/11/25, rigettava la domanda di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, le doglianze sollevate dalla ricorrente risultano fragili e infondate.
L'atto di recupero riguarda l'indebito utilizzo in compensazione di imposte con crediti derivanti da attività di ricerca e sviluppo, risultati inesistenti..
Risulta infondata la prima censura relativa alla decadenza. Il collegio ritiene che l'ufficio abbia dato prova della creazione fittizia dei crediti d'imposta recuperati in quanto inesistenti.
Infatti, come si evince dalla documentazione versata in atti , i funzionari hanno proceduto all'analisi del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2013, dall'attività istruttoria svolta, come sopra ampiamente riportato, è emersa la carenza totale del presupposto costitutivo. Tale conclusione è stata raggiunta stante il mancato rispetto delle condizioni previste dalla disciplina agevolativa per la formazione del credito d'imposta nonché dell'ammissibilità dei costi relativi all'attività di ricerca realizzata.
In tale ipotesi, l' art. 38- bis del D.P.R. n. 600 del 1973, al comma 1, lett. c, prevede che l'atto di recupero possa essere notificato dall'Ufficio entro l'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
L'indebito utilizzo del credito, è avvenuto nel corso del periodo di imposta 2017, dichiarazione presentata nel 2018, l'atto di recupero nel caso in esame è stato notificato in data 04/04/25, quindi risulta notificato entro i termini di decadenza.
Sul punto si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (cass.n. 34419/23) “In tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, all'azione di accertamento dell'erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;
b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento.- Nel caso in esame “manca il presupposto costitutivo”.
L'art 3 DL DL 145 /2013, così prevede: -Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Vi è da rilevare che in materia tributaria tutte le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non ammettono deroghe. La disciplina agevolativa al caso di specie , considera ammissibili le attività collegate alla realizzazione di prodotti nuovi o significativamente migliorati, escludendo invece dal concetto di sviluppo sperimentale le attività che si sostanzino in modifiche non significative dei prodotti o dei processi esistenti.
Ciò in coerenza con le finalità del credito d'imposta R&S, la cui applicazione, è opportuno ricordare, non ricomprende automaticamente tutte le attività legate in senso ampio al processo innovativo di un'impresa, ma soltanto le attività, sia svolte direttamente all'interno dell'impresa, sia commissionate a terzi, ricollegabili a progetti che presentino effettivi contenuti di ricerca e sviluppo e che quindi presentino, quale che sia il settore di appartenenza e il prodotto o processo oggetto d'innovazione, un apprezzabile o significativo elemento di novità per il mercato, la cui realizzazione non derivi dalla semplice utilizzazione dello stato delle conoscenze e delle tecnologie già disponibili”. Si ribadisce che nessuna documentazione probatoria idonea ed ammissibile ha prodotto la ricorrente, onere che spetta alla stessa. Gli atti di recupero non risultano minimamente scalfiti. In assenza “di novità, creatività, sistematicità ecc.”.
Risulta infondato il secondo motivo relativo alla motivazione:- Nella specie non sussiste carenza di motivazione.
L'atto di recupero risulta ampiamente e puntualmente motivato. Nel rispetto dell'art. 6 bis della legge 212/2000, l'Ufficio, in precedenza ha notificato alla società, il 13/12/2024, lo schema d'atto
T9DCRR400127-2024.
Successivamente la Società, in merito ai punti oggetto di contestazione contenuti nel richiamato Schema
d'Atto, ha prodotto le proprie osservazioni in data 11/02/2025.
Come si evince dai motivi del ricorso introduttivo, la ricorrente ha individuato in modo preciso e puntuale, i motivi della pretesa, proposto le proprie ed ampie difese, in fatto e in diritto nessun diritto risulta leso.
Risulta infondato il motivo 3. – errata determinazione degli importi.- La ricorrente contesta all'Ufficio di aver provveduto a recuperare i costi del personale, quelli del legale rappresentante Nominativo_1 e quelli dei contratti esterni senza tenere conto della decurtazione della media triennale dei periodi di imposta
2012-2013-2014.
Si osserva che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'ufficio ha tenuto conto della riduzione della media del triennio, come evidenziato nella tabella prodotta nell'atto di recupero in cui si conteggia – appunto – il totale dei costi del 2017 di euro 238.337,32 (composto da costi del personale, spese per contratti di ricerca e competenze tecniche e industriali), si conteggia il totale investimenti nel triennio 2012-2014, di cui si desume poi la media di euro 25.127,36, che viene sottratta al costo totale determinando una spesa incrementativa di euro 213.209,96 che, con aliquota del 50% determina un credito di imposta massimo di euro 106.604,98, che aggiunto ai 5000 euro di attività di spese di certificazione determina il risultato finale di euro 111.604,98 (cfr tabella pag. 4 atto di recupero). L'Ufficio ha correttamente conteggiato il dato e l'ha inserito nel prospetto di calcolo delle determinazioni risultanti dal recupero. Nello specifico, con riferimento alla contestazione della differenza tra euro 31.756,43 ed euro 27.612,88.
