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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/11/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1752/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1752/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/07/1981, rappresentato e difeso dall'Avv. LAURA CHIAPPELLI, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. CATIUSCIA FERRI, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio consensuale
FATTO E DIRITTO letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., la modifica delle condizioni di divorzio, come adottate da questo Tribunale con sentenza n. 117/2023 pubblicata il 17/02/2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in conseguenza del mutamento delle condizioni di fatto rispetto al momento in cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mutamento che rende necessario rimodulare gli accordi raggiunti soprattutto nell'interesse e per la tutela dei figli minori nato a [...] il Persona_1
06/07/2013 e nata a [...] il [...]; Persona_2 ritualmente acquisito il parere del Pubblico Ministero in sede;
rilevato che all'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta in data
17/09/2025, con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato la domanda, chiedendo di modificare parzialmente le condizioni di divorzio trascritte nella sentenza n. 117/2023 disponendo che:
“1-i figli minori, pur restando affidati ai genitori in maniera condivisa, avranno dimora prevalente presso l'abitazione del padre sita in Terni, Via
Macinarotta 54, mantenendo la residenza presso l'abitazione materna.
2-revocare l'assegnazione dell'abitazione sita in Terni, Via Palestro 4 e degli arredi che ne costituiscono complemento, già residenza coniugale e di proprietà esclusiva del IG. che continuerà a pagare il relativo mutuo. La IG.ra Pt_1 potrà continuarla ad abitare sino al 30 novembre 2025 data in cui, a sua CP_1 scelta, potrà reperire altra abitazione o stipulare con il MB contratto di affitto, il cui canone già viene indicato in E.300,00.
3-revocare, stante il cambiamento dei tempi di frequentazione e permanenza, il contributo all'assegno di mantenimento così come stabilito in sede di divorzio e stabilire che il verserà alla madre la somma di E. 200,00 mensili a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento dei figli entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
le spese straordinarie graveranno al 50% su ciascun genitore e saranno regolate secondo quanto disposto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Terni, che le parti dichiarano di conoscere e che deve intendersi parte integrante del presente ricorso;
4-l'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla IG.ra come CP_1 già in uso;
5-i bambini pernotteranno con il padre, eccezion fatta per i fine settimana di pertinenza della madre, pernotto della domenica incluso, con la presenza del nonno materno. Ove il nonno o la nonna materni non siano disponibili a recarsi a casa della i bambini pernotteranno presso la casa dei nonni e sarà scelta della CP_1 CP_1 se recarsi anche lei in loco o meno. Durante le ore diurne la madre potrà vedere i figli ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con il padre.
In linea generale la madre sarà supportata dai propri genitori nella gestione dei figli, i quali si sono resi disponibili. I nonni materni si sono resi disponibili a tenere i bambini qualche volta in più durante la settimana per quanto riguarda il pernotto, al fine di consentire al MB di adempiere ai propri doveri lavorativi, se non avranno propri impegni personali.
6-le detrazioni fiscali verranno ad essere divise al 50% tra i genitori, così come avvenuto sino ad ora;
7-invariata resta la regolamentazione delle festività; per quanto riguarda le vacanze, i figli potranno trascorrere con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi e tale periodo dovrà essere concordato entro il giorno 15 maggio di ogni anno. I periodi di competenza della mamma prevederanno la presenza dei nonni materni anche per i relativi pernotti.
8-le parti dichiarano che le predette condizioni sono già in attuazione.
9-le spese del presente giudizio sono a carico della IG.ra .” Controparte_1 rilevato che le modifiche richieste sono pacifiche tra le parti e consentono l'accoglimento della domanda nei termini in cui è stata formulata;
ritenute le condizioni di modifica delle condizioni di divorzio, sopra riportate, congrue;
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda di modifica congiunta delle condizioni di divorzio, che nel resto si confermano, prende atto ed omologa gli accordi raggiunti in punto di modifica, e per l'effetto, modifica le condizioni di divorzio cui alla sentenza n. 117/2023 del Tribunale di Terni con le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva, con conferma di tutte le altre disposizioni non modificate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12.11.2025
Il Presidente est.
