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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pordenone, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pordenone |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
BOLZONI ROBERTA, Presidente COZZARINI GIORGIO, Relatore TAURO MARIO, Giudice in data 30/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 180/2025 depositato il 10/10/2025 proposto da
Nominativo_1 - CF_Difensore_1 Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate - Riscossione - Pordenone Difeso da
Nominativo_2 - CF_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09120160000694507801 IVA-ALTRO 2012
A seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n.163/2025 depositato il 30/12/2025, sulle seguenti conclusioni delle parti: Ricorrente: Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria annullare la cartella di pagamento impugnata. Con vittoria di spese, distratte in favore del difensore antistatario ex art. 93 comma 1 c.p.c., come da procura.
Resistente Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Pordenone: rigetto del ricorso per inammissibilità e condanna della ricorrente alle spese di giudizio
Resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione: in via preliminare ed in rito: - dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 546/92 perché proposto tardivamente;
in via subordinata e nel merito: - accertare la correttezza dell'operato dello scrivente
Agente della riscossione e, per l'effetto, respingere qualsivoglia domanda svolta nei suoi confronti. Con il riconoscimento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione e nei confronti di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pordenone, Nominativo_1 ha impugnato la cartella di pagamento di cui all'oggetto, della quale ha richiesto l'annullamento per decadenza dal potere di accertamento e comunque per prescrizione della relativa pretesa e per omessa notifica della comunicazione di irregolarità presupposta, con condanna di controparte alle spese e con relativa distrazione a favore del difensore antistatario.
Si sono costituite in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate –
Direzione provinciale di Pordenone, le quali, articolando controdeduzioni sui motivi d'impugnazione, hanno comunque eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 21 D.L.vo 546/1992.
La causa è stata decisa in data 30.12.2025, sciogliendo la riserva assunta nella pubblica udienza del giorno 17.12.2025.
2. L'eccezione preliminare proposta dalle parti resistenti è fondata.
Ai sensi dell'art. 20 D.L.vo 546/1992, il ricorso è proposto mediante notifica. Dai documenti in atti risulta che la notificazione del ricorso è avvenuta via pec in data
14.09.2025. Ai sensi dell'art. 21 comma 1 D.L.vo 546/1992, “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato ...”.
Nel caso in esame, la cartella di pagamento, come risulta dalla produzione documentale delle parti resistenti, era stata notificata in data 11.06.2025, e non il 16.06.2025, come allegato da parte ricorrente. La notificazione era regolarmente avvenuta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ricevuta direttamente dalla destinataria
Nominativo_1, così come previsto dall'art. 26 D.P.R. 602/1973.
Solo in sede di udienza, il procuratore della ricorrente ha genericamente eccepito la mancata produzione dell'originale dell'avviso di ricevimento o di una copia conforme, senza peraltro disconoscere la sottoscrizione dell'avviso, per cui l'eccezione è priva di pregio, poiché “in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento.” (da ultimo, Cass. 8604/25).
Dunque, anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini, sono trascorsi più di sessanta giorni tra la notificazione dell'atto impugnato e la proposizione del ricorso, da ciò derivando l'inammissibilità ex art. 21 citato.
Resta da evidenziare che l'eccezione d'inammissibilità del ricorso introduttivo, comunque rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, è stata tempestivamente eccepita e documentata dalle parti resistenti.
3. Per effetto della rilevata inammissibilità, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti resistenti, quantificate come da dispositivo
(valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale secondo il valore della causa, con la riduzione del 20% ex art. 15 D.L.vo 546/92).
P. Q. M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pordenone
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna la ricorrente Nominativo_1 a rifondere le spese di lite a favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione e di Agenzia delle Entrate, che liquida per ciascuna di esse in euro 1.191,20, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali e agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge.