Per chiarezza di riporta l'estratto del recupero.” 2. Credito inesistente per attività di ricerca e sviluppo per complessivi € 31.756,42. 2.1. Credito inesistente pari ad € 24.036,10…. L'esame della documentazione fornita sui tre progetti , si è basata esclusivamente sulle spese del personale impiegato in tali attività e su una minima parte di costi extra muros (due fatture), come di seguito dettagliato: - Fatt. 8 del 08/06/2017 per
€ 2.076,00 emessa dal sig. Nominativo_2 (progetto 2 – Traversina ecologica intelligente per binari ferroviari - Fatt. 1707001 del 07/07/2017 per € 12.500,00 emessa dalla società Società_1 sa (progetto
1 – Cassetta intelligente) … Pertanto, i costi del personale pari ad € 35.995,31 ed i costi per contratti di ricerca pari ad € 12.076,90, per complessivi € 48.072,21, non sono ammissibili e quindi il credito derivante nella misura del 50% ovvero € 24.036,10, è inesistente, per mancanza del presupposto oggettivo nell'ambito dell'agevolazione sui crediti per attività di ricerca e sviluppo.- 2.2 -Credito inesistente pari ad € 7.720,32 Con riferimento all'attività di ricerca e sviluppo svolta dall'amministratore sig. Nominativo_1 , la società non ha prodotto idonea documentazione che dimostri l'attività effettivamente svolta . Pertanto, il costo del personale nella persona di “Nominativo_1”, dal 01/01/2017 al 05/06/2017 ad esclusione dei progetti 1,
2, 3 già oggetto di ripresa, pari ad € 15.440,64, non è ammissibile e quindi il credito derivante nella misura del 50% ovvero € 7.720,32, è inesistente, per mancanza del presupposto oggettivo nell'ambito dell'agevolazione sui crediti per attività di ricerca e sviluppo” .
I motivi, IV, V, e VI, per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente. Riguardano sempre la motivazione. - Come già rilevato, l'atto impugnato risulta ampiamente e puntualmente motivato. Nel rispetto dell'art. 6 bis della legge 212/2000, l'Ufficio, in precedenza ha notificato alla società, il 13/12/2024, lo schema d'atto T9DCRR400127-2024.
Successivamente la Società, in merito ai punti oggetto di contestazione contenuti nel richiamato Schema
d'Atto, ha prodotto le proprie osservazioni in data 11/02/2025. Non ritenuti idonei dall'ufficio al fine di
In particolare, l'ufficio ha contestato - Credito inesistente pari ad € 24.036,10, rilevava che i progetti 1, 2 e
3 sono iniziati in anni antecedenti al 2017. In quest'ultimo anno sono state interessati da modifiche sui prodotti già realizzati, non apprezzabili ai fini del riconoscimento del credito di imposta secondo la legge, ed in particolare:
Il progetto “cassetta intelligente” ; Il progetto “Traversina ecologica-intelligente per binari ferroviari”; Il progetto
“Realizzazione dispenser gravità per prodotti sfusi quali marmellata.
L'esame della documentazione fornita sui tre progetti sopra menzionati, è stata limitata alle spese del personale impiegato in tali attività e a due fatture per costi extra muros: - Fatt. 8 del 08/06/2017 per € 2.076,00 emessa dal sig. Nominativo_2 (progetto 2 – Traversina ecologica intelligente per binari ferroviari;
- Fatt. 1707001 del 07/07/2017 per € 12.500,00 emessa dalla società Società_1 sa (progetto 1 – Cassetta intelligente).
Vi è una conferma, anche a seguito della documentazione sopravvenuta che l'attività di ricerca e sviluppo si era già conclusa in data antecedente al 2017, ma in tale anno, la società ha effettuato solo miglioramenti non significativi e non costituenti ricerca e sviluppo.
Nessun valore probatorio può assumere la relazione tecnica di parte, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, oltre ad essere postuma.
Pertanto, i costi del personale pari ad € 35.995,31 ed i costi per contratti di ricerca pari ad € 12.076,90, per complessivi € 48.072,21, non sono ammissibili e quindi il credito derivante nella misura del 50% ovvero
€ 24.036,10, è inesistente, per mancanza del presupposto oggettivo nell'ambito dell'agevolazione sui crediti per attività di ricerca e sviluppo.
