Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pordenone, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 11
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza dal potere di accertamento

    Non specificato nel dettaglio, ma la decisione finale di inammissibilità del ricorso implica il rigetto di questa argomentazione.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa erariale

    Non specificato nel dettaglio, ma la decisione finale di inammissibilità del ricorso implica il rigetto di questa argomentazione.

  • Rigettato
    Omessa notifica della comunicazione di irregolarità

    Non specificato nel dettaglio, ma la decisione finale di inammissibilità del ricorso implica il rigetto di questa argomentazione.

  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    Il ricorso è stato notificato in data 14.09.2025, mentre la cartella di pagamento era stata notificata in data 11.06.2025. Sono trascorsi più di sessanta giorni tra la notifica dell'atto impugnato e la proposizione del ricorso, rendendo il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 21 D.L.vo 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pordenone, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pordenone
    Numero : 11
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo