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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SALVIA FRANCESCA, Presidente
ASCIONE MAURIZIO, Relatore
MARCIALIS GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 197/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920250005075592000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi, per l'anno d'imposta 2020, riguardante il contribuente Ricorrente_1, disposto ex articolo 36 ter del DPR 600/73 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pavia, è emerso aver, il medesimo contribuente, indicato un credito per imposte pagate all'estero, di cui all'articolo 165 del DPR 917/86 (Testo unico delle Imposte sui redditi) per
€ 10.089,00, quale effetto della sua attività lavorativa in Norvegia, come dipendente Società_1 distaccato presso la consociata estera Società_2>. Secondo lo stesso contribuente ricorrerebbe il summenzionato articolo 165 del DPR 917/86, il quale al 1° comma prevede in buona sostanza che, allorquando una imposta estera venga pagata all'estero in via definitiva, essa imposta possa poi essere detratta da quella netta da pagare in Italia, attraverso il meccanismo del credito d'imposta, onde evitare la fattispecie della doppia imposizione.
Tuttavia dal controllo è emerso, secondo l'Agenzia, non soltanto non essere stata dimostrata la definitività del pagamento dell'imposta di € 10.089,00 in Norvegia, ma anche, [secondo un accordo contrattuale tra il datore di lavoro Società_1 e il contribuente distaccato in Norvegia], svolgere la prima, per il secondo, tutti gli adempimenti fiscali sia in Norvegia che in Italia, salvo poi l'obbligo per il contribuente di corrispondere a Società_1 l'importo del detto credito d'imposta di € 10.089,00, pari all'imposta pagata in Norvegia, con la conseguenza di non spettare, sempre secondo l'Agenzia, il credito d'imposta in rassegna.
Oltre ciò è emerso anche la mancata traduzione di tutta la documentazione fiscale estera. Intanto il contribuente poiché ha contestato detta posizione dell'Agenzia, ha prodotto istanza in autotutela onde ribadire la spettanza del detto credito d'imposta, ma poiché essa non è andata a buon fine, l'Agenzia ha emesso la cartella di pagamento numero 07920250005075592 per i suddetti € 10.089,00, oltre sanzioni e interessi, a fronte della quale il contribuente ha prodotto ricorso, con il quale, nel chiedere l'annullamento dell'appena riportata cartella di pagamento, ha eccepito la legittimità della spettanza del credito d'imposta in commento;
l'effettivo pagamento dell'imposta estera.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte sentita l'esposizione dei fatti da parte del Relatore, uditi il Difensore del ricorrente e il Delegato dell'Agenzia, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, rilevando come, a fronte del fondamentale divieto di doppia imposizione tributaria , siccome di portata generale, certamente ricavabile dai principi dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) e confortato, peraltro , da convenzioni internazionali concluse dall'Italia con diverse Parti contraenti, l'Ufficio, a sua volta, non ha fornito evidenze documentali utili ad inferire la supposta non definitività del versamento tributario, operato dal ricorrente all'estero, presso il Paese di servizio.