Con riferimento all'attività di ricerca e sviluppo svolta dall'amministratore sig. Nominativo_1 la società non ha prodotto idonea documentazione che dimostri l'attività effettivamente svolta, anche per il duplice ruolo che egli svolgerebbe fino al 06/06/2017 (amministratore e ricercatore). Pertanto, il costo del personale nella persona di “Nominativo_1”, dal 01/01/2017 al 05/06/2017 ad esclusione dei progetti 1, 2, 3 già oggetto di ripresa, pari ad € 15.440,64, non è ammissibile e quindi il credito derivante nella misura del 50% ovvero € 7.720,32, è inesistente, per mancanza del presupposto oggettivo nell'ambito dell'agevolazione sui crediti per attività di ricerca e sviluppo.
Per quanto riguarda il parere del MISE, lo sesso non è obbligatorio. Conferma che viene dall'art 8 DM
27/05/15 - 1. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente decreto,
l'Agenzia delle Entrate, effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dal presente decreto. -2. Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle
Entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia “può” richiedere al
Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
Dalle chiare disposizioni sopra riportate, si evidenza senza alcun dubbio, che nessuna violazione o eccesso di potere è stata messa in atto dall'ufficio.
Il parere al MISE come previsto dalla norma, è solo facoltativo ed in ogni caso non risulta vincolante in quanto non espressamente previsto dalla stessa disposizione.
Le nullità sono tassative e devono essere espressamente previste dalla legge.
In ogni caso, le disposizioni sopra indicate, si limitano a prevedere i controlli da effettuare in sede amministrativa da parte dell'A.F. ai fini della verifica della effettività dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, ma non stabiliscono alcuna pregiudiziale o riserva al recupero delle somme indebitamente detratte, ne consegue la piena legittimità dei recuperi.
Per quanto riguarda il rilevo VII), la ricorrente contesta all'Ufficio di aver posto all'interno del recupero del credito anche parte del credito del codice tributo 6857, che il Contribuente non avrebbe utilizzato nel corso del 2018.
L''Ufficio, all'interno dell'atto di recupero, (a pag. 9 e 10) – spiega chiaramente le ragioni per cui viene ripresa l'intera somma di euro 134.299,00 anziché quella di 11.605,00, deriva dal fatto che la Contribuente inseriva tale dato superiore nella dichiarazione integrativa che presentava, e ciò solo vale a legittimare la ripresa: la dichiarazione di un credito d'imposta inesistente, nella sua interezza, ne comporta una corretta ripresa nell'avviso di accertamento opposto così da suffragare un eventuale utilizzo negli anni a venire.
Infatti, risulta dall'atto di recupero “ “Dal confronto tra le dichiarazioni presentate nei termini e le integrative presentate successivamente, emerge l'errata compilazione del rigo RU005.
La società non ha dimostrato l'effettivo beneficio realizzato anche negli anni successivi, onere che grava sulla contribuente.
Si osserva, in punto al recupero dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, nel campo di applicazione del credito di imposta, non rientrano automaticamente tutte le attività che l'impresa intraprende nel suo processo di innovazione, ma esclusivamente quelle che si caratterizzano per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo secondo i criteri di classificazione e qualificazione indicati dal Manuale di Frascati. Non costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività innovative che costituiscono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte nello specifico settore e che pur potendo dare luogo a un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa (“nuovo per impresa”), non comportino un progresso delle conoscenze o delle capacità generali già disponibili (stato dell'arte).
Nel caso di specie, non si è in presenza di attività specificamente svolte, nell'ambito di un processo di innovazione condotto da un'impresa, per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell'arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico, con la finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi, o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti. Ciò si evince dalle stesse giustificazioni poste a base dei costi del personale, che contengono diciture estremamente generiche e lontanamente riconducibili alla effettiva valutazione dei progetti esaminati e dai reali benefici innovativi, poiché questi ultimi risultano solo dedotti.
Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, va confermata la sanzione di credito inesistente.
Si intende credito inesistente quando manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
La nozione di “inesistenza” evoca, sul piano fenomenico, la non appartenenza alla realtà: lo specifico evento o circostanza – che determina l'insorgere del credito - non esiste o non si è mai realizzato, come nel caso di specie.
Nel caso in esame, la fattispecie che fonda l'agevolazione o il credito d'imposta non è mai venuta ad esistenza ma, semplicemente, è stato solo realizzato un simulacro dei presupposti su cui si fonda il credito, la fattispecie è carente di un elemento costitutivo. Alla luce di quanto sopra rigetta il ricorso. Ogni altro motivo dedotto dalle parti risulta assorbito o superato.