Pordenone, 30 dicembre 2025
Il Presidente Dr.ssa Roberta Bolzoni
Il Giudice relatore Dr. Giorgio Cozzarini
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
BOLZONI ROBERTA, Presidente COZZARINI GIORGIO, Relatore TAURO MARIO, Giudice in data 30/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 180/2025 depositato il 10/10/2025 proposto da
Nominativo_1 - CF_Difensore_1 Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate - Riscossione - Pordenone Difeso da
Nominativo_2 - CF_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09120160000694507801 IVA-ALTRO 2012
A seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n.163/2025 depositato il 30/12/2025, sulle seguenti conclusioni delle parti: Ricorrente: Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria annullare la cartella di pagamento impugnata. Con vittoria di spese, distratte in favore del difensore antistatario ex art. 93 comma 1 c.p.c., come da procura.
Resistente Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Pordenone: rigetto del ricorso per inammissibilità e condanna della ricorrente alle spese di giudizio
Resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione: in via preliminare ed in rito: - dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 546/92 perché proposto tardivamente;
in via subordinata e nel merito: - accertare la correttezza dell'operato dello scrivente
Agente della riscossione e, per l'effetto, respingere qualsivoglia domanda svolta nei suoi confronti. Con il riconoscimento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione e nei confronti di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pordenone, Nominativo_1 ha impugnato la cartella di pagamento di cui all'oggetto, della quale ha richiesto l'annullamento per decadenza dal potere di accertamento e comunque per prescrizione della relativa pretesa e per omessa notifica della comunicazione di irregolarità presupposta, con condanna di controparte alle spese e con relativa distrazione a favore del difensore antistatario.
Si sono costituite in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate –
Direzione provinciale di Pordenone, le quali, articolando controdeduzioni sui motivi d'impugnazione, hanno comunque eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 21 D.L.vo 546/1992.
La causa è stata decisa in data 30.12.2025, sciogliendo la riserva assunta nella pubblica udienza del giorno 17.12.2025.
2. L'eccezione preliminare proposta dalle parti resistenti è fondata.
Ai sensi dell'art. 20 D.L.vo 546/1992, il ricorso è proposto mediante notifica. Dai documenti in atti risulta che la notificazione del ricorso è avvenuta via pec in data
14.09.2025. Ai sensi dell'art. 21 comma 1 D.L.vo 546/1992, “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato ...”.
Nel caso in esame, la cartella di pagamento, come risulta dalla produzione documentale delle parti resistenti, era stata notificata in data 11.06.2025, e non il 16.06.2025, come allegato da parte ricorrente. La notificazione era regolarmente avvenuta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ricevuta direttamente dalla destinataria
Nominativo_1, così come previsto dall'art. 26 D.P.R. 602/1973.
Solo in sede di udienza, il procuratore della ricorrente ha genericamente eccepito la mancata produzione dell'originale dell'avviso di ricevimento o di una copia conforme, senza peraltro disconoscere la sottoscrizione dell'avviso, per cui l'eccezione è priva di pregio, poiché “in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento.” (da ultimo, Cass. 8604/25).
Dunque, anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini, sono trascorsi più di sessanta giorni tra la notificazione dell'atto impugnato e la proposizione del ricorso, da ciò derivando l'inammissibilità ex art. 21 citato.
Resta da evidenziare che l'eccezione d'inammissibilità del ricorso introduttivo, comunque rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, è stata tempestivamente eccepita e documentata dalle parti resistenti.
3. Per effetto della rilevata inammissibilità, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti resistenti, quantificate come da dispositivo
(valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale secondo il valore della causa, con la riduzione del 20% ex art. 15 D.L.vo 546/92).
P. Q. M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pordenone
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna la ricorrente Nominativo_1 a rifondere le spese di lite a favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione e di Agenzia delle Entrate, che liquida per ciascuna di esse in euro 1.191,20, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali e agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge.
Pordenone, 30 dicembre 2025
Il Presidente Dr.ssa Roberta Bolzoni
Il Giudice relatore Dr. Giorgio Cozzarini