L'Ufficio, infatti, non risulta avere attivato cooperazione internazionale amministrativo – tributaria, ai fini del riscontro della definitività o meno del versamento;
al tempo stesso , parte ricorrente ha prodotto in allegato la documentazione ricavata nel Paese straniero, per sostenere il compiuto adempimento tributario oltre frontiera;
restando , allora, come meramente sospetto il dato del possibile recupero del versamento medesimo in forma indiretta , atteso che , allo stato, non emerge elemento alcuno in tal senso;
e, dinanzi ad un simile quadro istruttorio, pur configurandosi la complessità tecnica – giuridica della vicenda , venendo in discussione tematiche di diritto tributario internazionale, tanto da giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti , come in precedenti analoghi casi giurisdizionali, il presente ricorso merita accoglimento per difetto di prova, o anche solo di quadro presuntivo coerente ed autosufficiente, in ordine alla affermata non definitività del versamento in controdeduzioni.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SALVIA FRANCESCA, Presidente
ASCIONE MAURIZIO, Relatore
MARCIALIS GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 197/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920250005075592000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi, per l'anno d'imposta 2020, riguardante il contribuente Ricorrente_1, disposto ex articolo 36 ter del DPR 600/73 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pavia, è emerso aver, il medesimo contribuente, indicato un credito per imposte pagate all'estero, di cui all'articolo 165 del DPR 917/86 (Testo unico delle Imposte sui redditi) per
€ 10.089,00, quale effetto della sua attività lavorativa in Norvegia, come dipendente Società_1 distaccato presso la consociata estera Società_2>. Secondo lo stesso contribuente ricorrerebbe il summenzionato articolo 165 del DPR 917/86, il quale al 1° comma prevede in buona sostanza che, allorquando una imposta estera venga pagata all'estero in via definitiva, essa imposta possa poi essere detratta da quella netta da pagare in Italia, attraverso il meccanismo del credito d'imposta, onde evitare la fattispecie della doppia imposizione.
Tuttavia dal controllo è emerso, secondo l'Agenzia, non soltanto non essere stata dimostrata la definitività del pagamento dell'imposta di € 10.089,00 in Norvegia, ma anche, [secondo un accordo contrattuale tra il datore di lavoro Società_1 e il contribuente distaccato in Norvegia], svolgere la prima, per il secondo, tutti gli adempimenti fiscali sia in Norvegia che in Italia, salvo poi l'obbligo per il contribuente di corrispondere a Società_1 l'importo del detto credito d'imposta di € 10.089,00, pari all'imposta pagata in Norvegia, con la conseguenza di non spettare, sempre secondo l'Agenzia, il credito d'imposta in rassegna.
Oltre ciò è emerso anche la mancata traduzione di tutta la documentazione fiscale estera. Intanto il contribuente poiché ha contestato detta posizione dell'Agenzia, ha prodotto istanza in autotutela onde ribadire la spettanza del detto credito d'imposta, ma poiché essa non è andata a buon fine, l'Agenzia ha emesso la cartella di pagamento numero 07920250005075592 per i suddetti € 10.089,00, oltre sanzioni e interessi, a fronte della quale il contribuente ha prodotto ricorso, con il quale, nel chiedere l'annullamento dell'appena riportata cartella di pagamento, ha eccepito la legittimità della spettanza del credito d'imposta in commento;
l'effettivo pagamento dell'imposta estera.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte sentita l'esposizione dei fatti da parte del Relatore, uditi il Difensore del ricorrente e il Delegato dell'Agenzia, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, rilevando come, a fronte del fondamentale divieto di doppia imposizione tributaria , siccome di portata generale, certamente ricavabile dai principi dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) e confortato, peraltro , da convenzioni internazionali concluse dall'Italia con diverse Parti contraenti, l'Ufficio, a sua volta, non ha fornito evidenze documentali utili ad inferire la supposta non definitività del versamento tributario, operato dal ricorrente all'estero, presso il Paese di servizio.
L'Ufficio, infatti, non risulta avere attivato cooperazione internazionale amministrativo – tributaria, ai fini del riscontro della definitività o meno del versamento;
al tempo stesso , parte ricorrente ha prodotto in allegato la documentazione ricavata nel Paese straniero, per sostenere il compiuto adempimento tributario oltre frontiera;
restando , allora, come meramente sospetto il dato del possibile recupero del versamento medesimo in forma indiretta , atteso che , allo stato, non emerge elemento alcuno in tal senso;
e, dinanzi ad un simile quadro istruttorio, pur configurandosi la complessità tecnica – giuridica della vicenda , venendo in discussione tematiche di diritto tributario internazionale, tanto da giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti , come in precedenti analoghi casi giurisdizionali, il presente ricorso merita accoglimento per difetto di prova, o anche solo di quadro presuntivo coerente ed autosufficiente, in ordine alla affermata non definitività del versamento in controdeduzioni.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.