Segue la condanna a carico della società ricorrente al pagamento delle spese del grado ,liquidate in euro
2.000,00, di cui 500,00 per la fase cautelare, oltre oneri accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Milano, sezione 16, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2.000,00, oltre oneri accessori se dovuti.
il giudice estensore Il presidente
CH VO SE EN
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CATENA ROSSELLA, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
DAMBRUOSO STEFANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3638/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9DCRR400127/2025 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per la società Ricorrente_1 S.r.l., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro – giusta procura alle liti depositata separatamente e da considerarsi in calce al presente atto in forza delle disposizioni di legge riguardanti il processo tributario telematico – dal Dott. Difensore_2, e dal Dott. Difensore_1.
Contro
: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano, Ufficio Controlli.
Avverso: l'Atto di recupero N. T9DCRR400127 2025 , notificato in data 04 aprile 2025 dalla Direzione
Provinciale II di Milano – Ufficio controlli, relativo al recupero del credito d'imposta, riferito all'anno 2017, utilizzato in compensazione nell'anno 2018 per l'importo di € 54.450.
Con il citato atto, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, ha determinato a carico della società ricorrente un debito tributario complessivamente ammontante ad € 119.997,6 così composto: -
Importo indebitamente compensato per € 54.450,00; - interessi sull'indebita compensazione per
€ 11.097,60; - sanzioni amministrative per € 54.450,00.
In Fatto: In data 13/12/2024, l'Ufficio ha notificato alla Ricorrente lo schema di atto N. T9DCRR400294-
2024 nel quale sono stati mossi rilievi relativi all'utilizzo di crediti d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo ai sensi della legge N. 190/2014, maturati nel 2017 e compensati nel 2018 dalla Società. Successivamente la Società, ha prodotto le proprie osservazioni in data 11/02/2025. In data 04 aprile 2025, veniva notificato alla Ricorrente – l'atto di recupero in contestazione. N. T9DCRR400127 2025, emesso ai sensi dell'art 38- bis del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Con il suddetto Atto di Recupero, l'Agenzia confermava la contestazione su un importo di crediti di imposta pari a € 54.450,00, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recuperando il credito d'imposta ex art. 1 comma 35 L. n. 190/2014, ritenendolo indebitamente utilizzati. Ad avviso dell'Agenzia, dunque, una parte di credito di imposta ricerca e sviluppo rispetto al totale, e precisamente per un importo pari a Euro 54.450, relativo al periodo d'imposta 2017, sarebbe da considerarsi inesistente.
In primo luogo, l'Ufficio contesta i progetti 1,2, e 3 asserendo che “L'esame della breve relazione sui tre progetti ha evidenziato che sostanzialmente l'attività di ricerca e sviluppo si era già conclusasi in data antecedente al 2017, ma in tale anno, la società ha effettuato miglioramenti come ad esempio l'inserimento del tag microchip, dimensionamento della traversina, dispenser multi uso per altri prodotti. Trattandosi sostanzialmente di modifiche non significative, di per se molto simili a quelli esistenti.”
In secondo luogo, nell'Atto di Recupero l'Ufficio contesta che alcune spese extramuros rendicontate dalla società, non sarebbero utilizzabili nel conteggio del credito per assenza di documentazione a supporto.
Inoltre, nell'Atto di Recupero l'Ufficio disconosce totalmente i costi dell'Amministratore ossia il Sig. Nominativo_1
(e di conseguenza anche il credito d'imposta derivante), asserendo in via del tutto generica che “la
Società non ha prodotto idonea documentazione che dimostri l'attività effettivamente svolta”. In ultimo,
l'Agenzia contesta che la Società avrebbe compensato con riferimento alle posizioni creditorie maturare nel
2017 (compensazioni avvenute nel 2018) un importo pari a Euro 134.299 al posto di Euro 111.605 con una differenza di € 22.694,00. Alla luce di quanto sopra esposto la società ricorrente , ritiene illegittima ed infondata la contestazione dell'avviso di accertamento, per i seguenti.
I.Nullità dell'atto per decorrenza dei termini di accertamento.
II. Illegittimità dell'atto di recupero per carenza di motivazione.
III. Illegittimità dell'atto di recupero per errata determinazione degli importi in esso contenuti.
IV. Illegittimità dell'atto di recupero per carenza di motivazione quando l'Ufficio contesta la significatività dei progetti 1,2 e 3 svolti nel 2017.