EM AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1752/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/07/1981, rappresentato e difeso dall'Avv. LAURA CHIAPPELLI, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. CATIUSCIA FERRI, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio consensuale
FATTO E DIRITTO letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., la modifica delle condizioni di divorzio, come adottate da questo Tribunale con sentenza n. 117/2023 pubblicata il 17/02/2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in conseguenza del mutamento delle condizioni di fatto rispetto al momento in cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mutamento che rende necessario rimodulare gli accordi raggiunti soprattutto nell'interesse e per la tutela dei figli minori nato a [...] il Persona_1
06/07/2013 e nata a [...] il [...]; Persona_2 ritualmente acquisito il parere del Pubblico Ministero in sede;
rilevato che all'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta in data
17/09/2025, con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato la domanda, chiedendo di modificare parzialmente le condizioni di divorzio trascritte nella sentenza n. 117/2023 disponendo che:
“1-i figli minori, pur restando affidati ai genitori in maniera condivisa, avranno dimora prevalente presso l'abitazione del padre sita in Terni, Via
Macinarotta 54, mantenendo la residenza presso l'abitazione materna.
2-revocare l'assegnazione dell'abitazione sita in Terni, Via Palestro 4 e degli arredi che ne costituiscono complemento, già residenza coniugale e di proprietà esclusiva del IG. che continuerà a pagare il relativo mutuo. La IG.ra Pt_1 potrà continuarla ad abitare sino al 30 novembre 2025 data in cui, a sua CP_1 scelta, potrà reperire altra abitazione o stipulare con il MB contratto di affitto, il cui canone già viene indicato in E.300,00.
3-revocare, stante il cambiamento dei tempi di frequentazione e permanenza, il contributo all'assegno di mantenimento così come stabilito in sede di divorzio e stabilire che il verserà alla madre la somma di E. 200,00 mensili a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento dei figli entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
le spese straordinarie graveranno al 50% su ciascun genitore e saranno regolate secondo quanto disposto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Terni, che le parti dichiarano di conoscere e che deve intendersi parte integrante del presente ricorso;
4-l'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla IG.ra come CP_1 già in uso;
5-i bambini pernotteranno con il padre, eccezion fatta per i fine settimana di pertinenza della madre, pernotto della domenica incluso, con la presenza del nonno materno. Ove il nonno o la nonna materni non siano disponibili a recarsi a casa della i bambini pernotteranno presso la casa dei nonni e sarà scelta della CP_1 CP_1 se recarsi anche lei in loco o meno. Durante le ore diurne la madre potrà vedere i figli ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con il padre.
In linea generale la madre sarà supportata dai propri genitori nella gestione dei figli, i quali si sono resi disponibili. I nonni materni si sono resi disponibili a tenere i bambini qualche volta in più durante la settimana per quanto riguarda il pernotto, al fine di consentire al MB di adempiere ai propri doveri lavorativi, se non avranno propri impegni personali.
6-le detrazioni fiscali verranno ad essere divise al 50% tra i genitori, così come avvenuto sino ad ora;
7-invariata resta la regolamentazione delle festività; per quanto riguarda le vacanze, i figli potranno trascorrere con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi e tale periodo dovrà essere concordato entro il giorno 15 maggio di ogni anno. I periodi di competenza della mamma prevederanno la presenza dei nonni materni anche per i relativi pernotti.
8-le parti dichiarano che le predette condizioni sono già in attuazione.
9-le spese del presente giudizio sono a carico della IG.ra .” Controparte_1 rilevato che le modifiche richieste sono pacifiche tra le parti e consentono l'accoglimento della domanda nei termini in cui è stata formulata;
ritenute le condizioni di modifica delle condizioni di divorzio, sopra riportate, congrue;
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda di modifica congiunta delle condizioni di divorzio, che nel resto si confermano, prende atto ed omologa gli accordi raggiunti in punto di modifica, e per l'effetto, modifica le condizioni di divorzio cui alla sentenza n. 117/2023 del Tribunale di Terni con le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva, con conferma di tutte le altre disposizioni non modificate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12.11.2025
Il Presidente est.
EM AR