V. Illegittimità dell'atto di recupero per carenza di motivazione quando l'Ufficio contesta il credito maturato sulle spese extramuros.
VI. Illegittimità dell'atto di recupero per carenza di motivazione quando l'Ufficio contesta l'attività svolta dall'amministratore
VII. Illegittimità dell'atto di recupero quando l'Ufficio contesta l'errata indicazione in dichiarazione degli importi relativi al credito maturato.
VIII. Illegittimità dell'atto di recupero per errata applicazione delle sanzioni.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
La DP II di Milano, ritualmente costituitasi con controdeduzioni resisteva e contestava tutte le censure della ricorrente, in quanto infondate. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In fatto precisa: Dal controllo sui modelli di pagamento unificato F24, acquisiti al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria nell'anno 2018, risulta l'utilizzo di importi a credito in compensazione per
€ 111.604,98, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per meglio approfondire l'attività svolta di ricerca e sviluppo, l'Ufficio, in data 9/9/2021, ha notificato alla Parte il questionario n.
1430/2024, con il quale ha chiesto di produrre precisa documentazione.
La Società produceva la documentazione in data 10 e 18 ottobre 2021, e l'esame della stessa è stata rivolta dapprima al rispetto del requisito relativo all'incremento della media degli investimenti realizzati nell'anno in esame rispetto al triennio 2012-2014, come da tabella riprodotta. In seguito, l'Ufficio ha approfondito lo svolgimento dei progetti realizzati l'anno precedente a cui il credito di imposta si riferiva, e in particolare i progetti (1,2,3,4,6,8,10,11 come da atto di recupero doc. 1 avversario prodotto pag. 4). La società opera nel settore della progettazione di stampi ed articoli plastici, sviluppando progetti eco sostenibili con la scelta di nuovi materiali e riciclaggio dei rifiuti plastici.
L'Ufficio ha successivamente esaminato i costi imputati alla ricerca e sviluppo, suddivisi in costi per il personale interno impiegato (costi intra-muros) e costi relativi a contratti di ricerca (costi extra-muros) e costi per acquisizione competenze tecniche e industriali. I costi relativi al personale impiegato per complessivi
€ 104.657,62.
L'Ufficio esaminando i tre progetti ha evidenziato che l'attività di ricerca e sviluppo si era già conclusa in data antecedente al 2017, ma in tale anno, la società ha effettuato solo miglioramenti come, ad esempio,
l'inserimento del tag microchip, dimensionamento della traversina, dispenser multiuso per altri prodotti.
Trattasi sostanzialmente di modifiche non significative, di per sé molto simili a quelli esistenti. Come previsto dallo stesso art. 1 c. 35 L.190/20141, e norme connesse. “Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti”.
Tra l'altro la relazione scarna, l'assenza di documentazione a supporto e le spese extramuros non particolarmente dettagliate (vedasi contratto e fattura Nominativo_2 e Società_1).
Pertanto, i costi del personale pari ad € 35.995,31 ed i costi per contratti di ricerca pari ad € 12.076,90, per complessivi € 48.072,21, non sono ammissibili e quindi il credito derivante, nella misura del 50% ovvero
€ 24.036,10, è inesistente, per mancanza del presupposto oggettivo nell'ambito dell'agevolazione sui crediti per attività di ricerca e sviluppo. Nel rispetto dell'art. 6 bis della legge 212/2000, l'Ufficio ha notificato alla società, il 13/12/2024, lo schema d'atto T9DCRR400294-2024 (prot. 397847/2024) per i suddetti crediti inesistenti pari ad € 54.450,00.
Risulta infondata la prima censura, trattandosi di utilizzo indebitamente in compensazione di crediti inesistenti
(ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n. 241/1997), trovasi applicazione il più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27, comma 16, DL n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, DLgs. n. 471 del 1997, come modificato dal DLgs. n. 158 del 2015.
Per i restanti motivi di doglianza, Resiste e contesta quanto dedotto dalla ricorrenteper ogni motivo in modo puntuale e conclude d rigettare il ricorso e condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
Questa Corte con ordinanza del 10/11/25 dep. 11/11/25, rigettava la domanda di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, le doglianze sollevate dalla ricorrente risultano fragili e infondate.
L'atto di recupero riguarda l'indebito utilizzo in compensazione di imposte con crediti derivanti da attività di ricerca e sviluppo, risultati inesistenti..
Risulta infondata la prima censura relativa alla decadenza. Il collegio ritiene che l'ufficio abbia dato prova della creazione fittizia dei crediti d'imposta recuperati in quanto inesistenti.
Infatti, come si evince dalla documentazione versata in atti , i funzionari hanno proceduto all'analisi del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2013, dall'attività istruttoria svolta, come sopra ampiamente riportato, è emersa la carenza totale del presupposto costitutivo. Tale conclusione è stata raggiunta stante il mancato rispetto delle condizioni previste dalla disciplina agevolativa per la formazione del credito d'imposta nonché dell'ammissibilità dei costi relativi all'attività di ricerca realizzata.
In tale ipotesi, l' art. 38- bis del D.P.R. n. 600 del 1973, al comma 1, lett. c, prevede che l'atto di recupero possa essere notificato dall'Ufficio entro l'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
L'indebito utilizzo del credito, è avvenuto nel corso del periodo di imposta 2017, dichiarazione presentata nel 2018, l'atto di recupero nel caso in esame è stato notificato in data 04/04/25, quindi risulta notificato entro i termini di decadenza.
Sul punto si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (cass.n. 34419/23) “In tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, all'azione di accertamento dell'erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;
b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento.- Nel caso in esame “manca il presupposto costitutivo”.
L'art 3 DL DL 145 /2013, così prevede: -Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Vi è da rilevare che in materia tributaria tutte le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non ammettono deroghe. La disciplina agevolativa al caso di specie , considera ammissibili le attività collegate alla realizzazione di prodotti nuovi o significativamente migliorati, escludendo invece dal concetto di sviluppo sperimentale le attività che si sostanzino in modifiche non significative dei prodotti o dei processi esistenti.
Ciò in coerenza con le finalità del credito d'imposta R&S, la cui applicazione, è opportuno ricordare, non ricomprende automaticamente tutte le attività legate in senso ampio al processo innovativo di un'impresa, ma soltanto le attività, sia svolte direttamente all'interno dell'impresa, sia commissionate a terzi, ricollegabili a progetti che presentino effettivi contenuti di ricerca e sviluppo e che quindi presentino, quale che sia il settore di appartenenza e il prodotto o processo oggetto d'innovazione, un apprezzabile o significativo elemento di novità per il mercato, la cui realizzazione non derivi dalla semplice utilizzazione dello stato delle conoscenze e delle tecnologie già disponibili”. Si ribadisce che nessuna documentazione probatoria idonea ed ammissibile ha prodotto la ricorrente, onere che spetta alla stessa. Gli atti di recupero non risultano minimamente scalfiti. In assenza “di novità, creatività, sistematicità ecc.”.
Risulta infondato il secondo motivo relativo alla motivazione:- Nella specie non sussiste carenza di motivazione.
L'atto di recupero risulta ampiamente e puntualmente motivato. Nel rispetto dell'art. 6 bis della legge 212/2000, l'Ufficio, in precedenza ha notificato alla società, il 13/12/2024, lo schema d'atto
T9DCRR400127-2024.
Successivamente la Società, in merito ai punti oggetto di contestazione contenuti nel richiamato Schema
d'Atto, ha prodotto le proprie osservazioni in data 11/02/2025.
Come si evince dai motivi del ricorso introduttivo, la ricorrente ha individuato in modo preciso e puntuale, i motivi della pretesa, proposto le proprie ed ampie difese, in fatto e in diritto nessun diritto risulta leso.
Risulta infondato il motivo 3. – errata determinazione degli importi.- La ricorrente contesta all'Ufficio di aver provveduto a recuperare i costi del personale, quelli del legale rappresentante Nominativo_1 e quelli dei contratti esterni senza tenere conto della decurtazione della media triennale dei periodi di imposta
2012-2013-2014.
Si osserva che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'ufficio ha tenuto conto della riduzione della media del triennio, come evidenziato nella tabella prodotta nell'atto di recupero in cui si conteggia – appunto – il totale dei costi del 2017 di euro 238.337,32 (composto da costi del personale, spese per contratti di ricerca e competenze tecniche e industriali), si conteggia il totale investimenti nel triennio 2012-2014, di cui si desume poi la media di euro 25.127,36, che viene sottratta al costo totale determinando una spesa incrementativa di euro 213.209,96 che, con aliquota del 50% determina un credito di imposta massimo di euro 106.604,98, che aggiunto ai 5000 euro di attività di spese di certificazione determina il risultato finale di euro 111.604,98 (cfr tabella pag. 4 atto di recupero). L'Ufficio ha correttamente conteggiato il dato e l'ha inserito nel prospetto di calcolo delle determinazioni risultanti dal recupero. Nello specifico, con riferimento alla contestazione della differenza tra euro 31.756,43 ed euro 27.612,88.
Per chiarezza di riporta l'estratto del recupero.” 2. Credito inesistente per attività di ricerca e sviluppo per complessivi € 31.756,42. 2.1. Credito inesistente pari ad € 24.036,10…. L'esame della documentazione fornita sui tre progetti , si è basata esclusivamente sulle spese del personale impiegato in tali attività e su una minima parte di costi extra muros (due fatture), come di seguito dettagliato: - Fatt. 8 del 08/06/2017 per
€ 2.076,00 emessa dal sig. Nominativo_2 (progetto 2 – Traversina ecologica intelligente per binari ferroviari - Fatt. 1707001 del 07/07/2017 per € 12.500,00 emessa dalla società Società_1 sa (progetto
1 – Cassetta intelligente) … Pertanto, i costi del personale pari ad € 35.995,31 ed i costi per contratti di ricerca pari ad € 12.076,90, per complessivi € 48.072,21, non sono ammissibili e quindi il credito derivante nella misura del 50% ovvero € 24.036,10, è inesistente, per mancanza del presupposto oggettivo nell'ambito dell'agevolazione sui crediti per attività di ricerca e sviluppo.- 2.2 -Credito inesistente pari ad € 7.720,32 Con riferimento all'attività di ricerca e sviluppo svolta dall'amministratore sig. Nominativo_1 , la società non ha prodotto idonea documentazione che dimostri l'attività effettivamente svolta . Pertanto, il costo del personale nella persona di “Nominativo_1”, dal 01/01/2017 al 05/06/2017 ad esclusione dei progetti 1,
2, 3 già oggetto di ripresa, pari ad € 15.440,64, non è ammissibile e quindi il credito derivante nella misura del 50% ovvero € 7.720,32, è inesistente, per mancanza del presupposto oggettivo nell'ambito dell'agevolazione sui crediti per attività di ricerca e sviluppo” .
I motivi, IV, V, e VI, per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente. Riguardano sempre la motivazione. - Come già rilevato, l'atto impugnato risulta ampiamente e puntualmente motivato. Nel rispetto dell'art. 6 bis della legge 212/2000, l'Ufficio, in precedenza ha notificato alla società, il 13/12/2024, lo schema d'atto T9DCRR400127-2024.
Successivamente la Società, in merito ai punti oggetto di contestazione contenuti nel richiamato Schema
d'Atto, ha prodotto le proprie osservazioni in data 11/02/2025. Non ritenuti idonei dall'ufficio al fine di
In particolare, l'ufficio ha contestato - Credito inesistente pari ad € 24.036,10, rilevava che i progetti 1, 2 e
3 sono iniziati in anni antecedenti al 2017. In quest'ultimo anno sono state interessati da modifiche sui prodotti già realizzati, non apprezzabili ai fini del riconoscimento del credito di imposta secondo la legge, ed in particolare:
Il progetto “cassetta intelligente” ; Il progetto “Traversina ecologica-intelligente per binari ferroviari”; Il progetto
“Realizzazione dispenser gravità per prodotti sfusi quali marmellata.
L'esame della documentazione fornita sui tre progetti sopra menzionati, è stata limitata alle spese del personale impiegato in tali attività e a due fatture per costi extra muros: - Fatt. 8 del 08/06/2017 per € 2.076,00 emessa dal sig. Nominativo_2 (progetto 2 – Traversina ecologica intelligente per binari ferroviari;
- Fatt. 1707001 del 07/07/2017 per € 12.500,00 emessa dalla società Società_1 sa (progetto 1 – Cassetta intelligente).
Vi è una conferma, anche a seguito della documentazione sopravvenuta che l'attività di ricerca e sviluppo si era già conclusa in data antecedente al 2017, ma in tale anno, la società ha effettuato solo miglioramenti non significativi e non costituenti ricerca e sviluppo.
Nessun valore probatorio può assumere la relazione tecnica di parte, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, oltre ad essere postuma.
Pertanto, i costi del personale pari ad € 35.995,31 ed i costi per contratti di ricerca pari ad € 12.076,90, per complessivi € 48.072,21, non sono ammissibili e quindi il credito derivante nella misura del 50% ovvero
€ 24.036,10, è inesistente, per mancanza del presupposto oggettivo nell'ambito dell'agevolazione sui crediti per attività di ricerca e sviluppo.
Con riferimento all'attività di ricerca e sviluppo svolta dall'amministratore sig. Nominativo_1 la società non ha prodotto idonea documentazione che dimostri l'attività effettivamente svolta, anche per il duplice ruolo che egli svolgerebbe fino al 06/06/2017 (amministratore e ricercatore). Pertanto, il costo del personale nella persona di “Nominativo_1”, dal 01/01/2017 al 05/06/2017 ad esclusione dei progetti 1, 2, 3 già oggetto di ripresa, pari ad € 15.440,64, non è ammissibile e quindi il credito derivante nella misura del 50% ovvero € 7.720,32, è inesistente, per mancanza del presupposto oggettivo nell'ambito dell'agevolazione sui crediti per attività di ricerca e sviluppo.
Per quanto riguarda il parere del MISE, lo sesso non è obbligatorio. Conferma che viene dall'art 8 DM
27/05/15 - 1. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente decreto,
l'Agenzia delle Entrate, effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dal presente decreto. -2. Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle
Entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia “può” richiedere al
Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
Dalle chiare disposizioni sopra riportate, si evidenza senza alcun dubbio, che nessuna violazione o eccesso di potere è stata messa in atto dall'ufficio.
Il parere al MISE come previsto dalla norma, è solo facoltativo ed in ogni caso non risulta vincolante in quanto non espressamente previsto dalla stessa disposizione.
Le nullità sono tassative e devono essere espressamente previste dalla legge.
In ogni caso, le disposizioni sopra indicate, si limitano a prevedere i controlli da effettuare in sede amministrativa da parte dell'A.F. ai fini della verifica della effettività dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, ma non stabiliscono alcuna pregiudiziale o riserva al recupero delle somme indebitamente detratte, ne consegue la piena legittimità dei recuperi.
Per quanto riguarda il rilevo VII), la ricorrente contesta all'Ufficio di aver posto all'interno del recupero del credito anche parte del credito del codice tributo 6857, che il Contribuente non avrebbe utilizzato nel corso del 2018.
L''Ufficio, all'interno dell'atto di recupero, (a pag. 9 e 10) – spiega chiaramente le ragioni per cui viene ripresa l'intera somma di euro 134.299,00 anziché quella di 11.605,00, deriva dal fatto che la Contribuente inseriva tale dato superiore nella dichiarazione integrativa che presentava, e ciò solo vale a legittimare la ripresa: la dichiarazione di un credito d'imposta inesistente, nella sua interezza, ne comporta una corretta ripresa nell'avviso di accertamento opposto così da suffragare un eventuale utilizzo negli anni a venire.
Infatti, risulta dall'atto di recupero “ “Dal confronto tra le dichiarazioni presentate nei termini e le integrative presentate successivamente, emerge l'errata compilazione del rigo RU005.
La società non ha dimostrato l'effettivo beneficio realizzato anche negli anni successivi, onere che grava sulla contribuente.
Si osserva, in punto al recupero dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, nel campo di applicazione del credito di imposta, non rientrano automaticamente tutte le attività che l'impresa intraprende nel suo processo di innovazione, ma esclusivamente quelle che si caratterizzano per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo secondo i criteri di classificazione e qualificazione indicati dal Manuale di Frascati. Non costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività innovative che costituiscono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte nello specifico settore e che pur potendo dare luogo a un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa (“nuovo per impresa”), non comportino un progresso delle conoscenze o delle capacità generali già disponibili (stato dell'arte).
Nel caso di specie, non si è in presenza di attività specificamente svolte, nell'ambito di un processo di innovazione condotto da un'impresa, per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell'arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico, con la finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi, o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti. Ciò si evince dalle stesse giustificazioni poste a base dei costi del personale, che contengono diciture estremamente generiche e lontanamente riconducibili alla effettiva valutazione dei progetti esaminati e dai reali benefici innovativi, poiché questi ultimi risultano solo dedotti.
Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, va confermata la sanzione di credito inesistente.
Si intende credito inesistente quando manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
La nozione di “inesistenza” evoca, sul piano fenomenico, la non appartenenza alla realtà: lo specifico evento o circostanza – che determina l'insorgere del credito - non esiste o non si è mai realizzato, come nel caso di specie.
Nel caso in esame, la fattispecie che fonda l'agevolazione o il credito d'imposta non è mai venuta ad esistenza ma, semplicemente, è stato solo realizzato un simulacro dei presupposti su cui si fonda il credito, la fattispecie è carente di un elemento costitutivo. Alla luce di quanto sopra rigetta il ricorso. Ogni altro motivo dedotto dalle parti risulta assorbito o superato.
Segue la condanna a carico della società ricorrente al pagamento delle spese del grado ,liquidate in euro
2.000,00, di cui 500,00 per la fase cautelare, oltre oneri accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Milano, sezione 16, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2.000,00, oltre oneri accessori se dovuti.
il giudice estensore Il presidente
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